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Gli enti sportivi che rendono prestazioni esenti IVA possono essere dispensati dagli obblighi di fatturazione e registrazione: lo conferma la circolare 7/E del 7 agosto 2026. Una semplificazione concreta, che però ha condizioni e costi da conoscere prima di sceglierla.

Il quesito di oggi nasce da un fastidio quotidiano, di quelli che consumano più tempo di quanto valgano. E la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 gli dà finalmente una risposta ufficiale, aprendo una semplificazione concreta per gli enti sportivi. Con qualche condizione da conoscere prima di entusiasmarsi.
“La nostra società sportiva applica l’esenzione IVA prevista per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport. Il problema è pratico: ci troviamo a emettere centinaia di fatture esenti all’anno, una per ogni iscritto ai corsi, e a registrarle tutte, pur non versando un euro di imposta. Esiste un modo per essere dispensati da questi adempimenti, come mi pare avvenga per altre operazioni esenti?”
La risposta è sì. E il percorso normativo per arrivarci ha un dettaglio che genera parecchia confusione.
Gli enti che rendono prestazioni sportive esenti da IVA possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del decreto IVA. Lo ha chiarito la circolare 7/E, che risolve il dubbio con un ragionamento “logico-sistematico”: poiché l’esenzione per le prestazioni sportive recepisce una previsione della direttiva IVA le cui fattispecie sono trasfuse nell’art. 10 del decreto IVA, i soggetti che le effettuano rientrano tra quelli ammessi alla dispensa.
Attenzione però: la dispensa non è un’esenzione da tutto. Va comunicata preventivamente, vincola per almeno un triennio, comporta l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti e lascia in piedi la dichiarazione annuale, la registrazione degli acquisti e l’obbligo di emettere fattura se il cliente la chiede.
La coincidenza di numerazione è una piccola trappola, quindi conviene fissarla subito:
Il quesito risolto dalla circolare è esattamente il punto di incontro tra i due: chi è esente in forza del primo, può usare la dispensa del secondo?
L’art. 36-bis del D.L. 75/2023 esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi. La norma attua l’art. 132, paragrafo 1, lett. m), della direttiva 2006/112/CE, e la circolare ricorda che l’esenzione opera a due condizioni congiunte:
Sono i due filtri che decidono tutto. Il secondo, in particolare, è più selettivo di quanto sembri: il beneficiario deve essere chi pratica, non un soggetto che acquista il servizio per altre finalità. Vedremo tra poco due casi in cui questo filtro fa cadere l’esenzione.
L’art. 36-bis del decreto IVA consente al contribuente che ne abbia dato preventiva comunicazione all’ufficio di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti ex art. 10, con l’eccezione di quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) del primo comma e al terzo comma (oro da investimento, prestazioni sanitarie, ricovero e cura) esclusioni che, per un ente sportivo, in genere non rilevano.
Ecco il punto che molti trascurano. Restano fermi:
E soprattutto: chi si avvale della dispensa non è ammesso a detrarre l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.
La comunicazione va fatta nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (in pratica, il quadro VO) oppure nella dichiarazione di inizio attività. L’opzione ha effetto fino a revoca e in ogni caso per almeno un triennio; la revoca si comunica anch’essa in dichiarazione annuale e ha effetto dall’anno in corso.
⚠️ Un vincolo ulteriore da mettere in conto in fase di pianificazione: se durante il triennio l’ente acquista beni ammortizzabili, la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione previsto dall’art. 19-bis2 del decreto IVA. Chi ha in programma investimenti su impianti o attrezzature dovrebbe valutarlo prima di optare.
La convenienza dipende quasi interamente da un fattore: quanto pesa la parte imponibile dell’attività.
Conviene all’ente che svolge essenzialmente attività sportiva esente verso i propri praticanti, con volumi bassi o nulli di operazioni imponibili. Qui la dispensa taglia un lavoro amministrativo consistente (centinaia di documenti l’anno) senza sacrificare nulla di sostanziale: l’IVA sugli acquisti, del resto, sarebbe comunque indetraibile per effetto delle regole ordinarie sulle operazioni esenti.
Va valutata con molta cautela dall’ente che ha anche un’attività imponibile significativa, tipicamente le sponsorizzazioni. L’indetraibilità prevista dall’art. 36-bis è formulata in termini ampi, e in dottrina si segnala che, per circoscriverne gli effetti alla sola sfera esente, occorra valutare preventivamente la separazione delle attività ai sensi dell’art. 36 del decreto IVA. È una valutazione tecnica da fare caso per caso, con i numeri dell’ente davanti: rinunciare alla detrazione sull’intera attività per risparmiare adempimenti sarebbe un pessimo affare.
💡 Ricordo infine che il regime della Legge 398/91 viaggia su un binario proprio, con la sua forfettizzazione dell’IVA e i suoi esoneri: chi vi ha optato deve ragionare all’interno di quel sistema, non sommare meccanicamente le semplificazioni. Ne ho scritto nella Guida al regime forfettario Legge 398/1991.
La cessione del contratto di un atleta. La stessa circolare 7/E affronta il caso: quando una ASD o SSD cede a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un atleta, l’operazione non è esente. Non è “strettamente connessa” alla pratica dello sport, attenendo piuttosto al profilo economico-finanziario dell’acquisizione, e soprattutto il beneficiario effettivo non è chi pratica lo sport ma il club professionistico. Si tratta di una prestazione di servizi imponibile, riconducibile alla cessione di contratti ex art. 3 del decreto IVA.
Gli accordi complessi con enti pubblici. Con la risposta n. 2 dell’8 gennaio 2025 l’Agenzia aveva già escluso l’esenzione per un accordo di concessione in uso e gestione di un palasport tra un Comune e una ASD, contenente una prestazione di servizi complessa: anche lì manca il requisito della prestazione resa direttamente alla persona che pratica sport.
Merita una segnalazione, perché si collega a un tema che ho trattato di recente. L’esenzione richiede che il prestatore sia un organismo senza fini di lucro, e la circolare richiama espressamente la Corte di Giustizia UE (sentenza 10 dicembre 2020, causa C-488/18), secondo cui si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione: l’assenza di fini di lucro presuppone che l’organismo, per tutta la sua esistenza e anche al momento dello scioglimento, si astenga dal generare profitti per i propri membri.
Una SSD costituita come società di capitali che si avvalga della lucratività attenuata consentita dall’art. 8 del d.lgs. 36/2021 (distribuzione di dividendi entro i limiti, rimborso del capitale) potrebbe quindi trovarsi a dover dimostrare di rientrare comunque in quella nozione. La circolare non affronta espressamente il punto e io non conosco pronunce specifiche: lo segnalo come questione da valutare con prudenza, non come conclusione. Ma è un motivo in più per rileggere lo statuto con attenzione.
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Si può evitare la fattura sui corsi esenti? | Sì, con la dispensa ex art. 36-bis del decreto IVA |
| Come si attiva? | Comunicazione in dichiarazione annuale (quadro VO) o in dichiarazione di inizio attività |
| Per quanto tempo vincola? | Fino a revoca e comunque per almeno un triennio |
| Cosa resta comunque dovuto? | Dichiarazione IVA annuale, registrazione acquisti, fattura se richiesta, adempimenti sulle operazioni imponibili |
| Qual è il costo? | Indetraibilità dell’IVA sugli acquisti: attenzione se c’è attività imponibile rilevante |
| Vale per la cessione del contratto di un atleta? | No: quell’operazione non è esente ed è imponibile |
Sì. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 chiarisce che i soggetti che effettuano operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023 possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del decreto IVA, per ragioni di carattere logico-sistematico, essendo quella disposizione attuativa dell’art. 132 della direttiva IVA.
La comunicazione va effettuata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente oppure nella dichiarazione di inizio attività. L’opzione ha effetto fino a quando non venga revocata e in ogni caso per almeno un triennio; la revoca si comunica in dichiarazione annuale e ha effetto dall’anno in corso.
Restano fermi la fatturazione e la registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, la registrazione degli acquisti, l’obbligo di rilasciare la fattura se richiesta dal cliente e la presentazione della dichiarazione annuale IVA con l’elenco dei fornitori, anche in assenza di operazioni imponibili. Inoltre non è ammessa la detrazione dell’IVA sugli acquisti e sulle importazioni.
Quelle strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi i servizi didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro (compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del d.lgs. 36/2021) nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Entrambe le condizioni devono ricorrere.
No. Secondo la circolare 7/E l’operazione non è strettamente connessa con la pratica dello sport, riguardando piuttosto il profilo economico-finanziario dell’acquisizione dell’atleta, e il beneficiario effettivo non è chi pratica lo sport ma la società professionistica. Si qualifica come prestazione di servizi imponibile ai sensi dell’art. 3 del decreto IVA.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, quesiti nn. 5 e 6; art. 36-bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; art. 36-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (trasfuso, dal 1° gennaio 2027, nell’art. 94 del Testo unico IVA, D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10); art. 132, paragrafo 1, lett. m), della direttiva 2006/112/CE; Corte di Giustizia UE, sentenze 10 dicembre 2020, causa C-488/18, e 16 ottobre 2008, causa C-253/07; artt. 3, 19-bis2 e 36 del D.P.R. 633/1972; risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 2 dell’8 gennaio 2025.
Sul quadro generale della fiscalità degli enti sportivi: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità. Sugli obblighi di certificazione dei corrispettivi, che seguono regole proprie e non vanno confusi con fatturazione e registrazione: Certificazione corrispettivi e integrazione POS-RT: la mappa operativa 2026. Sul rinvio al 2036 del nuovo regime IVA per le operazioni istituzionali: IVA e Terzo settore, proroga al 2036. Per casi concreti di gestione quotidiana: Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD.
La scelta non è automatica: dipende dal peso delle operazioni imponibili, dagli investimenti in programma e dall’assetto contabile dell’ente, e vincola per un triennio. Se vuoi capire se nel tuo caso il risparmio di adempimenti superi il costo dell’indetraibilità, ti invito a contattarmi per una valutazione dedicata.
Articolo aggiornato ad agosto 2026, a seguito della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo e di prassi vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.