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Una ASD non ETS può ricevere entrate quasi esclusivamente da pubblicità e sponsorizzazioni e usarle per far praticare sport, anche gratis, ai propri tesserati? L'art. 9 del d.lgs. 36/2021 non lo vieta, ma per una ragione più radicale di quanto si pensi, e a una condizione che non è quantitativa.

Il quesito di oggi è di quelli che dividono i tavoli dei dirigenti sportivi: si può costruire una ASD che si finanzia quasi interamente con gli sponsor e usa quelle risorse per far praticare sport, magari gratis, ai propri tesserati? La riporto in forma anonima perché tocca una norma poco conosciuta (l’art. 9 della Riforma dello Sport) e perché la risposta corretta è più sottile di quella che circola.
“Una ASD non iscritta al RUNTS (quindi non ETS) può ricevere entrate esclusivamente, o in misura largamente prevalente, da pubblicità e sponsorizzazioni, e destinare queste risorse a far praticare sport ai propri tesserati, anche gratuitamente? In particolare, come incide l’art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36? Il timore è che una quota così alta di sponsorizzazioni superi i limiti previsti per le ‘attività diverse’ e metta a rischio la qualifica della ASD.”
La domanda parte da una preoccupazione ragionevole, ma poggia su un presupposto che, verificando le fonti, si rivela sbagliato. Vediamo perché con i riferimenti alla mano.
Sì, per una ASD non ETS un peso elevatissimo (anche totalitario) delle sponsorizzazioni non è, di per sé, incompatibile con l’art. 9. Ma la ragione è più radicale di quella che si sente spesso, e il vero vincolo si sposta altrove:
In altre parole: non è la percentuale di sponsorizzazioni a poter mettere in crisi la ASD, ma l’eventuale svuotamento dell’attività sportiva. È lì che si gioca la partita.
L’art. 9 del d.lgs. 36/2021 consente alle ASD e SSD di esercitare attività diverse da quella sportiva principale (di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), a tre condizioni: che lo statuto lo preveda, che tali attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle istituzionali, e nel rispetto di criteri e limiti da definire con un apposito decreto.
Attenzione alla doppia natura di quel “secondario e strumentale”, perché è la chiave di tutto:
Le sponsorizzazioni sono, in linea di principio, un'”attività diversa”. Ed è qui che entra in gioco il comma 1-bis.
Il comma 1-bis dell’art. 9 (introdotto dal decreto correttivo D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163) stabilisce testualmente che “i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1”.
Tradotto: ai fini della secondarietà quantitativa, i proventi da sponsorizzazione e pubblicità non si contano. È una scelta deliberata del legislatore, che riconosce come la copertura dei costi dell’attività sportiva di base si fondi tradizionalmente proprio su sponsor e pubblicità. Quindi il fatto che le sponsorizzazioni pesino per l’80, il 90 o il 100% delle entrate non fa scattare, da solo, il superamento del tetto delle attività diverse.
Qui arriva la precisazione più importante, che ribalta l’impostazione del problema. Il comma 1-bis esclude i proventi dai limiti “da definire con il decreto di cui al comma 1”. Ma quel decreto (un DPCM di concerto con il MEF) a oggi non è mai stato emanato. Lo confermano concordi i commentatori specializzati: i criteri e i limiti quantitativi delle attività secondarie e strumentali non sono ancora stati definiti.
La conseguenza è netta e va detta con chiarezza: allo stato attuale non esiste alcun limite quantitativo definito alle attività diverse delle ASD/SSD. Il timore del quesito (“supero i limiti dell’art. 9”) riguarda quindi limiti che, in forma vincolante, non sono ancora in vigore. L’esclusione del comma 1-bis opera in via, per così dire, precauzionale: mette al riparo le sponsorizzazioni per quando (e se) quel decreto arriverà.
⚠️ Un’avvertenza da non trascurare: proprio perché i criteri quantitativi non esistono, resta sospesa anche la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1-ter (introdotto dal D.Lgs. 120/2023), secondo cui il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri del comma 1 comporta la cancellazione d’ufficio dal RASD. Quella sanzione, sul piano quantitativo, non può oggi operare: mancano i criteri cui ancorarla. Ma (come vedremo) il piano qualitativo resta pienamente verificabile.
Se il piano quantitativo è, per ora, sguarnito, quello qualitativo è saldissimo. E lì si concentra il rischio reale. L’art. 7, comma 1, lett. b), impone che la ASD/SSD abbia per oggetto sociale l’esercizio “in via stabile e principale” dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (comprese formazione, didattica, preparazione e assistenza).
Questo requisito non si valuta con una percentuale, ma con la sostanza. Una ASD che incassa il 100% da sponsor resta pienamente legittima se l’attività sportiva è reale e centrale: tesserati veri, allenamenti, partecipazione a gare, tecnici, impianti coerenti con la disciplina praticata. Diventa invece a rischio se lo sport è marginale o fittizio e l’ente, in fatto, si comporta come un veicolo pubblicitario. Il pericolo, allora, non è “sforare i limiti dell’art. 9” (che non esistono), ma:
La regola pratica, quindi, si rovescia rispetto alla domanda: non conta quanto pesano gli sponsor, conta quanto è vera e viva l’attività sportiva che quegli sponsor finanziano.
Attenzione a non trarre la conclusione sbagliata. Il comma 1-bis è una norma civilistico-ordinamentale sui limiti delle attività diverse: non rende le sponsorizzazioni un provento non tassabile. Sul piano fiscale, per la ASD/SSD, i proventi da sponsorizzazione e pubblicità restano ricavi commerciali, da fatturare e tassare secondo il regime applicabile (la Legge 398/91, se l’ente vi ha optato e resta fuori dal RUNTS, oppure il regime ordinario). L’esclusione dai limiti delle attività diverse e il trattamento fiscale dei proventi sono due binari distinti.
Un elemento utile, che gioca a favore di questo modello di finanziamento: l’art. 12, comma 3, del d.lgs. 36/2021 prevede che il corrispettivo erogato a una ASD/SSD iscritta al RASD costituisca, per lo sponsor, spesa di pubblicità integralmente deducibile fino a 200.000 euro annui (art. 108 TUIR). Attenzione però: quella soglia è in capo allo sponsor, non alla ASD, ed è oggetto di un consolidato sindacato dell’Agenzia sulle condizioni sostanziali (iscrizione al RASD, effettività della prestazione promozionale, congruità).
Il discorso fin qui vale per la ASD non ETS, che è il caso del quesito. Per completezza, va segnalata una differenza per gli enti iscritti sia al RUNTS sia al RASD (gli ETS sportivi): in quel caso, per effetto del coordinamento con l’art. 6 del Codice del Terzo Settore, l’applicazione dell’art. 9, comma 1-bis, è ammessa a condizione che i proventi da sponsorizzazione siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento dell’attività sportiva. È una condizione aggiuntiva che riguarda i soli enti a doppia iscrizione e che non si applica alla ASD non ETS “pura”. Chi legge commenti online sul tema faccia attenzione a non trasferire questa condizione al caso non-ETS.
Se il vincolo è qualitativo, allora la difesa è documentale. Per una ASD non ETS a forte incidenza di sponsorizzazioni, il fascicolo deve poter dimostrare che lo sport è reale e che gli sponsor ricevono una controprestazione effettiva:
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Il 100% di sponsorizzazioni sfora i limiti dell’art. 9? | No: il comma 1-bis le esclude dal computo e, soprattutto, i limiti quantitativi non sono ancora stati definiti |
| Esiste un tetto quantitativo oggi in vigore? | No: il DPCM previsto dall’art. 9, comma 1, non è mai stato emanato |
| Qual è allora il vero vincolo? | Qualitativo: l’attività sportiva deve essere stabile e principale in concreto (art. 7) |
| Le sponsorizzazioni sono esenti da imposte? | No: restano ricavi commerciali, da fatturare e tassare (398/91 o regime ordinario) |
| La soglia di 200.000 € a chi si riferisce? | Allo sponsor (deducibilità come spesa di pubblicità), non alla ASD |
Sì. L’art. 9, comma 1-bis, del d.lgs. 36/2021 esclude i proventi da sponsorizzazione e promo-pubblicità dal computo dei limiti delle attività diverse, e allo stato tali limiti quantitativi non sono nemmeno stati definiti, poiché il decreto attuativo previsto dal comma 1 non è mai stato emanato. Il peso elevato delle sponsorizzazioni non è quindi, di per sé, incompatibile con l’art. 9.
Allo stato attuale no. I criteri e i limiti quantitativi delle attività secondarie e strumentali devono essere definiti con un DPCM di concerto con il MEF, previsto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 36/2021, che a oggi non è ancora stato emanato. Di conseguenza è sospesa anche la sanzione della cancellazione dal RASD ancorata al mancato rispetto di quei criteri.
È un limite qualitativo: l’art. 7 impone che l’attività sportiva dilettantistica sia esercitata in via stabile e principale. La ASD deve poter dimostrare tesserati reali, allenamenti, gare e un’attività sportiva effettiva. Il rischio non è “superare i limiti dell’art. 9”, ma vedersi contestare, per prevalenza della sostanza sulla forma, la genuinità dell’attività sportiva.
Sì. Per la ASD i proventi da sponsorizzazione e pubblicità sono ricavi commerciali, da fatturare e tassare secondo il regime applicabile (Legge 398/91 se l’ente vi ha optato e resta fuori dal RUNTS, oppure regime ordinario). L’esclusione dai limiti delle attività diverse non incide sul loro trattamento fiscale.
Riguarda lo sponsor. L’art. 12, comma 3, del d.lgs. 36/2021 prevede che il corrispettivo erogato a una ASD/SSD iscritta al RASD sia, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità deducibile fino a 200.000 euro annui. È un beneficio in capo a chi paga, non un tetto per la ASD.
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport), artt. 7, 9 e 12; art. 9, comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; art. 9, comma 1-ter, introdotto dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120. Il decreto attuativo dei criteri e limiti delle attività diverse, previsto dall’art. 9, comma 1, non risulta a oggi emanato. Per gli enti a doppia iscrizione (RUNTS e RNASD) si veda l’art. 6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
Sul trattamento fiscale delle sponsorizzazioni sportive e sulla presunzione dell’art. 12, comma 3, con i più recenti orientamenti della Cassazione: Sponsorizzare la tua ASD conviene (fiscalmente): la Cassazione lo conferma di nuovo e Sponsorizzazioni e pubblicità: aspetti fiscali per enti sportivi ed ETS. Sul regime forfettario della Legge 398/91, plafond e adempimenti: Guida al regime forfettario Legge 398/1991. Per il quadro complessivo della fiscalità ASD/SSD nel 2026: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità. Sulla documentazione e i controlli sostanziali: Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD: guida operativa.
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Articolo aggiornato ad agosto 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo vigente alla data di pubblicazione; in particolare, l’assenza del decreto attuativo dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 36/2021 è un dato soggetto a possibile evoluzione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.