Studio
c/o Studio Luciani
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Un'associazione organizza la sua prima gara aperta ad atleti di altre società e si accorge di non sapere cosa serve. Gli adempimenti sono quattro, e uno di essi decide se le quote incassate sono commerciali o no.
Una gara di una giornata sembra la cosa più semplice del mondo: si prenota il campo, si apre il modulo di iscrizione, si incassano le quote. In realtà mette in fila in poche ore quattro istituti diversi, e uno di essi decide se il denaro che entra quel giorno resta fuori dal campo commerciale oppure no. È anche la ragione per cui questa domanda arriva quasi sempre con pochi giorni di margine.
“Stiamo organizzando la nostra prima gara, aperta anche ad atleti di altre società, e mi sono accorta di non sapere da dove si comincia. Dobbiamo registrare l’evento da qualche parte? Chi partecipa ed è già tesserato con il nostro ente deve rifare la tessera? E a chi arriva da fuori possiamo farla noi sul posto? Ogni iscritto verserà una quota e non so cosa scrivere sulla ricevuta, né se vada firmata e timbrata. In più, una persona che collabora con noi dovrebbe essere pagata per fare da giudice. Mi sa indicare come funziona tutto questo sul piano amministrativo?”
L’evento non lo registrate voi: al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le manifestazioni arrivano attraverso l’organismo di affiliazione. Quello che dovete ottenere è l’inserimento della gara nel calendario dell’ente e la sua approvazione.
Chi è già tesserato non si ritessera, perché il tesseramento è personale e vale per l’anno sportivo. Chi non lo è va tesserato prima della gara, e non per cortesia: è la condizione che tiene la sua quota fuori dal campo commerciale.
Le ricevute vanno emesse con una causale che colleghi la quota al tesserato e all’attività istituzionale, sono esenti da bollo e vanno firmate da chi incassa per l’associazione.
Il giudice retribuito è un lavoratore sportivo, con gli adempimenti che ne derivano, tutti da completare prima che la giornata cominci.
Il vecchio registro CONI è oggi il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, e il suo regolamento affida la trasmissione delle attività sportive, didattiche e formative agli organismi sportivi di affiliazione, che le inviano al Registro e le attribuiscono alle singole associazioni entro novanta giorni dalla conclusione dell’evento. Per ogni attività vengono trasmessi la denominazione, il luogo, la disciplina, il livello della competizione, la categoria dei partecipanti e l’organizzatore.
L’associazione, quindi, non ha un pulsante da premere. Ha però una cosa da fare, e va fatta per tempo: ottenere che la gara sia inserita nel calendario dell’ente e approvata secondo le sue procedure. Da quell’approvazione dipendono tre conseguenze pratiche che conviene tenere a mente insieme.
Chi è già tesserato con il vostro ente per l’anno sportivo in corso non deve fare nulla: la tessera è personale e annuale, e vale a prescindere dalla società per cui gareggia. A voi serve soltanto acquisire il numero di tessera e conservarlo insieme all’elenco degli iscritti.
Chi non è tesserato va tesserato, e prima della gara. Molti enti prevedono tessere di durata limitata o legate al singolo evento, ma condizioni e importi stanno nei loro regolamenti e variano sensibilmente: è una verifica da fare con il proprio ente, non da dare per scontata sulla base di quanto fa un’altra associazione.
⚠️ Il tesseramento va perfezionato prima che la persona scenda in campo, non a fine giornata con le iscrizioni già raccolte. La copertura assicurativa decorre dal tesseramento, e un infortunio capitato a chi risultava tesserato solo la sera stessa è un problema che l’associazione si porta dietro per anni.
Qui sta la ragione per cui il tesseramento non è un adempimento formale, e per cui conviene occuparsene prima di ogni altra cosa.
L’art. 148, comma 3, del TUIR esclude dal reddito i corrispettivi specifici versati, per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dagli associati, dai partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e appartengono alla stessa organizzazione, e dai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. La quota di iscrizione alla gara rientra in pieno in quella previsione, ma solo per chi appartiene a quella platea.
Il concorrente tesserato con una federazione o con un ente diverso dal vostro, invece, non vi rientra. La sua quota è ricavo commerciale, con le conseguenze che ne derivano in termini di IVA e di computo nel plafond del regime applicato, e con l’obbligo di documentarla con il documento fiscale appropriato.
💡 È il motivo per cui tesserare i partecipanti esterni non è una gentilezza organizzativa: è ciò che qualifica l’incasso. Una gara da quaranta iscritti con dieci concorrenti tesserati altrove produce dieci quote commerciali, e nessuno se ne accorge finché non arriva il momento di riclassificare gli incassi dell’anno.
La ricevuta deve dire tre cose: cosa si paga, chi paga, e a che titolo. Una formulazione che regge:
Ricevuta n. ___ del ___. Quota di iscrizione alla manifestazione [denominazione] del [data], versata dal sig./sig.ra [nome e cognome], tesserato/a [ente] n. [numero]. Corrispettivo specifico per attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e non concorrente alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR. Documento esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972.
Intorno a questo testo, cinque accorgimenti.
Un’associazione che ha optato per il regime della legge n. 398/1991 è esonerata dalla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. n. 696/1996. L’esonero riguarda però l’obbligo, non l’opportunità: la ricevuta nominativa è la prova che collega l’incasso al tesserato, ed è quella che regge la decommercializzazione se qualcuno viene a chiedervene conto.
Prima di impostare qualunque cosa, una domanda da girare all’ente: chi designa e chi paga il giudice. In molte discipline il giudice è designato dall’organismo e retribuito dall’organismo, con la società organizzatrice che si limita a rimborsare il costo: in quel caso l’inquadramento non è vostro e il discorso finisce qui.
Se invece è l’associazione a retribuirlo, la posizione è quella di lavoratore sportivo. L’art. 25 del d.lgs. n. 36/2021 include espressamente il direttore di gara tra le figure del lavoro sportivo, e per le mansioni non nominate opera la clausola residuale che vi riconduce ogni tesserato il quale svolga verso corrispettivo mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, secondo il mansionario della disciplina approvato con decreto. Gli adempimenti sono quattro e vanno completati prima che la giornata cominci:
⚠️ Due verifiche sulla persona, che nelle associazioni piccole non sono mai teoriche. Se chi fa da giudice è anche volontario dell’associazione, scatta l’incompatibilità dell’art. 29, comma 3: il volontariato è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con lo stesso ente, quindi per quella giornata deve stare da una parte sola. Se ricopre una carica nel direttivo, il compenso per una prestazione sportiva effettivamente resa resta ammissibile, ma va deliberato e documentato con particolare cura, perché è esattamente il terreno su cui si costruisce la contestazione di distribuzione indiretta di utili.
Chi dà una mano senza ricevere nulla resta volontario e non richiede alcuna formalità contrattuale, ma va assicurato per la responsabilità civile verso i terzi, come impone l’art. 29, comma 4.
Se intendete riconoscere i rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili, ricordate che sono ammessi solo in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti, che il tetto è mensile e riferito al singolo volontario sommando tutti gli enti eroganti, che serve una delibera preventiva sulle attività e sulle spese ammesse, e che nominativi e importi vanno trasmessi al Registro entro la fine del mese successivo al trimestre. Per le attività ordinarie fuori dalle manifestazioni resta invece percorribile il solo rimborso delle spese documentate.
Un passaggio che costa dieci minuti e che in sede di controllo vale molto più di dieci minuti: una delibera del consiglio direttivo, adottata prima dell’evento, che approvi l’organizzazione della manifestazione, stabilisca la quota di iscrizione e le eventuali riduzioni, autorizzi l’incarico al giudice con il relativo compenso e individui le attività di volontariato ammesse ai rimborsi.
È il documento che trasforma una serie di decisioni prese al telefono in un atto dell’associazione, e che consente di rispondere con una pagina sola alla domanda su chi ha deciso cosa.
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Dobbiamo registrare l’evento nel Registro? | No: lo trasmette l’organismo di affiliazione entro 90 giorni dalla fine |
| Chi è già tesserato deve rifare la tessera? | No: il tesseramento è personale e vale per l’anno sportivo |
| Possiamo tesserare chi arriva da fuori? | Sì, e va fatto prima della gara, alle condizioni previste dall’ente |
| La quota di iscrizione è commerciale? | No se versata da tesserati della stessa organizzazione; sì negli altri casi |
| Serve la marca da bollo sulla ricevuta? | No: esenzione dell’art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 |
| La ricevuta va firmata e timbrata? | Firmata sì; il timbro non è obbligatorio ma è consigliato |
| Il giudice retribuito che inquadramento ha? | Lavoratore sportivo, con comunicazione da trasmettere prima dell’inizio |
| Il giudice può essere anche volontario dell’ente? | No, per quella giornata: opera l’incompatibilità dell’art. 29, comma 3 |
No, non direttamente. Il regolamento del Registro prevede che le attività sportive, didattiche e formative siano trasmesse dagli organismi sportivi di affiliazione, che le inviano e le attribuiscono alle singole associazioni entro novanta giorni dalla conclusione dell’evento. L’associazione deve invece ottenere l’inserimento della gara nel calendario dell’ente e la sua approvazione, da cui dipendono l’attribuzione dell’attività, le coperture assicurative e la qualificazione come manifestazione riconosciuta.
Chi è già tesserato con l’organismo per l’anno sportivo in corso non deve rinnovare nulla, perché il tesseramento è personale e annuale. Chi non lo è va tesserato prima dell’inizio della manifestazione, sia per la copertura assicurativa sia perché il tesseramento con la stessa organizzazione è la condizione che consente di trattare la quota di iscrizione come corrispettivo specifico non commerciale.
Dipende da chi la versa. L’art. 148, comma 3, del TUIR esclude dal reddito i corrispettivi specifici versati da associati, da partecipanti di altre associazioni appartenenti alla stessa organizzazione e dai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. La quota versata da chi è tesserato con una federazione o un ente diverso resta fuori da quella previsione e costituisce ricavo commerciale.
Numero progressivo e data, denominazione della manifestazione, nome del partecipante con il numero di tessera, importo e causale che qualifichi la somma come corrispettivo specifico per attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Va firmata da chi incassa per conto dell’associazione, mentre il timbro è opportuno ma non obbligatorio. Non si applica l’imposta di bollo, per l’esenzione dell’art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, confermata anche per le ricevute ai tesserati dalla risposta a interpello n. 361 del 30 agosto 2019.
Se è l’associazione organizzatrice a retribuirlo, sì. L’art. 25 del d.lgs. n. 36/2021 include il direttore di gara tra le figure del lavoro sportivo, e per le mansioni non espressamente nominate opera la clausola residuale riferita al tesserato che svolge verso corrispettivo mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva. Occorrono quindi tesseramento, comunicazione del rapporto attraverso il Registro prima dell’inizio, lettera di incarico e autocertificazione dei compensi. Se invece il giudice è designato e pagato dall’organismo, l’inquadramento non compete alla società organizzatrice.
Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e relativo allegato in materia di comunicazione delle attività sportive, didattiche e formative; artt. 25, 28, comma 3, 29, commi 2, 3 e 4, e 36, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; art. 148, commi 3, 4 e 8, del TUIR; art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696; art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 361 del 30 agosto 2019; decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dei mansionari del lavoro sportivo.
Sulle regole che governano gli incassi da soci e tesserati e sulla documentazione da emettere, anche in regime agevolato: Quali sono esattamente gli esoneri per chi esercita l’opzione 398/91 e Certificazione corrispettivi e integrazione POS-RT. Per l’inquadramento di chi viene retribuito e per le comunicazioni obbligatorie: La disciplina fiscale dei compensi sportivi e UNILAV sport, adempimenti e sanzioni. Per il quadro generale: Casi pratici di fiscalità per ASD e SSD.
Gli errori di una manifestazione non si vedono il giorno stesso: emergono mesi dopo, quando si riclassificano gli incassi o quando qualcuno chiede a che titolo una certa persona era in campo. Se volete impostare insieme la modulistica della vostra prossima gara, dal modulo di iscrizione alla delibera del direttivo, o far verificare come avete gestito quelle già svolte, vi invito a contattarmi per una consulenza dedicata.
Articolo aggiornato a settembre 2026. Le condizioni di tesseramento, le procedure di approvazione delle manifestazioni e i mansionari variano da un organismo sportivo all’altro: le indicazioni che precedono riguardano il quadro normativo generale e vanno verificate con la propria federazione o con il proprio ente di promozione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.