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Il rinvio IVA al 2036 per ASD e SSD è una sicurezza o un rischio? Scopri la differenza tra Fuori Campo ed Esenzione IVA (Art. 36-bis) e come proteggere il tuo ente.

«Alessio, abbiamo letto della proroga dell’IVA al 2036. Finalmente una notizia positiva! Possiamo smettere di rincorrere la Riforma e concentrarci solo sul campo, giusto?»
Questa frase me l’hanno scritta, con poche varianti, diversi presidenti nelle ultime settimane. C’è dentro un sollievo comprensibile e, insieme, un piccolo equivoco che vale la pena chiarire subito, perché può costare caro.
La proroga esiste. Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 ha spostato al 1° gennaio 2036 il passaggio obbligatorio dal vecchio regime di esclusione (il “fuori campo IVA”) a quello di esenzione. Dieci anni interi. Ma questa proroga riguarda uno solo dei due regimi che oggi una ASD o una SSD può applicare alle proprie attività. L’altro, l’esenzione IVA prevista per i servizi sportivi, è già operativo dal 2023 e in molti casi è la scelta più solida.
In altre parole, la domanda giusta non è «possiamo dimenticarci dell’IVA fino al 2036?». La domanda giusta è: «tra i due regimi a disposizione, quale tutela meglio il mio ente, viste le attività che svolgo e le persone a cui le rivolgo?». Proviamo a rispondere con ordine.
Partiamo dal fatto che ha generato i messaggi dei presidenti. Il rinvio è stato disposto dall’articolo 6 del D.Lgs. 186/2025 e tocca solo l’IVA. Nel dettaglio, sposta al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione per le operazioni che gli enti associativi rendono ai propri associati e tesserati dietro corrispettivo specifico (la disciplina che era contenuta nell’art. 5, comma 15-quater, del D.L. 146/2021).
Tradotto in concreto: fino al 31 dicembre 2035 le attività rese in attuazione delle finalità istituzionali nei confronti dei soci restano escluse dal campo IVA, esattamente come oggi. È una buona notizia sul piano degli adempimenti, perché le operazioni escluse non fanno scattare l’obbligo di partita IVA, di fatturazione e di dichiarazione, mentre le operazioni esenti sì: concorrono al volume d’affari e portano con sé tutta la gestione formale dell’imposta.
Due precisazioni che spesso sfuggono e che è meglio mettere subito in chiaro.
La prima: il rinvio riguarda l’IVA e solo l’IVA. La nuova fiscalità degli enti del Terzo Settore prevista dal Titolo X del Codice (articoli 79 e seguenti) entra comunque in vigore dal 1° gennaio 2026. Sul fronte delle imposte dirette, quindi, il 2026 è un anno di cambiamenti reali.
La seconda: tutta questa materia nasce da un richiamo dell’Unione europea. La procedura di infrazione n. 2008/2010 contesta all’Italia di aver tenuto “fuori campo IVA” operazioni che la Direttiva 2006/112/CE considera invece rilevanti ai fini dell’imposta. La Riforma serviva proprio a sanare questo disallineamento. Il rinvio al 2036 non chiude la partita: la sposta soltanto più avanti.
Il regime storico, quello che applichiamo da anni, non esenta l’attività perché è sportiva. La tiene fuori dall’IVA perché l’ente è una ASD o SSD “qualificata” che mantiene un preciso rapporto associativo con i propri soci. È una differenza sottile ma decisiva: qui conta lo status del soggetto, non la natura di ciò che fa.
Proprio perché si appoggia allo status, il “fuori campo” richiede il rispetto simultaneo di tre ordini di requisiti:
Il punto delicato è la natura del rischio che questo regime porta con sé. È un rischio sistemico: in caso di accertamento, se l’Agenzia delle Entrate contesta anche un solo requisito (poniamo, una falla nella democraticità interna o un verbale assembleare mai redatto), l’intero impianto può cadere. E quando cade lo status, l’IVA viene recuperata a cascata su tutte le operazioni del periodo, non solo su quella controllata. Un dettaglio formale trascurato può così trasformarsi in una pretesa che riguarda anni di attività.
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Accanto al regime storico ne esiste un altro, già operativo, che ribalta la prospettiva. L’esenzione IVA prevista dall’art. 36-bis del D.L. 75/2023 (convertito dalla Legge 112/2023) sposta il baricentro: qui non conta più “chi” sei, ma “cosa” fai. Sono esenti le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese a chi esercita lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del D.Lgs. 36/2021.
La differenza più importante rispetto al “fuori campo” sta in tre parole: indipendentemente dal tesseramento. L’esenzione si applica anche quando chi riceve il servizio non è socio né tesserato. Il corso di nuoto per il bambino del quartiere, la lezione di acquagym per il cliente occasionale, l’attività rivolta a un pubblico esterno: tutte operazioni che prima scontavano l’IVA al 22% e che oggi possono rientrare nell’esenzione.
Conviene sapere da dove arriva questa norma, perché la sua origine ne spiega la robustezza. L’art. 36-bis recepisce in anticipo la lettera m) dell’articolo 132 della Direttiva 2006/112/CE, che impone agli Stati membri di esentare «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica». È la risposta italiana alla procedura di infrazione 2008/2010. Una base europea, non una concessione interna che il legislatore può ritirare con facilità.
Ed è una norma viva: in vigore dal 17 agosto 2023, resta pienamente applicabile anche nel 2026. Anzi, dopo la proroga decennale del regime generale, l’art. 36-bis ha assunto un ruolo ancora più centrale per il mondo sportivo. L’Agenzia delle Entrate ne ha confermato l’operatività con la risposta a interpello n. 2 dell’8 gennaio 2025.
I vantaggi di questa scelta sono strutturali:
Resta un confine da rispettare, perché l’esenzione non è automatica. Deve trattarsi di servizi strettamente connessi con la pratica sportiva, resi direttamente alle persone che fanno sport. Lo ha ricordato la stessa Agenzia delle Entrate proprio nella risposta n. 2/2025: in quel caso, riferito a un accordo complesso per la gestione di un palasport affidato da un Comune, l’esenzione è stata negata perché la prestazione, nel suo insieme, non rispondeva a quei requisiti. Sapere dove finisce l’esenzione è importante quanto sapere dove comincia.
Mentre scrivo questo aggiornamento è arrivata una pronuncia che sembra rimettere tutto in discussione, e che invece, letta bene, conferma proprio il ragionamento di questa guida. Vale la pena fermarsi un momento, perché molti articoli l’hanno raccontata in modo allarmistico.
Con l’ordinanza del 16 giugno 2026, n. 20063, la Corte di Cassazione si è occupata di una società sportiva che, per l’anno 2010, aveva fatturato in esenzione i propri corsi di nuoto e acquagym. Il punto è che li aveva ritenuti esenti come insegnamento, richiamando l’art. 10, comma 1, n. 20, del DPR 633/72, la norma che esenta le prestazioni didattiche di tipo scolastico. La Corte ha detto di no, e lo ha fatto sulla scia della Corte di giustizia europea (sentenza C-373/19): l’insegnamento del nuoto, per quanto importante, è un insegnamento specialistico impartito ad hoc e non rientra nella nozione di insegnamento scolastico o universitario. Di conseguenza, per quel periodo, i corsi non erano esenti su quella base.
Qui sta il nodo che fa la differenza, ed è una distinzione di basi giuridiche:
Il caso, lo ripeto, riguarda il 2010, anni prima che l’art. 36-bis esistesse. La Corte ha disapplicato la norma che, per il passato, riconduceva quei corsi all’insegnamento. Non ha detto nulla contro l’esenzione sportiva oggi in vigore.
C’è di più, e per chi gestisce una piscina o una palestra è la parte che conta davvero. Un corso di nuoto reso oggi da un ente senza scopo di lucro a chi pratica sport è esente, ma sulla base giusta: i servizi sportivi dell’art. 36-bis, non l’insegnamento dell’art. 10, n. 20. La lezione operativa è netta: chi continua a fatturare quelle attività richiamando l’esenzione per insegnamento sceglie il fondamento sbagliato e si espone esattamente come la società del 2010; chi le fattura come servizi sportivi ex art. 36-bis poggia sulla base corretta. La sentenza, in sostanza, premia chi ha impostato bene la fatturazione e penalizza chi ha sbagliato norma.
Due cautele restano sul tavolo, ed è giusto nominarle senza giri di parole. Il coordinamento tra l’esenzione sportiva e l’impianto generale dell’art. 10 del decreto IVA attende ancora chiarimenti ufficiali; e l’applicabilità della dispensa dagli adempimenti a un’esenzione nata fuori dal DPR 633/72 non è pacifica (ci torno tra poco). La conclusione, però, non cambia: l’esenzione esiste e regge, a patto di invocarla sul fondamento corretto e nei limiti che le sono propri.
Il timore ricorrente è “entrare nel sistema IVA” e ritrovarsi sommersi dagli adempimenti. Su questo punto serve precisione, perché la realtà è meno gravosa di come la si immagina, ma con un’avvertenza.
Per le operazioni esenti, il decreto IVA prevede un meccanismo di semplificazione: la dispensa dagli adempimenti dell’art. 36-bis del DPR 633/72. Attenzione a non confondere i due “36-bis”: uno è l’articolo del D.L. 75/2023 che introduce l’esenzione sportiva, l’altro è un articolo del decreto IVA che riguarda la dispensa. Sono norme diverse, con lo stesso numero. Con la dispensa, l’ente è esonerato dall’obbligo di fatturazione e registrazione delle operazioni attive, pur dovendo presentare la dichiarazione annuale e rinunciando alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
L’avvertenza onesta è questa: una parte della dottrina osserva che l’esenzione dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023 è una previsione “esterna” al decreto IVA, e per questo non è del tutto certo che la dispensa vi si applichi senza riserve. In assenza di un chiarimento ufficiale, è prudente trattare la dispensa come un’opzione plausibile da verificare con il proprio consulente, non come un automatismo acquisito.
C’è poi un effetto da tenere a mente, che vale per entrambi i regimi e che spesso disorienta: il disallineamento tra IVA e imposte dirette. Una cosa è il trattamento dell’operazione ai fini IVA, un’altra è la sua rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dove continua a operare la decommercializzazione dell’art. 148 del TUIR con le sue condizioni. Le due discipline non si muovono in parallelo, e ragionare solo sull’IVA dimenticando le imposte dirette è uno degli errori più frequenti.
| Punto di vista | Fuori Campo (art. 4 DPR 633/72) | Esenzione (art. 36-bis D.L. 75/2023) |
|---|---|---|
| Su cosa si fonda | Sullo status di ASD o SSD e sul rapporto con il socio | Sulla natura sportiva del servizio reso |
| A chi si rivolge | Solo a soci e tesserati | A chiunque pratichi sport nell’ente, anche non soci |
| Base normativa europea | Esclusione (in via di superamento, infrazione 2008/2010) | Lettera m) dell’art. 132 della Direttiva 2006/112/CE |
| Natura del rischio in caso di controllo | Sistemico: se cade un requisito, l’IVA si recupera su tutte le operazioni | Selettivo: il rilievo riguarda la singola prestazione |
| Adempimenti | Nessun obbligo IVA per le operazioni escluse | Dichiarazione annuale; dispensa da fatturazione (da verificare) |
| Orizzonte temporale | Prorogato fino al 31 dicembre 2035 | In vigore dal 17 agosto 2023, stabile |
Non esiste una risposta valida per tutti, e diffida di chi te la propone. La scelta dipende, prima di tutto, da chi frequenta il tuo ente e da che cosa offri.
Se la tua attività è rivolta quasi esclusivamente a soci e tesserati, e se i requisiti associativi sono curati con rigore, il regime di “fuori campo” resta una base legittima e, grazie alla proroga, ti accompagna fino al 2036 senza obblighi IVA. La condizione è una sola: che lo status regga davvero a un controllo, in ogni suo dettaglio.
Se invece apri le tue attività anche a un pubblico esterno, oppure se preferisci una tutela che non dipenda dalla tenuta formale della struttura associativa, l’esenzione dell’art. 36-bis offre un fondamento più stabile, perché guarda alla sostanza di ciò che fai e si appoggia direttamente al diritto europeo.
Nella pratica, per moltissime realtà i due regimi convivono: le attività istituzionali verso i soci restano fuori campo IVA; le attività sportive verso terzi rientrano nell’esenzione. La vera competenza, qui, sta nel classificare con precisione le entrate dell’ente e nel collocare ciascuna sotto il regime corretto, con la fatturazione e la documentazione coerenti. È un lavoro di analisi, non una formula da applicare a occhi chiusi.
Il messaggio di fondo è semplice e poco rassicurante solo in apparenza: la proroga al 2036 ti regala tempo sugli adempimenti, ma non ti dispensa dallo scegliere. Anzi, ti dà il tempo di sceglierlo con i numeri davanti, invece che sotto la pressione di una scadenza.
Vale anche per le SSD. Il regime di esclusione IVA sui corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per le attività istituzionali resta confermato fino al 2036 sia per le ASD sia per le SSD, sulla base delle disposizioni di coordinamento intervenute negli ultimi anni.
Le operazioni esenti, a differenza di quelle escluse, rilevano ai fini IVA e presuppongono la partita IVA. La dispensa dagli adempimenti può alleggerire la gestione esonerando da fatturazione e registrazione attive, ma resta l’obbligo di dichiarazione annuale e la rinuncia alla detrazione sugli acquisti. Poiché l’applicabilità della dispensa a questa specifica esenzione non è ancora chiarita in via ufficiale, è il punto da definire per primo insieme al tuo consulente.
Sono esenti, ma sulla base giusta. La sentenza ha escluso che fossero esenti come “insegnamento” (art. 10, n. 20) per un’annualità del 2010. Oggi quei corsi, resi da un ente senza scopo di lucro a chi pratica sport, rientrano nell’esenzione per i servizi sportivi dell’art. 36-bis. È la norma da richiamare in fattura.
No, e questa è la confusione più diffusa. Il rinvio al 2036 riguarda solo l’IVA. La nuova fiscalità degli enti del Terzo Settore (Titolo X del Codice) è entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e produce effetti sulle imposte dirette a prescindere dalla proroga IVA.
Ho scritto questa guida perché la frase da cui siamo partiti me l’hanno ripetuta in troppi, e dietro quel sollievo si nasconde spesso una scelta rimandata. Se la tua ASD o SSD si trova davanti a questo bivio, scrivimi nei commenti com’è impostato oggi il tuo regime IVA: è il modo migliore per capire se le riflessioni di questo articolo si adattano al tuo caso o se merita un ragionamento su misura.
E se preferisci un’analisi riservata, contattami per un check-up completo: vedremo insieme quali attività collocare sotto quale regime, così da scegliere oggi la soluzione che reggerà domani.
Le informazioni di questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. La materia è in evoluzione: per il caso concreto valuta sempre la situazione aggiornata con un professionista di fiducia.