Rimborsi ai volontari sportivi: si possono pagare in contanti?

I rimborsi ai volontari sportivi devono essere pagati con strumenti tracciabili come le retribuzioni? No, e la ragione è precisa. Ma tra rimborso documentato e forfait da 400 euro le differenze sono molte e una, chiarita ad agosto 2026, è particolarmente insidiosa.

Il quesito di oggi arriva dal fronte più concreto della gestione di un’associazione sportiva: la cassa. È una domanda apparentemente minuta, ma la risposta poggia su una distinzione di sistema che vale la pena avere chiara e permette di mettere ordine anche su un tema che, negli ultimi due anni, è cambiato più volte.


Il quesito

“Nella nostra asd ci avvaliamo di diversi volontari e vorremmo capire come regolarci con i pagamenti. Siamo obbligati a corrispondere i rimborsi delle spese di trasferta esclusivamente con strumenti tracciabili, come accade per gli stipendi, oppure possiamo utilizzare anche il contante? E sotto questo profilo cambia qualcosa a seconda che si tratti del rimborso delle spese documentate oppure di quello forfettario entro i 400 euro mensili?”


La risposta in breve

No, la tracciabilità non è obbligatoria. Il rimborso delle spese sostenute dai volontari sportivi (siano esse documentate o forfettarie) può essere pagato anche in contanti. Il presupposto è semplice: la prestazione genuina del volontario non è una prestazione di lavoro remunerato, e le prescrizioni sulla tracciabilità sono dettate per i lavoratori.

Attenzione però: esiste una diversa regola di tracciabilità, che riguarda proprio gli enti sportivi e che resta pienamente in vigore la soglia dei 1.000 euro dell’art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999.

Quanto alla seconda domanda: sulla tracciabilità le due forme di rimborso si equivalgono, nessuna delle due la richiede. Ma per il resto sono molto diverse tra loro (presupposti, limiti, adempimenti) e su un punto, chiarito solo poche settimane fa, la differenza può costare cara.


Perché l’obbligo di tracciabilità non riguarda i volontari

La norma che impone il pagamento tracciato è l’art. 1, comma 910, della legge n. 205/2017: dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, e ogni suo anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla norma stessa, non essendo più consentito il pagamento in contanti, pena una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Il punto decisivo è l’ambito soggettivo: la disposizione si applica ai rapporti di lavoro subordinato e alle collaborazioni coordinate e continuative. Il volontario sportivo non è né l’uno né l’altro l’art. 29 del d.lgs. 36/2021 stabilisce anzi che le sue prestazioni non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Non c’è retribuzione, dunque non c’è obbligo di tracciabilità: le somme erogate a titolo di rimborso, nel rispetto di ogni altro requisito, possono essere pagate anche in contanti.

E le spese sostenute dal volontario?

Vale lo stesso, e per la stessa ragione. Gli obblighi di pagamento tracciato delle spese di trasferta gravano su chi è titolare di un rapporto di lavoro, non sul volontario:

  • per dipendenti e co.co.co., l’art. 51 del TUIR, come modificato dalla legge di bilancio 2025 e applicabile dal 1° gennaio 2025, prevede che i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrano a formare il reddito a condizione che i pagamenti siano eseguiti con mezzi tracciati;
  • per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, l’art. 54 del TUIR detta una disposizione omologa, applicabile alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 18 giugno 2025: le spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente non concorrono alla determinazione del reddito purché (quando riferite a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea) siano pagate con mezzi tracciati.

Sono norme costruite sulla figura del lavoratore. Al volontario non si applicano.


L’altro obbligo di tracciabilità: quello che riguarda proprio le ASD

C’è però una norma che spesso viene dimenticata e che qui va assolutamente considerata, perché opera su un piano completamente diverso da quello del lavoro. L’art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999 stabilisce che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche (e i versamenti da questi effettuati) siano eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria efficaci controlli. L’inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 471/1997.

💡 Una norma che ha rischiato di sparire, e vale la pena raccontarlo, perché in rete circolano informazioni contraddittorie. Il d.lgs. n. 33/2025 (il Testo unico in materia di versamenti e riscossione) avrebbe dovuto abrogare dal 1° gennaio 2026, con l’art. 241, comma 1, lett. cc), due disposizioni storiche dell’art. 25: quella sulla detassazione dei proventi di due eventi annui (comma 2) e quella sulla tracciabilità dei 1.000 euro (comma 5). Sono poi intervenuti il d.lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025 (art. 18, comma 4, lett. dd, n. 2) e il d.l. n. 200 del 31 dicembre 2025, che hanno rimodulato l’elenco delle abrogazioni salvando entrambe le previsioni.

E il salvataggio è stabile, non un semplice rinvio: la consultazione del testo sul sito https://www.normattiva.it/ dell’art. 25 alla data del 1° gennaio 2027 mostra i commi 2 e 5 ancora pienamente in vigore. Dal 2027 cadrà soltanto il comma 1, quello sulla ritenuta relativa ai compensi sportivi qualificati come redditi diversi disposizione ormai svuotata dalla riforma del lavoro sportivo, che dal 1° luglio 2023 ha sottratto quei compensi a tale categoria reddituale. Una pulizia normativa, insomma, che non tocca né la detassazione dei due eventi né l’obbligo di tracciabilità.

Che la disposizione sia oggi viva e vegeta lo conferma del resto la stessa Agenzia: la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 esamina il comma 2 come norma vigente, oltretutto di recente modificata dal d.l. n. 38/2026 per estenderne il beneficio anche alle società sportive dilettantistiche.

Cosa comporta tutto questo per i nostri rimborsi? Che l’obbligo esiste ed è attuale, ma opera su una soglia che un rimborso ordinario difficilmente raggiunge: 400 euro mensili di forfait restano ampiamente al di sotto dei 1.000. I casi in cui prestare attenzione sono altri: un rimborso documentato per una trasferta impegnativa (viaggio, alloggio e vitto di una lunga trasferta possono superare la soglia) oppure l’erogazione cumulativa di più mensilità in un’unica soluzione. In quelle ipotesi il pagamento va tracciato e frazionare artificiosamente l’erogazione per restare sotto soglia non è una soluzione, ma un ulteriore profilo di rischio.

Un’ultima precisazione sul perimetro soggettivo: la disposizione riguarda gli enti destinatari del regime della legge n. 398/1991, e l’Agenzia delle Entrate ne ha esteso l’applicazione a tutti i soggetti che se ne avvalgono, comprese le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco (risoluzione n. 102/E del 2014); per queste ultime, del resto, è lo stesso art. 25 a prevederlo espressamente al comma 1-bis. Un’associazione sportiva che non abbia optato per la 398 si trova quindi fuori da questo specifico vincolo, restando soggetta al solo limite generale antiriciclaggio, oggi fissato a 5.000 euro.


Le due forme di rimborso: dove stanno le differenze vere

Prima di confrontarle, una premessa che rimette in ordine il quadro: il vecchio regime dei rimborsi autocertificati fino a 150 euro mensili non esiste più. È stato abrogato dal D.L. n. 71/2024 (convertito dalla legge n. 106/2024) con effetto dal 1° giugno 2024 e sostituito dal forfait di 400 euro. Chi lo trova ancora citato in modelli e regolamenti sta lavorando su materiale superato.

Rimborso documentatoRimborso forfettario
OggettoSpese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettivamente sostenuteSomma forfettaria, senza documentazione delle singole spese
LimiteNessun tetto: conta la spesa effettiva400 euro mensili
DoveSolo per prestazioni rese fuori dal territorio comunale di residenza del percipienteAnche per attività svolte nel proprio comune di residenza
QuandoIn occasione delle prestazioni di volontariatoSolo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti
AdempimentiConservazione dei giustificativiDelibera preventiva dell’organo competente + comunicazione al RASD
TracciabilitàNon richiestaNon richiesta

Sul forfait vale la pena essere precisi, perché è la forma più usata e la più regolata. Può essere riconosciuto solo per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti da Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione sportiva, CONI, CIP o Sport e Salute; presuppone che l’ente abbia adottato una delibera che individui le tipologie di spesa e le attività ammesse; e impone la comunicazione dei nominativi dei volontari e degli importi corrisposti, attraverso l’apposita sezione del RASD, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.


La differenza che conta di più (e che quasi nessuno considera)

Ed eccoci al punto che, nella pratica, produce i danni maggiori. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ha chiarito due aspetti del rimborso forfettario che è bene conoscere prima di erogarlo.

Primo: il limite di 400 euro è riferito al volontario, non all’ente. Va inteso con riguardo a ciascun volontario per le somme ricevute nell’anno solare, e concorrono alla soglia i rimborsi forfettari erogati da più soggetti nel corso dello stesso anno. Se il volontario collabora con due associazioni, i rimborsi si cumulano ed è per questo che serve acquisire da lui una dichiarazione su quanto già percepito altrove.

Secondo, e più insidioso: i rimborsi forfettari concorrono al superamento della soglia dei 15.000 euro di non imponibilità prevista dall’art. 36, comma 6, del d.lgs. 36/2021. Pur non costituendo di per sé reddito per il volontario, entrano nel conteggio. La conseguenza è che, se il percipiente ha già superato i 15.000 euro per effetto di compensi di lavoro sportivo ricevuti da altri enti, il rimborso forfettario diventa imponibile e va assoggettato a ritenuta come reddito di lavoro autonomo.

Da qui l’importanza dell’autocertificazione prevista dall’art. 36, comma 6-bis: va acquisita all’atto del pagamento e deve attestare l’ammontare complessivamente percepito nell’anno solare. Non è una formalità: è l’unico strumento che consente all’ente di sapere se debba operare la ritenuta.


Il perimetro della “trasferta” per il volontario

Una precisazione utile, perché il volontario non ha una “sede di lavoro”. Per i dipendenti e i co.co.co. i rimborsi esenti presuppongono una trasferta fuori dal territorio comunale rispetto alla sede di lavoro; per il volontario il riferimento è invece al comune di residenza del percipiente ed è la norma stessa a dirlo, laddove ammette il rimborso delle spese documentate sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza.

Questo significa che, nel regime del rimborso documentato, gli spostamenti all’interno del proprio comune restano fuori. È proprio uno dei problemi che il forfait risolve: la sua formulazione ammette espressamente il rimborso per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, purché nel contesto di manifestazioni ed eventi riconosciuti e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’organismo affiliante.


Due raccomandazioni operative

Tracciare comunque, quando possibile. Per i rimborsi ai volontari non è obbligatorio, ma un bonifico costa nulla e produce una prova che il contante non dà oltre a mettere al riparo, in automatico, dalla soglia dei 1.000 euro. Considerato che il forfait finisce comunque nel RASD e concorre a soglie che vanno monitorate, avere l’evidenza bancaria di ogni erogazione semplifica la vita in caso di verifica. La regola pratica che suggerisco: contanti solo per micro-rimborsi documentati di modesto importo, bonifico per tutto il resto, e sempre per qualunque erogazione che si avvicini ai 1.000 euro.

Attenzione all’incompatibilità. L’art. 29, comma 3, del d.lgs. 36/2021 rende le prestazioni del volontario incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività. Chi è retribuito dall’associazione non può, per la stessa associazione, essere anche volontario rimborsato. È possibile invece essere lavoratore per un ente e volontario per un altro.


In sintesi

DomandaRisposta
I rimborsi ai volontari vanno pagati con mezzi tracciati?No: la norma sulla tracciabilità riguarda i lavoratori, non i volontari
Il volontario deve pagare le proprie spese in modo tracciato?No: gli obblighi di artt. 51 e 54 TUIR gravano su dipendenti, co.co.co. e professionisti
Esiste comunque una soglia da rispettare?Sì: per gli enti in regime 398, pagamenti e versamenti pari o superiori a 1.000 euro vanno tracciati
Documentato e forfettario differiscono sulla tracciabilità?No, si equivalgono. Differiscono su limiti, presupposti e adempimenti
Esiste ancora il rimborso autocertificato di 150 euro?No: abrogato dal 1° giugno 2024 e sostituito dal forfait di 400 euro
Il forfait di 400 euro è sempre esente?No: concorre alla soglia dei 15.000 euro e, se superata, va assoggettato a ritenuta

Domande frequenti

I rimborsi spese ai volontari sportivi devono essere pagati con strumenti tracciabili?

No. L’obbligo previsto dall’art. 1, comma 910, della legge n. 205/2017 riguarda la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori e si applica ai rapporti di lavoro subordinato e alle collaborazioni coordinate e continuative. Poiché la prestazione del volontario non è retribuita, i rimborsi (documentati o forfettari) possono essere pagati anche in contanti, fermi restando gli altri requisiti di legge.

Il volontario deve sostenere le spese di trasferta con mezzi di pagamento tracciati?

No. Gli obblighi di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sono previsti dall’art. 51 del TUIR per dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi e dall’art. 54 del TUIR per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Non si applicano al volontario sportivo.

Esiste una soglia oltre la quale l’associazione deve comunque tracciare i pagamenti?

Sì. L’art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999 impone che i pagamenti a favore degli enti sportivi dilettantistici, e i versamenti da questi effettuati, di importo pari o superiore a 1.000 euro siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali o altre modalità tracciabili, a pena delle sanzioni dell’art. 11 del d.lgs. n. 471/1997. La norma, che il d.lgs. n. 33/2025 avrebbe dovuto abrogare dal 1° gennaio 2026, resta in vigore per effetto del d.lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025 e del d.l. n. 200 del 31 dicembre 2025, che ne hanno impedito l’abrogazione. Un forfait di 400 euro mensili non raggiunge la soglia, ma un rimborso documentato per una trasferta impegnativa o l’erogazione cumulativa di più mensilità possono superarla.

Che differenza c’è tra rimborso documentato e rimborso forfettario?

Il rimborso documentato riguarda le spese effettivamente sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto in occasione di prestazioni rese fuori dal territorio comunale di residenza del volontario, senza un tetto predeterminato. Il rimborso forfettario è invece riconoscibile fino a 400 euro mensili, anche per attività svolte nel proprio comune di residenza, ma solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, previa delibera dell’organo competente e con comunicazione al RASD entro la fine del mese successivo al trimestre.

Esiste ancora il rimborso autocertificato fino a 150 euro mensili?

No. Il regime dell’autocertificazione fino a 150 euro mensili è stato abrogato dal D.L. n. 71/2024, convertito dalla legge n. 106/2024, con effetto dal 1° giugno 2024, ed è stato sostituito dal rimborso forfettario nel limite complessivo di 400 euro mensili.

Il rimborso forfettario incide sulla soglia dei 15.000 euro?

Sì. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ha chiarito che i rimborsi forfettari, pur non costituendo di per sé reddito per il volontario, concorrono al superamento del limite di non imponibilità di 15.000 euro previsto dall’art. 36, comma 6, del d.lgs. 36/2021. Se il limite è già stato superato per effetto di compensi ricevuti da altri enti, il rimborso assume rilevanza reddituale e va assoggettato a ritenuta.


Fonti

Art. 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; artt. 29 (commi 1, 2, 3 e 4), 35 e 36 (commi 6 e 6-bis) del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; art. 3 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106; artt. 51 e 54 del TUIR, come modificati dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84; art. 25, commi 2 e 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la cui abrogazione disposta dall’art. 241, comma 1, lett. cc), del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 è stata neutralizzata dall’art. 18, comma 4, lett. dd), n. 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 e dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200; art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 102/E del 19 novembre 2014; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, quesito n. 2.


Per approfondire

Per il quadro complessivo di adempimenti e fiscalità degli enti sportivi: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità. Sul regime della Legge 398/91 e i suoi vincoli operativi: Guida al regime forfettario Legge 398/1991. Per situazioni concrete di gestione quotidiana: Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD: guida operativa.


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Articolo aggiornato ad agosto 2026, a seguito della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo e di prassi vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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