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Molti dirigenti danno per scontato che, una volta optato per la 398/91, tutti i proventi commerciali dell'ASD siano coperti dal forfait. Non è così: il regime vale solo per le attività connesse agli scopi sportivi. Ecco cosa resta fuori, come gestirlo e cosa cambia con la circolare 7/E del 7 agosto 2026.

C’è una convinzione diffusissima tra i dirigenti sportivi: “abbiamo optato per la 398, quindi tutto quello che incassiamo va nel forfait”. È una semplificazione comoda e, purtroppo, sbagliata. Il quesito di oggi nasce proprio da qui, e la risposta merita attenzione perché l’errore si accumula silenziosamente per anni, fino al primo controllo.
“Siamo una ASD affiliata a un ente di promozione sportiva, iscritta al RASD e in regime 398/91. Oltre ai corsi della nostra disciplina, negli ultimi anni abbiamo aggiunto alcuni corsi di attività che il nostro ente non riconosce come discipline sportive, e affittiamo la sala a privati per feste di compleanno. Il commercialista ci ha sempre messo tutto insieme nel registro della 398, applicando il 3% e la detrazione forfettaria del 50%. È corretto? Restiamo sotto i 400.000 euro, quindi pensavamo di essere tranquilli.”
La soglia dei 400.000 euro è rispettata, ma il problema è un altro e viene prima.
No, non è corretto. Il regime della Legge 398/91 non copre indistintamente tutti i proventi commerciali di un ente sportivo: si applica soltanto alle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, cioè strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica. I proventi delle attività non connesse (come i corsi su discipline non riconosciute o l’affitto della sala per feste private) restano fuori dal forfait e vanno gestiti con le regole ordinarie, ai fini sia IVA sia imposte sui redditi, con contabilità separata. Il rispetto del plafond di 400.000 euro è una condizione ulteriore, non sostitutiva.
⚠️ Una precisazione doverosa, visto che in queste settimane si parla molto della circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026: il requisito della connessione non è una novità di quella circolare. Deriva dall’art. 9, comma 1, del DPR 544/1999 ed è stato messo a fuoco dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 1° agosto 2018. La 1/E/2026 interviene invece sul perimetro soggettivo del regime, mentre la nuovissima circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 (di cui parliamo in chiusura) ne conferma indirettamente la vitalità, estendendo alle SSD un’agevolazione costruita proprio sul concetto di attività connesse.
La formula normativa è nell’art. 9, comma 1, del DPR 544/1999, che riferisce il regime ai proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. La circolare 18/E/2018 ne ha dato la definizione operativa: è connessa l’attività che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico.
Il criterio, quindi, non è “l’attività produce reddito che reinvestiamo nello sport” quello vale per qualunque entrata. Il criterio è funzionale: quell’attività serve, per sua natura, allo svolgimento dell’attività sportiva dell’ente, così come riconosciuta dall’organismo affiliante.
Qui sta il costo gestionale del problema. Per la parte non connessa l’ente deve uscire dalla logica del forfait:
Il rischio, in sede di verifica, è duplice: da un lato il recupero dell’imposta sui proventi trattati impropriamente a forfait, dall’altro la contestazione della corretta tenuta contabile. E il fatto di essere ampiamente sotto i 400.000 euro non offre alcuna protezione, perché sono due requisiti che operano su piani diversi.
Va detto, perché chi legge merita il quadro completo. La distinzione tra proventi connessi e non connessi ai fini della 398 è oggetto di un dibattito dottrinale non chiuso. Una parte della dottrina osserva che la legge 398/1991 e l’art. 74, comma 6, del DPR 633/1972 riferiscono la forfettizzazione ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali senza distinguere, e che la restrizione discenderebbe da una fonte regolamentare e dalla prassi amministrativa più che dalla legge.
Il mio consiglio operativo resta comunque quello prudenziale, e per una ragione pratica: la posizione dell’Agenzia è nota e consolidata dal 2018, ed è quella che troverete applicata in sede di controllo. Discutere la legittimità della distinzione è legittimo ma è una battaglia da combattere eventualmente in contenzioso, non un’impostazione su cui costruire la contabilità ordinaria di una piccola ASD.
Passiamo a ciò che la circolare 1/E/2026 dice davvero sul tema. Al paragrafo dedicato al regime 398/1991, l’Agenzia chiarisce il nuovo perimetro soggettivo applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (quindi dal 1° gennaio 2026 per chi ha esercizio coincidente con l’anno solare):
💡 Attenzione alla decorrenza per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare: il regime resta fruibile fino alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. La circolare fa l’esempio di un esercizio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026, che può godere della 398 fino al 30 giugno 2026.
Per una banda musicale o una pro-loco, quindi, il 2026 non è l’anno in cui “conviene valutare”: è l’anno in cui il regime semplicemente non c’è più. Chi rientra in queste categorie deve ripensare l’assetto fiscale, e il RUNTS con i regimi del Codice del Terzo Settore diventa l’alternativa da studiare.
Mentre chiudevo questo articolo è stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, dedicata ai chiarimenti sul d.lgs. 36/2021. L’ultimo dei quesiti trattati riguarda proprio il nostro tema, e porta con sé una novità che merita di essere conosciuta.
Accanto al forfait della 398/91 esiste una seconda agevolazione, meno nota ma preziosa: quella dell’art. 25, comma 2, della legge 133/1999, in base alla quale non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 143, comma 3, lett. a, TUIR). Il beneficio opera a due condizioni: aver optato per il regime 398/91 e restare entro il limite di due eventi per anno e di 51.645,69 euro complessivi.
La novità sta nell’ambito soggettivo. Fino a poco fa la norma parlava solo di associazioni sportive dilettantistiche, lasciando fuori le SSD. L’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88) ha riscritto la disposizione: dal 23 maggio 2026 il riferimento è alle “associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 36/2021”.
Tradotto: la detassazione IRES spetta ora a tutte le forme giuridiche dell’ente sportivo dilettantistico (associazione con o senza personalità giuridica, società di capitali e cooperative) purché in regime 398 e nei limiti indicati. Per il mondo delle SSD è un’estensione concreta, che vale la pena valorizzare già nella programmazione degli eventi dell’anno.
💡 Per il tema di questo articolo, però, c’è un secondo elemento ancora più significativo: l’agevolazione appena estesa è costruita proprio sulla nozione di “attività commerciali connesse agli scopi istituzionali”. L’Agenzia, nell’agosto 2026, continua quindi a ragionare con quella categoria e a darle rilievo operativo. Chi sperava che il criterio della connessione fosse ormai superato dal tempo trova qui la conferma del contrario: distinguere le entrate connesse da quelle non connesse resta un adempimento attuale, non un retaggio del 2018.
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| La 398 copre tutti i proventi commerciali? | No: solo quelli connessi agli scopi istituzionali sportivi |
| Cosa rientra? | Bar durante eventi, vendita materiali e gadget, sponsorizzazioni, cene sociali |
| Cosa resta fuori? | Corsi su discipline non riconosciute, attività con modalità di mercato, affitti per eventi privati |
| Cosa comporta? | Regime ordinario IVA e redditi sulla parte non connessa, con contabilità separata |
| È una novità della circolare 1/E/2026? | No: deriva dal DPR 544/1999 ed è chiarita dalla circolare 18/E/2018 |
| Cosa cambia dal 2026? | Il perimetro soggettivo: fuori ASD/SSD che diventano ETS, e pro-loco, bande, cori, filodrammatiche |
| Novità dal 23 maggio 2026 | La detassazione IRES dell’art. 25, co. 2, L. 133/1999 (2 eventi, 51.645,69 €) è estesa anche alle SSD |
No. Il regime è limitato ai proventi delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, cioè strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica. Per le attività commerciali autonome e distinte da quella istituzionale non è possibile applicare il forfait: si seguono le regole ordinarie ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2018 rientrano, tra le altre, la somministrazione di alimenti e bevande nel contesto dell’attività sportiva, la vendita di materiali sportivi e gadget, le sponsorizzazioni e le prestazioni pubblicitarie, le cene sociali e le lotterie. Il criterio è che l’attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici dell’ente sportivo.
No. I corsi relativi ad attività che non rientrano tra le discipline riconosciute dall’organismo sportivo affiliante non sono considerati connessi agli scopi istituzionali, e i relativi proventi vanno assoggettati alle regole ordinarie, separatamente da quelli in regime 398/91.
Occorre tenere una contabilità separata e applicare a quella sfera il regime ordinario: IVA con liquidazioni periodiche e detrazione analitica, e determinazione analitica del reddito imponibile. Restare sotto il plafond di 400.000 euro non esonera da questo obbligo, perché soglia e connessione sono requisiti distinti.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumono la qualifica di ente del Terzo settore. Il regime non si applica più alle ASD e SSD che si iscrivono al RUNTS, né (a prescindere dall’iscrizione) alle associazioni senza fini di lucro, alle pro-loco, alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali, alle filodrammatiche e alle associazioni di musica e danza popolare.
Sì, dal 23 maggio 2026. L’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 38/2026, convertito dalla legge 88/2026, ha esteso l’agevolazione dell’art. 25, comma 2, della legge 133/1999 a tutte le forme di ente sportivo dilettantistico previste dall’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 36/2021, comprese le società di capitali e le cooperative. Restano ferme le condizioni: opzione per il regime 398/91, non più di due eventi l’anno e importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro. Lo ha chiarito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026.
Art. 9, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; art. 74, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026, paragrafo 3.3 (perimetro soggettivo del regime dal 2026); artt. 89, comma 1, lett. c), e 102, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Per l’aggiornamento: art. 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; art. 143, comma 3, lett. a), del TUIR; D.M. 10 novembre 1999; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, quesito n. 7.
Il funzionamento completo del regime, con plafond, coefficienti e adempimenti, è nella mia Guida al regime forfettario Legge 398/1991; per il dettaglio degli esoneri e degli obblighi che restano, vedi Quali sono esattamente gli esoneri per chi esercita l’opzione 398/91. Sul trattamento delle sponsorizzazioni: Sponsorizzazioni e pubblicità: aspetti fiscali per enti sportivi ed ETS. Sulla vendita di gadget e le raccolte fondi dopo la 1/E: Charity shop, gadget e raccolta fondi. Per il quadro 2026 di ASD e SSD: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità.
Se la tua ASD ha affiancato all’attività sportiva corsi, affitti di spazi o servizi che potrebbero non essere “connessi”, vale la pena mappare le entrate prima che lo faccia un verificatore: separare correttamente le sfere costa poco oggi e molto domani. Ti invito a contattarmi per una consulenza dedicata: analizziamo insieme le voci di ricavo e impostiamo la gestione corretta.
Articolo aggiornato ad agosto 2026, a seguito della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo e di prassi vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.