Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Guida aggiornata ai premi sportivi dilettantistici 2026: il DL 38/2026 ripristina l'esenzione sotto i 300€. Cronistoria, obblighi del sostituto e consigli operativi.

Se ti occupi di un’associazione sportiva dilettantistica, o se segui dei clienti ASD/SSD, sai bene quanto il tema dei premi agli atleti sia stato (per usare un eufemismo) un percorso a ostacoli negli ultimi tre anni. Cambio di regime, abrogazioni, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che hanno sancito l’obbligo di ritenuta persino su pochi euro di premio, e poi ancora una marcia indietro. Un ginepraio che ha messo in difficoltà anche i professionisti più attenti.
Con il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, qualcosa si è finalmente mosso nella direzione giusta, anche se, spoiler, il problema non è risolto definitivamente. Ti racconto tutto dall’inizio, con ordine.
Prima di entrare nel vivo della fiscalità, è utile fare un passo indietro sulla definizione. Per “premi sportivi” nell’ambito del dilettantismo si intendono le somme erogate a tesserati (atleti e tecnici) per i risultati ottenuti in competizioni, oppure per la partecipazione a raduni nazionali come componenti delle rappresentative. La fonte è l’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021 (la Riforma dello Sport).
Ma attenzione: non tutte le somme pagate in occasione di un risultato sportivo si qualificano come “premi” ai fini fiscali. Qui c’è una distinzione fondamentale che spesso sfugge:
👉 Consiglio pratico: se il vostro regolamento gare o i contratti degli atleti prevedono bonus predefiniti, fate attenzione a come sono formulati. La forma conta quanto la sostanza.
Per capire dov’è il problema oggi, bisogna ripercorrere rapidamente cosa è successo dal 2023 ad oggi. Prepara un caffè.
| Periodo | Regime applicabile | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Fino al 28/02/2024 | Ritenuta 20% su tutti i premi, senza soglia | Art. 36, c. 6-quater, D.Lgs. 36/2021 |
| 29/02/2024 – 31/12/2024 | Esenti i premi ≤ € 300 per sostituto | D.L. 215/2023 (Milleproroghe), conv. L. 18/2024 |
| 01/01/2025 – 27/03/2026 | Ritenuta 20% su tutti i premi, senza soglia | Abrogazione operata da D.Lgs. 192/2025 |
| 28/03/2026 – 31/12/2026 | Esenti i premi ≤ € 300 per sostituto | Art. 9, D.L. 27.03.2026, n. 38 |
| Dal 01/01/2027 | Ritenuta 20% su tutti (salvo nuove proroghe) | Art. 36, c. 6-quater, D.Lgs. 36/2021 |
Provo a spiegarlo in modo ancora più diretto:
La Riforma dello Sport del 2021 ha riscritto le regole del gioco: via le vecchie franchigie dei redditi diversi, dentro il nuovo regime con ritenuta del 20% a titolo d’imposta. Nessuna soglia sotto la quale stare tranquilli.
Il Milleproroghe 2024 (D.L. 215/2023) ha introdotto (per la prima volta) la soglia di esenzione di € 300 per i premi erogati dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024. Una boccata d’aria per le piccole realtà sportive.
Nel 2025, però, non è stata prorogata. Anzi: il D.Lgs. 33/2025 (il cosiddetto TUVR) aveva provato a renderla strutturale con effetto retroattivo dal 29/02/2024, aprendo persino la speranza di recuperare le ritenute operate nel 2025. Ma poco dopo, il D.Lgs. 192/2025 del 18 dicembre 2025 ha abrogato quella norma prima ancora che entrasse in vigore. Risultato: anno 2025 completamente privo di esenzione, come confermato nero su bianco dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 265 del 17 ottobre 2025.
E il 2026? Dal 1° gennaio al 27 marzo, stessa situazione del 2025: ritenuta obbligatoria su tutto. Dal 28 marzo 2026, con l’entrata in vigore del D.L. 38/2026, torna la soglia dei € 300 — ma solo fino al 31 dicembre 2026.
Questo è il punto su cui mi arrivano più domande, quindi voglio essere molto preciso.
La soglia si riferisce ai premi complessivamente erogati dallo stesso sostituto d’imposta allo stesso atleta o tecnico nell’anno solare. Non è una franchigia: non significa che i primi 300 euro sono esenti e il resto è tassato. Significa che:
Facciamo un esempio concreto:
La tua ASD premia il proprio atleta con 150 € per una gara a marzo (sotto la soglia → nessuna ritenuta). A ottobre, per una seconda competizione, gli eroga altri 200 €. A quel punto il totale dell’anno è 350 €, dunque si supera la soglia. La ritenuta del 20% si applica sull’intera somma di 350 €, con l’obbligo di applicare la trattenuta anche retroattivamente sulla prima erogazione (o gestire il conguaglio sulla seconda).
È un meccanismo che richiede monitoraggio costante per ciascun percipiente nel corso dell’anno.
Anche l’ambito soggettivo merita attenzione. I soggetti legittimati a corrispondere premi con questo trattamento fiscale sono tassativamente:
Soggetti erogatori: CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS), ASD e SSD.
Beneficiari: esclusivamente atleti e tecnici tesserati, operanti nell’area del dilettantismo. Sono escluse le altre figure organizzative (dirigenti, collaboratori amministrativi, arbitri non tesserati) e le persone giuridiche. Il regime si applica anche ai premi corrisposti ad atleti e tecnici stranieri fiscalmente non residenti in Italia.
Ecco il riepilogo operativo per chi gestisce un’ASD o una SSD:
Questa è la domanda che mi fanno più spesso i colleghi e i dirigenti associativi, e la risposta non è confortante.
Per i premi erogati nel 2025, la ritenuta era obbligatoria su tutti gli importi, senza eccezioni. Chi non l’ha operata (fidandosi dell’annuncio del D.Lgs. 33/2025 poi abrogato) è tenuto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte in base alla tempestività dell’intervento.
Per i premi corrisposti tra il 1° gennaio e il 27 marzo 2026, stessa logica: non c’era esenzione, quindi la ritenuta era dovuta. Dal 28 marzo in poi, invece, l’esenzione sotto i 300 € è nuovamente operativa.
La soglia di € 300 non funziona come una franchigia. Se il totale dei premi erogati dallo stesso sostituto d’imposta allo stesso atleta o tecnico supera i 300 € nell’anno solare, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo, dal primo euro, non solo sulla parte eccedente. Questo significa che, se a febbraio hai pagato 150 € senza ritenuta (perché eri sotto soglia) e ad ottobre ne paghi altri 200 €, dovrai applicare la ritenuta sull’intera somma di 350 €, gestendo il conguaglio sulla seconda erogazione o recuperando quanto non trattenuto sulla prima.
No. I premi sportivi non sono redditi da lavoro dipendente né redditi assimilati: non rientrano nel perimetro della Certificazione Unica. Questo vale sia per i premi esenti (sotto i 300 €) sia per quelli assoggettati a ritenuta. Gli adempimenti documentali si esauriscono nel Modello 770 (Quadro SH), dove vanno indicati cumulativamente i premi su cui è stata operata la ritenuta. I premi esenti non vanno indicati da nessuna parte.
Si applica per l’intero anno solare, con riferimento al totale erogato dal medesimo sostituto d’imposta al medesimo percipiente. Non si azzera gara per gara. Se un atleta riceve premi da più enti diversi (es. dalla propria ASD e dalla Federazione), la soglia di € 300 si valuta separatamente per ciascun sostituto: i due importi non si sommano tra loro ai fini del superamento del limite.
Sì, almeno in linea di principio. L’art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021 include espressamente i tecnici tra i beneficiari del regime dei premi, accanto agli atleti. Nella pratica, però, permangono alcune criticità interpretative: il premio deve essere legato a un risultato sportivo della squadra o dell’atleta allenato, e non deve configurarsi come compenso variabile per la prestazione lavorativa del tecnico stesso. In caso di dubbio sulla qualificazione, è prudente trattare la somma come compenso da lavoro sportivo.
Deve regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso, versando l’imposta non trattenuta maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta. L’entità della riduzione dipende dalla tempestività: prima si interviene, meno si paga. È importante farlo prima di eventuali controlli, poiché il ravvedimento è precluso una volta che l’Amministrazione abbia già avviato un’attività di verifica. Se sei in questa situazione, ti consiglio di rivolgerti subito a un professionista per quantificare l’esposizione e scegliere il momento più conveniente per regolarizzare.
Sì. Nonostante la ritenuta operi a titolo d’imposta (il che significa che il beneficiario non deve riportare il premio nella propria dichiarazione dei redditi) le somme percepite entrano nella composizione dell’ISEE in quanto redditi esenti o soggetti a ritenuta definitiva. È un aspetto spesso trascurato dai dirigenti associativi, ma che può rilevare per gli atleti che godono di prestazioni sociali agevolate legate all’indicatore.
No. I premi sportivi corrisposti ad atleti e tecnici dilettanti non costituiscono base imponibile previdenziale. Non si applicano né i contributi INPS né quelli verso altri enti previdenziali. L’unico prelievo è la ritenuta fiscale del 20%, e solo quando dovuta (cioè quando si supera la soglia di € 300 nei periodi in cui l’esenzione è vigente, oppure sempre nei periodi privi di esenzione come il 2025 e il primo trimestre 2026).
Il D.L. 38 del 27 marzo 2026 prevede espressamente che l’esenzione si applichi ai premi corrisposti dal 28 marzo al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027, salvo ulteriori proroghe o una norma strutturale, si tornerebbe alla piena applicazione della ritenuta del 20% su tutti i premi, senza alcuna soglia. Come ho scritto nell’articolo, sarebbe auspicabile che la prossima legge di bilancio mettesse fine a questa incertezza con una soluzione definitiva.
💬 Hai una domanda che non trovi qui? Scrivimi tramite il modulo di contatto oppure lascia un commento qui sotto: rispondo a tutti, di solito entro 48 ore.
Non posso nascondere che trovo il modo in cui il legislatore ha gestito questa materia in questi anni poco rispettoso delle piccole realtà sportive, che si trovano ad applicare norme che cambiano di mese in mese, spesso senza comunicazione preventiva. La soglia dei 300 € è un’agevolazione sacrosanta per le ASD e SSD che premiano i propri atleti con somme modeste: era giusto introdurla nel 2024, è stato un errore non prorogarla per il 2025, ed è positivo averla ripristinata nel 2026, anche se solo a tempo.
Quello che manca, al momento, è una soluzione strutturale che metta definitivamente fine a questa incertezza. Speriamo che la prossima legge di bilancio ci pensi.
Se hai dubbi sul tuo caso specifico scrivimi nei commenti