La responsabilità del presidente di un ETS: guida completa 2026

Quando il presidente di un ETS risponde con il patrimonio personale: debiti tributari, art. 38 c.c., personalità giuridica, art. 28 CTS.

📌 Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali più recenti

  • Cassazione, ordinanze n. 7553 e 7554 del 2026: la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari dell’associazione non riconosciuta sopravvive allo scioglimento dell’ente. Il fisco può notificare la cartella all’ex presidente anche dopo l’estinzione dell’associazione.
  • Cassazione, ordinanza n. 27519 del 15 ottobre 2025: per i debiti tributari, che sorgono ex lege, la responsabilità solidale deriva direttamente dal ruolo di direzione e gestione ricoperto, senza necessità di provare singoli atti negoziali.
  • Cassazione, ordinanza n. 11869 del 2 maggio 2024: ribadito che la responsabilità ex art. 38 c.c. è legata, per le obbligazioni contrattuali, all’attività concretamente svolta; ma per quelle tributarie il criterio è il ruolo gestionale effettivo. La difesa del “mero prestanome” è ammessa solo se realmente provata.
  • Quadro stabile: la distinzione decisiva resta quella tra ETS con personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta, art. 22 CTS) ed ETS senza personalità giuridica (responsabilità personale di chi agisce, art. 38 c.c.). Dal 2026, con la piena operatività del Titolo X CTS, la scelta di acquisire la personalità giuridica diventa una valutazione strategica ancora più rilevante.

Perché ogni presidente dovrebbe leggere questo articolo

Fare il presidente di un’associazione o di un ETS è spesso un atto di generosità: si accetta una carica per passione, per impegno civile, per dare una mano a una causa in cui si crede. Quasi nessuno, al momento di firmare l’accettazione, si chiede: “Con quale parte del mio patrimonio sto rispondendo?”

Eppure è la domanda più importante. Perché in determinate condizioni il presidente di un ente risponde con i propri beni personali dei debiti dell’associazione: la casa, il conto corrente, lo stipendio. E la giurisprudenza più recente della Cassazione, fino alle ordinanze del 2026, conferma un orientamento molto rigoroso, soprattutto sui debiti verso il fisco.

La buona notizia è che esistono strumenti precisi per limitare o azzerare questo rischio. Ma bisogna conoscerli e attivarli per tempo. Questa guida spiega, senza allarmismi e senza false rassicurazioni, quando il presidente è esposto, quanto è esposto, e come proteggersi.

La distinzione che cambia tutto: ente con o senza personalità giuridica

Il primo bivio, quello da cui dipende quasi tutto il resto, è se il tuo ente abbia o meno la personalità giuridica. Da qui derivano due mondi completamente diversi in tema di responsabilità.

Ente SENZA personalità giuridica (associazione non riconosciuta)

È la situazione della stragrande maggioranza delle associazioni italiane: piccole APS, ODV, ASD, associazioni culturali che si sono costituite con una semplice scrittura privata, senza passare dal notaio per ottenere il riconoscimento.

In questi enti vige l’art. 38 del Codice civile: per le obbligazioni dell’associazione risponde anzitutto il fondo comune, ma rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Tradotto: il presidente (e in certi casi i consiglieri) può essere chiamato a pagare con il proprio patrimonio personale.

  • Personalmente: con i propri beni (casa, conto, stipendio).
  • Solidalmente: ciascuno può essere chiamato a pagare l’intero debito, salvo poi rivalersi sugli altri.

Ente CON personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta)

Quando l’ente acquisisce la personalità giuridica, lo scenario cambia radicalmente. Si attiva l’autonomia patrimoniale perfetta: per i debiti dell’ente risponde solo il patrimonio dell’ente, non quello degli amministratori. Il creditore può aggredire i beni dell’ente, ma non quelli personali del presidente che ha agito correttamente.

È lo stesso principio che protegge i soci e gli amministratori di una società di capitali. Una deroga al principio generale dell’art. 2740 c.c. (secondo cui ciascuno risponde delle obbligazioni con tutti i propri beni), che la legge concede in cambio di una serie di garanzie a tutela dei terzi.

💡 Punto chiave: se guidi un ente che lavora con contratti, dipendenti, contributi pubblici, immobili, fatturati significativi, la personalità giuridica non è un lusso burocratico: è lo scudo che protegge il tuo patrimonio personale. Per gli enti “a rischio gestionale” è spesso la scelta più saggia.

Come si ottiene la personalità giuridica: l’art. 22 CTS

Prima della riforma, ottenere la personalità giuridica era un percorso lungo e disomogeneo (D.P.R. 361/2000, con procedure diverse tra Regioni e Prefetture). Il Codice del Terzo Settore ha introdotto una via semplificata e uniforme su tutto il territorio nazionale: l’art. 22 CTS.

Il meccanismo: l’associazione o la fondazione che voglia acquisire la personalità giuridica si rivolge a un notaio, che verifica la “legalità sostanziale” (conformità dello statuto al CTS) e la sussistenza del patrimonio minimo. Verificate le condizioni, il notaio deposita gli atti e l’ente viene iscritto al RUNTS con personalità giuridica.

I requisiti di patrimonio minimo:

  • 15.000 euro per le associazioni;
  • 30.000 euro per le fondazioni (e per i comitati, secondo l’orientamento del MLPS espresso nella nota n. 5 del 26 marzo 2025).

Una semplificazione recente, introdotta dal D.M. 2/2026, consente di provare la disponibilità del patrimonio minimo anche tramite assegno circolare non trasferibile intestato all’ente, oltre che con la tradizionale certificazione bancaria.

💡 Attenzione: l’autonomia patrimoniale perfetta non è gratuita in termini di obblighi. Comporta il monitoraggio continuo del patrimonio minimo: se il patrimonio scende sotto la soglia per perdite, scattano precisi doveri in capo agli amministratori (ricostituzione, eventuale trasformazione o scioglimento). E proprio la mancata reazione alla perdita del patrimonio minimo è una delle ipotesi che più frequentemente fa scattare la responsabilità personale dei rappresentanti.

I debiti tributari: il fronte più insidioso

Se c’è un’area in cui la Cassazione è particolarmente severa, è quella dei debiti tributari (IRES, IRAP, IVA, ritenute) delle associazioni non riconosciute. E la giurisprudenza 2025-2026 ha consolidato principi che ogni presidente deve conoscere.

La responsabilità tributaria nasce dal ruolo, non dai singoli atti

Per le obbligazioni contrattuali (un fornitore non pagato, un canone di affitto), la responsabilità ex art. 38 c.c. richiede la prova dell’attività negoziale concretamente svolta: ha risposto chi ha firmato quel contratto, chi ha assunto quell’obbligazione.

Per i debiti tributari, invece, la Cassazione (da ultimo l’ordinanza n. 27519 del 15 ottobre 2025) ha chiarito che il criterio è diverso: poiché l’obbligazione tributaria sorge ex lege (direttamente dalla legge, al verificarsi dei presupposti d’imposta), la responsabilità solidale deriva dal ruolo di direzione e gestione ricoperto nel periodo d’imposta, senza necessità di provare singoli atti. In altre parole: se eri presidente in carica quando è maturato il debito fiscale, rispondi, anche se non hai firmato personalmente la dichiarazione o l’atto da cui deriva.

La responsabilità sopravvive allo scioglimento dell’ente

Molti amministratori di piccoli enti pensano che sciogliere l’associazione cancelli ogni pendenza con il fisco. È un errore pericoloso. Le ordinanze gemelle n. 7553 e 7554 del 2026 della Cassazione hanno ribadito che la responsabilità solidale del rappresentante ex art. 38 c.c. ha natura diretta e personale e non viene meno con lo scioglimento dell’ente. Il fisco può notificare la cartella all’ex presidente anche dopo l’estinzione dell’associazione, in qualità di coobbligato.

La buona notizia, per la difesa: il rappresentante può comunque impugnare la cartella contestando anche nel merito l’accertamento originario fatto all’associazione, esercitando il proprio diritto di difesa.

Risponde solo chi era in carica quando è sorto il debito

Un principio di garanzia importante: la responsabilità ex art. 38 c.c. riguarda gli amministratori durante il cui mandato sono sorti gli obblighi, non chi subentra successivamente. Il semplice avvicendarsi nelle cariche non trasmette il debito dal vecchio al nuovo presidente. Quindi, se diventi presidente di un’associazione che ha debiti pregressi, di quelli risponde chi c’era prima, non tu (per i debiti sorti dopo il tuo insediamento, invece, rispondi tu).

💡 Punto chiave: questo è uno dei motivi per cui, prima di accettare la carica di presidente, è fondamentale chiedere una “due diligence” sulla situazione contabile e fiscale dell’ente. Accettare la presidenza di un’associazione con la contabilità in disordine significa esporsi ai debiti che maturano dal proprio insediamento in poi.

L’art. 28 CTS: la responsabilità “professionale” degli amministratori

Per gli ETS, oltre alla responsabilità verso i terzi (art. 38 c.c. per gli enti non riconosciuti), esiste una responsabilità specifica verso l’ente stesso, i creditori, il fondatore, gli associati e i terzi, disciplinata dall’art. 28 CTS.

La novità di questa norma è il salto di qualità nel livello di diligenza richiesto. Per le associazioni tradizionali valeva la generica “diligenza del buon padre di famiglia” (art. 18 c.c., mandato). L’art. 28 CTS rinvia invece alle norme sulle società per azioni (artt. 2392 e seguenti c.c.): la diligenza degli amministratori di ETS diventa “professionale”, parametrata alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze del soggetto.

Cosa comporta in pratica:

  • le scelte gestionali devono essere informate e ponderate;
  • gli amministratori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri;
  • rispondono anche se, conoscendo fatti pregiudizievoli, non hanno fatto il possibile per impedirne il compimento o per attenuarne le conseguenze;
  • hanno un ruolo di garanzia sull’osservanza degli obblighi e divieti del CTS (rispetto del patrimonio minimo negli enti con personalità giuridica, divieto di distribuzione di utili, perseguimento delle finalità civiche).

In sostanza: il legislatore ha avvicinato la responsabilità degli amministratori di ETS a quella degli amministratori di società di capitali, perché sempre più spesso gli ETS gestiscono risorse e attività di rilievo economico.

Le altre aree di responsabilità del presidente

Oltre ai debiti tributari e alla responsabilità ex art. 28 CTS, il presidente è esposto su altri fronti che è bene conoscere.

Responsabilità verso i lavoratori

Per i debiti verso dipendenti e collaboratori (stipendi, contributi previdenziali, premi assicurativi), negli enti non riconosciuti vale la responsabilità personale ex art. 38 c.c. di chi ha gestito i rapporti di lavoro. È un’area delicata, soprattutto per gli enti che impiegano personale in modo strutturato.

Responsabilità per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

Se l’ente ha lavoratori (e in certi casi anche volontari), il presidente assume di norma il ruolo di “datore di lavoro” ai fini della sicurezza, con i relativi obblighi (valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria) e le relative responsabilità penali in caso di infortuni.

Responsabilità per il safeguarding (per gli enti sportivi)

Come abbiamo visto in un altro approfondimento del blog, le ASD e SSD hanno obblighi precisi di safeguarding (D.Lgs. 39/2021, art. 33 D.Lgs. 36/2021). La mancata adozione del modello, del codice di condotta o la mancata nomina del Responsabile possono esporre i dirigenti a responsabilità in caso di episodi.

Responsabilità penale e modello 231

Il presidente risponde penalmente delle proprie condotte (es. omesso versamento di ritenute oltre soglia, appropriazione indebita, false comunicazioni). Per gli ETS più strutturati, l’adozione di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 può costituire uno strumento di prevenzione e di attenuazione della responsabilità dell’ente. Non a caso l’organo di controllo degli ETS, dove previsto (art. 30 CTS), vigila anche sul rispetto dei principi della 231 ove applicabili.

Come proteggersi: la cassetta degli attrezzi del presidente prudente

La responsabilità del presidente non è una fatalità. Ecco gli strumenti concreti per ridurre drasticamente il rischio.

1. Valutare la personalità giuridica

È lo strumento più potente. Se l’ente ha dimensioni e attività significative, l’autonomia patrimoniale perfetta (art. 22 CTS) sposta la responsabilità sull’ente e protegge il patrimonio personale. Vale la pena fare i conti: il patrimonio minimo richiesto (15.000 o 30.000 euro) è spesso un investimento ragionevole rispetto al rischio che si copre.

2. Tenere una contabilità ordinata e trasparente

La maggior parte dei guai nasce da contabilità approssimative, scritture mancanti, dichiarazioni omesse. Una gestione contabile rigorosa è la prima linea di difesa: dimostra la corretta amministrazione e riduce il rischio di contestazioni fiscali (che, ricordiamo, sono il fronte più insidioso).

3. Verbalizzare le decisioni

Le delibere del consiglio direttivo e dell’assemblea vanno verbalizzate con cura. Un amministratore che ha espresso dissenso su una decisione poi rivelatasi dannosa, e lo ha fatto verbalizzare, può sottrarsi alla responsabilità solidale. Il verbale è prova.

4. Fare due diligence prima di accettare la carica

Prima di diventare presidente, chiedere conto della situazione fiscale, contabile e debitoria dell’ente. Accettare “alla cieca” significa esporsi ai debiti che matureranno dall’insediamento.

5. Rispettare scadenze e adempimenti

Dichiarazioni fiscali, versamenti, deposito del bilancio al RUNTS, aggiornamento dei dati. Gli adempimenti rispettati sono la prova della diligenza professionale richiesta dall’art. 28 CTS.

6. Valutare una polizza D&O

Esistono polizze assicurative “Directors & Officers” pensate per amministratori di enti, che coprono i danni patrimoniali derivanti da atti di gestione colposi. Per ETS strutturati possono essere un complemento utile (attenzione: non coprono dolo, sanzioni fiscali proprie e condotte penali).

7. Gestire bene le dimissioni

Il presidente dimissionario resta responsabile fino all’effettiva sostituzione. È importante che il consiglio direttivo provveda tempestivamente alla nomina del successore e che le dimissioni siano formalizzate e verbalizzate. Le dimissioni “di fatto”, non formalizzate, non proteggono.

Casi pratici risolti

Caso 1 – Debito IVA in una ASD non riconosciuta

Situazione: il signor Luca è stato presidente di una ASD (non riconosciuta) dal 2021 al 2024. Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate notifica un accertamento per IVA e IRES non versate relative al 2023, ritenendo la ASD un ente commerciale di fatto.

Analisi: Luca era presidente in carica nel 2023, quando è maturato il debito. In base all’art. 38 c.c. e alla giurisprudenza consolidata (Cass. 27519/2025), risponde personalmente e solidalmente del debito tributario, perché la responsabilità deriva dal ruolo di direzione ricoperto, senza bisogno di provare singoli atti. Non gli giova sostenere di “non aver firmato personalmente”: per i debiti tributari conta il ruolo gestionale. Può però impugnare l’accertamento contestando nel merito la qualificazione della ASD come ente commerciale.

Caso 2 – Lo scudo della personalità giuridica

Situazione: la Fondazione Beta, con personalità giuridica ex art. 22 CTS e patrimonio di 50.000 euro, contrae un debito di 80.000 euro con un fornitore per la ristrutturazione di un immobile. La fondazione non riesce a pagare.

Analisi: grazie all’autonomia patrimoniale perfetta, il fornitore può aggredire solo il patrimonio della fondazione (50.000 euro), non il patrimonio personale degli amministratori che hanno agito correttamente. Gli amministratori rispondono col proprio patrimonio solo se hanno violato i propri doveri (art. 28 CTS), ad esempio assumendo l’obbligazione pur sapendo dell’impossibilità di farvi fronte e in violazione delle regole sul patrimonio minimo.

Caso 3 – Il nuovo presidente e i debiti pregressi

Situazione: la signora Marta diventa presidente di una APS non riconosciuta nel gennaio 2026. Scopre poi che l’associazione aveva debiti fiscali maturati nel 2023-2024, sotto la precedente gestione.

Analisi: per i debiti maturati prima del suo insediamento, Marta non risponde: la responsabilità ex art. 38 c.c. riguarda chi era in carica quando il debito è sorto. Risponderà invece dei debiti che matureranno dalla sua presidenza in poi. Lezione: avrebbe dovuto fare una due diligence prima di accettare, e ora deve gestire con attenzione per non aggiungere nuove pendenze a quelle ereditate.

Caso 4 – Il consigliere che dissente

Situazione: il consiglio direttivo di un ETS delibera a maggioranza un’operazione rischiosa che si rivela dannosa per l’ente. Il consigliere Paolo aveva votato contro.

Analisi: in base all’art. 28 CTS (che richiama gli artt. 2392 ss. c.c.), gli amministratori sono solidalmente responsabili dei danni. Ma il consigliere che ha espresso il proprio dissenso, facendolo verbalizzare, e che ha fatto il possibile per impedire o attenuare il danno, può andare esente da responsabilità. La verbalizzazione del dissenso è la sua salvezza: senza quella prova, sarebbe stato coinvolto nella responsabilità solidale.

Le 4 domande operative più frequenti

Se la mia associazione non ha personalità giuridica, rischio davvero la casa?

Per i debiti contrattuali, rischi se hai agito tu in nome dell’associazione assumendo quell’obbligazione. Per i debiti tributari, rischi in virtù del tuo ruolo di presidente in carica nel periodo d’imposta, anche senza aver firmato singoli atti. La responsabilità è personale (con i tuoi beni) e solidale (per l’intero importo). È esattamente per questo che, per enti con attività e fatturati significativi, va seriamente valutata l’acquisizione della personalità giuridica ex art. 22 CTS.

Acquisire la personalità giuridica mi mette completamente al riparo?

Ti mette al riparo dalla responsabilità per le obbligazioni dell’ente (autonomia patrimoniale perfetta): dei debiti risponde l’ente, non tu. Ma non ti rende immune dalla responsabilità per i tuoi atti di mala gestione (art. 28 CTS): se violi i tuoi doveri di amministratore diligente, rispondi verso l’ente e i creditori. E non ti protegge dalla responsabilità penale per le tue condotte. La personalità giuridica è uno scudo potente, ma non un’assoluzione preventiva.

Mi sono dimesso, sono tranquillo?

Solo in parte. Per i debiti sorti durante il tuo mandato resti responsabile anche dopo le dimissioni, e questa responsabilità (per i debiti tributari) sopravvive persino allo scioglimento dell’ente (Cass. 7553-7554/2026). Le dimissioni ti proteggono dai debiti futuri, non da quelli passati. Inoltre, sei realmente “uscito” solo quando le dimissioni sono formalizzate e si è provveduto alla tua sostituzione: le dimissioni di fatto non bastano.

Come dimostro di aver agito con diligenza?

Con la documentazione. Contabilità ordinata, dichiarazioni presentate, versamenti effettuati, bilanci depositati, verbali completi delle decisioni, eventuale dissenso verbalizzato su scelte rischiose. La diligenza “professionale” richiesta dall’art. 28 CTS si prova con le carte. Un presidente che tiene tutto in ordine non solo riduce il rischio che sorgano debiti, ma ha gli strumenti per difendersi se viene chiamato in causa.

Riferimenti normativi essenziali

  • Codice civile, art. 38: responsabilità personale e solidale di chi agisce per le associazioni non riconosciute
  • Codice civile, art. 2740: principio generale della responsabilità patrimoniale
  • Codice civile, artt. 2392 ss.: responsabilità degli amministratori di società per azioni (richiamati dall’art. 28 CTS)
  • D.Lgs. 117/2017 (CTS), art. 22: acquisto della personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta
  • D.Lgs. 117/2017 (CTS), art. 28: responsabilità di amministratori, direttori, organo di controllo, revisore
  • D.Lgs. 117/2017 (CTS), art. 30: organo di controllo e vigilanza (anche sui principi 231 ove applicabili)
  • D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026: semplificazioni sulla prova del patrimonio minimo (assegno circolare)
  • D.Lgs. 231/2001: responsabilità amministrativa degli enti
  • Cassazione, ordinanze n. 7553 e 7554 del 2026: sopravvivenza della responsabilità allo scioglimento dell’ente
  • Cassazione, ordinanza n. 27519 del 15 ottobre 2025: responsabilità tributaria fondata sul ruolo gestionale
  • Cassazione, ordinanza n. 11869 del 2 maggio 2024: criteri della responsabilità ex art. 38 c.c.

Hai dubbi sulla tua posizione di presidente?

La responsabilità del presidente di un ETS è un tema serio, ma gestibile: con gli strumenti giusti il rischio si riduce drasticamente. Il problema vero non è la responsabilità in sé, ma l’inconsapevolezza con cui troppi dirigenti accettano la carica senza conoscere la propria esposizione. Se vuoi capire qual è la tua posizione concreta, se per il tuo ente convenga acquisire la personalità giuridica, o come mettere in sicurezza la gestione, scrivimi: analizziamo insieme il tuo caso specifico, senza allarmismi ma con la chiarezza che questo tema richiede.


Sei un presidente o un consigliere di ETS? Questo articolo ti ha fatto venire qualche dubbio sulla tua posizione? Lascia un commento qui sotto con la tua domanda, e condividi l’articolo con gli altri membri del tuo consiglio direttivo: la consapevolezza della responsabilità è il primo strumento di tutela per tutti.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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