Costituzione e Avvio

La costituzione e l'avvio di un ente del Terzo Settore rappresentano il momento fondamentale in cui si gettano le basi per il futuro dell'organizzazione. Questa fase iniziale richiede particolare attenzione agli aspetti giuridici, fiscali e organizzativi per garantire una partenza solida e conforme alla normativa vigente.

Panoramica della Fase

La costituzione e l’avvio di un ente del Terzo Settore rappresentano il momento fondamentale in cui si gettano le basi per il futuro dell’organizzazione. Questa fase iniziale richiede particolare attenzione agli aspetti giuridici, fiscali e organizzativi per garantire una partenza solida e conforme alla normativa vigente.

Descrizione generale

La fase di costituzione comprende tutti i passaggi necessari per dare vita formale all’ente: dalla scelta della forma giuridica più adatta alla redazione dello statuto, dalla registrazione presso gli uffici competenti all’iscrizione nei registri di riferimento. L’avvio, invece, riguarda i primi passi operativi dell’organizzazione: l’impostazione della governance, la pianificazione delle attività, la definizione delle procedure interne e l’avvio delle prime iniziative.

Nel 2026, con la piena operatività del Titolo X CTS e le numerose semplificazioni introdotte dal D.M. 2/2026, costituire un ETS è diventato un percorso più chiaro e prevedibile rispetto al passato, ma resta una scelta che richiede pianificazione attenta: la forma giuridica scelta, le clausole statutarie, le modalità di costituzione (con o senza personalità giuridica) condizionano la vita dell’ente per anni.

Importanza e criticità

Questa fase è cruciale per diverse ragioni:

  • Conformità normativa: una costituzione corretta garantisce il rispetto dei requisiti di legge e l’accesso alle agevolazioni fiscali del Titolo X CTS.
  • Identità e missione: in questa fase si definiscono l’identità, i valori e gli obiettivi dell’organizzazione, anche attraverso la scelta delle “attività di interesse generale” ex art. 5 CTS.
  • Governance: si stabiliscono le regole di funzionamento interno e i processi decisionali (assemblea, consiglio direttivo, organo di controllo).
  • Sostenibilità: si pongono le basi per la sostenibilità economica e operativa dell’ente.
  • Credibilità: una costituzione trasparente e ben strutturata aumenta la credibilità verso stakeholder e donatori.

Le principali criticità di questa fase includono:

  • La complessità della normativa del Terzo Settore, che continua a evolversi con correttivi e prassi.
  • La necessità di competenze specifiche in ambito legale e fiscale.
  • La difficoltà nella scelta della forma giuridica più adatta tra le sette categorie del RUNTS.
  • L’importanza di prevedere nello statuto tutte le attività future possibili.
  • La necessità di bilanciare flessibilità e conformità normativa.
  • La scelta tra personalità giuridica (con patrimonio minimo e procedura notarile art. 22 CTS) o forma associativa non riconosciuta (più semplice ma con responsabilità degli amministratori).

Tempistiche tipiche

La costituzione e l’avvio di un ente del Terzo Settore richiedono generalmente:

  • Fase preparatoria: 1-2 mesi (analisi preliminare, definizione della missione, scelta della forma giuridica, scelta di costituire con o senza personalità giuridica).
  • Costituzione formale: 2-4 settimane (redazione statuto, assemblea costitutiva, registrazione presso AdE).
  • Adempimenti iniziali: 2-4 settimane (codice fiscale, eventuale partita IVA, apertura conto corrente, attivazione PEC propria dell’ente, libri sociali).
  • Iscrizione ai registri: 1-3 mesi (RUNTS, eventualmente Registro Imprese per imprese sociali o ETS in forma di impresa commerciale, RASD per ASD/SSD).
  • Avvio operativo: 1-3 mesi (impostazione procedure, pianificazione attività, prime iniziative, presentazione pubblica).

Complessivamente, il processo può richiedere da 3 a 6 mesi per essere completato in tutte le sue fasi. Per le costituzioni di enti con personalità giuridica e per i progetti più strutturati, può servire qualche mese in più.

Attori coinvolti

I principali soggetti coinvolti nella fase di costituzione e avvio sono:

  • Fondatori/Soci fondatori: coloro che danno vita all’ente e ne definiscono la missione.
  • Consulenti legali e fiscali: professionisti che supportano nella redazione degli atti e nella scelta della forma giuridica.
  • Notaio: necessario per la costituzione di enti con personalità giuridica (fondazioni sempre; associazioni riconosciute che vogliono l’iscrizione al RUNTS con personalità giuridica). Il notaio svolge il controllo di legalità sostanziale e di congruità patrimoniale (art. 22 c. 2 CTS).
  • Agenzia delle Entrate: per la registrazione degli atti e l’attribuzione del codice fiscale.
  • Ufficio del RUNTS: per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (territorialmente competente).
  • Altri registri: CONI/Federazioni/EPS per affiliazioni sportive delle ASD, Registro Imprese per imprese sociali e ETS in forma di impresa commerciale.
  • Istituti bancari: per l’apertura del conto corrente intestato all’ente e per l’eventuale assegno circolare non trasferibile (patrimonio minimo).
  • Gestori PEC: per l’attivazione della PEC propria dell’ente, obbligatoria dal D.M. 2/2026.
  • Stakeholder iniziali: potenziali beneficiari, sostenitori, partner e volontari.

Passaggi Chiave

1. Analisi preliminare e definizione della missione

Prima di procedere alla costituzione formale, è fondamentale:

  • Definire chiaramente la missione dell’organizzazione.
  • Identificare i bisogni a cui si intende rispondere.
  • Analizzare il contesto e gli altri enti già operanti nel settore.
  • Valutare la sostenibilità economica e operativa del progetto.
  • Individuare le risorse necessarie (umane, economiche, strumentali).
  • Elaborare un piano strategico iniziale.
  • Valutare la scelta tra personalità giuridica e forma non riconosciuta: la personalità giuridica protegge gli amministratori (autonomia patrimoniale perfetta) ma richiede patrimonio minimo e procedura notarile.

Questa fase richiede un’attenta riflessione e possibilmente il coinvolgimento di tutti i potenziali fondatori per garantire una visione condivisa.

2. Scelta della forma giuridica

La scelta della forma giuridica più adatta dipende da diversi fattori. Il RUNTS è organizzato in sette sezioni, ciascuna con specifiche caratteristiche:

Forma giuridicaSezione RUNTSNumero minimo fondatoriCaratteristiche principaliQuando sceglierla
ODV (Organizzazione di Volontariato)a)7 persone fisiche o 3 ODVPrevalenza del volontariato, attività verso terziPer attività solidaristiche basate sul volontariato
APS (Associazione di Promozione Sociale)b)7 persone fisiche o 3 APSAttività verso associati e familiari conviventi, decommercializzazione art. 85 CTSPer attività ricreative, culturali, formative verso soci
Enti filantropicic)VariabileErogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie svantaggiate o attività di interesse generalePer fondazioni e enti che erogano contributi
Imprese sociali (anche cooperative sociali)d)Variabile (società o associazioni/fondazioni)Attività d’impresa di interesse generale, iscrizione unica nella sezione speciale del Registro ImpresePer attività produttive con impatto sociale
Reti associativee)Minimo 50 ETS aderenti (100 per nazionali)Coordinamento, rappresentanza, supporto di altri ETSPer realtà di secondo livello
Società di mutuo soccorsof)VariabileMutualità tra associati per assistenza sanitaria/socialePer forme storiche di mutualità (L. 3818/1886)
Altri ETSg)Variabile (3 per associazioni, 1 per fondazioni)Tutto ciò che non rientra nelle altre sezioniPer associazioni, fondazioni, comitati con finalità di interesse generale
ASD/SSD (per attività sportiva)(RUNTS solo se anche APS/altri ETS)7 persone per ASD/SSD non riconosciutePromozione e organizzazione di attività sportiveSport dilettantistico; valutare iscrizione anche al RUNTS
I comitati nel Terzo Settore (Circolare MLPS aprile 2026)

Una novità rilevante: la Circolare del Ministero del Lavoro pubblicata nell’aprile 2026 ha chiarito che anche i comitati (artt. 39-42 c.c.) possono iscriversi al RUNTS, anche senza personalità giuridica. Per acquisire la personalità giuridica, è applicabile il procedimento speciale dell’art. 22 CTS, con patrimonio minimo allineato a quello delle fondazioni (30.000 €). La Circolare ha ritenuto che il procedimento art. 22 CTS non sia derogatorio rispetto a quello del D.P.R. 361/2000, ma alternativo: i comitati possono scegliere la procedura ordinaria (riconoscimento prefettizio) o quella speciale del CTS.

Elementi da considerare nella scelta
  • Tipologia di attività da svolgere (art. 5 CTS: 26 ambiti di interesse generale).
  • Destinatari delle attività (associati o terzi).
  • Disponibilità di un patrimonio iniziale.
  • Necessità di svolgere attività commerciali: se l’attività è “in forma di impresa commerciale” (art. 2082 c.c., organizzazione professionale), scatta l’obbligo di doppia iscrizione RUNTS + Registro Imprese (Nota MLPS 7741/2026, salvo per le imprese sociali).
  • Regime fiscale desiderato: ODV (art. 84 con soglia 65.000 €, art. 86 con coefficiente 1%); APS (art. 85 decommercializzazione, art. 86 con coefficiente 3%); Altri ETS (art. 80 con coefficienti a scaglioni).
  • Struttura di governance preferita: associazione (assemblea + consiglio direttivo) o fondazione (organo di amministrazione, no assemblea).
  • Volontariato: prevalente e determinante per ODV, prevalente per APS, possibile per altri ETS.

💡 Tool consigliato: per la scelta consapevole della forma giuridica, dai un’occhiata alla Procedura Guidata Scelta Forma Associativa e ai Modelli di Statuto per Enti del Terzo Settore.

3. Personalità giuridica: con o senza?

Una scelta strategica importante è se costituire l’ente con o senza personalità giuridica.

ETS senza personalità giuridica (associazioni non riconosciute, comitati, gruppi informali strutturati)
  • Soluzione più semplice: niente atto pubblico notarile, niente patrimonio minimo. Scrittura privata registrata sufficiente.
  • Responsabilità degli amministratori: secondo l’art. 38 c.c., per le obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (oltre al fondo comune).
  • Adatto per: realtà più piccole, con attività poco rischiose, basso volume di transazioni, patrimonio modesto.
ETS con personalità giuridica (associazioni riconosciute, fondazioni, comitati con riconoscimento art. 22 CTS)
  • Autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni dell’ente risponde solo il patrimonio dell’ente, non gli amministratori personalmente. Limitazione del rischio per chi guida l’organizzazione.
  • Procedura speciale art. 22 CTS: alternativa al riconoscimento prefettizio del D.P.R. 361/2000, gestita dal notaio in contestualità all’iscrizione al RUNTS.
  • Patrimonio minimo richiesto:
    • Associazioni riconosciute: 15.000 €.
    • Fondazioni: 30.000 €.
    • Comitati che si avvalgono dell’art. 22 CTS (Circolare MLPS aprile 2026): 30.000 € (allineato alle fondazioni).
  • Adatto per: realtà strutturate, attività con responsabilità rilevanti, patrimonio significativo, prospettive di crescita.
Procedura art. 22 CTS (per personalità giuridica contestuale all’iscrizione al RUNTS)

Il procedimento dell’art. 22 CTS è uno dei pilastri della riforma e prevede un ruolo centrale del notaio:

  1. Atto pubblico notarile di costituzione (per nuova costituzione) o di modifica/adeguamento (per enti già esistenti che richiedono il riconoscimento).
  2. Controllo di legalità sostanziale: il notaio verifica che l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi al CTS (finalità civiche, attività di interesse generale, assenza scopo di lucro, devoluzione patrimonio, governance democratica).
  3. Controllo di congruità patrimoniale: il notaio verifica la sussistenza del patrimonio minimo.
  4. Deposito al RUNTS entro 20 giorni dalla stipula (questo è il termine “entro 20 giorni” che si trovava nell’articolo originale, da non confondere con il termine generale di registrazione AdE).
  5. L’iscrizione al RUNTS ha natura costitutiva: con essa l’ente acquisisce contestualmente la qualifica di ETS e la personalità giuridica.
  6. Ufficio RUNTS si pronuncia entro 60 giorni: silenzio-assenso, salvo diniego motivato impugnabile davanti al TAR.
Modelli statutari standard (art. 22 c. 7 CTS)

L’art. 22 c. 7 CTS prevede la possibilità di modelli statutari standard approvati con decreto ministeriale, che consentono una procedura semplificata e accelerata. Per gli enti che li adottano, va indicato espressamente nell’istanza l’utilizzo del modello standard. La procedura beneficia di tempi ridotti e di minori margini di rilievo dell’Ufficio RUNTS sui contenuti statutari.

Documentazione del patrimonio minimo (modifiche D.M. 2/2026)

Il D.M. 2/2026 ha introdotto importanti semplificazioni:

  • Per apporti in denaro (art. 16 c. 2 DM 106/2020 modificato): il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l’uso dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente come prova della disponibilità finanziaria. Soluzione molto più semplice rispetto alla precedente certificazione bancaria del deposito vincolato.
  • Per apporti in beni diversi dal denaro: relazione giurata di un revisore legale o società di revisione legale sul valore degli apporti (art. 22 c. 4 CTS).
  • Per ETS già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS (art. 17 DM 106/2020 modificato): la relazione giurata può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per enti con organo di controllo che includa un revisore legale, o per enti soggetti a revisione legale). Importante semplificazione per le grandi associazioni e fondazioni storiche.

4. Redazione dello statuto e dell’atto costitutivo

Lo statuto è il documento fondamentale che regola la vita dell’ente e deve contenere (art. 21 CTS):

  • Denominazione completa con l’indicazione della tipologia di ente (ETS, ODV, APS, ecc.).
  • Sede legale.
  • Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  • Attività di interesse generale da svolgere (tra quelle elencate all’art. 5 CTS).
  • Eventuali attività diverse (secondarie e strumentali, criteri DM 107/2021).
  • Modalità di ammissione ed esclusione degli associati (per le associazioni).
  • Diritti e obblighi degli associati, criteri di democraticità.
  • Patrimonio iniziale (particolarmente importante per le fondazioni e per gli enti con personalità giuridica).
  • Organi sociali e loro funzionamento: assemblea (artt. 24-25 CTS), consiglio direttivo/organo amministrativo (artt. 26-27 CTS), eventuale organo di controllo (art. 30 CTS), eventuali supplenti dell’organo di controllo (chiarimento Nota MLPS 5003/2026).
  • Norme sull’ordinamento interno.
  • Bilancio/rendiconto e relative procedure di approvazione, secondo i modelli D.M. 39/2020 e D.M. 18 febbraio 2026 (Modello E per ETS sotto 60.000 €).
  • Limiti ai compensi degli amministratori (art. 8 c. 3 CTS): per ODV gratuità delle cariche con eccezione organo di controllo (art. 34 c. 2 CTS); per altri ETS l’assemblea può deliberare compensi anche senza previsione statutaria, purché lo statuto non lo vieti (chiarimento Nota MLPS 5003/2026).
  • Limiti ai lavoratori: per ODV max 50% volontari; per APS max 50% volontari o 5% associati.
  • Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9 CTS).
Atto costitutivo

L’atto costitutivo è il documento che sancisce la nascita dell’ente e contiene:

  • Data e luogo di costituzione.
  • Dati dei fondatori.
  • Denominazione e sede dell’ente.
  • Nomina dei primi amministratori.
  • Apporti dei fondatori (per fondazioni e enti con personalità giuridica).
  • Riferimento allo statuto allegato.
Forma dell’atto
  • Associazioni non riconosciute, ASD non riconosciute, comitati informali: scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate.
  • Fondazioni, associazioni riconosciute, comitati con riconoscimento art. 22 CTS, imprese sociali: atto pubblico notarile.

💡 Tool consigliato: consulta i Modelli di Statuto per Enti del Terzo Settore e gli atti costitutivi disponibili: Atto Costitutivo ETS Generico, Atto Costitutivo ODV, Atto Costitutivo APS, Atto Costitutivo ASD.

5. Assemblea costitutiva

L’assemblea costitutiva è il momento formale in cui i fondatori si riuniscono per:

  • Approvare l’atto costitutivo e lo statuto.
  • Nominare il primo Consiglio Direttivo/Consiglio di Amministrazione (con i requisiti di onorabilità ed eventualmente professionalità richiesti dallo statuto).
  • Nominare eventuali altri organi previsti dallo statuto (organo di controllo se obbligatorio o previsto facoltativamente, eventuali supplenti).
  • Definire le quote associative iniziali (per le associazioni).
  • Stabilire il programma di attività iniziale.
  • Identificare la PEC dell’ente (obbligatoria propria dell’ente, D.M. 2/2026).

È importante redigere un verbale dettagliato dell’assemblea costitutiva, che sarà parte integrante della documentazione di costituzione.

6. Registrazione e adempimenti fiscali iniziali

Dopo la costituzione formale, è necessario:

Registrazione all’Agenzia delle Entrate
  • Registrare l’atto costitutivo e lo statuto presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula (termine generale per la registrazione degli atti soggetti a registrazione, DPR 131/1986).
  • Imposta di registro: misura fissa 200 € per ETS (art. 82 CTS). Esenzione totale per ODV iscritte in registri previgenti che si adeguano allo statuto CTS.
  • Documenti necessari: atto costitutivo e statuto in originale (almeno 2 copie), Modello 69 compilato, documento d’identità del rappresentante legale.
Codice fiscale e partita IVA
  • Richiedere il codice fiscale dell’ente (Modello AA5/6 per enti, online o presso l’AdE).
  • Richiedere la partita IVA (Modello AA7/10 per enti) solo se si prevede di svolgere attività commerciali con corrispettivi specifici verso terzi non soci. Per ODV e APS in regime art. 86 CTS, la partita IVA è in franchigia (no IVA in fattura, no detrazione).
Modello EAS (Comunicazione dati Enti Associativi)
  • Il Modello EAS è richiesto per gli enti che applicano le decommercializzazioni dell’art. 148 TUIR (regime “associazioni privilegiate”). Dopo l’iscrizione al RUNTS, molte tipologie di ETS non lo presentano più, perché il regime CTS sostituisce quello pre-CTS. Tuttavia, per alcuni enti (es. APS sportive che applicano L. 398/91 quando ancora possibile, ente con doppia qualifica), può essere ancora rilevante. Verificate con il commercialista.
Apertura conto corrente
  • Conto corrente intestato all’ente: necessario per la trasparenza dei flussi e per la tracciabilità delle donazioni (necessaria per la detrazione IRPEF al donatore).
  • Documentazione tipica richiesta dalla banca: atto costitutivo e statuto registrati, certificato di attribuzione del codice fiscale, verbale di nomina del legale rappresentante, documento d’identità degli amministratori.
Attivazione PEC propria dell’ente (D.M. 2/2026)
  • Obbligatoria dal D.M. 2/2026 (art. 6 c. 3 DM 106/2020 modificato): l’ETS deve disporre di una propria PEC, non più di quella del legale rappresentante o di un terzo.
  • Costo modesto (10-50 €/anno presso gestori autorizzati: Aruba, Poste, InfoCert, Register, Namirial).
  • Intestare al codice fiscale dell’ente.
  • Configurare email di notifica per non perdere comunicazioni dell’Ufficio RUNTS.

7. Iscrizione ai registri di riferimento

A seconda della tipologia di ente, è necessario iscriversi ai registri di riferimento.

Iscrizione al RUNTS (per tutti gli ETS)

Tramite il portale servizi.lavoro.gov.it:

  1. Accesso con SPID o CIE del legale rappresentante (oppure, dal 9 aprile 2026, del soggetto delegato D.M. 2/2026).
  2. Compilazione della domanda telematica con dati dell’ente, sezione di iscrizione, attività di interesse generale.
  3. Allegare atto costitutivo e statuto, verbali di nomina degli amministratori, dichiarazione di possesso dei requisiti, PEC dell’ente.
  4. Firma digitale del legale rappresentante.
  5. Invio telematico.
  6. Verifica da parte dell’Ufficio RUNTS entro 60 giorni (con possibile sospensione per richieste integrative, max 30 giorni per rispondere).
  7. Iscrizione (o diniego motivato impugnabile davanti al TAR).

Per ETS con personalità giuridica (procedura art. 22 CTS): la procedura è gestita dal notaio, che deposita l’atto al RUNTS entro 20 giorni dalla stipula.

Iscrizione tardiva ex-ONLUS (Nota MLPS 6665/2026)

Per le ex-ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31 marzo 2026, la Nota MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026 ha confermato che è possibile presentare l’istanza anche dopo il termine, con due conseguenze: perdita della qualifica fiscale di ONLUS dal 1° gennaio 2026 e obbligo di devoluzione patrimoniale (da gestire nell’iter di iscrizione con il notaio).

Doppia iscrizione RUNTS + Registro Imprese (Nota MLPS 7741/2026)

Gli ETS che svolgono attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (organizzazione professionale ex art. 2082 c.c.) sono tenuti alla doppia iscrizione: RUNTS + Registro delle Imprese (art. 11 c. 2 CTS). Solo per le imprese sociali l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese assolve anche all’obbligo RUNTS (art. 11 c. 3 CTS). Importante chiarire questo aspetto già in fase di costituzione, perché incide sulla scelta della forma giuridica e sui costi di gestione.

Altri registri specifici
  • RASD/CONI per ASD/SSD (Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche).
  • Registro Imprese in sezione speciale per imprese sociali.
  • Eventuali registri regionali per attività specifiche (es. servizi sociali accreditati).

💡 Approfondisci: Cos’è il RUNTS, Procedura di iscrizione, Iscrizione al RUNTS.

8. Impostazione della governance e delle procedure interne

Una volta costituito formalmente l’ente, è importante:

Impostare i libri sociali obbligatori (art. 15 CTS)
  • Libro degli associati (per le associazioni).
  • Libro verbali assemblee.
  • Libro verbali Consiglio Direttivo.
  • Libro dell’organo di controllo (se presente).
  • Registro dei volontari (per ODV e altri enti che si avvalgono di volontari non occasionali).
Definire le procedure interne per
  • Ammissione di nuovi associati.
  • Convocazione e svolgimento delle assemblee (rispetto dei quorum statutari).
  • Riunioni del Consiglio Direttivo.
  • Gestione amministrativa e contabile.
  • Gestione dei volontari (registro, assicurazione obbligatoria ex art. 18 CTS, rimborsi spese a piè di lista ex art. 17 CTS).
  • Incompatibilità volontario/lavoratore retribuito presso lo stesso ente (chiarimento Nota MLPS 5003/2026).
  • Raccolta fondi.
Pianificare le attività iniziali e definire un budget previsionale
  • Programmazione delle attività di interesse generale per il primo anno.
  • Budget previsionale: entrate (quote, contributi, donazioni, eventuali ricavi commerciali) e uscite (costi operativi, assicurazioni, consulenze).
  • Modello di bilancio: in base alle entrate previste (Modello E sotto 60.000 €, Modello D tra 60.000 e 220.000 €, Modelli A+B+C sopra 220.000 €).

9. Avvio operativo

L’avvio operativo dell’ente comprende:

  • Presentazione pubblica dell’organizzazione (evento di lancio, comunicato stampa).
  • Campagna di adesione per nuovi associati (per le associazioni).
  • Ricerca di volontari (se previsti).
  • Stipula dell’assicurazione obbligatoria dei volontari (art. 18 CTS).
  • Avvio delle prime attività programmate.
  • Implementazione di strumenti di comunicazione (sito web con sezione bilanci e trasparenza obbligatoria per ETS sopra 100.000 € di ricavi, social media, materiale informativo).
  • Sviluppo delle prime partnership con altri enti, comuni, scuole, parrocchie.
  • Pianificazione delle attività di raccolta fondi (eventi, donazioni, eventuali raccolte fondi occasionali ex art. 7 CTS, candidature al 5×1000).
  • Predisposizione del registro dei donatori (per la comunicazione AdE delle erogazioni liberali, dal 2026 obbligatoria per tutti gli ETS, entro il 16 marzo dell’anno successivo).

Casi Pratici

Caso 1: Costituzione di una piccola APS culturale (10 fondatori)

Situazione: 10 persone vogliono costituire una APS per organizzare attività culturali e corsi di formazione nel proprio quartiere. Patrimonio iniziale: 1.000 € di quote associative iniziali. Volume di attività atteso: 15.000 € il primo anno.

Soluzione:

  1. Forma giuridica: APS senza personalità giuridica (10 fondatori > 7 minimo per APS). No patrimonio minimo richiesto, scrittura privata sufficiente.
  2. Statuto: utilizzare il modello APS della raccolta di Modelli di Statuto per ETS, adattandolo alla missione specifica (attività culturali ex art. 5 c. 1 lett. i CTS).
  3. Assemblea costitutiva: i 10 fondatori approvano statuto, eleggono Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, 1-3 consiglieri).
  4. Registrazione: presso AdE entro 30 giorni dalla stipula. Imposta di registro 200 €.
  5. Codice fiscale: tramite Modello AA5/6. No partita IVA per il primo anno (no attività commerciale strutturata).
  6. PEC propria: attivare presso un gestore PEC (50 €/anno).
  7. Conto corrente: aprire intestato all’APS.
  8. Iscrizione RUNTS: sezione b) APS. Tempi tipici 60-90 giorni.
  9. Bilancio 2026: Modello E (rendiconto in forma aggregata) applicabile (entrate sotto 60.000 €).
  10. Regime fiscale: in regime art. 79 CTS (attività istituzionali sotto i costi); se attiveranno corsi a pagamento, opzione art. 86 CTS (coefficiente 3% per APS).

Caso 2: Costituzione di una Fondazione con personalità giuridica (Procedura art. 22 CTS)

Situazione: una famiglia imprenditoriale vuole costituire una fondazione per erogare borse di studio nel territorio. Patrimonio iniziale 100.000 €, di cui 50.000 € in denaro e 50.000 € in un immobile.

Soluzione:

  1. Forma giuridica: Fondazione ETS, sezione c) Enti filantropici del RUNTS.
  2. Personalità giuridica: necessaria per fondazioni. Procedura art. 22 CTS con notaio. Patrimonio minimo 30.000 € (50.000 € in denaro coprono ampiamente).
  3. Atto pubblico notarile di costituzione: il notaio verifica legalità sostanziale (statuto conforme al CTS, attività di interesse generale ex art. 5 c. 1 lett. g o m, devoluzione patrimonio art. 9 CTS) e congruità patrimoniale.
  4. Patrimonio in denaro: dimostrato tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla fondazione (semplificazione D.M. 2/2026, art. 16 c. 2).
  5. Patrimonio in beni diversi dal denaro (immobile 50.000 €): relazione giurata di un revisore legale sul valore dell’immobile (art. 22 c. 4 CTS).
  6. Statuto: definisce organi (organo amministrativo + presidente, no assemblea perché fondazione), criteri di erogazione delle borse di studio, eventuale comitato scientifico per selezionare i beneficiari.
  7. Deposito al RUNTS: il notaio deposita l’atto al RUNTS entro 20 giorni dalla stipula.
  8. L’iscrizione al RUNTS ha natura costitutiva: la fondazione acquisisce contestualmente personalità giuridica e qualifica di ETS.
  9. Tempi totali stimati: 2-4 mesi dalla decisione di costituire alla piena operatività.
  10. Regime fiscale: regime ordinario per attività istituzionali (erogazioni non sono attività commerciale). Detrazione/deduzione 30%/10% per i donatori (art. 83 CTS).

Caso 3: Trasformazione di una vecchia associazione in ETS (con adeguamento statutario)

Situazione: associazione culturale storica fondata negli anni ’90, con 150 soci e statuto datato. Vuole entrare nel RUNTS come APS.

Soluzione:

  1. Audit dello statuto esistente: verifica delle clausole obbligatorie per la qualifica APS (denominazione, finalità, attività di interesse generale, democraticità, divieto distribuzione utili, devoluzione patrimonio).
  2. Predisposizione del nuovo statuto adeguato al CTS.
  3. Convocazione dell’assemblea straordinaria: per modificare lo statuto. Maggioranze previste dallo statuto vigente o dal codice civile (art. 21 c.c.).
  4. Approvazione delle modifiche in assemblea straordinaria (durante la fase transitoria della Riforma erano previste maggioranze semplificate, ora chiuse).
  5. Registrazione del nuovo statuto presso AdE: entro 30 giorni dalla delibera, con imposta di registro fissa 200 € per ETS.
  6. Verifica e attivazione PEC propria dell’ente (D.M. 2/2026).
  7. Aggiornamento documentazione amministrativa: libri sociali aggiornati, registro dei volontari (se applicabile), registrazione cambio denominazione su conto corrente bancario.
  8. Domanda di iscrizione al RUNTS: sezione b) APS. Tempi 60-90 giorni.
  9. Verifica patrimonio incrementale: l’incremento patrimoniale dal 1990 a oggi potrebbe essere rilevante. Per APS senza personalità giuridica, non c’è obbligo di devoluzione del patrimonio. Per APS che vogliono ottenere personalità giuridica contestualmente, occorre passare per notaio con procedura art. 22 CTS.
  10. Regime fiscale: scegliere tra art. 86 CTS (3% per APS sotto 85.000 € di ricavi commerciali) e art. 80 CTS (coefficienti a scaglioni se sopra).

Caso 4: Costituzione di un comitato per progetto di solidarietà (Circolare MLPS aprile 2026)

Situazione: un gruppo di cittadini vuole costituire un comitato per raccogliere fondi a favore di una scuola in un paese colpito da una catastrofe naturale. Patrimonio iniziale: nulla. Obiettivo di raccolta: 50.000 € in 12 mesi, da devolvere alla scuola.

Soluzione:

  1. Forma giuridica: comitato (artt. 39-42 c.c.). Soluzione naturale per finalità di raccolta fondi temporanea e specifica.
  2. Iscrizione al RUNTS senza personalità giuridica: ammessa dalla Circolare MLPS aprile 2026. Sezione g) “Altri ETS”.
  3. Atto costitutivo: scrittura privata registrata, con denominazione (es. “Comitato pro-scuola XYZ ETS”), finalità (raccolta fondi per attività di interesse generale ex art. 5 CTS, lett. specifica per assistenza/cooperazione internazionale/istruzione), promotori, organi (presidente, segretario, tesoriere).
  4. Registrazione AdE entro 30 giorni, imposta fissa 200 €.
  5. Codice fiscale, PEC propria, conto corrente intestato al comitato.
  6. Iscrizione RUNTS: sezione g, con relazione sulla finalità della raccolta e modalità di devoluzione finale dei fondi.
  7. Raccolte fondi occasionali ex art. 7 CTS: fuori IRES e IVA (Linee guida MLPS 9 gennaio 2025). Comunicazione AdE delle erogazioni liberali dei donatori (dal 2026 obbligatoria).
  8. Detrazione 30% per i donatori (art. 83 CTS, come “Altri ETS”).
  9. Rendicontazione: bilancio annuale Modello E (entrate previste sotto 60.000 €), allegata la rendicontazione specifica della raccolta fondi.
  10. Scioglimento al termine del progetto: devoluzione finale del patrimonio residuo a un altro ETS o ai fini di pubblica utilità (art. 9 CTS). Procedura semplificata D.M. 2/2026 (scioglimento senza liquidazione se non ci sono debiti aperti).

Alternativa con personalità giuridica: se il comitato vuole acquisire personalità giuridica (per maggiore solidità giuridica), applicabile la procedura art. 22 CTS con patrimonio minimo allineato alle fondazioni (30.000 €), grazie alla Circolare MLPS aprile 2026.

💡 Tool consigliato: per ulteriori esempi di statuti pronti, consulta i Modelli di Statuto per Enti del Terzo Settore e gli atti costitutivi disponibili sul sito.

Conclusioni e Raccomandazioni

La costituzione e l’avvio di un ETS, nel 2026, sono un percorso ben strutturato ma con tante scelte da fare con consapevolezza. I punti da fissare:

  1. Forma giuridica strategica: ODV per volontariato puro, APS per attività verso soci, fondazione per patrimoni destinati, “Altri ETS” per il resto, imprese sociali per attività d’impresa. Comitati ora pienamente ammessi al RUNTS (Circolare MLPS aprile 2026).
  2. Personalità giuridica: tutela gli amministratori (autonomia patrimoniale perfetta) ma richiede patrimonio minimo (15.000 € associazioni, 30.000 € fondazioni/comitati) e procedura notarile art. 22 CTS.
  3. Patrimonio minimo semplificato (D.M. 2/2026): assegno circolare non trasferibile per gli apporti in denaro; certificazione del revisore legale per enti già dotati di personalità giuridica.
  4. Modelli statutari standard (art. 22 c. 7 CTS): procedura semplificata e accelerata se adottati.
  5. PEC propria dell’ente obbligatoria dal D.M. 2/2026 (art. 6 c. 3 DM 106/2020 modificato).
  6. Delega al commercialista dal 9 aprile 2026 per la gestione RUNTS (D.M. 2/2026).
  7. Iscrizione tardiva ex-ONLUS ammessa anche dopo il 31 marzo 2026 (Nota MLPS 6665/2026).
  8. Doppia iscrizione RUNTS + Registro Imprese per ETS in forma di impresa commerciale (Nota MLPS 7741/2026). Da valutare già in fase di costituzione.
  9. Modello E rendiconto in forma aggregata: nuova opportunità per ETS con entrate ≤ 60.000 € dal bilancio 2026 (D.M. 18 febbraio 2026).
  10. Tempi totali: 3-6 mesi dalla decisione iniziale alla piena operatività. Investire tempo nella fase preparatoria è il modo migliore per non dover poi “rimettere mano” allo statuto.

💡 Tool e guide consigliate:

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), artt. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21-22, 24-31, 32-36, 37-39, 41, 45-54, 56, 71, 72, 79-89.
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Impresa Sociale).
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), artt. 2 e 6.
  • L. 26 luglio 2024, n. 104: art. 13 c. 2-bis CTS (rendiconto aggregato).
  • L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71.
  • L. 7 agosto 2017, n. 124, art. 1 c. 125-129 (trasparenza contributi pubblici).
  • L. 15 aprile 1886, n. 3818 (Società di Mutuo Soccorso).
  • Art. 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289 (per ASD/SSD).
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16-ter, 143-149.
  • D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (riconoscimento personalità giuridica, alternativa all’art. 22 CTS).
  • Codice Civile, artt. 14-42 (associazioni, fondazioni, comitati).
  • D.M. 106/2020 (RUNTS), come modificato dal D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 (in GU n. 66 del 20 marzo 2026, operativo dal 9 aprile 2026).
  • Decreto direttoriale n. 36 del 31 marzo 2026 (aggiornamento allegati tecnici DM 106/2020).
  • D.M. 107/2021 (attività diverse).
  • D.M. 39/2020 (bilanci ETS), integrato dal D.M. 18 febbraio 2026 (Modello E rendiconto in forma aggregata).
  • D.M. 4 luglio 2019 (bilancio sociale).
  • Circolare MLPS di aprile 2026 sui comitati (applicabilità procedura art. 22 CTS).
  • Nota direttoriale MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026 (doppia iscrizione ETS in forma di impresa).
  • Nota direttoriale MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026 (iscrizione tardiva ex-ONLUS).
  • Nota direttoriale MLPS n. 5003 del 27 marzo 2026 (libri sociali, volontari, compensi, supplenti, RUNTS).
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.

FAQ Operative

Quanto costa costituire un ETS dal punto di vista degli adempimenti formali?

I costi vivi della costituzione (al netto del consulente) sono contenuti, ma variano in base alla forma scelta. ETS senza personalità giuridica (associazione non riconosciuta, comitato): a) imposta di registro AdE: 200 € (misura fissa per ETS, art. 82 CTS); b) marche da bollo: 16 € ciascuna su atto costitutivo e statuto in originale; c) eventuale assistenza nella redazione (commercialista/legale): da 500 € a 2.000 € a seconda della complessità; d) PEC propria: 10-50 €/anno; e) attivazione codice fiscale: gratuita; f) iscrizione RUNTS: gratuita; g) eventuale conto corrente: a partire da circa 5-15 €/mese (con esenzioni per gli ETS in alcuni istituti). Totale stimato: 700-2.500 €. ETS con personalità giuridica (procedura art. 22 CTS): a) onorario notarile: da 1.500 € a 4.000 € per atto pubblico (variabile per zona e complessità); b) imposta di registro: 200 €; c) eventuale relazione giurata del revisore (per apporti diversi dal denaro): da 500 € a 1.500 €; d) patrimonio minimo da apportare: 15.000 € associazioni, 30.000 € fondazioni/comitati art. 22 CTS; e) altri costi (PEC, codice fiscale, conto): come sopra. Totale stimato senza considerare il patrimonio: 2.500-6.000 € più il patrimonio minimo. Consiglio: per progetti piccoli e a basso rischio, niente personalità giuridica. Per realtà strutturate e con responsabilità rilevanti, vale l’investimento nella personalità giuridica.

Posso iniziare l’attività prima dell’iscrizione al RUNTS, o devo aspettare?

Sì, ma con limiti. L’ente può operare giuridicamente dal momento della costituzione (atto costitutivo registrato), prima dell’iscrizione al RUNTS. Tuttavia: a) fino all’iscrizione al RUNTS, non è formalmente un ETS e non può usare la denominazione “ETS” né le specifiche qualifiche (ODV, APS, ecc.); b) non può accedere alle agevolazioni del Titolo X CTS (art. 84/86 CTS, art. 83 detrazione/deduzione donatori); c) non può iscriversi automaticamente al 5×1000 (l’iscrizione automatica scatta solo per gli ETS iscritti al RUNTS); d) non può stipulare convenzioni art. 56 CTS con la PA. Approccio operativo consigliato: si può fare attività “informale” e preparatoria (incontri tra soci, ricerca di partner, definizione del programma) anche prima dell’iscrizione, ma le attività vere e proprie (eventi pubblici, raccolta fondi, comunicazione esterna come ETS, accordi con la PA) vanno avviate dopo l’iscrizione, o si rischia di confondere il pubblico/donatori e di esporre l’ente a possibili contestazioni. Tempi tipici dell’iscrizione: 60-90 giorni dall’invio della domanda. Pianificate il lancio dell’attività in questo orizzonte.

La nostra missione sociale è duplice: vogliamo organizzare attività sportive ma anche promuovere la cultura. Possiamo essere insieme ASD e APS?

Sì, è la cosiddetta doppia qualifica APS/ASD, abbastanza diffusa nel mondo associativo. Una stessa associazione può essere contemporaneamente: a) iscritta al RASD/CONI come ASD (per le attività sportive dilettantistiche, art. 90 L. 289/2002 e D.Lgs. 36/2021); b) iscritta al RUNTS come APS (sezione b, per le attività culturali e di promozione sociale, art. 35 CTS). Vantaggi: accesso alle agevolazioni di entrambi i mondi (Riforma Sport per i compensi sportivi, regime CTS per le agevolazioni fiscali delle APS). Conseguenze fiscali: dal 1° gennaio 2026, la L. 398/91 non è più applicabile alle APS iscritte al RUNTS (art. 89 c. 1 lett. c CTS), quindi l’associazione con doppia qualifica APS/ASD iscritta al RUNTS deve transitare al regime art. 86 CTS (coefficiente 3% per APS, soglia 85.000 €) o art. 80 CTS. Diverso il caso di ASD/SSD non iscritte al RUNTS: continuano ad applicare la L. 398/91. Statuto: deve essere doppiamente conforme (CTS per APS + D.Lgs. 36/2021 per ASD): clausole su attività sportiva dilettantistica, ordinamento sportivo, ma anche attività di interesse generale ex art. 5 CTS, decommercializzazione art. 85 CTS, ecc. Consiglio: utilizzate modelli statutari specifici per doppia qualifica e fatevi seguire da un commercialista esperto sia di Terzo Settore sia di sport dilettantistico. Le interazioni tra i due regimi possono essere complesse.

Il nostro statuto risale al 1985 e non è mai stato aggiornato. Per iscriverci al RUNTS dobbiamo riscriverlo da zero?

Sì, di fatto: il vecchio statuto va profondamente rivisto, ma non sempre serve “rifare tutto da zero”. Passaggi operativi: 1) Audit dello statuto esistente: confronto con i requisiti del CTS (denominazione, finalità, attività di interesse generale, democraticità, limiti compensi, devoluzione patrimonio, governance). Tipicamente uno statuto del 1985 mancherà di molti elementi richiesti dal CTS. 2) Predisposizione del nuovo statuto: utilizzando come base un modello aggiornato (es. i modelli di Statuto APS/ODV/ETS disponibili sul sito) e adattandolo alle peculiarità della vostra organizzazione (sede, attività specifiche, eventuali clausole sulla composizione del CD, durata mandati, ecc.). 3) Conservazione della storia: nel preambolo dello statuto si può mantenere il riferimento alla data di costituzione originaria e alla storia dell’ente, anche se il testo è rinnovato. 4) Convocazione assemblea straordinaria: per modificare lo statuto. Maggioranze previste dallo statuto vigente o dal codice civile (art. 21 c.c.: maggioranza assoluta degli associati per la modifica statutaria). 5) Approvazione e verbalizzazione: redigere verbale dettagliato dell’assemblea straordinaria, firmato dal Presidente. 6) Registrazione AdE: entro 30 giorni, con imposta di registro fissa 200 € per ETS. 7) Domanda di iscrizione al RUNTS: con il nuovo statuto registrato. Costo tipico dell’operazione: 800-2.500 € di consulenza (statuto + assemblea + adempimenti), più 200 € di imposta di registro. Tempi: 3-6 mesi tra preparazione, assemblea, registrazione, iscrizione RUNTS. Investimento valido perché vi mette in regola per gli anni a venire e vi apre l’accesso alle agevolazioni del Titolo X CTS.


📩 La parola a te

Costituire un ETS è il momento dove le idee diventano realtà operativa, e nel 2026 il percorso è più chiaro che mai: forme giuridiche definite, procedura art. 22 CTS rodata, semplificazioni del D.M. 2/2026 (assegno circolare, certificazione revisore, delega al commercialista), riconoscimento dei comitati nel Terzo Settore (Circolare MLPS aprile 2026). Ma resta una scelta da fare con consapevolezza: ogni forma giuridica ha le sue implicazioni, ogni clausola statutaria ha conseguenze pluriennali.

  • State valutando per la prima volta la costituzione di un ETS e cercate orientamento sulla forma giuridica più adatta al vostro progetto?
  • State trasformando una vecchia associazione storica in ETS e cercate guida sull’adeguamento statutario?
  • Volete costituire una fondazione con patrimonio significativo e cercate orientamento sulla procedura art. 22 CTS (assegno circolare, relazione giurata, scelta del notaio esperto)?
  • Avete in mente un progetto temporaneo di raccolta fondi solidale e vi state chiedendo se il comitato sia la forma giuridica giusta?

Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: la fase di costituzione è dove le scelte fatte oggi disegnano la vita dell’ente per i prossimi 10-20 anni, e ogni progetto ha specificità che meritano attenzione. Per chi sta per cominciare il percorso, una considerazione finale: investite tempo nella fase preparatoria. La scelta della forma giuridica giusta, la redazione di uno statuto solido ma flessibile, la verifica delle implicazioni fiscali (regime art. 80, 84, 85, 86 CTS), la decisione tra personalità giuridica e forma non riconosciuta. Sono tutte scelte che, fatte bene all’inizio, vi risparmieranno anni di “riprese” e modifiche statutarie. E ricordate che dal 9 aprile 2026 potete affidare al vostro commercialista la gestione operativa delle pratiche RUNTS (D.M. 2/2026): un alleato prezioso fin dal momento della costituzione.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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