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Un ente culturale in procinto di iscriversi al RUNTS chiede se i suoi corsi di lingua saranno esenti IVA solo verso i soci o anche verso i terzi, temendo di dover associare tutti i corsisti. La risposta scioglie un equivoco che confonde due imposte diverse.

Il quesito di oggi arriva da un ente culturale in procinto di iscriversi al RUNTS, e nasce da una lettura attenta (direi quasi millimetrica) della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026. È il tipo di domanda che apprezzo, perché parte da un dubbio concreto e da un rischio ben identificato. Lo ripropongo in forma anonima.
“Lavoro in un ente culturale che intende iscriversi al RUNTS. Tra le attività istituzionali offriamo attività culturali e corsi di lingua. Questi ultimi saranno esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 20, del DPR 633/72 solo per i soci o anche verso i terzi? Leggendo la circolare 1/E, a pagina 54 si dice che l’attività resa verso i terzi ‘resta fuori dalla sfera di applicazione delle previsioni agevolative’, e a pagina 101 che l’esenzione è estesa agli ETS ‘alla presenza dei requisiti previsti nelle citate disposizioni’. Temo che quei requisiti includano il riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione, che il nostro ente non ha: dovremo quindi associare tutti i corsisti, a prescindere dalla loro volontà, per garantire l’esenzione? Il rischio di un’interpretazione restrittiva avrebbe conseguenze gravi.”
Una preoccupazione legittima, ma che nasce dalla sovrapposizione di due imposte diverse. Sciogliamo il nodo.
I corsi saranno esenti IVA sia verso i soci sia verso i terzi, e non serve associare nessuno per ottenere questo risultato. L’esenzione dell’art. 10, comma 1, n. 20 è di natura oggettiva: dipende dal tipo di prestazione (didattica/formativa) e dalla natura del soggetto che la rende (un ETS non commerciale), non dallo status del fruitore. E non richiede alcun riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione: quel requisito, come vedremo, riguarda un’altra categoria di soggetti. La preoccupazione nasce dall’aver letto in chiave IVA due passaggi della circolare che, in realtà, parlano di IRES. Vediamo perché.
La Riforma tiene su binari distinti due meccanismi che è facilissimo confondere:
Tenere separati questi due piani è la chiave di tutto. La lettrice ha letto in chiave IVA due passaggi della circolare che appartengono, invece, al piano IRES.
Con le modifiche introdotte dall’art. 3 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, nn. 12, 19, 20 e 27-ter (che prima spettava alle ONLUS) è stata estesa agli enti del Terzo settore, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria. Il meccanismo, come chiarisce la stessa circolare 1/E (nota 164, pag. 101), è una semplice sostituzione: dove il testo del DPR 633/72 diceva “ONLUS”, ora si legge “enti del Terzo settore”. Una scelta deliberata del legislatore per dare continuità agli enti che svolgono funzioni sociali.
Il punto decisivo è la natura oggettiva dell’esenzione. A differenza della decommercializzazione IRES (che guarda al socio), l’esenzione IVA per la didattica guarda alla prestazione. Se il vostro ente è un ETS non commerciale che eroga corsi, quei corsi sono esenti IVA a prescindere dal fatto che il corsista sia socio o terzo. Non c’è quindi alcuna necessità di associare forzatamente i partecipanti per “salvare” l’esenzione.
Qui sta il cuore della preoccupazione, e la risposta è nel testo stesso dell’art. 10, n. 20. La norma esenta le prestazioni didattiche di ogni genere rese da due categorie distinte di soggetti:
Il requisito del riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione si attacca, grammaticalmente e logicamente, solo alla prima categoria gli istituti e le scuole private che non sono ETS. Per la seconda categoria, quella in cui rientra il vostro ente, il requisito è essere un ETS (e non un’impresa sociale societaria). Nessun riconoscimento amministrativo ulteriore è richiesto.
Ecco allora il senso corretto del passaggio di pagina 101 che la preoccupava: quando la circolare dice che l’esenzione spetta agli ETS “alla presenza dei requisiti previsti nelle citate disposizioni”, i “requisiti” sono quelli interni a ciascuna norma. Per il n. 20, il requisito per il vostro ente è appunto la sua qualifica di ETS non commerciale, non un’autorizzazione della PA. La sua interpretazione dell’inciso, insomma, era corretta.
⚠️ Un solo elemento va davvero presidiato: la natura non commerciale dell’ente. L’Agenzia delle Entrate, con orientamento costante (già nella risposta n. 475/2021), riserva queste esenzioni agli enti di natura non commerciale, ed è proprio per questo che le imprese sociali in forma societaria (commerciali per definizione) ne restano escluse. Il requisito, per il vostro ente, è quindi: ETS iscritto al RUNTS, non impresa sociale societaria, di natura non commerciale, che eroga prestazioni genuinamente didattiche (i corsi di lingua rientrano tra le attività di interesse generale educative ex art. 5, lett. d, CTS).
Questo è il punto pratico più importante. Anche volendo risolvere un dubbio IVA associando tutti i partecipanti, non funzionerebbe: l’associazione dei corsisti incide sulla decommercializzazione IRES (dove i corrispettivi dei soci ricevono un trattamento di favore), ma non ha alcun effetto sull’esenzione IVA, che è oggettiva e prescinde dallo status del fruitore. Si userebbe uno strumento (l’adesione associativa) per curare un problema che appartiene a un’altra imposta.
Ed ecco spiegato il passaggio di pagina 54: quando la circolare afferma che l’attività “esterna” resa verso i terzi “resta fuori dalla sfera di applicazione delle previsioni agevolative”, si trova nel paragrafo 2.2.7, che tratta esclusivamente la non commercialità ai fini IRES delle attività verso gli associati (art. 79, comma 6, CTS). Quel “resta fuori” vale per le imposte dirette, non per l’IVA. Ecco perché leggerlo in chiave IVA generava l’allarme.
Attenzione a non trarre la conclusione opposta: il fatto che un corso sia esente IVA non lo rende automaticamente non commerciale ai fini IRES. Sono due valutazioni indipendenti. Sul fronte delle imposte dirette:
In altre parole: gli stessi incassi possono essere esenti IVA e, contemporaneamente, commerciali per l’IRES. E poiché questi ricavi commerciali concorrono a formare il “piatto commerciale” nel test di qualificazione dell’ente, vanno monitorati per non compromettere la natura non commerciale dell’ETS che, come abbiamo visto, è la condizione stessa dell’esenzione IVA. Il cerchio si chiude.
La risposta è affermativa: anche le fondazioni ETS godono dell’esenzione dell’art. 10, perché oggi la norma parla genericamente di “enti del Terzo settore”. Restano escluse soltanto le imprese sociali costituite in forma societaria, le quali, in compenso, possono applicare l’aliquota IVA agevolata del 5% su determinate prestazioni. Fondazioni ed enti del Terzo settore non societari, invece, applicano l’esenzione piena, come chiarito anche in sede di Telefisco 2026.
| Verso i SOCI | Verso i TERZI | |
|---|---|---|
| IVA (art. 10, n. 20) | Esente | Esente (l’esenzione è oggettiva) |
| IRES | Decommercializzato (se rispetta il test) | Commerciale (salvo prezzi ≤ costi + 6%) |
| Serve associare? | No, per l’IVA è irrilevante; incide solo sulla decommercializzazione IRES dei soci | |
| Serve il riconoscimento PA? | No: riguarda gli “istituti o scuole”, non gli ETS | |
Anche verso i terzi. L’esenzione dell’art. 10, comma 1, n. 20, del DPR 633/72 è oggettiva: dipende dalla natura didattica della prestazione e dalla qualifica del soggetto che la rende (un ETS non commerciale), non dallo status del fruitore. Non è quindi necessario associare i corsisti per ottenerla.
No. Il testo dell’art. 10, n. 20, individua due categorie distinte di soggetti: gli “istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni” e gli “enti del Terzo settore”. Il requisito del riconoscimento amministrativo riguarda soltanto la prima categoria. Per un ETS è sufficiente la qualifica di ente del Terzo settore di natura non commerciale, non società-impresa sociale.
No, sarebbe la soluzione sbagliata. L’adesione associativa incide sulla decommercializzazione ai fini IRES dei corrispettivi versati dai soci, ma non ha alcun effetto sull’esenzione IVA, che è oggettiva e prescinde dallo status del fruitore. Associare i partecipanti non aggiunge nulla ai fini dell’IVA.
Non necessariamente: sono due valutazioni indipendenti. Un corso può essere esente IVA e, allo stesso tempo, generare ricavi commerciali ai fini IRES (tipicamente quelli incassati dai terzi, salvo prezzi che non superano i costi effettivi con la tolleranza del 6%). Questi ricavi vanno monitorati nel test di qualificazione dell’ente.
Sì. La norma oggi si riferisce genericamente agli “enti del Terzo settore”, quindi vi rientrano anche le fondazioni. Restano escluse solo le imprese sociali costituite in forma societaria, che possono però applicare l’aliquota IVA agevolata del 5% su determinate prestazioni.
Sul confine tra quote associative, corrispettivi specifici e il loro diverso trattamento: Quote associative e corrispettivi specifici negli ETS. Per la gestione complessiva dell’IVA nel Terzo settore: Guida pratica alla gestione dell’IVA per gli ETS. Sul test che stabilisce se l’ente (e le sue attività) sono commerciali ai fini IRES, con esempi e calcolatore: Test di non commercialità ETS 2026: guida completa con esempi pratici e calcolatore gratuito. Per il quadro generale: La fiscalità degli enti non commerciali e del Terzo Settore.
Se il tuo ente eroga corsi, formazione o altre attività verso il pubblico e vuoi impostare correttamente il trattamento IVA e IRES fin dall’iscrizione al RUNTS (evitando sia di applicare l’imposta dove non è dovuta, sia di trascurare i profili commerciali ai fini delle imposte dirette) ti invito a contattarmi per una consulenza dedicata. Su questi temi la differenza tra un’impostazione corretta e una approssimativa si misura in anni di serenità.
Articolo aggiornato a luglio 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.