Oggi rispondo a un quesito molto frequente che mi arriva dal mondo della cinofilia sportiva, ma che in realtà riguarda qualsiasi associazione che offra servizi “extra” ai propri tesserati.
LA DOMANDA
Siamo un’ASD regolarmente iscritta al RASD che svolge attività cinotecniche (Agility, Obedience, ecc.). Per venire incontro alle esigenze dei nostri tesserati, vorremmo attivare un servizio di 'Asilo', dove i soci possono lasciare il cane in custodia per alcune ore o per l'intera giornata. Possiamo considerarla un’attività istituzionale o dobbiamo gestire l'IVA?
LA RISPOSTA
Il passaggio al 2026 ha reso i controlli tra il Registro Nazionale delle Attività Sportive (RASD) e l’Agenzia delle Entrate automatici e interconnessi. Questo significa che ogni entrata deve essere classificata “chirurgicamente” per non rischiare pesanti sanzioni.
Ecco i tre punti cardine per inquadrare correttamente il servizio asilo:
- Attività Principale vs Attività Diversa
- La pratica dello sport con il cane (didattica e allenamento) è l’attività principale. La custodia del cane (asilo), invece, non è una disciplina sportiva riconosciuta. Rientra quindi tra le “attività diverse, secondarie e strumentali” previste dall’Art. 9 del D.Lgs. 36/2021.
- Attenzione: Per poterlo fare, il vostro Statuto deve espressamente prevedere la possibilità di svolgere attività secondarie. Se non lo prevede, l’associazione non può legalmente incassare nulla per questo servizio.
- Il trattamento IVA: il rischio della “custodia pura”
- In ambito fiscale, le prestazioni di deposito e custodia sono considerate commerciali per natura.
- Quando è commerciale: Se il socio lascia il cane “in pensione” o “al nido” mentre va al lavoro, l’attività è puramente commerciale. In questo caso l’ASD deve emettere fattura con IVA ordinaria (22%) e gestire i proventi come reddito d’impresa.
- Quando può essere decommercializzato: Secondo la Circolare 18/E/2018, un servizio può essere considerato “accessorio” allo sport (e quindi non tassato) solo se è strettamente finalizzato alla pratica sportiva. Ad esempio: il cane resta nel box o nell’area dedicata esclusivamente per il tempo necessario al padrone per seguire una lezione teorica o un altro corso dell’ASD.
- Il limite della commercialità (Art. 149 TUIR)
- Se l’asilo cani inizia a generare entrate significative, scatta un altro pericolo: la prevalenza commerciale. Ai sensi dell’Art. 149 del TUIR, se i ricavi delle attività commerciali superano stabilmente le entrate istituzionali (quote associative e contributi sportivi), l’associazione perde la qualifica di ente non commerciale. Questo comporterebbe la tassazione ordinaria di tutte le entrate, comprese le rette dei corsi sportivi.
IL CONSIGLIO PRATICO
Se la vostra ASD vuole offrire questo servizio senza trasformarsi in una “pensione per cani” (con tutti gli obblighi amministrativi che ne conseguono), ti suggerisco pertanto di:
- Verificare lo Statuto: Assicuratevi che sia aggiornato alla Riforma dello Sport.
- Limitare l’uso: Strutturate il servizio solo come supporto logistico temporaneo durante le attività didattiche.
- Tracciabilità: In caso di asilo “puro”, emettete fattura elettronica e monitorate che i ricavi restino una quota minoritaria rispetto all’attività sportiva.
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