Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Il rinvio IVA al 2036 per ASD e SSD è una sicurezza o un rischio? Scopri la differenza tra Fuori Campo ed Esenzione IVA (Art. 36-bis) e come proteggere il tuo ente.

«Alessio, abbiamo letto della proroga dell’IVA al 2036. Finalmente una notizia positiva! Possiamo smettere di rincorrere la Riforma e concentrarci solo sul campo, giusto?»
Nelle ultime settimane, molti presidenti di ASD e SSD mi hanno scritto con lo stesso tono: un mix di sollievo e la speranza che, almeno sul fronte IVA, tutto sia tornato come prima. Il decreto legislativo n. 186 del 4 dicembre 2025 ha effettivamente spostato le lancette al 1° gennaio 2036, congelando il passaggio obbligatorio dal regime di “esclusione” a quello di “esenzione”.
Ma attenzione: fermarsi ai titoli di giornale è pericoloso. Questa proroga non è un “liberi tutti”, ma un tempo supplementare che va giocato con strategia. È necessario compiere una scelta consapevole tra due percorsi fiscali diversi: lo Status dell’ente contro la Natura dell’attività.
Il regime storico (Art. 4, comma 4, DPR 633/72) non si applica perché l’attività è sportiva in sé, ma solo perché l’ente è una ASD o SSD “qualificata” che rispetta un legame associativo con i propri soci. Questo percorso è estremamente complesso e fragile poiché richiede il rispetto simultaneo di tre livelli di requisiti:
Il rischio? È un rischio "sistemico": in caso di accertamento, se cade anche solo uno di questi requisiti (ad esempio una falla nella democraticità interna), l'intero regime decade e l'IVA viene recuperata "a cascata" su tutte le operazioni.
Accanto al vecchio regime, ne esiste uno già operativo che cambia paradigma: l’esenzione IVA prevista dall’Art. 36-bis della Legge 75/2023. Qui il focus si sposta: non conta più “chi” sei, ma “cosa” fai. L’esenzione si applica alle prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva rese da organismi senza scopo di lucro, indipendentemente dal rapporto associativo (non serve che il destinatario sia socio o tesserato).
I vantaggi di questa scelta sono strutturali:
Il timore di “entrare nel sistema IVA” è spesso il freno principale. Ma la legge prevede un meccanismo di semplificazione enorme: la dispensa dagli adempimenti (Art. 36-bis DPR 633/72). Con la dispensa, l’ente è esonerato dall’obbligo di fatturazione e registrazione, pur dovendo presentare la dichiarazione annuale e rinunciare alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
| Punto di vista | Fuori Campo (Proroga 2036) | Esenzione (Art. 36-bis) |
| Su cosa si basa? | Sullo status di ASD e sul socio | Sulla natura sportiva del servizio |
| Qual è il rischio? | Totale (se cade lo status, cade tutto) | Mirato (solo sulla singola operazione) |
| A chi si rivolge? | Solo a soci e tesserati | A chiunque pratichi sport nell’ente |
| Tranquillità | Apparente (legata a controlli formali) | Reale (legata all’attività svolta) |
In sostanza, scegliendo l'esenzione, ottieni la solidità fiscale del sistema IVA, ma con una burocrazia ridotta che non grava sulla segreteria. L'unico "costo" è la non detraibilità dell'IVA sugli acquisti, che per la maggior parte delle ASD/SSD è un impatto minimo.
Il vero problema per un’associazione non è quasi mai la tassazione dei ricavi, ma il recupero dell’IVA in sede di accertamento. Mentre il “fuori campo” (prorogato al 2036) resta legato a una burocrazia associativa pesantissima, l’esenzione IVA rappresenta oggi una soluzione più solida e difendibile per chi vuole tutelare la sostenibilità dell’ente nel tempo.
La vera tutela non è attendere dieci anni, ma scegliere bene fin da subito.
Ti è piaciuto questo articolo? Se vuoi valutare quale regime sia più adatto alla tua ASD o SSD contattami per un check-up completo!