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La Riforma dello Sport consente alle SSD costituite come società di capitali una lucratività "attenuata": dividendi entro limiti, rimborso del capitale. Ma la circolare 7/E del 7 agosto 2026 chiarisce che per fruire della decommercializzazione dell'art. 148 TUIR serve il divieto assoluto di distribuzione. Un bivio che molti statuti non hanno affrontato.

C’è una domanda che mi arriva regolarmente da chi ha costituito, o sta per costituire, una società sportiva dilettantistica in forma di S.r.l. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 le dà finalmente una risposta esplicita e la risposta obbliga molte SSD a rileggere il proprio statuto. La riporto in forma anonima.
“Gestiamo una SSD costituita come società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 36/2021. Il nostro statuto recepisce l’assenza di fine di lucro nella forma prevista dall’art. 8 del decreto, quindi con la possibilità di destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi entro i limiti di legge, e di rimborsare ai soci il capitale versato. Possiamo comunque applicare la decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’art. 148, comma 3, del TUIR e la corrispondente esclusione ai fini IVA?”
Domanda tecnica, ma con conseguenze molto concrete: dalla risposta dipende se le quote dei corsi versate dai tesserati siano o no imponibili.
No, non nella situazione descritta. La circolare 7/E chiarisce che una SSD può accedere alla decommercializzazione dell’art. 148, comma 3, TUIR (e alla corrispondente previsione IVA) solo se integra il proprio statuto con le clausole del comma 8 dello stesso art. 148 tra cui il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente.
Il punto è che quel divieto assoluto non può convivere con le clausole di lucratività attenuata consentite dall’art. 8, commi 3 e 4, del d.lgs. 36/2021. Le SSD si trovano quindi davanti a un aut aut: o la possibilità (civilisticamente legittima) di distribuire dividendi e rimborsare il capitale, o l’agevolazione fiscale. Non entrambe.
Per capire perché si arriva a questo esito bisogna vedere come i due corpi normativi si incontrano.
L’art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. 36/2021 impone che lo statuto preveda l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’art. 8. E l’art. 8 disegna, per gli enti costituiti come società di capitali e cooperative, una non lucratività attenuata, non assoluta. In particolare:
L’art. 148, comma 3, del TUIR e l’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA decommercializzano le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso corrispettivi specifici, a favore di iscritti, associati, partecipanti e tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Ma l’accesso è subordinato all’inserimento nello statuto (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) delle clausole del comma 8, pensate per garantire la non lucratività dell’ente. La prima di esse, la lettera a), impone il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
La circolare 7/E rileva con chiarezza che gli enti sportivi costituiti nelle forme dell’art. 6, comma 1, lett. c), possono inserire in statuto clausole che contemplano un divieto di lucratività attenuato rispetto al divieto assoluto richiesto dalla normativa fiscale. E conclude che chi intende beneficiare dell’art. 148, comma 3, è tenuto a integrare le clausole statutarie derivanti dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. 36/2021 con quelle del comma 8 dell’art. 148. Lo stesso vale ai fini IVA.
💡 La lettura pratica e qui aggiungo il mio commento, perché la circolare non lo dice con queste parole: uno statuto non può contemporaneamente vietare in modo assoluto ogni distribuzione e prevedere la facoltà di distribuire dividendi. Né soccorre la clausola di salvezza del comma 8 (“salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”): l’art. 8 del d.lgs. 36/2021 consente la distribuzione, non la impone. La conseguenza operativa è quindi una scelta: chi vuole l’agevolazione fiscale deve rinunciare, in statuto, alla lucratività attenuata.
Il primo passo è banale ma decisivo: riprendere in mano lo statuto. Molte SSD costituite dopo il 1° luglio 2023 hanno recepito il modello dell’art. 8 “a pacchetto”, senza interrogarsi sulle ricadute fiscali. Le situazioni tipiche sono tre.
⚠️ Due avvertenze che completano il quadro. Primo: la decommercializzazione, anche quando spetta, non copre tutto. Il comma 4 dell’art. 148 esclude comunque, tra le altre, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, la gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la gestione di fiere ed esposizioni commerciali e la pubblicità commerciale. Secondo: il regime della Legge 398/91 è cosa diversa e viaggia su un binario proprio; le due discipline vanno tenute distinte anche nella contabilità.
La rinumerazione del 2027. La circolare segnala che dal 1° gennaio 2027 l’art. 148 del TUIR confluirà nell’art. 157 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117), mentre le disposizioni del decreto IVA migreranno nel Testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10). Cambiano i numeri, non la sostanza ma statuti, delibere e contratti che richiamano gli articoli andranno progressivamente aggiornati.
Il differimento al 2036. Le modifiche all’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA introdotte a suo tempo dal D.L. 146/2021 (quelle che trasformerebbero l’esclusione in esenzione) sono state ulteriormente rinviate al 1° gennaio 2036 dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 186/2025. I chiarimenti della 7/E si riferiscono quindi alla versione attualmente vigente: per ora nulla cambia sul fronte IVA.
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Una SSD di capitali può usare l’art. 148, comma 3? | Sì, ma solo integrando lo statuto con le clausole del comma 8 |
| Può farlo mantenendo dividendi e rimborso del capitale? | No: il comma 8 impone il divieto assoluto di distribuzione |
| La Riforma dello Sport vieta i dividendi? | No: l’art. 8 li consente entro limiti. È la norma fiscale a chiedere di più |
| Vale lo stesso ai fini IVA? | Sì: identiche conclusioni per l’art. 4, quarto comma, secondo periodo |
| La decommercializzazione copre tutte le attività? | No: restano escluse quelle del comma 4 (pasti, spacci, viaggi, pubblicità commerciale…) |
Sì, ma a una condizione. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 chiarisce che gli enti sportivi dilettantistici costituiti secondo il d.lgs. 36/2021 devono integrare le clausole statutarie derivanti dagli artt. 7 e 8 del decreto con quelle previste dal comma 8 dell’art. 148 del TUIR, tra cui il divieto assoluto di distribuzione di utili, avanzi, fondi, riserve o capitale.
In pratica no. L’art. 8, commi 3 e 4, del d.lgs. 36/2021 consente alle SSD di capitali una lucratività attenuata (dividendi entro limiti, aumento gratuito del capitale, rimborso del capitale versato), mentre l’art. 148, comma 8, lett. a), del TUIR richiede un divieto assoluto di distribuzione. Le due clausole non possono coesistere nello stesso statuto: occorre scegliere tra la distribuibilità e l’agevolazione fiscale.
No. L’art. 8 del d.lgs. 36/2021 configura per le società di capitali e le cooperative un’assenza di fine di lucro attenuata, che ammette la destinazione di una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi entro il limite dell’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo. È la normativa fiscale a richiedere un vincolo più severo.
Sì. La circolare precisa che le medesime considerazioni valgono per l’applicabilità dell’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA, le cui condizioni statutarie sono richiamate dal settimo comma dello stesso articolo.
Quelle elencate dall’art. 148, comma 4, del TUIR: tra le altre, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le prestazioni alberghiere e di trasporto, la gestione di spacci aziendali e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale e la pubblicità commerciale.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, quesito n. 1; artt. 6, comma 1, lett. c), 7, 8, commi 3 e 4, e 36, comma 3, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; art. 148, commi 3, 4 e 8, del TUIR (trasfuso, dal 1° gennaio 2027, nell’art. 157 del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117); art. 4, quarto e settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 6, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018, paragrafi 2 e 4.
Per il quadro complessivo della fiscalità degli enti sportivi nel 2026: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità. Sul regime forfettario della Legge 398/91, che segue regole proprie e va tenuto distinto: Guida al regime forfettario Legge 398/1991. Sul trattamento della pubblicità commerciale, esclusa dalla decommercializzazione: Sponsorizzazioni e pubblicità: aspetti fiscali per enti sportivi ed ETS. Per casi concreti di gestione: Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD. Sul rinvio al 2036 delle modifiche IVA: IVA e Terzo settore, proroga al 2036.
Se la tua società sportiva è una S.r.l. o una cooperativa, questo è il momento di far leggere lo statuto a chi sa cosa cercare: la scelta tra distribuibilità e agevolazione va fatta consapevolmente, e le eventuali posizioni pregresse vanno valutate prima che lo faccia un verificatore. Ti invito a contattarmi per una revisione statutaria e fiscale dedicata.
Articolo aggiornato ad agosto 2026, a seguito della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo e di prassi vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.