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Il presidente di un'associazione culturale non iscritta al RUNTS chiede se gli incassi del doposcuola riservato ai soli soci siano commerciali. Il suo commercialista dice di no; a lui torna un'altra cosa. Chi ha ragione? Dal 2026 la risposta cambia radicalmente.

Il quesito di oggi nasce da un classico: il presidente di un’associazione dice “a me torna un’altra cosa”, il commercialista dice il contrario, e la verità sta nel calendario. È una domanda che riguarda migliaia di piccole realtà educative e culturali, e la risposta è cambiata di netto il 1° gennaio 2026. La riporto in forma anonima e riorganizzata, perché il confronto con il lettore si è sviluppato su più passaggi.
“Sono presidente di un’associazione culturale, non ETS e non iscritta al RUNTS, con oggetto statutario formativo ed educativo. Organizziamo un doposcuola per bambini della scuola primaria, riservato ai soli soci. Gli incassi di questa attività, prevista nello statuto e riservata ai soci, sono da considerarsi commerciali oppure no? Secondo il mio commercialista no, perché è un’attività dell’oggetto statutario; sarebbero commerciali solo le attività estranee all’oggetto sociale. A me però torna diversamente. Cosa ne pensa?”
La domanda è di quelle giuste, e l’istinto del lettore, quel “torna diversamente”, è ben riposto. Vediamo perché.
Fino al 31 dicembre 2025 il commercialista avrebbe avuto ragione. Ma dal 1° gennaio 2026 la risposta si ribalta: per un’associazione culturale che sceglie di restare fuori dal RUNTS, gli incassi del doposcuola dei soci diventano ricavi commerciali ai fini IRES. La riforma ha riscritto l’art. 148 del TUIR e ha cancellato proprio le associazioni culturali dall’elenco di quelle che possono “decommercializzare” i corrispettivi specifici dei soci. L’essere dentro l’oggetto statutario, da solo, non basta più. E c’è un rischio ulteriore: se questi incassi diventano prevalenti sulle entrate istituzionali, l’ente può perdere la qualifica di ente non commerciale (art. 149 TUIR). La via d’uscita per conservare l’agevolazione passa dall’ingresso nel Terzo settore.
Partiamo dal criterio usato dal commercialista: “se è nell’oggetto statutario è istituzionale; se è fuori è commerciale”. Questo criterio non è mai stato del tutto esatto, nemmeno in passato. La regola vera è quella dell’art. 148 del TUIR, che ragiona in modo diverso:
Il punto è che il doposcuola, con le sue rette, è un servizio reso a fronte di corrispettivi specifici: ricade quindi nel comma 2 ed è commerciale per default. L’unica cosa che poteva salvarlo era il comma 3, e qui arriva la frattura del 2026.
Con l’entrata in vigore della parte fiscale della riforma, e in particolare per effetto dell’art. 89 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), dal 1° gennaio 2026 l’art. 148, comma 3, del TUIR è stato riscritto. Dall’elenco dei soggetti che possono decommercializzare i corrispettivi specifici dei soci sono state espressamente rimosse le associazioni culturali e quelle di formazione extra-scolastica della persona. La decommercializzazione resta oggi solo per alcune categorie (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche).
La conseguenza per l’associazione del lettore (che è culturale e formativa, quindi doppiamente interessata) è netta: dal 2026, i corrispettivi del doposcuola versati dai soci non possono più essere considerati istituzionali in base all’art. 148 e diventano ricavi commerciali imponibili ai fini IRES. Il fatto che l’attività sia nell’oggetto statutario e riservata ai soci non la protegge più, perché l’ente è rimasto fuori dal Terzo settore.
Restano invece istituzionali le quote associative “base” (quelle per aderire) e le donazioni: la loro natura non cambia. La linea di faglia passa esattamente tra la quota per “esistere” e il corrispettivo per un servizio specifico.
Qui il lettore ha colto il pericolo più serio. Trasformare i corrispettivi dei corsi in ricavi commerciali apre un secondo fronte: quello dell’art. 149 del TUIR, che disciplina la perdita della qualifica di ente non commerciale.
Attenzione a distinguere due gradini, perché non sono la stessa cosa:
Come si misura la prevalenza? Su un punto il lettore aveva ragione da vendere, ed è cruciale: si guarda alle entrate, non all’avanzo. L’art. 149 confronta i ricavi/redditi da attività commerciali con le entrate istituzionali (quote base, contributi, sovvenzioni, liberalità), e lo fa a prescindere dal fatto che l’ente chiuda in utile, in pareggio o in perdita. Se le rette dei corsi e dei laboratori superano stabilmente le quote associative e le donazioni, il campanello suona.
Una precisazione di onestà tecnica, però: i parametri dell’art. 149 (prevalenza delle immobilizzazioni commerciali, dei ricavi commerciali, ecc.) sono indizi da valutare complessivamente, non una soglia matematica automatica. La giurisprudenza è costante: il mero superamento delle entrate commerciali su quelle istituzionali non determina, di per sé, la perdita immediata dello status; occorre che l’attività commerciale sia effettivamente prevalente e caratterizzante per un intero periodo. Il rischio è concreto, ma non è un interruttore che scatta al primo euro di sforamento.
Se la perdita della qualifica si concretizza, le conseguenze sono onerose e (per gli enti diversi da quelli sportivi ed ecclesiastici) operano fin dall’inizio dello stesso periodo d’imposta in cui si verifica il sorpasso:
È esattamente la “trasformazione fiscale forzata” che il lettore temeva, e la ragione per cui, per una realtà educativa, restare fuori dal RUNTS dal 2026 è una scelta da ponderare con estrema attenzione.
Su un punto il lettore si era allarmato: “aprendo la partita IVA dovremo applicare il 22% di IVA sulle quote dei corsi?”. La risposta è no, ed è importante chiarirlo perché è la paura più diffusa e la più infondata.
I corsi resi ai soci in conformità alle finalità istituzionali beneficiano del regime di esclusione dall’IVA (fuori campo IVA), la cui sostituzione con il nuovo regime è stata prorogata al 1° gennaio 2036. Fino a quella data, sulle rette del doposcuola riservato ai soci non si applica alcuna IVA. Il problema del 2026, quindi, non è l’IVA sulle vendite (che resta a zero), ma l’IRES: quei corrispettivi, pur non scontando IVA, diventano reddito commerciale tassabile.
⚠️ Un’avvertenza tecnica, valida proprio per gli enti non ETS. Lo zero-IVA sui corsi dei soci poggia sull’esclusione appena descritta, non sull’esenzione oggettiva dell’art. 10, n. 20, del DPR 633/72. Quest’ultima, infatti, spetta alle “scuole o istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni” e agli enti del Terzo settore, categorie a cui un’associazione culturale non iscritta al RUNTS non appartiene. La differenza conta se un domani l’associazione aprisse i corsi anche a terzi non soci: in quel caso, per un ente non ETS, quelle rette sarebbero in linea di massima imponibili IVA, perché non coperte né dall’esclusione (riservata ai soci) né dall’esenzione dell’art. 10 (riservata a scuole riconosciute ed ETS). È, ancora una volta, un argomento a favore dell’ingresso nel RUNTS.
Il lettore ha chiesto, con lodevole concretezza, cosa comporterebbe procedere comunque come associazione con attività commerciale. Ecco un quadro d’insieme, tenendo distinti i due scenari.
Scenario A – resto ente non commerciale, ma con un’attività commerciale (il doposcuola). È lo scenario più leggero, praticabile finché il commerciale non diventa prevalente:
Scenario B – perdo la qualifica e divento ente commerciale. È lo scenario pesante descritto sopra: reddito d’impresa su tutto, contabilità ordinaria, inventario, IRES/IRAP su ogni provento, con effetto dall’inizio del periodo. È ciò che si vuole evitare.
Due chiarimenti su altrettanti dubbi ricorrenti. Sull’IVA nei corsi: come detto, resta a zero per i soci fino al 2036, quindi la partita IVA non trasforma le rette in imponibili al 22%. Sugli obblighi di sicurezza sul lavoro: se l’associazione impiega lavoratori (dipendenti o figure assimilate), il presidente, quale legale rappresentante, assume gli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, formazione, ecc.) ma ciò dipende dalla presenza di lavoratori, non dalla qualifica fiscale dell’ente, ed è materia da definire con un consulente del lavoro o un RSPP.
Un’ottima notizia per chiudere: anche un ente commerciale può partecipare a bandi e ottenere contributi pubblici. La qualifica fiscale non preclude l’accesso ai finanziamenti: l’ammissibilità dipende dai requisiti fissati da ciascun bando, non dallo status di ente non commerciale. Inoltre, i contributi pubblici a fondo perduto destinati ad attività istituzionali non commerciali restano entrate non commerciali vanno cioè nel “canestro istituzionale”, accanto alle quote base e alle donazioni, e possono anzi aiutare a mantenere l’equilibrio con la sfera commerciale.
Tutto quanto precede vale perché l’associazione ha scelto di restare fuori dal Terzo settore. La strada per recuperare l’agevolazione perduta è l’iscrizione al RUNTS, tipicamente nella veste di Associazione di Promozione Sociale (APS). Da ETS, infatti, tornerebbero disponibili due strumenti oggi preclusi all’associazione:
Non è una decisione da prendere alla leggera, perché l’ingresso nel RUNTS porta con sé obblighi propri (statuto conforme, adempimenti, controlli). Ma per una realtà il cui cuore è un’attività educativa a pagamento, spesso è la scelta che mette in sicurezza il progetto.
| Domanda | Risposta (dal 2026, ente non ETS) |
|---|---|
| Gli incassi del doposcuola dei soci sono commerciali? | Sì, ai fini IRES: l’art. 148, comma 3, non copre più le culturali |
| Basta che siano nell’oggetto statutario? | No: conta il corrispettivo specifico, non l’oggetto statutario in sé |
| La qualifica si valuta sull’utile o sulle entrate? | Sulle entrate (art. 149), non sull’avanzo dopo i costi |
| Si applica il 22% di IVA sui corsi? | No: esclusione IVA per i soci prorogata al 2036. Il rischio è l’IRES |
| Possiamo ancora partecipare a bandi pubblici? | Sì; i contributi a fondo perduto restano entrate non commerciali |
| Come recuperare l’agevolazione? | Iscrivendosi al RUNTS (es. APS): art. 85 e art. 79 CTS |
Sì, ai fini IRES. Dal 1° gennaio 2026 l’art. 148, comma 3, del TUIR è stato riscritto e le associazioni culturali e di formazione extra-scolastica sono state rimosse dall’elenco dei soggetti che possono decommercializzare i corrispettivi specifici dei soci. I corrispettivi versati dai soci per corsi, laboratori o doposcuola diventano quindi ricavi commerciali, anche se l’attività è prevista nello statuto.
No, non è sufficiente. Il criterio dell’art. 148 non è l’oggetto statutario, ma la presenza di un corrispettivo specifico e (per la decommercializzazione) l’appartenenza a una delle categorie ancora agevolate (politiche, sindacali, di categoria, religiose, sportive dilettantistiche), tra cui le culturali non rientrano più dal 2026.
Sulle entrate. L’art. 149 del TUIR confronta i ricavi e i redditi da attività commerciali con le entrate istituzionali (quote base, contributi, sovvenzioni, liberalità), indipendentemente dall’utile o dalla perdita. I parametri sono però indizi da valutare complessivamente: serve che l’attività commerciale sia effettivamente prevalente per un intero periodo d’imposta.
No. I corsi resi ai soci in conformità alle finalità istituzionali beneficiano dell’esclusione dall’IVA, prorogata al 1° gennaio 2036. Fino ad allora non si applica IVA sulle rette dei soci. Il vero effetto del 2026 non è sull’IVA delle vendite, che resta a zero, ma sull’IRES, perché quei corrispettivi diventano reddito commerciale imponibile.
Sì. La qualifica fiscale non preclude la partecipazione a bandi: l’ammissibilità dipende dai requisiti del singolo bando. I contributi pubblici a fondo perduto destinati ad attività istituzionali non commerciali restano inoltre entrate non commerciali.
Ho dedicato due articoli specifici a questo scenario: Associazione culturale fuori dal RUNTS 2026: rischi art. 143 e 148 TUIR e Associazione culturale non iscritta al RUNTS: posso ancora applicare l’art. 148 TUIR?. Per il quadro generale: La fiscalità degli enti non commerciali e del Terzo Settore. Sulla proroga IVA al 2036: IVA e Terzo settore, proroga al 2036. Per orientarti sull’ingresso nel RUNTS e sui regimi disponibili: Guida pratica alla scelta del regime fiscale per gli ETS.
Se gestisci un’associazione culturale o educativa fuori dal RUNTS e i tuoi corsi rischiano di diventare commerciali dal 2026, la scelta tra restare fuori e iscriversi al Terzo settore va fatta con i numeri alla mano, pesando la prevalenza delle entrate, gli obblighi e i vantaggi di ciascuna via. Ti invito a contattarmi per una consulenza dedicata: valuteremo insieme la soluzione che mette in sicurezza il tuo progetto senza sorprese fiscali.
Articolo aggiornato a luglio 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.