Lo yoga è diventato una disciplina sportiva: cosa cambia per la nostra associazione?

Dopo anni di esclusione, lo yoga entra nell'elenco delle attività riconosciute come discipline sportive. Per le associazioni che lo praticano si apre l'accesso al registro e alle agevolazioni, ma restano due questioni da affrontare con attenzione.

È una notizia attesa da anni da centinaia di realtà, e il 16 settembre 2026 il Dipartimento per lo Sport l’ha resa pubblica. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 7 luglio è stato approvato il primo elenco di attività alle quali viene riconosciuta natura sportiva, e tra queste compare lo yoga. Per le associazioni che lo praticano cambia molto, ma non tutto, e conviene capire con precisione dove passa la linea.


Il quesito

“Gestiamo da diversi anni un’associazione che organizza corsi di yoga. Fino a oggi non siamo mai riusciti a iscriverci al registro delle attività sportive, perché ci veniva risposto che lo yoga non figurava tra le discipline riconosciute, e abbiamo quindi operato come associazione culturale. Ora leggiamo che lo yoga è stato riconosciuto: possiamo finalmente diventare una ASD e accedere alle agevolazioni? E cosa succede per gli anni passati?”


La risposta in breve

Sì, la strada si è aperta. Il decreto ha approvato l’elenco delle attività riconosciute quali discipline sportive ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 39/2021, e vi ha incluso lo yoga insieme a Kurash, Gushtingiri, Droni Fpv, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball e Padbol. A ciascuna attività è stato assegnato un codice identificativo, dal DPS301 al DPS308, e il Dipartimento per lo Sport provvede all’inserimento nel registro nazionale e alla pubblicazione dei regolamenti tecnici.

Da lì discende la conseguenza che vi interessa: un’associazione che pratica yoga può ora iscriversi al registro e, per questa via, accedere all’intero pacchetto di agevolazioni riservate agli enti sportivi dilettantistici.

⚠️ Sulla seconda domanda, però, la risposta è diversa: il riconoscimento opera per il futuro e non sana il passato. È il punto su cui vi invito a riflettere prima di considerare chiusa la questione.


Perché lo yoga era rimasto fuori

Conviene ricostruire brevemente il percorso, perché spiega la portata della novità.

L’iscrizione al registro nazionale è condizione per accedere a qualunque agevolazione fiscale, contributiva o amministrativa riservata agli enti sportivi. Storicamente, l’iscrizione presupponeva che l’attività rientrasse tra le discipline riconosciute dal CONI, e lo yoga non vi figurava, non essendo disciplinato da alcuna Federazione internazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale.

La via che era stata individuata merita di essere ricordata, perché spiega anni di risposte contraddittorie. Con una comunicazione del 4 gennaio 2018 il CONI chiarì che alcune Federazioni sportive nazionali, tra cui quelle di ginnastica e di pesistica, avrebbero considerato lo yoga come attività propedeutica alle discipline di propria competenza. Ne discendeva una regola paradossale: le agevolazioni spettavano soltanto se lo yoga era affiancato alla ginnastica o alla cultura fisica e non risultava attività esclusiva, né nello statuto né nella pratica. Chi lo praticava in via esclusiva poteva restare affiliato, ma non riconoscere compensi sportivi agli istruttori.

Alcuni enti di promozione aggirarono l’ostacolo creando specialità dedicate, costruite come metodologie di allenamento della ginnastica che incorporavano tecniche yoga. Una soluzione praticabile, ma che obbligava migliaia di realtà a presentarsi per quello che non erano.

💡 Da qui la portata effettiva della novità, che conviene cogliere: lo yoga non è stato semplicemente ammesso, è diventato disciplina autonoma. Chi lo pratica in via esclusiva non deve più affiancarlo ad altro.

L’art. 5 del d.lgs. n. 39/2021 ha introdotto una via d’uscita, prevedendo che il Dipartimento per lo Sport verifichi direttamente la natura sportiva delle attività che non rientrano nell’ambito di Federazioni, Discipline associate ed Enti di promozione riconosciuti, e che l’autorità politica delegata aggiorni annualmente l’elenco delle attività sportive coinvolgendo CONI e CIP.

La procedura è stata resa operativa con il regolamento del gennaio 2024, e le istanze relative allo yoga sono state presentate da un Ente di promozione sportiva nel febbraio e nel dicembre di quello stesso anno. Dopo l’istruttoria del Dipartimento e i pareri di CONI e CIP, resi nella primavera del 2026, si è arrivati al decreto.


Cosa si apre, in concreto

L’iscrizione al registro è la chiave che apre tutte le altre porte. Per un’associazione che pratica yoga significa poter accedere a:

  • la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai tesserati per la frequenza dei corsi, alle condizioni statutarie previste dall’art. 148, comma 8, del TUIR;
  • il regime forfetario della legge n. 398/1991 per le attività commerciali connesse, entro il plafond previsto;
  • la disciplina del lavoro sportivo, con la franchigia fiscale di 15.000 euro e quella contributiva di 5.000 euro sui compensi degli istruttori;
  • l’esenzione IVA per le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva rese agli iscritti;
  • le agevolazioni in materia di imposte locali e le altre misure di settore.

💡 Per un’associazione di dimensioni anche modeste, il passaggio dal regime di un’associazione culturale a quello di un ente sportivo dilettantistico produce un risparmio significativo, soprattutto sul costo del lavoro degli istruttori.


Le due condizioni da rispettare

Il riconoscimento non è un lasciapassare generico, e due aspetti meritano attenzione particolare.

Il regolamento tecnico. Il decreto prevede la pubblicazione dei regolamenti tecnici trasmessi in sede di domanda, insieme al decreto stesso. Significa che la natura sportiva è riconosciuta all’attività come descritta in quel regolamento: l’associazione dovrà svolgere lo yoga secondo quei criteri, non secondo un’accezione libera. È il primo documento da procurarsi e da leggere.

L’affiliazione. L’iscrizione al registro presuppone l’affiliazione a un organismo sportivo che includa lo yoga tra le discipline praticabili. Prima di avviare le pratiche va quindi verificato che l’ente prescelto lo preveda, e che sia in grado di rilasciare agli istruttori la qualifica tecnica corrispondente.


Il confine con le pratiche di benessere

Qui sta la distinzione più delicata, e la segnalo perché nella pratica genererà contestazioni.

Lo yoga è praticato in Italia in contesti molto diversi tra loro: come disciplina fisica strutturata, come pratica di benessere e rilassamento, come percorso spirituale, e in diverse Regioni è inquadrato nell’ambito delle discipline bio-naturali con proprie regole. Il riconoscimento della natura sportiva riguarda la prima dimensione, quella dell’attività fisica praticata secondo un regolamento tecnico nel contesto di un ente sportivo.

Un centro che proponga sedute di rilassamento, percorsi olistici o trattamenti al benessere della persona, e che utilizzi l’etichetta sportiva soltanto per accedere alle agevolazioni, si troverebbe in una posizione fragile. La forma seguirà la sostanza, come sempre: tesserati reali, corsi calendarizzati, istruttori qualificati e un’attività coerente con il regolamento tecnico sono ciò che rende difendibile l’inquadramento.


Il nodo degli anni passati

Veniamo alla seconda domanda del quesito, che è quella che richiede più cautela.

Il riconoscimento ha efficacia dal momento in cui le discipline vengono inserite nel registro, e non retroagisce agli anni in cui quell’inserimento non c’era. Le associazioni che nel frattempo hanno praticato yoga presentandosi come enti sportivi, e applicando le relative agevolazioni, restano esposte per i periodi d’imposta ancora accertabili.

Il discorso vale anche, in senso diverso, per chi come voi ha operato correttamente come associazione culturale. Il passaggio all’ambito sportivo non è automatico e comporta alcune verifiche:

  • l’adeguamento dello statuto ai requisiti dell’art. 7 del d.lgs. n. 36/2021, con l’oggetto sociale che indichi l’esercizio in via stabile e principale dell’attività sportiva dilettantistica;
  • la valutazione del trattamento fiscale pregresso dei corrispettivi incassati come associazione culturale, tenendo conto che dal 2026 le attività culturali sono state espunte dall’ambito della decommercializzazione dell’art. 148, comma 3;
  • la riqualificazione dei rapporti con gli istruttori, che potranno essere inquadrati come lavoratori sportivi soltanto dal momento in cui l’ente è iscritto al registro e i tecnici sono tesserati e qualificati.

⚠️ Un errore che mi aspetto di vedere è la retrodatazione: contratti, verbali o tesseramenti riferiti a periodi precedenti l’iscrizione. È una pratica che in verifica si riconosce subito e che trasforma un problema gestibile in una contestazione di ben altra natura.


Cosa fare, in ordine

  1. Procuratevi il regolamento tecnico pubblicato insieme al decreto e verificate la coerenza con l’attività che svolgete;
  2. individuate l’organismo affiliante che includa lo yoga tra le discipline e verificate il percorso di qualifica per i vostri istruttori;
  3. adeguate lo statuto ai requisiti richiesti agli enti sportivi dilettantistici, con l’assistenza necessaria per la forma dell’atto;
  4. procedete con affiliazione e iscrizione al registro, conservando le ricevute e le date;
  5. riorganizzate i rapporti con gli istruttori a partire da quel momento, con contratti, tesseramenti e comunicazioni obbligatorie;
  6. fate valutare la posizione pregressa prima di cambiare impostazione, perché il passaggio rende più visibile ciò che è avvenuto prima.

In sintesi

DomandaRisposta
Lo yoga è ora una disciplina sportiva?Sì, per effetto del decreto ministeriale del 7 luglio 2026
Quali altre attività sono state riconosciute?Kurash, Gushtingiri, Droni Fpv, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball, Padbol
Cosa si ottiene?Iscrizione al registro e accesso alle agevolazioni sportive
Il riconoscimento è retroattivo?No: opera dall’inserimento nel registro
Basta chiamarla yoga?No: serve coerenza con il regolamento tecnico e con la sostanza dell’attività

Domande frequenti

Lo yoga è stato riconosciuto come disciplina sportiva?

Sì. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 7 luglio 2026 è stato approvato, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 39/2021, l’elenco delle attività alle quali è riconosciuta natura sportiva, e vi figura lo yoga insieme a Kurash, Gushtingiri, Droni Fpv, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball e Padbol. Il Dipartimento per lo Sport provvede al loro inserimento nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Che differenza c’è rispetto al riconoscimento del 2018?

È una differenza sostanziale. Con la comunicazione del 4 gennaio 2018 il CONI aveva individuato la sola via dell’attività propedeutica alle discipline di ginnastica e pesistica, con la conseguenza che le agevolazioni spettavano soltanto se lo yoga era affiancato ad altra attività e non risultava esclusivo. Con il riconoscimento del 2026 lo yoga diventa disciplina autonoma, e chi lo pratica in via esclusiva non deve più affiancarlo ad altro.

Cosa cambia per un’associazione che organizza corsi di yoga?

Si apre la possibilità di iscriversi al registro nazionale e, per questa via, di accedere alle agevolazioni riservate agli enti sportivi dilettantistici: decommercializzazione dei corrispettivi versati dai tesserati alle condizioni statutarie previste, regime forfetario della legge n. 398/1991, disciplina del lavoro sportivo con le relative franchigie per i compensi degli istruttori ed esenzione IVA per le prestazioni connesse alla pratica sportiva.

Il riconoscimento vale anche per gli anni passati?

No. L’efficacia decorre dall’inserimento delle discipline nel registro e non retroagisce. Le associazioni che in precedenza hanno applicato agevolazioni sportive pur non potendo essere iscritte restano esposte per i periodi d’imposta ancora accertabili, e il passaggio all’ambito sportivo non sana quelle posizioni.


Fonti

Decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 7 luglio 2026, recante approvazione dell’elenco delle attività alle quali è riconosciuta natura sportiva, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport il 16 settembre 2026; artt. 4, 5 e 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39; decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport 29 gennaio 2024, di approvazione del Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; artt. 7 e 25 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; art. 148 del TUIR; legge 16 dicembre 1991, n. 398; art. 36-bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75.


Per approfondire

Per il quadro completo di fiscalità e adempimenti che attendono un ente sportivo dilettantistico: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità. Sul regime agevolato applicabile alle attività commerciali connesse: Guida al regime forfettario Legge 398/1991. Sull’inquadramento degli istruttori e sulle franchigie che ne derivano: La disciplina fiscale dei compensi sportivi, con il Calcolatore compensi co.co.co. sportivi per stimare il costo del lavoro. Per casi concreti di gestione quotidiana: Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD.


State valutando il passaggio all’ambito sportivo?

Il riconoscimento apre un’opportunità concreta, ma il passaggio richiede di adeguare lo statuto, riorganizzare i rapporti con gli istruttori e, soprattutto, valutare come si presenta la posizione degli anni precedenti. Se volete affrontarlo con ordine, evitando che l’ingresso nel registro renda visibile ciò che era rimasto in ombra, vi invito a contattarmi per una consulenza dedicata.

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Articolo aggiornato a settembre 2026, a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale del 7 luglio 2026 sul sito del Dipartimento per lo Sport, avvenuta il 16 settembre. L’effettiva disponibilità dei codici in fase di affiliazione e la pubblicazione dei singoli regolamenti tecnici vanno verificate presso il proprio organismo sportivo e sulla piattaforma del registro. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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