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Scopri l'iter completo per l'approvazione e il deposito del bilancio ETS nel RUNTS. Una guida pratica su scadenze 2026, modelli ministeriali e come evitare le sanzioni.

Il bilancio degli Enti del Terzo Settore non è più un semplice adempimento formale, ma il documento centrale che attesta la trasparenza e la permanenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali. Con l’entrata a regime della riforma, l’iter di approvazione e deposito segue regole rigide e scadenze precise che ogni amministratore deve conoscere per evitare sanzioni o la cancellazione dal Registro Unico.
L’organo amministrativo (Consiglio Direttivo) ha il compito di predisporre il bilancio seguendo la modulistica ministeriale definita dal D.M. 39/2020 e i principi contabili OIC 35. L’obbligo contabile varia in base alle entrate conseguite nell’anno precedente:
Sebbene il Codice del Terzo Settore non fissi una data perentoria per l’approvazione, l’Articolo 20 del Codice Civile impone la convocazione dell’assemblea almeno una volta l’anno. La prassi e la normativa fiscale (Art. 20-bis del D.P.R. 600/1973) individuano solitamente il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione. Per gli enti che seguono l’anno solare, la data da segnare sul calendario è il 30 aprile. Il bilancio deve inoltre essere depositato presso la sede sociale nei giorni precedenti l’assemblea (solitamente 15 giorni) per permettere ai soci la preventiva visione.
L’assemblea delibera l’approvazione del bilancio con le maggioranze previste dallo statuto. L’atto deve essere accompagnato da un apposito verbale che riporti la data, l’elenco dei partecipanti e i risultati della votazione. Se l’ente supera i limiti dimensionali previsti dagli articoli 30 o 31 del CTS, al bilancio vanno allegate anche le relazioni dell’organo di controllo o del revisore legale.
Una volta approvato, il bilancio deve essere reso pubblico per garantire la trasparenza verso i terzi e la Pubblica Amministrazione.
Il mancato rispetto degli obblighi di deposito non è un’irregolarità minore. Gli amministratori rischiano sanzioni pecuniarie ex Art. 2630 C.C. (da 103 € a 1.032 €). Inoltre, l’ufficio del RUNTS, accertata l’omissione, diffida l’ente ad adempiere entro un termine massimo; in caso di ulteriore inerzia, si procede alla cancellazione dal Registro, con la conseguente perdita della qualifica di ETS e l’obbligo di devoluzione del patrimonio.
Ricordate infine che dal 2026 scatta il sistema di vigilanza triennale: ogni ente sarà verificato almeno una volta ogni tre anni proprio a partire dall’analisi della coerenza dei bilanci depositati.
Non lasciare al caso la conformità della tua associazione Il passaggio al RUNTS e la nuova gestione dei bilanci non sono solo obblighi, ma la base per la sicurezza fiscale del tuo ente. Un errore nelle scadenze o nella forma dei verbali può compromettere l’accesso alle agevolazioni e, nei casi più gravi, portare alla cancellazione dal Registro.
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