Abbiamo rimborsato i volontari: dobbiamo fare la Certificazione Unica?

Un'associazione che ha erogato rimborsi forfettari ai propri volontari e li ha trasmessi al Registro si chiede dove collocarli nel rendiconto e se vadano certificati. La Certificazione Unica non serve, tranne in un caso che conviene saper riconoscere.

La domanda arriva quasi sempre in questa forma: il rimborso è stato erogato, l’inserimento sul portale è stato fatto, e resta il dubbio su cosa succede dopo. La risposta sulla certificazione è netta e rassicurante. Quella sul rendiconto è semplice. Quello che conviene controllare, invece, sta un passo più indietro, e di solito nessuno lo chiede.


Il quesito

“Seguo la contabilità di una piccola associazione calcistica che partecipa a un campionato regionale. Durante la stagione abbiamo riconosciuto ad alcuni volontari dei rimborsi forfettari, sempre sotto il tetto previsto, e li abbiamo caricati nell’apposita sezione del portale del registro. Adesso che siamo alla chiusura dei conti mi domando due cose: in quale voce del rendiconto vanno collocate queste somme, e se devo trasmettere l’elenco al professionista che ci segue perché predisponga le certificazioni per i percipienti.”


La risposta in breve

La Certificazione Unica non va rilasciata, e la ragione sta a monte del modello: il volontario non percepisce un compenso, perché per legge non può percepirne alcuno. Il rimborso forfettario, per espressa previsione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 36/2021, non concorre a formare il reddito del percipiente, e la Certificazione Unica serve a certificare somme che costituiscono reddito o che sono comunque state assoggettate a ritenuta.

Nel rendiconto le somme vanno in una voce autonoma tra le uscite della gestione istituzionale, distinta sia dai compensi ai lavoratori sportivi sia dai rimborsi documentati.

⚠️ Esiste però un caso in cui la certificazione diventa dovuta, e dipende da una circostanza che l’associazione da sola non può conoscere. Ve lo spiego subito, perché è la ragione per cui qualcosa al vostro commercialista conviene mandarla comunque.


Perché la Certificazione Unica non serve

Il punto di partenza è la natura della somma. Il volontario sportivo opera in modo personale, spontaneo e gratuito, e l’art. 29 esclude che possa ricevere qualunque forma di retribuzione: quello che riceve è il ristoro di una spesa, determinato in misura fissa per evitare la raccolta dei giustificativi, non il corrispettivo di una prestazione.

Da qui discende tutto il resto. Nella sezione della Certificazione Unica dedicata ai redditi di lavoro sportivo va indicato l’importo lordo del reddito, franchigia dei 15.000 euro compresa: il rimborso non è reddito e non trova collocazione. Nella sezione previdenziale va indicato il totale dei compensi corrisposti: il rimborso non è un compenso e, anche qui, non va riportato.

💡 L’equivoco più diffuso nasce dal campo dedicato ai rimborsi spese forfettari presente nella sezione previdenziale del modello. Quel campo riguarda i parasubordinati sportivi, cioè i collaboratori coordinati e continuativi, che sono lavoratori a tutti gli effetti e la cui certificazione segue regole proprie. Non riguarda i volontari, che in quella sezione non compaiono affatto.


L’eccezione che conviene saper riconoscere

Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto che sorprende quasi tutti: il rimborso forfettario, pur non costituendo reddito, concorre al computo della soglia annua di 15.000 euro prevista dall’art. 36, comma 6, per la non imponibilità dei compensi di lavoro sportivo, e della soglia previdenziale di 5.000 euro dell’art. 35, comma 8-bis. Il computo si fa sommando quanto il percipiente ha ricevuto da tutti gli enti nell’anno solare, non soltanto da voi.

La conseguenza è che una persona può ricevere da voi un rimborso perfettamente legittimo e vedersela trasformare in materia imponibile per effetto di ciò che ha percepito altrove.

Un esempio. Un vostro volontario ha percepito nell’anno 14.700 euro di compensi di lavoro sportivo da un’altra società. A novembre gli riconoscete un rimborso forfettario di 380 euro. Il totale sale a 15.080 euro: l’eccedenza di 80 euro diventa reddito di lavoro autonomo e su di essa l’associazione deve operare la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. Se la stessa persona avesse già superato la soglia prima del vostro pagamento, la ritenuta colpirebbe l’intero importo dei 380 euro.

In quel caso, e soltanto in quel caso, la Certificazione Unica va emessa, perché l’associazione ha agito come sostituto d’imposta su una somma che è diventata reddito. Lo dico come conclusione che discende dal sistema, non da un chiarimento espresso: la circolare si occupa della ritenuta e tace sulla certificazione.

Una questione che segnalo come aperta

Su questo punto la dottrina non è allineata, e preferisco dirvelo piuttosto che presentarvi una regola più solida di quanto sia.

L’obiezione che circola è di impianto: tra il volontario e l’ente non esiste alcun rapporto di lavoro, perché l’art. 29 lo esclude espressamente, e le categorie reddituali dell’art. 6 del TUIR sono tassative. Attrarre il rimborso alla categoria del lavoro autonomo per il solo fatto che il percipiente ha compensi altrove significa, secondo questa lettura, qualificare come reddito una somma che la norma dichiara non essere reddito. Si aggiunge che il forfait ha la natura di una presunzione di spesa, vicina a quella dell’indennità di trasferta.

La mia indicazione è comunque di seguire la circolare e operare la ritenuta quando l’autocertificazione segnala il superamento della soglia: discostarsi da una posizione dell’Amministrazione espone l’ente a una contestazione in cui la ragione teorica va difesa a proprie spese. Il tema, però, resta da seguire, e la documentazione va conservata con cura proprio perché la questione potrebbe evolvere.


Il documento che va chiesto anche ai volontari

Se la soglia dipende da quanto il percipiente ha incassato altrove, l’associazione ha bisogno che glielo dica lui. Lo strumento è lo stesso previsto per i lavoratori sportivi dall’art. 36, comma 6-bis: l’autocertificazione, raccolta all’atto del pagamento, con cui il percipiente dichiara l’ammontare già percepito nell’anno.

Non è una formalità che si può rinviare, per due ragioni. È ciò che consente all’ente di sapere se la soglia è capiente, e quindi se operare o meno la ritenuta. Ed è ciò che, in caso di dichiarazione non veritiera, sposta la responsabilità su chi l’ha resa.

Questo è anche l’elenco che ha senso trasmettere al professionista che segue l’associazione: non per predisporre certificazioni che non sono dovute, ma perché possa verificare se qualche posizione è andata oltre e vada trattata diversamente dalle altre.


Dove vanno nel rendiconto

Le somme vanno collocate tra le uscite della gestione istituzionale, in una voce che le identifichi per quello che sono, per esempio Rimborsi forfettari a volontari con il richiamo alla norma. Le associazioni non iscritte al RUNTS non hanno uno schema obbligatorio e la voce se la costruiscono; per gli enti iscritti al registro unico la collocazione segue invece i modelli ministeriali.

Contano però tre separazioni, più della collocazione in sé.

  • Dai compensi ai lavoratori sportivi. Sono due nature diverse e vanno su due righe diverse. La riga unica che li accorpa è la prima cosa che, in sede di verifica, suggerisce l’ipotesi di compensi erogati sotto altro nome;
  • dai rimborsi documentati. I rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per le prestazioni rese fuori dal comune di residenza seguono una regola propria e non erodono né i 15.000 né i 5.000 euro. Tenerli insieme ai forfettari rende impossibile ricostruire quale soglia è stata consumata e da chi;
  • per volontario, nel dettaglio di supporto al rendiconto, con l’indicazione del mese e della manifestazione a cui il rimborso si riferisce.

💡 Un controllo che vi risparmia fatica ad aprile: a fine esercizio il totale della voce deve coincidere con la somma dei quattro invii trimestrali al Registro. Se non quadra, l’errore sta in una delle due parti, e scoprirlo a dicembre costa molto meno che scoprirlo quando i conti sono già stati approvati.


Il presupposto che viene prima di tutto

Arrivo al punto che nel quesito non compare e che, nella pratica, è quello su cui vedo cadere più associazioni.

Il rimborso forfettario non è una modalità generale di ristoro del volontario: l’art. 29, comma 2, lo ammette in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi competenti. Le gare di campionato rientrano senza difficoltà. Non vi rientrano gli allenamenti infrasettimanali, il lavoro di segreteria, la manutenzione dell’impianto e l’accompagnamento ordinario: per quelle attività esiste soltanto il rimborso delle spese documentate, alle condizioni previste.

Prima di chiudere l’esercizio conviene quindi ripercorrere le date di erogazione e verificare che ciascun rimborso sia agganciato a una manifestazione. Insieme a questo, altri due presupposti:

  • la delibera preventiva dell’organo amministrativo che individua le attività di volontariato ammesse e le tipologie di spesa ristorabili, che la circolare richiama espressamente;
  • il tetto mensile, che è di 400 euro per ciascun volontario e si calcola sommando quanto riceve da tutti gli enti. È un limite mensile e non annuale: dodici mensilità concentrate in un unico pagamento di fine anno non rispettano la norma, per quanto il totale resti nei 4.800 euro.

Cosa fare, in concreto

  • Non emettete le certificazioni per i rimborsi che restano nel perimetro dell’art. 29, comma 2;
  • raccogliete l’autocertificazione da ciascun volontario al momento del pagamento, e conservatela: è il documento che regge l’intera gestione;
  • trasmettete comunque l’elenco al vostro professionista, con gli importi e le autocertificazioni, perché verifichi le posizioni vicine alla soglia;
  • aprite una voce autonoma nel rendiconto e tenete separati compensi, rimborsi forfettari e rimborsi documentati;
  • riconciliate la voce con gli invii trimestrali al Registro prima della chiusura;
  • verificate il presupposto: ogni rimborso deve riferirsi a una manifestazione riconosciuta, esistere una delibera a monte e rispettare il tetto mese per mese.

In sintesi

DomandaRisposta
Il rimborso forfettario è reddito per il volontario?No, entro i 400 euro mensili e nei limiti della soglia
Va rilasciata la Certificazione Unica?No, salvo il caso in cui sia stata operata la ritenuta
Il rimborso incide sulla soglia dei 15.000 euro?Sì, e si computa su tutti gli enti eroganti
E sulla franchigia previdenziale dei 5.000?Sì, con lo stesso criterio di cumulo
Cosa succede se la soglia è superata?L’eccedenza è reddito di lavoro autonomo con ritenuta d’acconto
Serve l’autocertificazione del volontario?Sì, all’atto del pagamento
Dove va nel rendiconto?Voce autonoma tra le uscite istituzionali, separata da compensi e rimborsi documentati
Il forfait copre allenamenti e segreteria?No: solo manifestazioni ed eventi riconosciuti

Domande frequenti

Va emessa la Certificazione Unica per i rimborsi forfettari ai volontari sportivi?

No. Il rimborso forfettario entro i 400 euro mensili non concorre a formare il reddito del percipiente ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 36/2021, e il volontario non percepisce compensi, che la norma gli vieta di ricevere. Nella sezione della Certificazione Unica dedicata ai redditi di lavoro sportivo va indicato il reddito lordo, e nella sezione previdenziale il totale dei compensi: il rimborso non rientra in nessuna delle due. L’obbligo sorge soltanto se l’ente ha dovuto operare la ritenuta per superamento della soglia.

I rimborsi forfettari incidono sulla soglia dei 15.000 euro?

Sì. Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi forfettari, pur non costituendo reddito, concorrono al computo del limite annuo di 15.000 euro previsto dall’art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021 e della franchigia previdenziale di 5.000 euro dell’art. 35, comma 8-bis. Il calcolo si effettua sommando quanto il percipiente ha ricevuto da tutti gli enti nell’anno solare.

Cosa deve fare l’associazione se il volontario ha già superato la soglia?

L’eccedenza costituisce reddito di lavoro autonomo e l’ente erogante deve applicare la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. Se la soglia risultava già superata prima dell’erogazione, la ritenuta si applica sull’intero importo del rimborso. L’ente viene a conoscenza della circostanza attraverso l’autocertificazione che il percipiente rilascia al momento del pagamento.

In quale voce del rendiconto vanno i rimborsi forfettari ai volontari?

In una voce autonoma tra le uscite della gestione istituzionale, distinta sia dai compensi ai lavoratori sportivi sia dai rimborsi di spese documentate, che seguono una disciplina diversa e non erodono le soglie. Le associazioni non iscritte al RUNTS non hanno uno schema di rendiconto obbligatorio e costruiscono la voce, mentre gli enti iscritti al registro unico seguono i modelli ministeriali. A fine esercizio il totale della voce va riconciliato con le comunicazioni trimestrali trasmesse al Registro.

Il rimborso forfettario si può riconoscere per gli allenamenti?

No. L’art. 29, comma 2, ammette il rimborso forfettario in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi competenti. Per le attività ordinarie, come gli allenamenti infrasettimanali, la segreteria o la manutenzione dell’impianto, resta percorribile soltanto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, alle condizioni previste dalla stessa norma.


Fonti

Art. 29, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106; artt. 35, comma 8-bis, e 36, commi 6 e 6-bis, del medesimo decreto; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, in materia di lavoro sportivo e di rimborsi ai volontari; art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 6 del TUIR; art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in materia di certificazione dei sostituti d’imposta; manuale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dedicato ai volontari sportivi e relative istruzioni di compilazione.


Per approfondire

Per il funzionamento delle due soglie, quella fiscale dei 15.000 euro e quella previdenziale dei 5.000, e per il modo in cui si cumulano tra più committenti: La disciplina fiscale dei compensi sportivi, affiancata dal calcolatore dei compensi co.co.co. sportivi. Sulle comunicazioni obbligatorie e sui termini da rispettare: UNILAV sport, adempimenti e sanzioni. Per il quadro complessivo degli adempimenti di una associazione sportiva: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità e Casi pratici di fiscalità per ASD e SSD.


Dovete chiudere l’esercizio?

La gestione dei rimborsi ai volontari si valuta per intero soltanto guardando insieme le delibere, le autocertificazioni, le registrazioni e gli invii al Registro, e le incoerenze tra questi quattro elementi emergono quasi sempre a chiusura avvenuta. Se volete far verificare la posizione della vostra associazione prima di approvare i conti, o impostare la modulistica per la prossima stagione, vi invito a contattarmi per una consulenza dedicata.

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Articolo aggiornato a settembre 2026, alla luce dei chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo e di prassi vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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