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65124 Pescara

Ciao Alessio, sono presidente di un’associazione culturale e stiamo valutando di NON iscriverci al RUNTS.
Facciamo soprattutto corsi di formazione a pagamento per i soci e i nostri corsi non rientrano nelle esenzioni IVA dell’art. 10.Posso continuare ad applicare l’art. 148 del TUIR? E come devo comportarmi nel 2026 sia per le imposte dirette sia per l’IVA?
Quando un’associazione culturale sceglie di rimanere fuori dal RUNTS, la domanda giusta non è solo “vale ancora l’art. 148 TUIR?”, ma quale parte dell’articolo resta davvero utilizzabile e per quali entrate.
In estrema sintesi:
Questo significa che, per un’associazione culturale non iscritta al RUNTS, è prudente considerare i corrispettivi per i corsi come ricavi commerciali, salvo casi particolari ben inquadrati a livello normativo e documentale.
Se i corrispettivi per i corsi diventano ricavi commerciali, la tua associazione continua a essere “ente non commerciale” dal punto di vista civilistico, ma per quella parte svolge attività d’impresa.
In pratica:
L’art. 145 TUIR offre un’alternativa al calcolo analitico del reddito d’impresa per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e rientrano nella contabilità semplificata.
Per le prestazioni di servizi (come i corsi di formazione):
È un regime che può essere interessante quando:
Nel tuo caso hai già chiarito che i corsi non rientrano nelle esenzioni dell’art. 10 IVA: quindi, in assenza di una specifica norma di esclusione, la regola generale è che si tratta di operazioni imponibili IVA.
Questo comporta:
La riforma complessiva dal 1° gennaio 2026 ha ridotto la possibilità di “tenere fuori campo” IVA e imposte dirette le entrate da corrispettivi specifici, in particolare per le realtà che scelgono di restare fuori dal Terzo Settore.
Per capire come impostare correttamente fiscalità diretta e IVA, consiglio di partire da questa mini-checklist interna:
Con queste informazioni sul tavolo, diventa possibile scegliere con lucidità:
Se ti riconosci nel caso di questa domanda – associazione culturale, corsi a pagamento, dubbio su RUNTS, art. 148 e IVA – il passo più utile è mettere su una pagina numeri e flussi reali (non solo la teoria).
Puoi scrivermi indicando, anche a grandi linee:
Con queste tre informazioni si può già tracciare un percorso operativo chiaro, invece di vivere la riforma come un eterno “forse”.
No. Restano principi importanti, in particolare per le quote associative e per l’attività svolta “nei confronti degli associati” in coerenza con le finalità istituzionali. Ciò che cambia davvero è la possibilità di considerare non commerciali i corrispettivi specifici pagati dai soci per attività a pagamento (come i corsi) nelle culturali fuori RUNTS dal 2026.
Dal 2026, per un’associazione culturale non ETS, è prudente considerarli ricavi commerciali, salvo casi molto ben strutturati. È qui che spesso si “sposta” l’ago della bilancia verso l’attività d’impresa, con riflessi IRES e IVA.
No: l’art. 145 non decommercializza nulla. Serve solo a calcolare in modo forfetario il reddito d’impresa derivante dall’attività commerciale dell’ente non commerciale. Sono due piani diversi: uno (148) ti dice cosa è/non è commerciale; l’altro (145) come tassare la parte che è commerciale.
Dipende dal regime di certificazione che scegli (fattura elettronica, corrispettivi telematici, eventuali esoneri o semplificazioni). In ogni caso, se i corsi sono imponibili, occorre una forma di certificazione fiscale degli incassi e una contabilità IVA coerente, anche se il destinatario è un socio.
sull’articolo non mi sembra che venga preso in considerazione il fatto che all’art. 143 c. 1, secondo periodo è scritto che non sono attività commerciali le prestazioni istituzionali, senza specifica organizzazione e se i corrispettivi non eccedono i costi diretti. E’ scritto genericamente: “Questo significa che, per un’associazione culturale non iscritta al RUNTS, è prudente considerare i corrispettivi per i corsi come ricavi commerciali, salvo casi particolari ben inquadrati a livello normativo e documentale.” La norma mi sembra chiara: se i ricavi non superano i costi, l’attività non è commerciale.
inoltre chiedo se si puo’ approfondire o avere i riferimenti normativi su questa frase: “La riforma complessiva dal 1° gennaio 2026 ha ridotto la possibilità di “tenere fuori campo” IVA e imposte dirette le entrate da corrispettivi specifici, in particolare per le realtà che scelgono di restare fuori dal Terzo Settore.” Grazie
Gentile Flavia,
ti ringrazio per il tuo commento che mi permette di approfondire alcuni passaggi tecnici fondamentali della riforma, distinguendo tra ciò che è “teoricamente chiaro” e ciò che, nella prassi dell’accertamento fiscale, richiede estrema prudenza.
Ecco i chiarimenti basati sulla normativa vigente e sulle fonti professionali:
1. Il limite dell’Art. 143, comma 1, TUIR: perché la “prudenza”?
Hai ragione nel citare l’Art. 143, comma 1, secondo periodo, il quale stabilisce che non sono attività commerciali le prestazioni istituzionali rese senza specifica organizzazione e con corrispettivi che non eccedono i costi diretti. Tuttavia, la “chiarezza” della norma si scontra con due ostacoli operativi:
• L’assenza di specifica organizzazione: Questo è il punto più critico per un’associazione culturale che eroga corsi. Nella prassi, se l’associazione ha una sede fissa, un sito web per le iscrizioni, un calendario ricorrente o utilizza professionisti esterni, l’Agenzia delle Entrate tende a contestare l’assenza di “specifica organizzazione”, riqualificando l’attività come commerciale anche se in pareggio di bilancio.
• La natura dei costi: L’onere della prova sulla “diretta imputazione” dei costi spetta all’ente. Documentare con analiticità che ogni singolo euro incassato è stato assorbito da un costo “diretto” di quel corso è un adempimento complesso che, se non perfetto, espone l’ente a pesanti riprese a tassazione.
2. I riferimenti normativi sulla “riduzione delle tutele” dal 2026
La frase dell’articolo che hai citato — sulla riduzione della possibilità di tenere “fuori campo” le entrate — si riferisce a un cambiamento strutturale del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) operato dal Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS). Ecco i riferimenti richiesti:
• Modifica dell’Art. 148, comma 3, TUIR: Con l’entrata in vigore della parte fiscale della riforma (dal 1° gennaio 2026), la formulazione dell’Art. 148 TUIR cambia radicalmente.
• Esclusione delle associazioni culturali: Nella “nuova versione” dell’Art. 148, le associazioni culturali e quelle di formazione extra-scolastica sono state espressamente rimosse dall’elenco degli enti che possono beneficiare della “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici versati dai soci.
• Conseguenze per chi resta fuori dal RUNTS: Dal 2026, un’associazione culturale non iscritta al RUNTS non potrà più considerare i corrispettivi dei corsi come “istituzionali” in base all’Art. 148, ma dovrà obbligatoriamente farli ricadere sotto l’Art. 143 (con i rischi di cui al punto 1) o trattarli come ricavi commerciali.
3. Il doppio binario IRES e IVA
Per completezza, è importante notare che mentre l’IRES (imposte dirette) subisce questa stretta già dal 2026, il comparto IVA ha beneficiato di una proroga ufficiale al 1° gennaio 2036. Questo significa che i corrispettivi dei corsi per i soci resteranno “fuori campo IVA” ancora per dieci anni, ma ai fini delle imposte dirette (IRES) la loro gestione diventerà molto più rischiosa per chi sceglie di non entrare nel Terzo Settore, poiché perderà lo “scudo” specifico dell’attuale Art. 148.
In sintesi, la “prudenza” che suggerisco deriva dal fatto che, dal 2026, l’Art. 143 resterà l’unica (e fragile) ancora di salvezza per le realtà fuori dal RUNTS, rendendo ogni scostamento contabile o ogni indizio di “organizzazione” un potenziale pericolo fiscale.
Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti. Un cordiale saluto,
Alessio Cipollone