Safeguarding negli ETS e nello sport dilettantistico: la guida operativa 2026

Safeguarding obbligatorio nello sport, raccomandato negli ETS: MOCS, Responsabile, certificato antipedofilia. Guida che distingue obblighi e buone pratiche.

📌 Aggiornamenti normativi più recenti

  • Sport dilettantistico: il safeguarding è pienamente operativo e obbligatorio per ASD e SSD dal 2024. La nomina del Responsabile safeguarding era dovuta entro il 1° luglio 2024 (prorogata al 31 dicembre 2024 per la figura del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dalla delibera CONI n. 159/89 del 28 giugno 2024).
  • ETS non sportivi: a maggio 2026 non esiste ancora un obbligo di legge generalizzato di safeguarding per le APS, ODV e altri ETS che non svolgono attività sportiva. Resta però una buona pratica fortemente raccomandata, e diversi enti la stanno adottando volontariamente.
  • Certificato antipedofilia (D.Lgs. 39/2014): obbligatorio per chi impiega lavoratori (dipendenti o co.co.co.) in attività a contatto diretto e regolare con minori. Nello sport, l’art. 33 c. 7 del D.Lgs. 36/2021 ha esteso il richiamo al D.Lgs. 39/2014 a tutti i minori che praticano attività sportiva.
  • Sanzioni: per le ASD/SSD che impiegano lavoratori sportivi a contatto con minori senza acquisire il certificato, sono previste sanzioni amministrative tra 10.000 e 15.000 euro.

Cosa significa “safeguarding” e perché riguarda anche te

Safeguarding è un termine inglese che possiamo tradurre come “tutela” o “salvaguardia”. Nel mondo del Terzo Settore e dello sport indica l’insieme di politiche, procedure e figure organizzative che un ente adotta per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza, molestia e discriminazione nei confronti delle persone vulnerabili, e in primo luogo dei minori.

Non è soltanto un adempimento burocratico. È una responsabilità etica e, in molti casi, una protezione legale per l’ente e per i suoi dirigenti. Un’associazione che lavora con bambini, ragazzi, persone con disabilità o soggetti fragili ha il dovere morale, e in ambito sportivo anche giuridico, di creare un ambiente sicuro.

C’è un punto che genera molta confusione, e che questa guida vuole chiarire una volta per tutte: il safeguarding obbligatorio per legge oggi riguarda lo sport dilettantistico, mentre per gli ETS non sportivi resta una buona pratica raccomandata ma non ancora imposta da una norma generale. Vediamo nel dettaglio i due scenari.

Scenario 1 – Lo sport dilettantistico: safeguarding obbligatorio

Se guidi una ASD o una SSD, il safeguarding è un obbligo di legge a tutti gli effetti. La base normativa è duplice:

  • l’art. 16 del D.Lgs. 39/2021 (“Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport”);
  • l’art. 33 del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello sport, “Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori”).

A questi si aggiungono le delibere CONI (in particolare la n. 255 del 25 luglio 2023 dell’Osservatorio Permanente) e le Linee Guida emanate da ciascuna Federazione, Disciplina Sportiva Associata ed Ente di Promozione Sportiva.

I tre adempimenti obbligatori per ASD e SSD

1. Adozione del Modello Organizzativo e di Controllo (MOCS)

Le ASD/SSD devono dotarsi di un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, conforme alle Linee Guida del proprio ente di affiliazione. Il termine: entro 12 mesi dalla comunicazione delle Linee Guida da parte della federazione o dell’ente di promozione sportiva. In caso di più affiliazioni, l’associazione conforma il proprio modello alle Linee Guida di uno degli enti affilianti, dandone comunicazione agli altri.

2. Adozione del Codice di Condotta

Insieme al MOCS, va adottato un codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione (per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale).

3. Nomina del Responsabile safeguarding

È la figura cardine del sistema. Le ASD/SSD devono nominare un Responsabile in materia di safeguarding, che nella maggior parte delle Linee Guida assomma anche la funzione di Responsabile per la protezione dei minori (art. 33 c. 6 D.Lgs. 36/2021) e di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Le due figure, pur con finalità parzialmente diverse, svolgono funzioni sostanzialmente integrate e nella prassi vengono spesso unificate in un’unica persona.

💡 Punto chiave: anche la più piccola ASD, senza impianti in gestione e con pochi tesserati, non è esentata. Il CSI lo ha chiarito espressamente: tutte le ASD e SSD devono rispettare gli adempimenti di safeguarding, adattando il modello e i codici alla tipologia delle proprie attività e dei propri tesserati. La proporzionalità riguarda il contenuto del modello, non l’esistenza dell’obbligo.

Chi può essere nominato Responsabile safeguarding

Il Responsabile deve possedere requisiti di competenza, autonomia e indipendenza, ed essere concretamente idoneo a svolgere compiti delicati. Non è sufficiente designare un nominativo qualunque da comunicare all’ente affiliante: la giurisprudenza sportiva recente impone una scelta accurata e consapevole. Alcune indicazioni pratiche:

  • è opportuno che non coincida con il legale rappresentante o con chi ha potere disciplinare diretto, per garantirne l’indipendenza;
  • deve seguire la formazione obbligatoria annuale e gli aggiornamenti previsti dalla federazione;
  • gli va richiesto il certificato penale del casellario giudiziale (il cosiddetto “certificato antipedofilia”);
  • se non opera a titolo di volontariato, va inquadrato come dipendente o collaboratore coordinato e continuativo secondo il regime ordinario.

Salvo diversa previsione statutaria, chi delibera l’adozione?

Come per la nomina del Responsabile, anche l’adozione del MOCS e del codice di condotta, salvo diverse previsioni dello statuto, può essere deliberata dall’organo di amministrazione (consiglio direttivo), senza necessità di passare necessariamente dall’assemblea.

Scenario 2 – Gli ETS non sportivi: buona pratica fortemente raccomandata

Se guidi una APS, una ODV, una fondazione o un altro ETS che non svolge attività sportiva, la situazione è diversa. A maggio 2026 non esiste un obbligo di legge generalizzato che imponga a questi enti di adottare un sistema di safeguarding strutturato come quello sportivo.

Questo non significa che il tema non li riguardi. Anzi. Moltissimi ETS lavorano quotidianamente con minori e soggetti vulnerabili: doposcuola, centri estivi, attività educative, comunità di accoglienza, assistenza a persone con disabilità, progetti per anziani fragili. Per questi enti il safeguarding è:

  • una responsabilità etica verso le persone che si affidano all’ente;
  • una protezione legale per l’organizzazione e per gli amministratori, che possono incorrere in responsabilità civili e penali in caso di abusi non prevenuti;
  • un fattore reputazionale decisivo, soprattutto verso donatori, famiglie e pubbliche amministrazioni che convenzionano servizi;
  • un vantaggio competitivo nei bandi e nelle convenzioni, dove sempre più spesso viene richiesto.

💡 Consiglio operativo: anche senza un obbligo di legge, un ETS che lavora con minori o soggetti fragili dovrebbe dotarsi volontariamente di una policy di safeguarding. È una scelta di serietà che protegge l’ente, le persone assistite e i dirigenti. E in prospettiva, è probabile che il legislatore estenda gradualmente alcuni obblighi anche al non profit non sportivo.

Cosa può adottare volontariamente un ETS non sportivo

Un ETS può costruire il proprio sistema di tutela mutuando i principi dal modello sportivo, adattandoli alla propria realtà:

  • una policy di safeguarding scritta, che definisce principi, comportamenti attesi e vietati, procedure di segnalazione;
  • un codice di condotta per operatori, volontari e collaboratori a contatto con minori o soggetti vulnerabili;
  • la designazione di una figura di riferimento per le segnalazioni (anche se non obbligatoria, dà struttura al sistema);
  • procedure di selezione e formazione del personale e dei volontari;
  • la richiesta del certificato antipedofilia per i lavoratori a contatto con minori (su questo, vedi sotto: qui un obbligo può esistere a prescindere dal safeguarding).

Il certificato antipedofilia: quando è davvero obbligatorio

Questo è il punto più frainteso in assoluto, e merita massima chiarezza. Il “certificato antipedofilia” è il certificato penale del casellario giudiziale previsto dall’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 in attuazione della Direttiva UE 2011/93. Serve a verificare l’assenza di condanne per reati contro i minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies c.p.).

La regola generale: il certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro (non dal lavoratore), quando intende impiegare una persona per attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Tre situazioni distinte

1. ETS (sportivo o non) che assume lavoratori a contatto con minori

Quando l’ente impiega un dipendente o un collaboratore co.co.co. o autonomo in attività a contatto diretto e regolare con minori, l’obbligo di acquisire il certificato sussiste. Vale per associazioni culturali con scuole di musica per bambini, per cooperative sociali con educatori, per qualsiasi ETS in veste di datore di lavoro.

2. Sport dilettantistico: estensione anche ai volontari

Nello sport la situazione è più stringente. L’art. 33 c. 7 del D.Lgs. 36/2021 ha esteso l’applicazione del D.Lgs. 39/2014 a tutti i minori che praticano attività sportiva, senza distinguere nettamente tra lavoratori retribuiti e volontari. L’interpretazione prevalente è che ASD e SSD debbano acquisire il certificato per chiunque (allenatori, istruttori, preparatori, personale di supporto) abbia contatti regolari con i minori, anche a titolo di volontariato. Le sanzioni amministrative per l’omissione vanno da 10.000 a 15.000 euro.

3. Volontariato puro in ETS non sportivi

Per il puro volontariato in enti non sportivi, l’orientamento tradizionale (confermato da circolari ministeriali) è che l’obbligo sanzionatorio scatti solo quando l’associazione assume la veste di datore di lavoro. Il volontario “puro”, senza rapporto di lavoro, resta fuori dal profilo sanzionatorio. Ciò detto, richiedere comunque il certificato (o un’autocertificazione) è una buona pratica di safeguarding fortemente consigliata per chi lavora con minori.

💡 Punto chiave: il certificato va richiesto dal datore di lavoro, ha validità riferita al momento della richiesta e va acquisito prima dell’instaurazione del rapporto. Conservalo nella documentazione del personale. Il rilascio da parte del casellario avviene di norma in pochi giorni.

Come costruire una policy di safeguarding: i contenuti essenziali

Che tu sia obbligato (sport) o che tu scelga di adottarla volontariamente (ETS non sportivo), una policy di safeguarding ben fatta contiene alcuni elementi ricorrenti. Ecco una traccia operativa.

1. Dichiarazione di impegno

Una premessa che esprime l’impegno dell’ente a garantire un ambiente sicuro e a tutelare i minori e le persone vulnerabili. È il fondamento valoriale del documento.

2. Ambito di applicazione e destinatari

Chi è tenuto a rispettare la policy: dirigenti, dipendenti, collaboratori, volontari, tesserati, e in alcuni casi anche genitori e accompagnatori.

3. Definizioni e tipologie di abuso

Una sezione che definisce cosa si intende per abuso fisico, psicologico, sessuale, negligenza, bullismo, discriminazione. Aiuta a riconoscere i comportamenti a rischio.

4. Codice di condotta

Comportamenti attesi e comportamenti vietati, in positivo e in negativo. Regole su contatto fisico, comunicazioni private con minori, uso di immagini e social media, gestione di spogliatoi e spazi riservati, trasferte e pernottamenti.

5. Procedure di segnalazione (reporting)

Come, a chi e con quali tutele si segnala un sospetto o un episodio. È fondamentale prevedere la protezione del segnalante da ritorsioni, discriminazioni e vittimizzazione secondaria, e la possibilità di segnalazioni anonime. Su questo punto il safeguarding si lega ai principi del whistleblowing.

6. La figura di riferimento

Indicazione del Responsabile safeguarding (o della figura di riferimento per gli ETS non sportivi), con i suoi recapiti (es. una casella email dedicata) e le sue funzioni.

7. Selezione e formazione

Procedure per la selezione del personale e dei volontari (incluso il certificato antipedofilia dove dovuto) e piano di formazione periodica.

8. Gestione delle segnalazioni e misure

Cosa succede dopo una segnalazione: valutazione, eventuali misure cautelari, rapporti con le autorità competenti, riservatezza.

Safeguarding, GDPR e responsabilità: i collegamenti da non trascurare

Il safeguarding non vive isolato. Si intreccia con altri due ambiti di compliance che ogni ETS dovrebbe presidiare.

Privacy e GDPR: la gestione delle segnalazioni e dei dati relativi a minori comporta il trattamento di dati particolarmente delicati (anche dati relativi alla salute o a procedimenti penali). La policy di safeguarding va coordinata con l’informativa privacy e con le misure di sicurezza dei dati, secondo il Regolamento UE 2016/679. Le immagini dei minori, in particolare, richiedono consensi specifici e una gestione attenta.

Responsabilità degli amministratori: un sistema di safeguarding documentato e funzionante è anche uno strumento di tutela per i dirigenti dell’ente. In caso di episodio, poter dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive ragionevoli (modello, codice, formazione, controlli) attenua o esclude profili di responsabilità per culpa in vigilando o in eligendo.

Casi pratici risolti

Caso 1 – ASD di calcio giovanile

Situazione: una ASD affiliata alla FIGC gestisce una scuola calcio con 80 bambini tra i 6 e i 12 anni. Ha 4 allenatori (co.co.co. sportivi) e 6 genitori volontari che aiutano nelle trasferte.

Adempimenti obbligatori:

  • adozione del MOCS conforme alle Linee Guida FIGC;
  • adozione del codice di condotta;
  • nomina del Responsabile safeguarding (con requisiti di indipendenza);
  • certificato antipedofilia per i 4 allenatori co.co.co. (obbligo pieno con sanzione 10.000-15.000 euro in caso di omissione);
  • per i 6 genitori volontari a contatto regolare con i minori: l’art. 33 c. 7 D.Lgs. 36/2021 porta a richiedere il certificato anche per loro, in via prudenziale;
  • formazione safeguarding per tutto lo staff.

Caso 2 – APS che gestisce un doposcuola

Situazione: una APS iscritta al RUNTS organizza un doposcuola per 30 ragazzi delle scuole medie, con 2 educatori dipendenti e 5 volontari.

Analisi:

  • Non c’è obbligo di legge di adottare il MOCS sportivo o di nominare un Responsabile safeguarding: la APS non svolge attività sportiva e non è soggetta al D.Lgs. 39/2021;
  • Certificato antipedofilia obbligatorio per i 2 educatori dipendenti (la APS è datore di lavoro, attività a contatto regolare con minori, D.Lgs. 39/2014);
  • per i 5 volontari puri: obbligo sanzionatorio escluso, ma richiesta del certificato fortemente consigliata come buona pratica;
  • fortemente raccomandato: adottare volontariamente una policy di safeguarding e un codice di condotta, anche in vista di convenzioni con il Comune o di partecipazione a bandi.

Caso 3 – Cooperativa sociale con comunità per minori

Situazione: una cooperativa sociale (ETS di diritto) gestisce una comunità di accoglienza per minori in affido, con 12 dipendenti tra educatori e operatori.

Analisi:

  • Certificato antipedofilia obbligatorio per tutti i 12 dipendenti (datore di lavoro, contatto diretto e regolare con minori);
  • pur non essendoci l’obbligo “sportivo” del MOCS, il settore dell’accoglienza minori è ad altissima esposizione: una policy di safeguarding strutturata è di fatto indispensabile, spesso richiesta dagli enti pubblici affidatari e dai disciplinari di accreditamento regionale;
  • forte intreccio con GDPR (dati sanitari e giudiziari dei minori accolti) e con i protocolli dei servizi sociali territoriali.

Caso 4 – ODV che organizza un centro estivo occasionale

Situazione: una ODV organizza un centro estivo di 2 settimane per 20 bambini, con soli volontari, senza alcun lavoratore retribuito.

Analisi:

  • nessun obbligo di MOCS sportivo (non è attività sportiva ex D.Lgs. 39/2021);
  • nessun obbligo sanzionato di certificato antipedofilia, perché non vi è rapporto di lavoro (solo volontari);
  • buona pratica fortemente consigliata: predisporre comunque un codice di condotta semplice, raccogliere i consensi dei genitori, definire regole chiare su immagini e contatti, individuare un referente per le eventuali segnalazioni. Anche un’attività breve e gestita da volontari espone l’ente, ed è bene tutelarsi.

Le 4 domande operative più frequenti

La mia APS non fa sport ma lavora con minori: sono obbligato al safeguarding?

No, non a quello “sportivo” del D.Lgs. 39/2021, che vale solo per ASD e SSD. A maggio 2026 non esiste un obbligo di legge generalizzato di safeguarding per gli ETS non sportivi. Tuttavia, se impieghi lavoratori (dipendenti o co.co.co.) a contatto regolare con minori, scatta l’obbligo del certificato antipedofilia ex D.Lgs. 39/2014. E in ogni caso, adottare volontariamente una policy di safeguarding è una scelta di serietà che ti protegge sul piano etico, legale e reputazionale.

Devo richiedere il certificato antipedofilia anche per i volontari?

Dipende dal contesto. Nel settore sportivo, l’art. 33 c. 7 D.Lgs. 36/2021 porta a richiederlo anche per i volontari a contatto regolare con minori. Negli ETS non sportivi, per il puro volontariato senza rapporto di lavoro l’obbligo sanzionatorio non scatta, ma la richiesta resta una buona pratica consigliata. In ogni caso, ricorda: il certificato va richiesto dall’ente come datore di lavoro, non dal singolo, e prima dell’inizio dell’attività.

Chi nomina il Responsabile safeguarding e quanto deve essere indipendente?

Nelle ASD/SSD, salvo diversa previsione statutaria, la nomina può essere deliberata dall’organo di amministrazione. Il Responsabile deve avere competenza, autonomia e indipendenza: è opportuno che non coincida con il legale rappresentante o con chi detiene potere disciplinare diretto, per evitare conflitti di interesse nella gestione delle segnalazioni. La giurisprudenza sportiva recente è sempre più attenta a questo requisito sostanziale.

Il safeguarding ha collegamenti con la privacy e con il whistleblowing?

Sì, ed è importante coordinarli. La gestione delle segnalazioni tratta dati delicatissimi (salute, procedimenti penali, minori): va allineata al GDPR e all’informativa privacy dell’ente. Inoltre, le procedure di segnalazione del safeguarding condividono i principi del whistleblowing: protezione del segnalante, tutela da ritorsioni, possibilità di anonimato. Un ETS evoluto costruisce questi tre presìdi (safeguarding, privacy, whistleblowing) in modo integrato, evitando documenti scollegati tra loro.

Riferimenti normativi essenziali

  • D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, art. 16: Linee Guida, modelli organizzativi e codici di condotta nello sport; Safeguarding Officer
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (Riforma dello sport), art. 33: sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori; comma 6 (Responsabile protezione minori); comma 7 (rinvio al D.Lgs. 39/2014)
  • Delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023 (Osservatorio Permanente): principi generali safeguarding
  • Delibera CONI n. 159/89 del 28 giugno 2024: proroga termine nomina Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni al 31 dicembre 2024
  • D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, che ha introdotto l’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 (certificato antipedofilia), in attuazione della Direttiva UE 2011/93
  • D.Lgs. n. 163/2022: estensione obbligo certificato antipedofilia al settore sportivo
  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR): trattamento dati nelle procedure di segnalazione
  • Linee Guida di Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva di affiliazione (variabili per ciascun ente)

Vuoi mettere in regola il tuo ente sul safeguarding?

Il safeguarding è un tema dove confondere obbligo e buona pratica può costare caro: o ti carichi di adempimenti che non ti competono, o trascuri obblighi reali esponendoti a sanzioni e responsabilità. Se guidi una ASD/SSD e vuoi adottare correttamente MOCS, codice di condotta e nomina del Responsabile, oppure se guidi un ETS non sportivo e vuoi costruire volontariamente una policy seria a tutela dei minori, scrivimi: facciamo chiarezza sul tuo caso specifico, senza allarmismi e senza scorciatoie.

Scrivimi per un confronto: alessiocipollone@hotmail.com – oppure su WhatsApp.


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Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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