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Analisi tecnica delle novità introdotte dal 1° gennaio 2026 in materia di liberalità. Focus sulla perdita dei benefici fiscali per i donatori delle ASD non iscritte al RUNTS e valutazione critica degli adempimenti connessi.

L’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), prevista per il 1° gennaio 2026, determina un riassetto complessivo delle agevolazioni spettanti ai soggetti che effettuano erogazioni liberali verso gli enti non profit. Tale mutamento normativo, reso operativo a seguito della comfort letter della Commissione Europea del marzo 2025, impone un’attenta analisi tecnica, in particolare per quanto riguarda il comparto dello sport dilettantistico.
Il perimetro soggettivo delle agevolazioni dal 2026
Fino al periodo d’imposta 2025, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) riconosciute ai fini sportivi hanno permesso ai donatori (persone fisiche) di fruire della detrazione dall’imposta lorda pari al 19%, calcolata su un importo massimo di 1.500 euro (Art. 15, comma 1, lett. i-ter del TUIR).
A partire dal 2026, con la piena efficacia dell’art. 104 del CTS, il legislatore subordina il riconoscimento di qualsiasi beneficio fiscale sulle liberalità all’iscrizione dell’ente beneficiario nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L’iscrizione assume natura costitutiva: in assenza di tale requisito formale, l’erogazione perde ogni rilevanza fiscale per il donatore, indipendentemente dalla natura ideale o sportiva dell’attività svolta dall’ente.
La penalizzazione delle ASD non iscritte al RUNTS
Le associazioni che decideranno di mantenere esclusivamente l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) risulteranno penalizzate sotto il profilo dell’attrazione di risorse tramite liberalità. Per tali enti non sono infatti previste clausole di salvaguardia: dal 2026, i loro sostenitori non potranno più beneficiare né della detrazione del 19% ex TUIR, né del più generoso regime previsto dall’art. 83 del CTS per gli Enti del Terzo Settore (ETS).
Per gli ETS (comprese le ASD che abbiano assunto la doppia qualifica ASD-ETS), il regime dell’art. 83 CTS prevede:
Valutazione tecnica: il rapporto tra benefici e oneri gestionali
Sebbene il passaggio al Terzo Settore renda le donazioni fiscalmente più “appetibili”, un approccio professionale rigoroso impone di non limitare la valutazione alla sola variabile delle erogazioni liberali. L’ingresso nel RUNTS comporta infatti un incremento sostanziale della complessità amministrativa e degli adempimenti obbligatori.
Gli enti iscritti al RUNTS sono tenuti, tra l’altro, a:
Inoltre, l’assunzione della qualifica di ETS comporta la disapplicazione del regime forfettario di cui alla Legge 398/1991 e della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ex art. 148, comma 3 del TUIR. Al contrario, le ASD che scelgono di restare fuori dal Terzo Settore potranno continuare ad avvalersi della Legge 398/91 (con coefficiente di redditività al 3% sui proventi commerciali connessi) e del regime di esclusione IVA per le prestazioni istituzionali verso soci e tesserati, recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2035.
In definitiva, l’iscrizione al RUNTS al solo fine di preservare o incrementare i benefici sulle erogazioni liberali appare, nella maggior parte dei casi, una scelta antieconomica e gestionalmente imprudente per una ASD di medie o piccole dimensioni. La perdita dell'appeal fiscale per i donatori deve essere pesata a fronte del risparmio derivante dal mantenimento dei regimi agevolati "tradizionali" (L. 398/91) e della minore complessità burocratica che il sistema sportivo ancora garantisce rispetto a quello del Terzo Settore
L’evoluzione della normativa richiede una valutazione d’impatto personalizzata che tenga conto della struttura dei proventi e della capacità organizzativa del sodalizio. Per un’analisi comparativa tra i regimi fiscali disponibili e la verifica della compatibilità statutaria, vi invito a contattami per una consulenza tecnica specifica.