Una ASD può vivere (quasi) solo di sponsorizzazioni? Cosa dice davvero l’art. 9 della Riforma dello Sport

Una ASD non ETS può ricevere entrate quasi esclusivamente da pubblicità e sponsorizzazioni e usarle per far praticare sport, anche gratis, ai propri tesserati? L'art. 9 del d.lgs. 36/2021 non lo vieta, ma per una ragione più radicale di quanto si pensi, e a una condizione che non è quantitativa.

Il quesito di oggi è di quelli che dividono i tavoli dei dirigenti sportivi: si può costruire una ASD che si finanzia quasi interamente con gli sponsor e usa quelle risorse per far praticare sport, magari gratis, ai propri tesserati? La riporto in forma anonima perché tocca una norma poco conosciuta (l’art. 9 della Riforma dello Sport) e perché la risposta corretta è più sottile di quella che circola.


Il quesito

“Una ASD non iscritta al RUNTS (quindi non ETS) può ricevere entrate esclusivamente, o in misura largamente prevalente, da pubblicità e sponsorizzazioni, e destinare queste risorse a far praticare sport ai propri tesserati, anche gratuitamente? In particolare, come incide l’art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36? Il timore è che una quota così alta di sponsorizzazioni superi i limiti previsti per le ‘attività diverse’ e metta a rischio la qualifica della ASD.”

La domanda parte da una preoccupazione ragionevole, ma poggia su un presupposto che, verificando le fonti, si rivela sbagliato. Vediamo perché con i riferimenti alla mano.


La risposta in breve

Sì, per una ASD non ETS un peso elevatissimo (anche totalitario) delle sponsorizzazioni non è, di per sé, incompatibile con l’art. 9. Ma la ragione è più radicale di quella che si sente spesso, e il vero vincolo si sposta altrove:

  • l’art. 9, comma 1-bis, esclude espressamente i proventi da sponsorizzazione e promo-pubblicità dal computo dei limiti delle “attività diverse”;
  • ma soprattutto, quei limiti quantitativi non esistono ancora: il decreto attuativo che dovrebbe definirli non è mai stato emanato;
  • il vincolo davvero operante non è quantitativo ma qualitativo: l’attività sportiva dilettantistica deve restare stabile e principale ai sensi dell’art. 7, in concreto e non solo sulla carta.

In altre parole: non è la percentuale di sponsorizzazioni a poter mettere in crisi la ASD, ma l’eventuale svuotamento dell’attività sportiva. È lì che si gioca la partita.


Come funziona l’art. 9: due requisiti, non uno

L’art. 9 del d.lgs. 36/2021 consente alle ASD e SSD di esercitare attività diverse da quella sportiva principale (di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), a tre condizioni: che lo statuto lo preveda, che tali attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle istituzionali, e nel rispetto di criteri e limiti da definire con un apposito decreto.

Attenzione alla doppia natura di quel “secondario e strumentale”, perché è la chiave di tutto:

  • la secondarietà è un requisito quantitativo (l’attività diversa deve essere contenuta in termini di volume/dimensione);
  • la strumentalità è un requisito qualitativo (l’attività diversa deve servire a sostenere l’attività sportiva).

Le sponsorizzazioni sono, in linea di principio, un'”attività diversa”. Ed è qui che entra in gioco il comma 1-bis.


Il comma 1-bis: le sponsorizzazioni fuori dal computo

Il comma 1-bis dell’art. 9 (introdotto dal decreto correttivo D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163) stabilisce testualmente che “i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1”.

Tradotto: ai fini della secondarietà quantitativa, i proventi da sponsorizzazione e pubblicità non si contano. È una scelta deliberata del legislatore, che riconosce come la copertura dei costi dell’attività sportiva di base si fondi tradizionalmente proprio su sponsor e pubblicità. Quindi il fatto che le sponsorizzazioni pesino per l’80, il 90 o il 100% delle entrate non fa scattare, da solo, il superamento del tetto delle attività diverse.


Il punto che quasi nessuno dice: quei limiti non esistono ancora

Qui arriva la precisazione più importante, che ribalta l’impostazione del problema. Il comma 1-bis esclude i proventi dai limiti “da definire con il decreto di cui al comma 1”. Ma quel decreto (un DPCM di concerto con il MEF) a oggi non è mai stato emanato. Lo confermano concordi i commentatori specializzati: i criteri e i limiti quantitativi delle attività secondarie e strumentali non sono ancora stati definiti.

La conseguenza è netta e va detta con chiarezza: allo stato attuale non esiste alcun limite quantitativo definito alle attività diverse delle ASD/SSD. Il timore del quesito (“supero i limiti dell’art. 9”) riguarda quindi limiti che, in forma vincolante, non sono ancora in vigore. L’esclusione del comma 1-bis opera in via, per così dire, precauzionale: mette al riparo le sponsorizzazioni per quando (e se) quel decreto arriverà.

⚠️ Un’avvertenza da non trascurare: proprio perché i criteri quantitativi non esistono, resta sospesa anche la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1-ter (introdotto dal D.Lgs. 120/2023), secondo cui il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri del comma 1 comporta la cancellazione d’ufficio dal RASD. Quella sanzione, sul piano quantitativo, non può oggi operare: mancano i criteri cui ancorarla. Ma (come vedremo) il piano qualitativo resta pienamente verificabile.


Il vero vincolo: l’attività sportiva “stabile e principale” (art. 7)

Se il piano quantitativo è, per ora, sguarnito, quello qualitativo è saldissimo. E lì si concentra il rischio reale. L’art. 7, comma 1, lett. b), impone che la ASD/SSD abbia per oggetto sociale l’esercizio “in via stabile e principale” dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (comprese formazione, didattica, preparazione e assistenza).

Questo requisito non si valuta con una percentuale, ma con la sostanza. Una ASD che incassa il 100% da sponsor resta pienamente legittima se l’attività sportiva è reale e centrale: tesserati veri, allenamenti, partecipazione a gare, tecnici, impianti coerenti con la disciplina praticata. Diventa invece a rischio se lo sport è marginale o fittizio e l’ente, in fatto, si comporta come un veicolo pubblicitario. Il pericolo, allora, non è “sforare i limiti dell’art. 9” (che non esistono), ma:

  • non integrare il requisito della stabilità e principalità dell’attività sportiva (art. 7), con possibile perdita della qualifica e cancellazione dal RASD;
  • esporsi a contestazioni fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che la giurisprudenza applica con rigore agli enti sportivi.

La regola pratica, quindi, si rovescia rispetto alla domanda: non conta quanto pesano gli sponsor, conta quanto è vera e viva l’attività sportiva che quegli sponsor finanziano.


Una distinzione da non confondere: il piano fiscale

Attenzione a non trarre la conclusione sbagliata. Il comma 1-bis è una norma civilistico-ordinamentale sui limiti delle attività diverse: non rende le sponsorizzazioni un provento non tassabile. Sul piano fiscale, per la ASD/SSD, i proventi da sponsorizzazione e pubblicità restano ricavi commerciali, da fatturare e tassare secondo il regime applicabile (la Legge 398/91, se l’ente vi ha optato e resta fuori dal RUNTS, oppure il regime ordinario). L’esclusione dai limiti delle attività diverse e il trattamento fiscale dei proventi sono due binari distinti.

Un elemento utile, che gioca a favore di questo modello di finanziamento: l’art. 12, comma 3, del d.lgs. 36/2021 prevede che il corrispettivo erogato a una ASD/SSD iscritta al RASD costituisca, per lo sponsor, spesa di pubblicità integralmente deducibile fino a 200.000 euro annui (art. 108 TUIR). Attenzione però: quella soglia è in capo allo sponsor, non alla ASD, ed è oggetto di un consolidato sindacato dell’Agenzia sulle condizioni sostanziali (iscrizione al RASD, effettività della prestazione promozionale, congruità).


Un’avvertenza per chi è anche ETS

Il discorso fin qui vale per la ASD non ETS, che è il caso del quesito. Per completezza, va segnalata una differenza per gli enti iscritti sia al RUNTS sia al RASD (gli ETS sportivi): in quel caso, per effetto del coordinamento con l’art. 6 del Codice del Terzo Settore, l’applicazione dell’art. 9, comma 1-bis, è ammessa a condizione che i proventi da sponsorizzazione siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento dell’attività sportiva. È una condizione aggiuntiva che riguarda i soli enti a doppia iscrizione e che non si applica alla ASD non ETS “pura”. Chi legge commenti online sul tema faccia attenzione a non trasferire questa condizione al caso non-ETS.


Le cautele documentali (che qui contano più che mai)

Se il vincolo è qualitativo, allora la difesa è documentale. Per una ASD non ETS a forte incidenza di sponsorizzazioni, il fascicolo deve poter dimostrare che lo sport è reale e che gli sponsor ricevono una controprestazione effettiva:

  • statuto conforme all’art. 7 e clausola sulle attività diverse ex art. 9;
  • affiliazione a FSN/DSA/EPS e iscrizione al RASD regolari e aggiornate;
  • attività sportiva tracciata: tesserati reali, calendario di allenamenti e gare, registro presenze, tecnici, impianti;
  • delibere dell’organo competente sui contratti di sponsorizzazione e sul budget;
  • contratti di sponsorizzazione con oggetto, durata, corrispettivo e prestazioni promozionali specifiche;
  • prova dell’esecuzione promozionale: foto, materiali, cartellonistica, divise, schermate web/social, report eventi;
  • fatturazione corretta dei proventi commerciali (per i soggetti in 398/91 la fattura per sponsorizzazioni e pubblicità è comunque obbligatoria, in formato elettronico) e regolare gestione delle imposte;
  • rendiconto che evidenzi l’impiego delle risorse per l’attività sportiva e tracciabilità finanziaria, nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.

In sintesi

DomandaRisposta
Il 100% di sponsorizzazioni sfora i limiti dell’art. 9?No: il comma 1-bis le esclude dal computo e, soprattutto, i limiti quantitativi non sono ancora stati definiti
Esiste un tetto quantitativo oggi in vigore?No: il DPCM previsto dall’art. 9, comma 1, non è mai stato emanato
Qual è allora il vero vincolo?Qualitativo: l’attività sportiva deve essere stabile e principale in concreto (art. 7)
Le sponsorizzazioni sono esenti da imposte?No: restano ricavi commerciali, da fatturare e tassare (398/91 o regime ordinario)
La soglia di 200.000 € a chi si riferisce?Allo sponsor (deducibilità come spesa di pubblicità), non alla ASD

Domande frequenti

Una ASD non ETS può finanziarsi quasi solo con sponsorizzazioni?

Sì. L’art. 9, comma 1-bis, del d.lgs. 36/2021 esclude i proventi da sponsorizzazione e promo-pubblicità dal computo dei limiti delle attività diverse, e allo stato tali limiti quantitativi non sono nemmeno stati definiti, poiché il decreto attuativo previsto dal comma 1 non è mai stato emanato. Il peso elevato delle sponsorizzazioni non è quindi, di per sé, incompatibile con l’art. 9.

Esiste un limite quantitativo alle attività diverse delle ASD?

Allo stato attuale no. I criteri e i limiti quantitativi delle attività secondarie e strumentali devono essere definiti con un DPCM di concerto con il MEF, previsto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 36/2021, che a oggi non è ancora stato emanato. Di conseguenza è sospesa anche la sanzione della cancellazione dal RASD ancorata al mancato rispetto di quei criteri.

Qual è allora il vero limite per una ASD che vive di sponsorizzazioni?

È un limite qualitativo: l’art. 7 impone che l’attività sportiva dilettantistica sia esercitata in via stabile e principale. La ASD deve poter dimostrare tesserati reali, allenamenti, gare e un’attività sportiva effettiva. Il rischio non è “superare i limiti dell’art. 9”, ma vedersi contestare, per prevalenza della sostanza sulla forma, la genuinità dell’attività sportiva.

Le sponsorizzazioni incassate dalla ASD sono tassate?

Sì. Per la ASD i proventi da sponsorizzazione e pubblicità sono ricavi commerciali, da fatturare e tassare secondo il regime applicabile (Legge 398/91 se l’ente vi ha optato e resta fuori dal RUNTS, oppure regime ordinario). L’esclusione dai limiti delle attività diverse non incide sul loro trattamento fiscale.

La soglia di 200.000 euro riguarda la ASD o lo sponsor?

Riguarda lo sponsor. L’art. 12, comma 3, del d.lgs. 36/2021 prevede che il corrispettivo erogato a una ASD/SSD iscritta al RASD sia, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità deducibile fino a 200.000 euro annui. È un beneficio in capo a chi paga, non un tetto per la ASD.


Fonti normative

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport), artt. 7, 9 e 12; art. 9, comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; art. 9, comma 1-ter, introdotto dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120. Il decreto attuativo dei criteri e limiti delle attività diverse, previsto dall’art. 9, comma 1, non risulta a oggi emanato. Per gli enti a doppia iscrizione (RUNTS e RNASD) si veda l’art. 6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).


Per approfondire

Sul trattamento fiscale delle sponsorizzazioni sportive e sulla presunzione dell’art. 12, comma 3, con i più recenti orientamenti della Cassazione: Sponsorizzare la tua ASD conviene (fiscalmente): la Cassazione lo conferma di nuovo e Sponsorizzazioni e pubblicità: aspetti fiscali per enti sportivi ed ETS. Sul regime forfettario della Legge 398/91, plafond e adempimenti: Guida al regime forfettario Legge 398/1991. Per il quadro complessivo della fiscalità ASD/SSD nel 2026: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità. Sulla documentazione e i controlli sostanziali: Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD: guida operativa.


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Articolo aggiornato ad agosto 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo vigente alla data di pubblicazione; in particolare, l’assenza del decreto attuativo dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 36/2021 è un dato soggetto a possibile evoluzione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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