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65124 Pescara
Una SSD a r.l. deve avviare l'attività in una palestra dove il proprietario ha già la sua SCIA, e dove operava un'ASD che non l'aveva mai presentata. Serve una SCIA propria? Sì e le due premesse contengono entrambe un equivoco che vale la pena sciogliere.
Il quesito di oggi arriva da chi sta per far partire una società sportiva dilettantistica e si trova davanti a un percorso amministrativo poco intuitivo. È interessante perché contiene due premesse che sembrano rassicuranti e che, a guardarle bene, rassicuranti non sono. Lo riporto in forma anonima.
“Siamo due soci di una SSD a responsabilità limitata, di cui io sono anche amministratore unico. Il codice ATECO è quello delle attività dei club sportivi e tra le discipline riconosciute pratichiamo body building e ginnastica per tutti. Dobbiamo rendere attiva la società e ci dicono che serve una SCIA commerciale al SUAP. Nei locali dove ci alleneremo, però, esiste già la SCIA della ditta individuale del proprietario, che ha come codice ATECO la gestione di palestre; fino a poco tempo fa vi operava un’ASD che non aveva mai presentato alcuna SCIA, non essendo iscritta alla Camera di Commercio. Faremo un comodato d’uso gratuito per gli spazi, ma per il resto non sappiamo come procedere. Può indicarci tutto l’iter?”
Sì, la SSD deve presentare una propria SCIA, e nessuna delle due circostanze descritte la esonera.
La buona notizia è che la SCIA già esistente rende il percorso più semplice, non più complicato: la conformità tecnica dei locali è già stata certificata e la documentazione è disponibile. Vediamo l’iter completo, e i due punti su cui vi consiglio di fermarvi a ragionare prima di partire.
La segnalazione certificata di inizio attività non è un bollino apposto sull’immobile: è la dichiarazione con cui un determinato soggetto comunica di avviare una determinata attività in un determinato luogo, attestando il possesso dei requisiti. Le componenti sono tre e devono ricorrere tutte.
Nel vostro caso la componente “luogo” è già coperta ed è un vantaggio concreto, perché planimetrie, certificazioni di conformità degli impianti e documentazione tecnica esistono già e sono riutilizzabili. Ma le componenti “soggetto” e “attività” riguardano la vostra società, che è una persona giuridica distinta dalla ditta individuale del proprietario. La vostra SCIA va presentata.
💡 In pratica questo significa che la parte più costosa e lenta della pratica (l’adeguamento dei locali) l’avete già alle spalle. Quello che dovete produrre riguarda voi: dati della società, titolo di disponibilità dei locali (il comodato), qualifiche dei tecnici che opereranno.
È l’argomento più ricorrente in assoluto in questo settore, e purtroppo è infondato. L’obbligo di presentare la SCIA per l’attività di palestra o sala ginnica non dipende dall’iscrizione al Registro delle Imprese né dal fatto che l’ente sia commerciale.
Sussiste anche nei confronti di un ente sportivo che non si rivolge al pubblico indistinto ma esclusivamente a soggetti qualificati come associati o tesserati: è la ragione per cui molte ASD si trovano, prima o poi, a dover regolarizzare posizioni rimaste scoperte per anni. Il fatto che nessuno abbia mai controllato non equivale a un’esenzione, e non è una base su cui costruire l’avvio di una nuova struttura.
Nella SCIA vanno documentati i requisiti oggettivi dei locali, mediante le certificazioni tecniche, e i requisiti soggettivi dei responsabili tecnici e degli istruttori, mediante i titoli abilitanti. Su quest’ultimo punto, per discipline come il body building, conviene verificare per tempo che i tecnici dispongano delle qualifiche rilasciate dall’organismo affiliante.
Vale la pena segnalarlo perché blocca molte iniziative: quello della destinazione d’uso urbanistica dell’immobile. Fino a qualche anno fa era una delle contestazioni più frequenti da parte degli uffici comunali.
Oggi la questione è superata dall’art. 7-bis del d.lgs. 36/2021, in vigore dal 5 settembre 2023, secondo cui le sedi di associazioni e società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Un’informazione utile da tenere a portata di mano, nel caso l’ufficio sollevi obiezioni.
Il comodato d’uso gratuito è lo strumento corretto, ma va redatto con cura, perché è il documento che regge sia la SCIA sia (come vedremo) la tenuta fiscale dell’intera operazione. Tre raccomandazioni.
Qui devo essere schietto, perché è l’aspetto che merita più cautela di tutta la vicenda. La configurazione in cui una palestra commerciale continua a operare e una SSD si insedia negli stessi locali con un comodato gratuito è, nella pratica dei controlli, una delle più attenzionate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. La ragione è nota: storicamente è stata utilizzata per far transitare attraverso un ente dilettantistico ricavi che erano, nella sostanza, di un’impresa commerciale.
Questo non significa che l’operazione sia irregolare: significa che va costruita in modo che la sua genuinità sia dimostrabile documentalmente, non semplicemente affermata. Gli elementi da presidiare:
⚠️ E una verifica preliminare che vi invito a fare subito: se il proprietario della palestra è anche socio della SSD, il livello di attenzione richiesto sale sensibilmente, perché la separazione tra i due soggetti diventa più difficile da argomentare e si aprono profili di distribuzione indiretta di vantaggi. Non è di per sé un ostacolo, ma è una circostanza da valutare con il proprio consulente prima di procedere, non dopo.
C’è una decisione che conviene assumere prima dell’avvio, perché condiziona il modello economico della società e riguarda proprio le SSD costituite in forma di società di capitali.
La Riforma dello Sport consente a queste società una lucratività attenuata: distribuzione di dividendi entro limiti prestabiliti, aumento gratuito del capitale, rimborso del capitale versato. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ha però chiarito che, per accedere alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR, occorre integrare lo statuto con le clausole del comma 8 dello stesso articolo a partire dal divieto assoluto di distribuzione. Le due impostazioni non convivono: bisogna scegliere.
Con un socio di maggioranza che è anche amministratore unico, la questione non è teorica. Va inoltre ricordato che gli eventuali compensi all’amministratore devono rispettare i parametri di congruità previsti dall’art. 8 del d.lgs. 36/2021, per non incorrere nella distribuzione indiretta di utili.
1. Verifiche preliminari. Conformità dello statuto all’art. 7 del d.lgs. 36/2021; decisione sulle clausole dell’art. 148, comma 8; coerenza tra oggetto sociale, discipline effettivamente praticate e codice ATECO tenendo presente che, qualunque sia il codice, il SUAP inquadrerà l’attività come palestra o sala ginnica.
2. Fase sportiva. Affiliazione a una Federazione, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva che riconosca entrambe le discipline; conseguente iscrizione al RASD, che è il presupposto di tutte le agevolazioni; tesseramento di soci, atleti e tecnici.
3. Fase camerale e fiscale. Comunicazione di inizio attività al Registro delle Imprese tramite ComUnica, apertura della partita IVA, iscrizione a INPS e INAIL in presenza di lavoratori, eventuale opzione per il regime della Legge 398/91 che per una SSD non iscritta al RUNTS resta pienamente praticabile.
4. Fase amministrativa. Presentazione della SCIA al SUAP con planimetrie, certificazioni di conformità dei locali, titolo di disponibilità (il comodato registrato) e documentazione dei requisiti soggettivi degli istruttori. Va verificata anche la soglia della prevenzione incendi, che per palestre e sale ginniche scatta con capienza superiore a cento persone oppure superficie lorda al chiuso superiore a duecento metri quadri.
5. Fase operativa. Defibrillatore e personale formato al suo utilizzo; certificati medici dei tesserati secondo il decreto del 24 aprile 2013; coperture assicurative, di norma attivate tramite l’affiliazione; adempimenti di sicurezza sul lavoro in presenza di collaboratori; adempimenti privacy; licenza SIAE se in sala viene diffusa musica voce spesso dimenticata proprio nelle palestre; libri sociali; comunicazioni dei rapporti di lavoro sportivo al RASD.
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| La SCIA del proprietario copre la SSD? | No: il titolo è soggettivo. Serve una SCIA propria della società |
| Serve anche se l’attività è solo per i tesserati? | Sì: l’obbligo non dipende dalla natura commerciale né dall’iscrizione al Registro Imprese |
| L’ASD precedente non l’aveva fatta: è un precedente? | No: è un’irregolarità non rilevata, non un’esenzione |
| La destinazione d’uso può essere un ostacolo? | No: l’art. 7-bis del d.lgs. 36/2021 risolve la questione |
| Il comodato basta a sé stesso? | No: va scritto, registrato e delimitato per spazi e orari |
| Quale scelta statutaria va fatta subito? | Se si vuole la decommercializzazione ex art. 148, servono le clausole del comma 8 |
Sì. La segnalazione certificata di inizio attività è un titolo soggettivo: riguarda un determinato soggetto che svolge una determinata attività in un determinato luogo. La SCIA presentata dal titolare della palestra attesta l’idoneità dei locali, ma non si estende a un soggetto giuridico diverso. La società deve quindi presentare la propria, potendo però riutilizzare la documentazione tecnica già esistente.
Sì. L’obbligo di presentare la SCIA per l’attività di palestra o sala ginnica sussiste anche nei confronti di un ente sportivo che non si rivolge al pubblico indistinto ma esclusivamente ad associati o tesserati, e prescinde dall’iscrizione al Registro delle Imprese e dalla natura commerciale o meno dell’ente.
No. L’art. 7-bis del d.lgs. 36/2021, in vigore dal 5 settembre 2023, stabilisce che le sedi di associazioni e società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
In forma scritta e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, con individuazione precisa degli spazi concessi, preferibilmente con planimetria allegata, e delle fasce orarie di utilizzo. Quest’ultimo elemento è essenziale quando nello stesso immobile continua a operare un altro soggetto, perché un utilizzo indistinto degli spazi è difficile da giustificare in caso di verifica.
È una configurazione legittima ma attenzionata in sede di controllo, perché storicamente utilizzata per far transitare attraverso enti dilettantistici ricavi di natura commerciale. Occorre quindi poter documentare l’autonomia dei rapporti associativi, la separazione di incassi e contabilità, la tracciabilità dell’attività sportiva e la coerenza degli orari con il comodato. L’attenzione richiesta cresce se il titolare dell’attività commerciale è anche socio della società sportiva.
Artt. 6, 7, 7-bis, 8 e 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; art. 1 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (introduzione dell’art. 7-bis); art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi); D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; art. 148, commi 3, 4 e 8, del TUIR; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, quesito n. 1; legge 16 dicembre 1991, n. 398; D.M. 24 aprile 2013 (tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica). Requisiti e modulistica della SCIA variano per Regione e Comune: è sempre necessario verificare la modulistica del SUAP territorialmente competente.
Sulla scelta statutaria che le SSD di capitali devono compiere per accedere alla decommercializzazione: SSD di capitali: dividendi ai soci o decommercializzazione?. Per il quadro complessivo di fiscalità e adempimenti degli enti sportivi: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità. Sul regime della Legge 398/91: Guida al regime forfettario Legge 398/1991. Per casi concreti di gestione quotidiana: Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD: guida operativa.
L’avvio è il momento in cui si prendono le decisioni che poi si trascinano per anni: la forma dello statuto, il regime fiscale, l’assetto dei rapporti con chi mette a disposizione i locali. Correggerle dopo costa molto più che impostarle bene subito. Se vuoi accompagnamento nell’intero iter (dallo statuto alla SCIA, dall’affiliazione alla scelta del regime) ti invito a contattarmi per una consulenza dedicata.
Articolo aggiornato ad agosto 2026. Gli adempimenti amministrativi in materia di SCIA e impianti sportivi presentano significative differenze tra Regioni e Comuni: le indicazioni fornite hanno carattere generale e vanno verificate presso lo sportello territorialmente competente. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.