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Il modello 231 per gli ETS non è obbligatorio: ecco quando vale la pena adottarlo. Funzione esimente, reati tributari, costi, casi pratici.
C’è una convinzione diffusa che il D.Lgs. 231/2001 riguardi solo le grandi aziende. È un errore che può costare caro a un ETS. La responsabilità “amministrativa” degli enti prevista dalla 231 si applica, in linea di principio, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti del Terzo Settore: il legislatore non li ha esclusi, e molti dei reati presupposto non richiedono affatto l’esercizio di un’attività d’impresa.
Allo stesso tempo, va detto subito con chiarezza, per non cadere nell’eccesso opposto: per gli ETS il modello 231 non è obbligatorio. È una scelta volontaria. La domanda giusta quindi non è “devo adottarlo?”, ma “mi conviene adottarlo?“. E la risposta dipende dalla dimensione, dalle attività e dal profilo di rischio del singolo ente.
Questa guida spiega cos’è davvero la 231, perché tocca anche il Terzo Settore, e soprattutto come capire se per il tuo ente vale la pena affrontare l’investimento di un modello organizzativo.
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un principio prima sconosciuto: oltre alla persona fisica che commette un reato, può essere chiamato a rispondere anche l’ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso.
Il meccanismo, in sintesi:
Per un ETS, le sanzioni interdittive sono potenzialmente devastanti: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o l’esclusione dai contributi può significare la fine operativa di un ente che vive di convenzioni e fondi pubblici.
💡 Punto chiave: il sistema 231 funziona a “catalogo chiuso”. L’ente risponde solo per i reati espressamente previsti dalla legge. Ma il catalogo si allarga continuamente: l’ultimo ampliamento è del D.Lgs. 211/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026. Per questo un modello 231 va aggiornato nel tempo, altrimenti perde efficacia.
Per anni si è discusso se la 231 fosse applicabile agli enti non profit. Oggi il dubbio è superato, per tre ragioni.
1. Il legislatore non li ha esclusi. Nell’elenco dei reati presupposto rientrano fattispecie che non presuppongono affatto un’attività d’impresa: reati contro la Pubblica Amministrazione, reati tributari, reati ambientali, sicurezza sul lavoro, reati informatici, riciclaggio. Tutte situazioni in cui un ETS può concretamente trovarsi.
2. Il movente economico esiste anche nel non profit. Molti illeciti 231 hanno una matrice economico-finanziaria perfettamente compatibile con un ente di scopo non lucrativo: ottenere indebitamente un contributo pubblico, evadere imposte sulla parte commerciale, aggiudicarsi una convenzione con mezzi illeciti. Il “vantaggio” per l’ente non profit è altrettanto configurabile.
3. Il Codice del Terzo Settore lo presuppone. L’art. 30 CTS stabilisce che l’organo di controllo dell’ETS, dove istituito, vigila anche sull’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, “ove applicabili”. Il legislatore del Terzo Settore ha quindi esplicitamente messo in conto che gli ETS possano essere destinatari della 231.
A questo si aggiunge un dato di realtà: gli ETS sono sempre più protagonisti nella gestione di risorse pubbliche, fondi europei, PNRR, partenariati pubblico-privato. Proprio i contesti dove il rischio di illeciti, e quindi l’utilità di un presidio 231, è più alto.
Qui sta il cuore della convenienza. Il modello 231, se adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato, può avere efficacia esimente: può cioè escludere o attenuare la responsabilità dell’ente.
Il meccanismo cambia a seconda di chi commette il reato:
Reato commesso da un soggetto “apicale” (amministratore, presidente, direttore): la legge presume la responsabilità dell’ente. Per andare esente, l’ente deve dimostrare tre cose: di aver adottato un modello idoneo prima del fatto; di aver affidato la vigilanza a un Organismo di Vigilanza indipendente; che l’apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello. È un onere probatorio a carico dell’ente.
Reato commesso da un soggetto “sottoposto” (dipendente, collaboratore sotto direzione): qui l’onere si inverte a favore dell’ente. È l’accusa a dover dimostrare che il modello era inadeguato o non attuato. Se il modello c’è ed è effettivo, l’ente è protetto.
💡 Punto chiave: la sola esistenza del documento non basta. Un modello “di carta”, scaricato da internet e mai applicato, non ha alcuna efficacia esimente, anzi può aggravare la posizione dell’ente. Serve un modello costruito su misura, calato sulla realtà concreta dell’ente, effettivamente attuato e vigilato giorno per giorno.
Dal 2019 i reati tributari rientrano tra i reati presupposto della 231. È un punto di enorme rilevanza per gli ETS, e si collega direttamente al tema della responsabilità del presidente che abbiamo trattato in un altro approfondimento del blog.
Pensiamo agli scenari concreti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, emissione di fatture false, occultamento di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sono situazioni che, in un ETS con contabilità disordinata o con una gestione “allegra” della parte commerciale, possono concretizzarsi più facilmente di quanto si pensi.
Un modello 231 ben costruito presidia proprio queste aree: procedure di controllo sui fornitori, tracciabilità dei pagamenti, verifiche sulla genuinità delle operazioni, separazione dei compiti. Per un ETS che svolge attività commerciale significativa, è uno strumento sostanziale di tenuta, non un mero adempimento formale.
Veniamo alla domanda pratica. Non tutti gli ETS hanno bisogno di un modello 231. Ecco i fattori che spostano l’ago della bilancia verso il “sì”.
In questi casi, l’investimento (in termini di costi e di impegno organizzativo) può non essere giustificato dal profilo di rischio. Meglio concentrare le energie su una buona contabilità e su presìdi più leggeri.
💡 Consiglio operativo: la scelta non è “tutto o niente”. Anche un ETS che non adotta un modello 231 completo può mutuarne la logica: mappare le proprie aree di rischio, definire alcune procedure di controllo essenziali, separare i compiti nelle aree sensibili. È un “231 leggero” che innalza comunque il livello di tutela.
Un modello 231 si articola di norma in una parte generale (principi, struttura, organismo di vigilanza, sistema disciplinare, formazione) e una parte speciale (i protocolli specifici per ciascuna area di rischio reato).
La costruzione segue tre fasi principali:
1. Risk assessment (mappatura dei rischi)
Si esaminano i reati presupposto e si identificano quelli pertinenti per l’ente. Si individuano le aree e i processi “sensibili”, cioè quelli in cui un reato potrebbe essere commesso (gestione contributi pubblici, acquisti, contabilità, personale, sicurezza, dati).
2. Gap analysis
Si confrontano i presìdi già esistenti con quelli necessari, individuando le lacune da colmare.
3. Progettazione del sistema di controllo
Si definiscono i protocolli specifici per ridurre ciascun rischio a un livello accettabile: procedure, separazione dei compiti, tracciabilità delle decisioni, gestione delle risorse finanziarie. Si definisce il sistema disciplinare per sanzionare le violazioni e il piano di formazione.
A questi si aggiunge un elemento essenziale: la nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV).
L’OdV è l’organismo, collegiale o monocratico, incaricato di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello, di curarne l’aggiornamento e di verificarne l’effettiva attuazione. Senza un OdV realmente operativo, il modello perde efficacia esimente.
Caratteristiche dell’OdV:
Per gli ETS dotati di organo di controllo, è importante il coordinamento tra OdV, organo di controllo e revisore legale: le Norme di comportamento dell’organo di controllo (CNDCEC, definitive 2026) richiedono un flusso informativo strutturato tra questi soggetti, per evitare sovrapposizioni e garantire coerenza nel sistema dei controlli.
Un modello 231 ha dei costi: la consulenza per la costruzione (risk assessment, redazione), il funzionamento dell’OdV, la formazione, gli aggiornamenti periodici. Per un ETS questi costi vanno commisurati ai benefici: protezione dalle sanzioni (potenzialmente esistenziali), accesso a bandi che lo richiedono, credibilità reputazionale.
Va ricordato che la 231 non vive da sola: si integra con altri presìdi che l’ETS evoluto dovrebbe avere comunque. Il modello 231, la policy privacy/GDPR, il sistema di whistleblowing e il codice etico (gli altri tre pilastri di questo cluster di approfondimenti) formano un sistema di compliance integrato. Costruirli in modo coordinato, anziché come documenti scollegati, riduce i costi e aumenta l’efficacia complessiva.
Situazione: una Fondazione del Terzo Settore con personalità giuridica gestisce un progetto da 800.000 euro finanziato con fondi PNRR, con rapporti continui con enti pubblici.
Analisi: profilo di rischio alto. La gestione di fondi pubblici espone a reati contro la PA (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di contributi) e a reati tributari. Un modello 231 è fortemente consigliato: non solo per la funzione esimente, ma anche perché alcuni bandi e disciplinari lo richiedono espressamente, e perché rafforza la credibilità della Fondazione verso l’ente erogatore. L’investimento è ampiamente giustificato dal valore in gioco.
Situazione: una APS con 60 soci organizza attività culturali e ricreative, ha entrate per circa 25.000 euro l’anno, nessun dipendente, nessun rapporto economico con la PA.
Analisi: profilo di rischio basso. L’adozione di un modello 231 completo non è prioritaria: i costi supererebbero i benefici. Meglio concentrarsi su una contabilità ordinata e su presìdi essenziali. Se in futuro la APS dovesse accedere a finanziamenti pubblici o crescere significativamente, la valutazione andrà rifatta.
Situazione: una cooperativa sociale (ETS) con 40 dipendenti gestisce servizi socio-assistenziali in convenzione con diversi Comuni.
Analisi: profilo di rischio alto su più fronti. Rapporti con la PA (reati contro la PA), numero rilevante di dipendenti (sicurezza sul lavoro, dove il modello 231 ha anche valore esimente sulla culpa in vigilando del datore di lavoro), attività economica strutturata (reati tributari). Il modello 231 è qui uno strumento di tenuta e di tutela degli amministratori, oltre che spesso richiesto negli affidamenti pubblici. Da valutare anche l’eventuale sgravio INAIL (modello OT23) per gli enti che adottano modelli di prevenzione.
Situazione: una grande APS ha superato le soglie dell’art. 30 CTS e ha dovuto nominare l’organo di controllo. Non ha un modello 231.
Analisi: l’organo di controllo, ai sensi dell’art. 30 CTS, è tenuto a vigilare sull’osservanza della 231 “ove applicabile”. Questo non crea un obbligo automatico di adottare il modello, ma porta il tema all’attenzione formale dell’ente. È l’occasione giusta per fare una valutazione strutturata del profilo di rischio e decidere consapevolmente se e quanto investire in un modello 231, in coordinamento con l’organo di controllo appena insediato.
No. Per gli ETS, come per le imprese, l’adozione del modello 231 è facoltativa: nessuna norma la impone. Ma la sua assenza, in caso di reato commesso nell’interesse dell’ente, espone l’ETS alla responsabilità amministrativa con sanzioni pecuniarie e interdittive. La scelta va fatta valutando il profilo di rischio concreto: per enti che gestiscono fondi pubblici o attività economiche rilevanti, conviene seriamente; per piccole realtà a basso rischio, può non essere prioritario.
No, è controproducente. Un modello “di carta”, non calato sulla realtà specifica dell’ente e non effettivamente attuato, non ha efficacia esimente e può addirittura aggravare la posizione dell’ente, dimostrando una compliance solo apparente. Il modello deve nascere da un vero risk assessment sull’ente concreto ed essere vigilato da un OdV operativo. Meglio nessun modello che un modello finto.
Sono cose diverse, anche se a volte vengono confuse. Il MOCS (Modello Organizzativo e di Controllo dello sport, D.Lgs. 39/2021) è obbligatorio per ASD/SSD e riguarda specificamente la tutela dei minori e il contrasto ad abusi e discriminazioni. Il modello 231 è facoltativo e riguarda la prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente (reati contro la PA, tributari, ambientali, ecc.). Un’ASD strutturata può avere entrambi, coordinandoli.
No, la protezione non è automatica. Il modello ha efficacia esimente solo se è idoneo (costruito bene, su misura), efficacemente attuato (applicato davvero, non solo scritto) e vigilato da un OdV indipendente e operativo. Inoltre, per i reati commessi da soggetti apicali, l’ente deve anche dimostrare che l’autore ha eluso fraudolentemente il modello. Il modello 231 riduce drasticamente il rischio, ma richiede impegno continuo: non è un documento da archiviare e dimenticare.
Il modello 231 è uno strumento potente ma impegnativo: adottarlo quando non serve è uno spreco, non adottarlo quando serve è un rischio. La differenza la fa una valutazione seria del profilo di rischio del tuo ente specifico. Se gestisci fondi pubblici, hai rapporti strutturati con la PA, dipendenti o attività commerciali rilevanti, e vuoi capire se e come costruire un presidio 231 (magari integrato con privacy, whistleblowing e codice etico), scrivimi: facciamo insieme una valutazione concreta, dimensionata sulla realtà del tuo ente.
Il tuo ente ha già un modello 231, o stai valutando se adottarlo? Lascia un commento qui sotto con la tua esperienza o il tuo dubbio, e condividi l’articolo con gli altri amministratori del tuo ente: la compliance è un tema che riguarda tutto il consiglio direttivo, non solo il presidente.