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Vendere gadget o aprire un charity shop: cosa cambia per ETS, ASD e SSD dopo la Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026. Guida pratica.

Buonasera dottore, sono il presidente di un’associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS. Stiamo pensando di aprire un piccolo punto vendita (anche solo online) dove vendere magliette, tote bag e altri gadget con il nostro logo per raccogliere fondi. Un nostro socio ci ha detto che si tratta di una “donazione con gadget in omaggio” e che quindi non c’è nessun problema fiscale. È davvero così? Oppure stiamo sottovalutando qualcosa? E poi: le regole cambiano se siamo un’ASD o una SSD?
Grazie per la domanda, che mi arriva spesso e in forme molto simili a questa. Il ragionamento del vostro socio (per quanto fatto in buona fede) è uno degli errori più comuni che incontro, e può avere conseguenze fiscali tutt’altro che trascurabili.
Proviamo a fare chiarezza, partendo dalle basi e integrando i chiarimenti recenti della Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che per la prima volta ha fornito istruzioni operative organiche su tutto il Titolo X del Codice del Terzo Settore.
Questa non è una domanda retorica, perché la risposta cambia in modo significativo il quadro fiscale applicabile. Le categorie da tenere distinte sono tre: gli ETS (tra cui rientrano le APS, le OdV e gli enti filantropici), le ASD (associazioni sportive dilettantistiche) e le SSD (società sportive dilettantistiche).
Le SSD vanno subito messe da parte rispetto al tema di questo articolo: sono soggetti commerciali per natura, non possono accedere ad alcuna decommercializzazione e qualsiasi attività di vendita (gadget, abbonamenti, sponsorizzazioni) è commerciale a tutti gli effetti, con obbligo di IVA e imposte sui redditi. Non esistono scorciatoie.
Per ETS e ASD, invece, il discorso è più articolato …e più interessante.
Il punto di partenza è sempre lo stesso, e vale per tutti: la donazione si fonda giuridicamente sull’animus donandi, cioè la volontà libera e consapevole di arricchire un terzo senza ricevere nulla in cambio. Nel momento in cui esiste una controprestazione (anche simbolica, anche del tutto sproporzionata rispetto al valore reale del bene) quella volontà svanisce. Si è in presenza di un contratto di vendita, disciplinato dall’art. 1470 del Codice Civile, indipendentemente da chi vende e da quanto il gadget valga davvero.
Anche scrivere “donazione minima di 20 euro per ricevere la maglietta” non cambia la sostanza: chi paga si aspetta qualcosa in cambio. È una vendita.
La Circolare n. 1/E/2026 ha ribadito questo concetto con estrema chiarezza, precisando che la raccolta fondi con cessione di beni o servizi a fronte di corrispettivi, svolta in via continuativa e senza il rispetto dei presupposti di legge, acquisisce automaticamente carattere commerciale ai sensi del TUIR.
Esiste una categoria di operazioni che il legislatore ha voluto preservare: le cessioni di beni di modico valore in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Per gli ETS, queste operazioni sono decommercializzate sia ai fini delle imposte dirette (art. 79, co. 4, lett. a), d.lgs. 117/2017) sia ai fini IVA (art. 89, co. 18, d.lgs. 117/2017). La Circolare n. 1/E/2026 ha chiarito un aspetto molto importante che in passato generava dubbi interpretativi: le raccolte fondi che non prevedono alcuna cessione di beni o servizi (come la semplice sollecitazione di donazioni o la raccolta di lasciti testamentari) sono considerate non commerciali indipendentemente dalla frequenza e dalle modalità con cui vengono realizzate. Non è quindi richiesta l’occasionalità quando non c’è sinallagma.
Quando invece c’è cessione di beni (il gadget contro denaro), restano ferme le tre condizioni per la decommercializzazione:
La Circolare richiama le indicazioni della Circolare n. 59/E del 2007, ancora valide, che sottolineano la necessità di sorvegliare le modalità di raccolta, assicurare la destinazione dei fondi al progetto dichiarato, e contenere l’apparato organizzativo, tutto questo per evitare che l’operazione scivoli verso la commercialità. Il numero prudenziale che mi sento di confermare è di due o tre eventi l’anno al massimo.
Ogni operazione va rendicontata attraverso il modello allegato al D.M. MLPS del 9 giugno 2022, e per gli ETS i prospetti diventano parte integrante del bilancio da depositare al RUNTS. Va precisato che, in base alla Circolare 1/E/2026, le entrate da raccolta fondi non concorrono alla formazione del reddito solo per gli ETS che assumono la qualifica di enti non commerciali. Se invece l’ETS è qualificato come ente commerciale, anche queste entrate sono soggette a tassazione quali redditi d’impresa.
Per le ASD il discorso è diverso: la decommercializzazione vale solo ai fini delle imposte dirette, non ai fini IVA (cfr. Circolare 18/E del 2018, par. 3.6). Le ASD che operano in regime L. 398/1991 possono organizzare al massimo due eventi l’anno con un tetto di 51.645,69 euro di introiti complessivi (art. 25, co. 2, L. 133/1999).
Su questo punto la Circolare n. 1/E/2026 porta una novità rilevante che chi gestisce ASD o SSD non può ignorare.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il regime agevolato della L. 398/1991 subisce modifiche nell’ambito soggettivo di applicazione. In sintesi: non trova più applicazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che scelgono di iscriversi al RUNTS assumendo la qualifica di ETS.
Continua invece ad applicarsi per le ASD e le SSD senza fini di lucro che non si iscrivono al RUNTS e rimangono nel perimetro del regime sportivo dilettantistico tradizionale.
Per chi opera con un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, la decorrenza è il giorno successivo alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Questo significa che chi stava valutando l’iscrizione al RUNTS deve fare bene i conti: il vantaggio di accedere alle agevolazioni del Codice del Terzo Settore va confrontato con la perdita del regime 398, che per molte realtà sportive era uno strumento molto conveniente.
Se invece il progetto è più strutturato (un punto vendita fisico aperto in modo continuativo, uno shop online sempre attivo) siamo in una casistica completamente diversa.
Il charity shop, indipendentemente dal fatto che chi lo gestisce sia un’associazione con le migliori finalità del mondo, è un’attività commerciale. Il Codice del Terzo Settore consente agli ETS di svolgerla come “attività diversa” ai sensi dell’art. 6, nei limiti del D.M. interministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, ma deve essere fatto in modo consapevole e strutturato.
Per non rischiare, i ricavi dalle “attività diverse” devono rispettare i limiti di secondarietà:
Per SSD e ASD che non rientrano nell’ambito del CTS, la disciplina è quella generale del commercio al dettaglio, senza eccezioni.
Aprire un charity shop comporta concretamente:
Una nota positiva per OdV e APS: con proventi commerciali non superiori a 85.000 euro, è possibile accedere al regime forfetario previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 117/2017, che vi permette di:
Anche qui, però, bisogna attivarlo correttamente e verificare che sia compatibile con la propria situazione.
Un cenno finale alle operazioni di sponsorizzazione e CRM (Cause Related Marketing), spesso confuse con donazioni o sottovalutate.
Nella sponsorizzazione, un’impresa paga l’ente perché esponga i suoi segni distintivi durante eventi pubblici. Nel CRM è l’impresa a usare il logo dell’ETS nelle proprie campagne pubblicitarie, riconoscendo una royalty. In entrambi i casi i corrispettivi sono soggetti a IVA e imposte sui redditi, senza distinzioni di soggetto. Per gli ETS la buona notizia è che, grazie all’art. 6 del CTS, queste operazioni sono oggi accessibili come “attività diverse”, cosa che prima era molto più problematica.
Quanto spesso volete vendere e in quale contesto? Se parliamo di uno o due eventi l’anno legati a una ricorrenza specifica, con beni di modico valore e una rendicontazione rigorosa, probabilmente siete nel perimetro delle operazioni decommercializzate. Ma verificate sempre il vostro inquadramento fiscale: la Circolare 1/E/2026 ricorda che la decommercializzazione funziona solo se l’ETS è qualificato come ente non commerciale.
Volete uno shop continuativo? È attività commerciale: strutturatevi di conseguenza.
Siete un’ASD? Attenzione alla differenza sul trattamento IVA rispetto agli ETS, e verificate come la riforma del 2026 interagisce con il regime 398 se avete in mente di iscrivervi al RUNTS.
Siete una SSD? Non ci sono zone grigie: tutto è commerciale, sempre.
La tua associazione sta pianificando una raccolta fondi con gadget, un charity shop o un’attività diversa? Le novità introdotte dalla Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 hanno ridisegnato alcuni confini in modo rilevante, e un errore di inquadramento può costare molto di più di una consulenza preventiva.
👉 Contattami per una consulenza analizzeremo insieme la tua situazione specifica, il tuo tipo di ente e la soluzione fiscalmente corretta per raccogliere fondi senza rischi.
Hai una domanda su ETS, ASD, SSD o terzo settore? Scrivimi: potrebbe diventare il prossimo articolo di Le vostre domande.