Controlli 2026: è vero che verrà verificata un’associazione su due?

È vero che quest'anno un'associazione su due sarà sottoposta a verifica? Rispondo alla domanda di un lettore separando la voce che circola sui social dai dati reali del D.M. 7 agosto 2025.

Nelle ultime settimane mi è arrivata più volte, in forme diverse, la stessa domanda. La riporto in forma anonima perché fotografa bene un clima che si respira in molti consigli direttivi: quello dell’allarme da passaparola, alimentato dai social e da titoli letti di fretta.


Il quesito

“Buongiorno Dottore, sono presidente di una piccola APS iscritta al RUNTS. In un gruppo Facebook di associazioni gira con insistenza la voce che quest’anno ‘un’associazione su due’ verrà sottoposta a verifica, e qualcuno parla addirittura di Guardia di Finanza. Noi depositiamo regolarmente i bilanci, ma la notizia ci ha messo in ansia: è vera? Dobbiamo aspettarci un controllo nel 2026?”

La domanda merita una risposta netta, perché su questo tema sta circolando parecchia confusione.


La risposta in breve

No: così com’è formulata, la notizia è falsa. Nessuna norma prevede che nel 2026 venga controllata un’associazione su due. Il dato reale da cui la voce è nata, però, esiste: il D.M. 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro stabilisce che, nel primo triennio di applicazione del nuovo sistema di controlli sugli enti del Terzo settore, le verifiche ordinarie debbano riguardare almeno il 55% degli ETS iscritti al RUNTS nelle sezioni interessate.

“Più di un ente su due”, quindi. Ma nell’arco di tre anni, non di uno. E si tratta di controlli amministrativi del RUNTS, non di verifiche fiscali della Guardia di Finanza. Vediamo i dettagli, perché le differenze sono sostanziali.


Da dove nasce la voce dell'”una su due”

Il D.M. 7 agosto 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025) dà attuazione agli articoli 93 e 96 del Codice del Terzo Settore e disegna, per la prima volta in modo organico, il sistema di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS iscritti al RUNTS.

A regime la regola è semplice: ogni ente viene sottoposto a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni, nell’ambito della revisione periodica prevista dall’art. 51 del Codice. In sede di prima applicazione, l’art. 21 del decreto fissa un obiettivo minimo: nel primo triennio i controlli ordinari devono coprire almeno il 55% degli enti interessati.

Ecco il cortocircuito: qualcuno ha letto “55%”, lo ha tradotto in “più della metà” e ha compresso tre anni in uno. Il risultato è il titolo acchiappa-click arrivato nel vostro gruppo Facebook. Se si spalma il dato sul triennio, il ritmo medio implicito è nell’ordine di un ente su cinque o sei all’anno: tutt’altra cosa rispetto a “uno su due nel 2026”.


Che tipo di controlli sono (e chi li fa)

Secondo punto da chiarire: non stiamo parlando di verifiche fiscali. Quelli del D.M. 7 agosto 2025 sono controlli amministrativi, condotti dagli Uffici del RUNTS e (questa è la vera novità) dalle reti associative nazionali (RAN) e dai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) autorizzati dal Ministero, che possono verificare gli enti a loro aderenti.

La procedura è in prevalenza documentale: l’avvio arriva via PEC (ottimo motivo per tenerla attiva e presidiata), l’incaricato lavora sui documenti già depositati al Registro e su quelli richiesti all’ente, e solo se necessario si passa a verifiche presso la sede. Oggetto dell’esame: conformità dello statuto, effettivo svolgimento delle attività di interesse generale, deposito dei bilanci, tenuta dei libri sociali, registro e assicurazione dei volontari, divieto di distribuzione anche indiretta di utili, regolare funzionamento degli organi.

Per i piccoli enti (quelli con entrate non superiori a 60.000 euro in ciascun esercizio del triennio precedente) è previsto un controllo ridotto, limitato ai profili essenziali.

controlli straordinari, invece, restano di competenza esclusiva degli Uffici del RUNTS e scattano su segnalazioni o su criticità emerse in sede di controllo ordinario.

⚠️ Attenzione agli esiti: se emergono irregolarità sanabili, l’ente riceve un invito a regolarizzare entro un termine di norma compreso tra 30 e 90 giorni. Ignorare la PEC o lasciar scadere i termini è il modo più rapido per trasformare un rilievo formale in un provvedimento serio, fino alla cancellazione dal RUNTS nei casi più gravi, con la perdita di tutte le agevolazioni collegate alla qualifica di ETS.


Chi rientra nei controlli e chi ne resta fuori

Il perimetro è definito dal decreto: sono interessati gli ETS iscritti nelle sezioni ODV, APS, enti filantropici, reti associative e “altri ETS” del RUNTS. Restano fuori le imprese sociali (comprese le cooperative sociali) e le società di mutuo soccorso, che hanno regimi di vigilanza propri.

E soprattutto: restano fuori le ASD e SSD non iscritte al RUNTS e le associazioni “generiche” fuori dal Registro. Per loro questo sistema di controlli semplicemente non esiste. Attenzione però a non leggerci un’immunità: i normali poteri di verifica dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza valgono per tutti gli enti, dentro e fuori dal RUNTS. Ma è un’altra partita, con altre regole e senza alcuna percentuale prefissata.


Quando partono davvero le verifiche?

A regime, il termine triennale per il primo controllo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione dell’ente al RUNTS. In sede di prima applicazione, la decorrenza del primo triennio è ancorata a un apposito decreto direttoriale del Ministero, collegato all’attivazione della sezione informatica dedicata ai controlli; entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti responsabili (Uffici RUNTS, RAN e CSV autorizzati) caricano il programma triennale con l’elenco degli enti da verificare.

Tradotto: il 2026 è l’anno in cui la macchina si mette in moto, non l’anno in cui metà degli enti riceve la visita. Prima di temere il blitz, l’ente farebbe meglio a controllare la propria PEC e lo stato del proprio fascicolo sul Registro.


E il Fisco? Nessun obiettivo “una su due”

Sul fronte tributario non esiste alcuna previsione di questo tipo: la programmazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate per il 2026 fissa obiettivi numerici sull’intera platea dei contribuenti, senza quote dedicate al mondo associativo.

Detto questo, il 2026 resta un anno spartiacque. Con l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore (1° gennaio 2026) e i chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026, il regime fiscale degli ETS è finalmente operativo, e i controlli del RUNTS e quelli tributari sono destinati a dialogare sempre di più: un rilievo amministrativo può avere riflessi fiscali, e viceversa.

Ad alimentare la percezione dei “controlli a tappeto” contribuiscono infine le operazioni regionali di pulizia del Registro: alcune Regioni (l’Abruzzo, ad esempio) hanno invitato nella primavera 2026 gli enti trasmigrati con posizione non aggiornata a regolarizzarsi entro termini precisi, a pena di cancellazione d’ufficio. Chi ha ricevuto quelle PEC ha comprensibilmente percepito un’accelerazione, ma si tratta di un fenomeno distinto dai controlli ordinari del D.M. 7 agosto 2025.


Cosa fare adesso: niente panico, ma niente rinvii

Il messaggio corretto da portare in consiglio direttivo non è “quest’anno tocca a uno su due”, ma “entro tre anni tocca a tutti” e a più della metà già nel primo ciclo. La differenza è che avete il tempo per prepararvi, a condizione di usarlo. La due diligence minima:

  • PEC attiva e presidiata: tutte le comunicazioni del sistema passano da lì;
  • statuto conforme al Codice e coerente con la sezione RUNTS di iscrizione;
  • bilanci depositati nei termini, completi degli allegati richiesti;
  • libri sociali aggiornati e registro dei volontari con relative coperture assicurative;
  • dati presenti sul Registro (organi, sede, attività) allineati alla situazione reale dell’ente.

All’argomento ho dedicato una guida operativa completa, con la cronologia del primo triennio e i profili oggetto di verifica esaminati punto per punto: la trovi qui 👉 Presto i controlli sugli ETS iscritti al RUNTS: cosa prevede il D.M. 7 agosto 2025 e come prepararsi.


In sintesi

La voce che circolaCosa c’è di vero
“Nel 2026 sarà controllata un’associazione su due”Il D.M. 7 agosto 2025 prevede controlli ordinari su almeno il 55% degli ETS nel primo triennio: più di uno su due, ma in tre anni
“Arriva la Guardia di Finanza”Sono controlli amministrativi del RUNTS (Uffici, RAN e CSV autorizzati), in prevalenza documentali e avviati via PEC
“Riguarda tutte le associazioni”Riguarda solo gli ETS iscritti al RUNTS (ODV, APS, enti filantropici, reti, altri ETS); esclusi imprese sociali, SOMS, ASD/SSD e associazioni fuori Registro
“Chi viene controllato rischia subito la cancellazione”Per le irregolarità sanabili è previsto un termine di regolarizzazione, di norma tra 30 e 90 giorni; la cancellazione è l’esito estremo dei casi gravi o non sanati

Domande frequenti

È vero che nel 2026 verrà controllata un’associazione su due?

No. Il D.M. 7 agosto 2025 prevede che nel primo triennio del nuovo sistema di vigilanza i controlli ordinari riguardino almeno il 55% degli ETS iscritti al RUNTS nelle sezioni interessate. Il dato va letto su tre anni, non su un singolo anno, e riguarda controlli amministrativi, non verifiche fiscali.

Chi effettua i controlli sugli enti del Terzo settore?

I controlli ordinari sono svolti dagli Uffici del RUNTS e dalle reti associative nazionali e dai CSV autorizzati dal Ministero del Lavoro (sui propri enti aderenti o tramite convenzione). I controlli straordinari restano di competenza esclusiva degli Uffici del RUNTS.

La mia ASD sarà interessata da questi controlli?

Solo se è iscritta al RUNTS come ETS. Le ASD e SSD che operano esclusivamente tramite il RASD non rientrano nel perimetro del D.M. 7 agosto 2025, fermi restando gli ordinari poteri di controllo fiscale che valgono per qualsiasi ente.

Cosa succede se dal controllo emergono irregolarità?

Se le irregolarità sono sanabili, l’ente viene invitato a regolarizzare entro un termine di norma compreso tra 30 e 90 giorni. In caso di inottemperanza o di violazioni gravi, il verbale viene trasmesso all’Ufficio del RUNTS, che può adottare i provvedimenti previsti dal Codice fino alla cancellazione dal Registro.

Hai una situazione simile?

Se amministri un ETS e vuoi capire come si presenta oggi il tuo fascicolo agli occhi di chi dovrà controllarlo (o se la tua associazione ha ricevuto una PEC dal RUNTS e non sai da dove cominciare) ti invito a contattarmi per una consulenza dedicata. Una verifica preventiva costa sempre meno di una diffida.

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Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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