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La contabilità separata è un obbligo per gli ETS non commerciali che svolgono attività commerciale. Ma trattarla solo come adempimento è un errore: è lo strumento che consente di capire, numeri alla mano, se conviene il forfait dell'art. 80 o il regime ordinario.
Il quesito di oggi riguarda un adempimento che quasi tutti danno per scontato e quasi nessuno sfrutta davvero. La risposta breve è che sì, l’obbligo esiste; ma la risposta utile è un’altra, e riguarda i soldi.
“Siamo un ente del Terzo settore non commerciale che svolge anche una parte di attività commerciale, per la quale abbiamo la partita IVA. Il nostro consulente ci ha detto che dobbiamo tenere una contabilità separata, ma francamente ci sembra un appesantimento: alla fine dell’anno, in sede di bilancio, distinguiamo comunque le due sfere. È davvero obbligatorio? E serve a qualcosa oltre a essere in regola?”
Sì, è obbligatorio. L’art. 87, comma 4, del Codice del Terzo Settore stabilisce che gli ETS non commerciali, in relazione all’attività commerciale esercitata, hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata. È la trasposizione nel Codice dell’art. 144, comma 2, del TUIR, che continua ad applicarsi agli enti non commerciali rimasti fuori dal RUNTS.
Ma la parte interessante è la seconda domanda. La contabilità separata serve eccome, e non solo a essere in regola: è lo strumento che permette di capire, numeri alla mano, se all’ente conviene il regime forfetario dell’art. 80 oppure la determinazione ordinaria del reddito d’impresa. Su volumi rilevanti, la differenza può valere migliaia di euro l’anno.
💡 E c’è un aspetto di tempistica che rende tutto ciò immediatamente attuale: l’opzione per l’art. 80 si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di applicazione. Significa che la scelta per il 2026 si compie nel modello che si presenterà nel 2027 quindi c’è ancora tutto il tempo per osservare l’andamento dell’anno e decidere con i dati veri, non con una previsione.
Cominciamo dal ridimensionare l’appesantimento temuto. Tenere la contabilità separata non significa istituire un libro giornale e un piano dei conti distinti per ciascuna attività. È sufficiente un piano dei conti sufficientemente dettagliato nelle singole voci, tale da consentire di distinguere i movimenti riferibili a ogni attività impostazione confermata dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 86/2002).
In concreto: un’unica contabilità, ma articolata in modo che ricavi e costi siano già classificati alla fonte per sfera di appartenenza. È un lavoro di impostazione iniziale, non un raddoppio degli adempimenti quotidiani.
Due precisazioni sul perimetro. L’obbligo presuppone la partita IVA, perché segnala l’esercizio continuativo e organizzato di attività commerciale, ancorché non prevalente. E non riguarda le ODV e le APS che applicano il regime forfetario dell’art. 86, per le quali valgono le semplificazioni proprie di quel regime.
Ecco il punto che trasforma un adempimento in uno strumento gestionale. Per un ETS non commerciale che non rientri nell’art. 86, la determinazione del reddito d’impresa può avvenire in due modi:
Quale conviene? Dipende interamente dall’entità dei costi afferenti alla sfera commerciale e i costi li conosce solo chi tiene la contabilità separata come si deve. Vediamo due situazioni concrete.
Per rendere evidente il meccanismo, mettiamo a confronto due enti che chiudono l’esercizio con lo stesso identico utile (40.000 euro) ma con dimensioni e marginalità diverse.
| Regime ordinario | Regime art. 80 | |
|---|---|---|
| Reddito imponibile | 40.000 € | 14.100 € |
| IRES (24%) | 9.600 € | 3.384 € |
| Esito | Conviene l’art. 80: risparmio di 6.216 euro | |
| Regime ordinario | Regime art. 80 | |
|---|---|---|
| Reddito imponibile | 40.000 € | 51.600 € |
| IRES (24%) | 9.600 € | 12.384 € |
| Esito | Conviene il regime ordinario: risparmio di 2.784 euro | |
Ecco il dato controintuitivo: il reddito reale è identico nei due casi, eppure la convenienza si ribalta completamente. Non è l’utile a decidere, ma il rapporto tra quell’utile e il volume dei ricavi.
Da quei due esempi si ricava un criterio generale che vale la pena avere in testa, perché consente di orientarsi in un minuto senza rifare ogni volta i conti.
Ogni livello di ricavi corrisponde, nel meccanismo dell’art. 80, a un coefficiente implicito: il rapporto tra il reddito forfetario che ne deriva e i ricavi stessi. Basta confrontarlo con il margine effettivo dell’ente, cioè il rapporto tra reddito reale e ricavi.
Se il margine effettivo è superiore al coefficiente implicito → conviene l’art. 80.
Se il margine effettivo è inferiore → conviene il regime ordinario.
Nel Caso 1 il margine effettivo è del 22,2% contro un coefficiente implicito del 7,83%: vince il forfait, e con ampio margine. Nel Caso 2 il margine è dell’8,9% contro un coefficiente dell’11,47%: vince l’ordinario.
Il punto di indifferenza, a ciascun livello di ricavi, coincide esattamente con il coefficiente implicito. L’ente del Caso 2, con ricavi per 450.000 euro, pagherebbe la stessa IRES nei due regimi se il suo reddito reale fosse di 51.600 euro: al di sopra di quella soglia conviene il forfait, al di sotto l’ordinario.
Ecco i coefficienti impliciti ai vari livelli di ricavi, per le prestazioni di servizi:
| Ricavi commerciali | Reddito forfetario art. 80 | Coefficiente implicito |
|---|---|---|
| 130.000 € | 9.100 € | 7,00% |
| 180.000 € | 14.100 € | 7,83% |
| 250.000 € | 21.100 € | 8,44% |
| 300.000 € | 26.100 € | 8,70% |
| 450.000 € | 51.600 € | 11,47% |
| 700.000 € | 94.100 € | 13,44% |
La tendenza è chiara: il coefficiente implicito cresce con i ricavi, perché lo scaglione più alto pesa sempre di più. Ne discende una regola di massima utile: il forfait dell’art. 80 è tanto più conveniente quanto più l’ente è piccolo e con margini alti, mentre perde attrattiva man mano che i volumi crescono e i margini si comprimono. Per le attività diverse dalle prestazioni di servizi, con coefficienti del 5, 7 e 14 per cento, la soglia di indifferenza si abbassa proporzionalmente.
⚠️ Un avvertimento: al reddito determinato con l’art. 80 si aggiungono plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari. Se l’ente prevede componenti straordinarie rilevanti, il confronto va rifatto tenendone conto.
È l’aspetto che rende questo ragionamento particolarmente prezioso, e che molti enti ignorano. L’opzione per l’art. 80 si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta cui si riferisce.
Tradotto: la scelta relativa al 2026 si compie con il modello REDDITI ENC che si presenterà nel 2027, quando ricavi e costi dell’anno saranno definitivi. Non serve indovinare a gennaio: si osserva l’andamento e si sceglie dopo, sui numeri reali.
A una condizione, però ed è quella che chiude il cerchio: quei numeri devono esistere e devono essere attendibili. Un ente che tiene la contabilità separata correttamente arriva alla dichiarazione con il confronto già pronto. Un ente che distingue le sfere solo approssimativamente, a consuntivo, quella scelta non è in grado di farla e nella pratica finisce per subire il regime, invece di sceglierlo.
Il beneficio non si esaurisce nella scelta del regime. La separazione contabile serve anche a:
Quest’ultimo punto merita una sottolineatura, alla luce del sistema di vigilanza in fase di avvio: un ente che non sappia dire con precisione quanto pesano le attività diverse sulle entrate complessive si troverà in difficoltà davanti a un controllo, a prescindere dalla correttezza sostanziale della propria gestione.
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| La contabilità separata è obbligatoria? | Sì, per gli ETS non commerciali con attività commerciale (art. 87, co. 4, CTS) |
| Serve un doppio libro giornale? | No: basta un piano dei conti dettagliato che distingua i movimenti |
| Chi è escluso? | ODV e APS che applicano il regime forfetario dell’art. 86 |
| Come si sceglie tra art. 80 e ordinario? | Confrontando il margine effettivo con il coefficiente implicito del forfait |
| Quando si decide? | In dichiarazione, quindi a consuntivo, con i dati definitivi dell’anno |
| L’art. 80 semplifica anche l’IVA? | No: incide solo sulle imposte dirette. L’IVA resta ordinaria |
Sì. L’art. 87, comma 4, del Codice del Terzo Settore prevede che gli enti del Terzo settore non commerciali, in relazione all’attività commerciale esercitata, abbiano l’obbligo di tenere la contabilità separata. Si tratta della trasposizione nel Codice dell’art. 144, comma 2, del TUIR, che resta applicabile agli enti non commerciali non iscritti al RUNTS. Sono escluse le ODV e le APS che applicano il regime forfetario dell’art. 86.
No. Non è necessario istituire un libro giornale e un piano dei conti separati per ciascuna attività: è sufficiente un piano dei conti sufficientemente dettagliato nelle singole voci, che consenta di distinguere i movimenti riferibili a ogni attività, secondo l’impostazione confermata dalla risoluzione n. 86/2002.
Confrontando il margine effettivo dell’attività commerciale (rapporto tra reddito reale e ricavi) con il coefficiente implicito del forfait a quel livello di ricavi. Se il margine effettivo è superiore, conviene l’art. 80; se è inferiore, conviene il regime ordinario. Poiché i coefficienti dell’art. 80 crescono per scaglioni, il forfait tende a essere più vantaggioso per volumi contenuti e margini elevati.
Nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di applicazione: la scelta per il 2026 si compie quindi con il modello da presentare nel 2027. Ciò consente di decidere a consuntivo, sulla base dei dati definitivi dell’esercizio, a condizione di disporre di una contabilità separata attendibile.
No. L’art. 80 incide esclusivamente sulla determinazione del reddito d’impresa ai fini IRES. Sul fronte IVA l’unico regime applicabile resta quello ordinario, con liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale, sia per gli enti in regime forfetario ex art. 80 sia per quelli in regime ordinario.
Artt. 7, 79 (commi 2, 2-bis e 5), 80 e 87 (comma 4) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; art. 144, comma 2, del TUIR; risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 86 del 2002; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026, § 2.2.5; D.M. 7 agosto 2025, n. 125 e decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026 (modelli di verbale dei controlli). Gli importi degli esempi sono calcolati applicando i coefficienti dell’art. 80 per le prestazioni di servizi e l’aliquota IRES del 24%.
Sul test che determina la natura commerciale delle singole attività e dell’ente, con esempi e calcolatore: Test di non commercialità ETS 2026. Per una panoramica di tutti i regimi disponibili: I regimi fiscali per gli ETS e la Guida pratica alla scelta del regime fiscale. Sui limiti delle attività diverse, il cui carattere secondario va documentato in bilancio: Attività diverse degli ETS: criteri di secondarietà e strumentalità. Sul sistema dei controlli in avvio: Presto i controlli sugli ETS iscritti al RUNTS.
Il confronto tra regime forfetario e ordinario si fa con i numeri veri della gestione commerciale, e va impostato prima della dichiarazione, non improvvisato in sede di compilazione. Se vuoi una simulazione sui dati del tuo ente (e, se serve, una revisione del piano dei conti che renda la contabilità separata realmente utilizzabile) ti invito a contattarmi per una consulenza dedicata.
Articolo aggiornato ad agosto 2026. Gli esempi numerici hanno finalità illustrativa e non tengono conto di eventuali componenti straordinarie, variazioni fiscali in aumento o in diminuzione e di ogni altro elemento rilevante nel caso concreto. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.