Ho aperto la partita IVA a settembre e ho incassato 40.000 euro: sono ancora forfettario?

Chi apre la partita IVA in corso d'anno non ha a disposizione l'intero plafond di 85.000 euro: la soglia va ragguagliata ai giorni di attività. È l'errore che sta generando accertamenti, complicato da un'asimmetria che quasi nessuno spiega.

Negli ultimi mesi sui social si moltiplicano i racconti di contribuenti forfettari raggiunti da un accertamento, con la stessa espressione incredula: “ma io sono rimasto sotto gli 85.000 euro”. Nella maggior parte dei casi la spiegazione sta in una parola che nella legge c’è e che quasi nessuno legge. Il quesito di oggi la mette a fuoco.


Il quesito

“Ho aperto la partita IVA in regime forfettario il 1° settembre dello scorso anno e fino al 31 dicembre ho incassato circa 40.000 euro. Essendo ampiamente sotto gli 85.000, ho continuato ad applicare il forfettario anche quest’anno. Ora mi dicono che avrei dovuto uscirne. È possibile? Mi sembra di non aver superato nessun limite.”


La risposta in breve

Purtroppo sì, il limite è stato superato solo che non era 85.000 euro. La norma prevede che la soglia dei ricavi e compensi sia ragguagliata ad anno quando l’attività inizia in corso d’anno: chi ha lavorato quattro mesi non dispone del plafond intero, ma della quota proporzionale ai giorni di attività.

Nel caso descritto, con inizio al 1° settembre, il tetto era di circa 28.400 euro. Incassandone 40.000 la soglia è stata ampiamente superata, e dall’anno successivo il regime forfettario non era più applicabile.

💡 C’è però una seconda metà della storia, che quasi nessuno racconta e che in molti casi attenua il danno: il diverso limite di 100.000 euro non si ragguaglia. Vediamo perché è importante.


Come funziona il ragguaglio

Il requisito è nell’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014: accedono e permangono nel regime i contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. La verifica si fa sempre guardando all’anno precedente rispetto a quello in cui si vuole applicare il regime.

Il calcolo è una proporzione sui giorni effettivi di attività:

Soglia effettiva = 85.000 × (giorni di attività ÷ 365)

Qualche esempio, per rendere l’idea di quanto il tetto si abbassi:

Data di aperturaGiorni di attivitàSoglia effettiva
1° marzo306circa 71.260 €
1° luglio184circa 42.850 €
1° settembre122circa 28.410 €
1° novembre61circa 14.200 €

Il paradosso è evidente e spiega l’incredulità di chi riceve la contestazione: un’attività partita bene negli ultimi mesi dell’anno può risultare “fuori soglia” pur avendo fatturato una frazione del plafond nominale. Ed è proprio chi parte forte a incorrere nel problema.


L’asimmetria che cambia le conseguenze

Qui sta il punto che i post che circolano in rete quasi sempre sbagliano, e che vale la pena chiarire perché incide sul quando si esce dal regime.

Il sistema conosce due soglie diverse, con effetti diversi:

  • 85.000 euro – il superamento comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo. Per l’anno in cui avviene lo sforamento si resta forfettari a tutti gli effetti, con l’imposta sostitutiva e l’esclusione da IVA. Questa soglia si ragguaglia;
  • 100.000 euro – il superamento comporta l’uscita immediata, dallo stesso anno, con IVA dovuta a partire dall’operazione che determina lo sforamento. Questa soglia non si ragguaglia.

L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023: la norma richiede espressamente il ragguaglio per gli 85.000 euro ma nulla dice per i 100.000, che rappresentano quindi una fattispecie speciale di cessazione, da intendersi in termini assoluti, considerando i ricavi o compensi concretamente percepiti.

Applicato al nostro caso: il contribuente ha superato la soglia ragguagliata degli 85.000, quindi doveva uscire dal regime dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ma non avendo raggiunto i 100.000 euro effettivi, l’anno di apertura resta correttamente forfettario: non c’è IVA da recuperare su quelle fatture. Il problema riguarda solo l’anno seguente cosa che, va detto, resta seria.


Cosa entra e cosa non entra nel conteggio

Prima di fare i calcoli conviene sapere quali importi vanno considerati. Rilevano i ricavi e compensi secondo il principio di cassa (conta l’incasso, non l’emissione della fattura) e vanno sommati i ricavi di tutte le attività esercitate, anche con codici ATECO diversi.

Non concorrono invece al computo, tra gli altri:

  • i proventi di natura occasionale, qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR;
  • le somme percepite a titolo di indennità di maternità;
  • l’eventuale adeguamento agli ISA.

⚠️ Attenzione al trattamento dei contributi previdenziali addebitati in fattura, che segue regole diverse a seconda della cassa di appartenenza: è una verifica da fare sulla propria posizione, perché su importi vicini alla soglia può fare la differenza.


Il primo anno: come si entra e quando si fa il conto

Chi inizia un’attività accede al forfettario comunicando, nella dichiarazione ai fini IVA di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti. È una dichiarazione prognostica: nessuno può sapere in anticipo quanto incasserà.

Il conto vero si fa al 31 dicembre, ed è lì che va applicato il ragguaglio. Il mio consiglio operativo è di anticiparlo: chi apre in corso d’anno dovrebbe calcolare subito la propria soglia effettiva e tenerla sotto controllo mese per mese, esattamente come farebbe con una scadenza. Scoprirlo a marzo dell’anno dopo, quando si è già fatturato senza IVA per tre mesi, è una posizione molto più scomoda.


Se il limite è già stato superato: cosa comporta

Il passaggio al regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo porta con sé una serie di conseguenze da gestire:

  • IVA su tutte le operazioni dell’anno, con liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale e fatturazione elettronica secondo le regole ordinarie;
  • ritenute d’acconto: si torna a subirle sui compensi e a operarle in qualità di sostituto d’imposta;
  • contabilità semplificata o ordinaria e determinazione analitica del reddito, con applicazione dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali al posto dell’imposta sostitutiva;
  • rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis2 del decreto IVA, a favore del contribuente, per i beni e servizi acquistati in vigenza del regime forfettario e non ancora utilizzati: è una posta che attenua il costo del passaggio e che non va dimenticata;
  • ISA, dai quali il regime forfettario esclude.

Se ci si accorge dell’errore quando l’anno è già iniziato, occorre valutare rapidamente il ravvedimento operoso, la regolarizzazione delle fatture emesse senza IVA e il recupero dell’imposta nei rapporti con i committenti. È un intervento tecnicamente delicato ma quasi sempre meno oneroso dell’accertamento.


In sintesi

Soglia 85.000 €Soglia 100.000 €
Ragguaglio ad annoSì, se l’attività inizia in corso d’annoNo: valore assoluto
Effetto del superamentoUscita dall’anno successivoUscita immediata, dallo stesso anno
IVADovuta dall’anno successivoDovuta dall’operazione che supera la soglia
CriterioPrincipio di cassa; si sommano i ricavi di tutte le attività

Domande frequenti

Chi apre la partita IVA in corso d’anno ha diritto all’intero plafond di 85.000 euro?

No. L’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014 prevede che i ricavi e compensi siano ragguagliati ad anno: la soglia va quindi proporzionata ai giorni effettivi di attività. Chi apre il 1° settembre, ad esempio, dispone di un tetto di circa 28.410 euro, non di 85.000.

Come si calcola la soglia ragguagliata?

Moltiplicando 85.000 euro per il rapporto tra i giorni di attività nell’anno e 365. Ad esempio, con apertura al 1° luglio i giorni sono 184 e la soglia effettiva è di circa 42.850 euro.

Anche il limite di 100.000 euro va ragguagliato?

No. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha chiarito che la norma richiede espressamente il ragguaglio solo per la soglia di 85.000 euro, mentre il superamento dei 100.000 costituisce una fattispecie speciale di cessazione da intendersi in termini assoluti, con riferimento ai ricavi o compensi concretamente percepiti.

Cosa succede se si supera la soglia ragguagliata degli 85.000 euro?

Il regime forfettario resta applicabile per l’intero anno in cui avviene il superamento e cessa dal 1° gennaio dell’anno successivo. Da quel momento si applicano IVA, ritenute, contabilità e tassazione ordinaria, con diritto alla rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis2 del decreto IVA.

Quali importi non concorrono alla soglia?

Non concorrono, tra gli altri, i proventi di natura occasionale qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR, le somme percepite a titolo di indennità di maternità e l’eventuale adeguamento agli ISA. Rilevano invece, per cassa, i ricavi e compensi di tutte le attività esercitate, anche con codici ATECO diversi.


Fonti

Art. 1, commi 54, 71 e 111, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; legge 29 dicembre 2022, n. 197 (innalzamento della soglia a 85.000 euro e introduzione dell’uscita immediata oltre 100.000 euro); circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016, n. 9/E del 10 aprile 2019 e n. 32/E del 5 dicembre 2023; art. 19-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.



Hai un dubbio sulla tua soglia?

Verificare il ragguaglio richiede due minuti e va fatto prima di chiudere l’anno, non quando arriva una comunicazione dall’Agenzia. Se hai aperto la partita IVA in corso d’anno, o se ti stai avvicinando ai limiti, ti invito a contattarmi per una verifica della tua posizione: impostare per tempo un eventuale passaggio di regime costa molto meno che rimediarvi dopo.

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Articolo aggiornato ad agosto 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo e di prassi vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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