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Questa guida si propone di analizzare in dettaglio i requisiti di secondarietà e strumentalità delle attività diverse, alla luce dell’art. 6 del CTS e del Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, che ne ha definito i parametri quantitativi e qualitativi.

Il Codice del Terzo Settore consente agli ETS di svolgere, oltre alle attività di interesse generale (art. 5 CTS), anche “attività diverse” (art. 6 CTS).
Le attività diverse possono rappresentare una fonte di sostenibilità economica e di autofinanziamento, ma sono legittime (e non mettono a rischio la qualifica dell’ente) solo se rispettano criteri rigorosi: devono essere strumentali rispetto alla missione e secondarie rispetto al complesso delle attività dell’ente, secondo i limiti del DM 107/2021.
Comprendere e applicare correttamente questi criteri è fondamentale per evitare contestazioni sulla natura dell’ente, rischi di prevalenza commerciale e conseguenze fiscali/gestionali rilevanti.
L’aL’art. 6 CTS stabilisce che gli ETS (diversi dalle imprese sociali) possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale (art. 5 CTS) a condizione che:
Le attività diverse possono includere attività di natura commerciale (vendita di beni/servizi), attività di gestione di beni, iniziative accessorie di fundraising, sponsorizzazioni, ecc., purché non diventino “il cuore” dell’ente e siano coerenti con la missione.
Importanza della previsione statutaria
È essenziale che lo statuto preveda la possibilità di svolgere attività diverse.
In assenza di tale previsione, l’esercizio di queste attività può essere contestato sul piano civilistico/organizzativo e complicare la difesa dell’ente in caso di verifiche.
Il Decreto Interministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 (pubblicato in G.U. n. 170 del 17 luglio 2021) stabilisce criteri qualitativi (strumentalità) e quantitativi (secondarietà) per l’esercizio delle attività diverse.
Il decreto prevede anche che tali requisiti siano attestati e documentati in modo trasparente, in collegamento con la rendicontazione dell’ente.
Un’attività diversa è strumentale quando è esercitata per supportare (direttamente o indirettamente) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS e lo svolgimento delle attività di interesse generale.
Il DM 107/2021 non definisce una “formula numerica” della strumentalità: è una valutazione principalmente qualitativa, che va motivata e resa comprensibile.
In pratica, devi poter rispondere in modo semplice a questa domanda: questa attività esiste per aiutare l’ente a realizzare la missione (anche finanziandola) oppure è un’attività fine a sé stessa?
Esempi (indicativi) di strumentalità:
Un’attività diversa è secondaria quando il suo volume economico non supera i limiti stabiliti dal DM 107/2021.
Il decreto prevede che la secondarietà ricorra se, in ciascun esercizio, è rispettato almeno uno dei seguenti criteri alternativi:
I ricavi (o proventi) derivanti dalle attività diverse non superano il 30% delle entrate complessive dell’ETS.
I ricavi (o proventi) derivanti dalle attività diverse non superano il 66% dei costi complessivi dell’ETS.
Questo secondo criterio è spesso utile per enti che svolgono attività di interesse generale con ricavi contenuti ma con costi “importanti” (ad esempio per strutture, personale, progetti), perché consente una lettura più aderente alla realtà gestionale.
Il superamento dei limiti va gestito con attenzione: aumenta il rischio che le attività diverse non siano più “secondarie” e, se lo squilibrio diventa strutturale, può incidere anche sulla qualifica fiscale complessiva dell’ente (rischio di prevalenza commerciale).
Nella prassi interpretativa, si riconosce un meccanismo di “rientro” nell’esercizio successivo: se in un anno sfori, devi riportarti nei parametri l’anno dopo (con margine sufficiente a compensare lo sforamento), evitando che lo sforamento si ripeta e diventi sistematico.
Consiglio pratico: se a metà anno sei già vicino al limite, valuta in anticipo (con il tuo consulente) se: rinviare iniziative al periodo successivo, rimodulare prezzi/volumi, o riclassificare correttamente alcune attività che in realtà rientrano nell’art. 5 CTS (se ne hanno i requisiti).cale ordinario per gli enti commerciali.
Se l’ente non rispetta i limiti di secondarietà, il DM 107/2021 prevede un obbligo di segnalazione al RUNTS entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. Inoltre l’ETS deve adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività diverse e attività principali che (applicando lo stesso criterio di calcolo) rientri sotto la soglia massima ‘recuperando’ almeno la misura dello sforamento dell’esercizio precedente.
Il DM 107/2021 richiede che strumentalità e secondarietà siano attestate dagli amministratori (e, se presente, dall’organo di controllo) e documentate in modo chiaro, in collegamento con gli obblighi di bilancio dell’ente.
Operativamente, ti suggerisco di inserire (in relazione di missione, o in una nota illustrativa allegata al rendiconto per cassa) un prospetto sintetico con:
È fondamentale conservare anche la documentazione extracontabile (delibere, contratti, prospetti di riparto, note di calcolo) che giustifica sia la strumentalità sia le modalità di calcolo.
| Voce | Importo (€) | Note |
|---|---|---|
| Totale ricavi/proventi da attività diverse | Somma per singola attività diversa | |
| Totale entrate complessive ETS | Coerente con bilancio/rendiconto | |
| Rapporto A = (ricavi attività diverse / entrate complessive) | Deve essere ≤ 30% | |
| Totale costi complessivi ETS | Coerente con bilancio | |
| Rapporto B = (ricavi attività diverse / costi complessivi) | Deve essere ≤ 66% | |
| Criterio utilizzato (A o B) | Indica quello che rispetti | |
| Esito (rispettato/non rispettato) | ||
| Eventuale scostamento (se non rispettato) | Serve per “recupero” anno successivo | |
| Segnalazione RUNTS effettuata (Sì/No) | Se limiti non rispettati | |
| Piano rientro esercizio successivo | Azioni e target numerico |
Nota: nel calcolo delle percentuali 30% e 66% vanno esclusi proventi/oneri da distacco del personale presso enti terzi, come previsto dal DM 107/2021.
Il rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità è cruciale per il mantenimento del regime fiscale dell’ETS non commerciale e per la corretta gestione delle attività commerciali accessorie.
Nota operativa: il tema “attività diverse” va sempre coordinato con contabilità separata e con il monitoraggio della prevalenza commerciale complessiva (art. 79 CTS), perché i problemi raramente nascono da un singolo parametro, ma da un equilibrio gestionale complessivo non più coerente con la missione.
Un’APS ha entrate complessive per 100.000 euro.
Svolge attività diverse (es. vendita gadget e servizi accessori) con ricavi pari a 20.000 euro.
Fondazione ETS: entrate complessive 120.000 euro, costi complessivi 150.000 euro.
Ricavi da attività diverse: 40.000 euro.
Conclusione: se il calcolo è documentato correttamente, l’ente può dimostrare la secondarietà tramite il criterio dei costi.
La gestione delle attività diverse richiede pianificazione e controllo.
Il DM 107/2021 prevede limiti alternativi: ricavi attività diverse ≤ 30% delle entrate complessive, oppure ricavi attività diverse ≤ 66% dei costi complessivi.
No: è sufficiente rispettare almeno uno dei due criteri in ciascun esercizio.
Significa che l’attività diversa deve essere svolta per supportare la missione e le attività di interesse generale dell’ETS, secondo il criterio qualitativo del DM 107/2021.
Il DM 107/2021 prevede segnalazione al RUNTS entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e l’obbligo di rientrare nell’esercizio successivo con un rapporto più basso che recuperi lo sforamento.
L’art. 13, comma 6 CTS prevede che l’organo di amministrazione documenti strumentalità e secondarietà nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa o in nota integrativa, a seconda del bilancio adottato.