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Se gestisci un'ASD o una SSD, questa sentenza ti riguarda direttamente. Scopri cosa devi dimostrare per non perdere le agevolazioni fiscali della Legge 398/1991

Quante volte hai sentito dire: “Siamo affiliati alla Federazione, siamo iscritti al registro, siamo a posto”? È una convinzione diffusissima tra presidenti e dirigenti di associazioni e società sportive dilettantistiche, ma è anche una convinzione pericolosamente sbagliata.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4459/2026 depositata lo scorso 17 aprile, lo ribadisce senza mezzi termini: l’iscrizione nel RASD — Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (il registro istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha sostituito il vecchio registro del CONI) è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991.
Tradotto in pratica: puoi essere regolarmente iscritto, avere il tesserino federale, il logo sul sito… ma se non riesci a dimostrare che la tua associazione svolge davvero un’attività senza fine di lucro, il Fisco può bussare alla tua porta e disconoscere tutto.
Il caso concreto è istruttivo, anche se risale all’anno d’imposta 2011, quando il registro di riferimento era ancora quello del CONI. Un’ASD che promuoveva il volley non aveva presentato le dichiarazioni fiscali annuali (redditi, IRAP, IVA). L’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento, contestando un significativo volume d’affari non dichiarato e un reddito d’impresa rilevante.
Fin qui la storia di molte associazioni che, magari in buona fede, trascurano gli adempimenti pensando che bastino l’iscrizione al registro e la buona volontà.
Cosa è successo dopo? Il giudice tributario di primo grado aveva dato ragione all’associazione. L’Appello aveva confermato, valorizzando (quasi esclusivamente) il dato dell’iscrizione nel registro sportivo. La Cassazione, però, ha cassato quella decisione, rimproverando ai giudici di merito di aver ignorato due elementi fondamentali:
La Suprema Corte ribadisce un orientamento consolidato, che vale la pena ricordare bene: le agevolazioni fiscali non dipendono dalla “forma” dell’associazione, ma dalla “sostanza” di ciò che fa.
In altre parole:
C’è un altro spunto tecnico interessante nell’ordinanza, spesso sottovalutato. L’opzione per il regime forfetario della Legge 398 non richiede un atto formale preventivo: si manifesta attraverso i cosiddetti “comportamenti concludenti”, cioè attraverso la concreta applicazione del regime sin dall’inizio dell’anno o dell’attività (DPR 442/1997, art. 1).
Questo significa che se la tua ASD si comporta come se applicasse la 398 (registra i corrispettivi, applica la forfetizzazione IVA, tiene il prospetto riepilogativo) quell’opzione è valida anche senza una comunicazione formale preventiva.
Tuttavia, rimane obbligatorio comunicarla a posteriori: va indicata nella prima dichiarazione IVA annuale successiva alla scelta, oppure (per chi è esonerato dalla dichiarazione IVA) con le modalità previste per la dichiarazione dei redditi, allegando l’apposita modulistica IVA.
💡 Attenzione: l’omessa o tardiva comunicazione non invalida l’opzione, ma espone l’associazione a sanzioni amministrative. Meglio non dimenticarsela.
Gestire correttamente un’associazione sportiva dilettantistica non è semplice, ma esistono strumenti che possono aiutarti a tenere tutto sotto controllo.
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No. L’iscrizione al RASD (il registro che dal 2022 ha sostituito quello del CONI, gestito da Sport e Salute S.p.A.) certifica solo la natura dilettantistica dell’ente, non il rispetto delle norme fiscali. Per le agevolazioni della Legge 398/1991 servono adempimenti contabili e dichiarativi specifici, oltre alla prova concreta dell’assenza di lucro.
L’Agenzia delle Entrate può disconoscere l’intero regime agevolato e riqualificare i proventi come reddito d’impresa commerciale, con recupero di IVA, IRES e IRAP, più sanzioni e interessi. Il caso della sentenza in esame ne è la dimostrazione pratica.
Documentazione, documentazione, documentazione. Registri dei corrispettivi aggiornati, verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, contratti con istruttori e impianti, tessere degli associati, documentazione delle gare e degli allenamenti. In caso di accertamento, sarà tutto quel materiale a “parlare” per voi.
No, l’opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente, salvo revoca. Ogni anno va però verificato il rispetto del limite di € 400.000 di proventi commerciali e la corretta tenuta degli adempimenti contabili: sono questi i veri “requisiti di mantenimento” del regime agevolato.
Questa sentenza non è una “novità” in senso stretto, la Cassazione ha un orientamento consolidato in materia da anni. Ma è un campanello d’allarme utile per tutte quelle associazioni che vivono nella convinzione che basti “essere iscritti”. La forma protegge, ma è la sostanza che convince il Fisco.
Se hai dubbi sulla gestione fiscale della tua ASD, o vuoi fare una verifica preventiva sulla tenuta dei tuoi adempimenti, lascia un commento qui sotto oppure contattami direttamente: rispondo a ogni quesito, che tu sia un dirigente sportivo o un giovane collega alle prime armi con il Terzo Settore.