Associazione culturale non RUNTS: IVA ordinaria, Legge 398/91 e regime forfetario APS

Un'associazione culturale non iscritta al RUNTS che vende bottiglie di vino deve applicare l'IVA ordinaria nel 2026? Può poi accedere al regime forfetario ex art. 86 CTS? Rispondo a un caso pratico con tutti i dettagli fiscali.

Ho ricevuto questa domanda da un’associazione che si occupa di promozione della cultura e delle tradizioni locali, non ancora iscritta al RUNTS. La riporto in forma anonima perché tocca un tema molto attuale e ricorrente tra le associazioni che si trovano in questa fase di transizione verso il pieno regime del Codice del Terzo Settore.


Il quesito

“La nostra associazione culturale non è ancora iscritta al RUNTS. Come unica attività commerciale svolge la vendita di bottiglie di vino, acquistate e rivendute senza alcun margine. Come va gestita questa attività ai fini IVA? Per il primo trimestre 2026, immaginiamo di dover applicare l’IVA come un soggetto in regime ordinario, con le relative liquidazioni periodiche. È corretto? E cosa cambia dopo l’iscrizione al RUNTS?”

Una domanda molto precisa, che merita una risposta altrettanto articolata.


La natura dell’attività: sempre commerciale, anche senza margine

Il primo punto da chiarire è che la vendita di bottiglie di vino (anche se effettuata al puro prezzo di acquisto, senza alcun ricarico) costituisce un’attività oggettivamente commerciale ai fini IVA e delle imposte dirette.

Ciò che rileva fiscalmente non è la presenza di un utile, bensì il volume d’affari generato dalla cessione sistematica di beni. Vendere in pareggio non fa perdere all’operazione la sua natura commerciale, né consente di applicare regimi agevolati pensati per le attività istituzionali degli enti associativi.


La proroga IVA al 2036: attenzione, non riguarda la vendita di beni

Molte associazioni in questo periodo sentono parlare della proroga al 1° gennaio 2036 del regime di esclusione IVA per gli enti associativi, e pensano che possa proteggere anche la loro attività commerciale. È un equivoco da chiarire subito.

Quella proroga riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi rese ai propri soci da parte degli enti associativi che rispettano determinate condizioni statutarie. Non si applica alla cessione di beni (come le bottiglie di vino) che restano pienamente soggette all’IVA ordinaria, indipendentemente da chi sia l’acquirente.


Addio alla Legge 398/1991 per le associazioni culturali

Dal 1° gennaio 2026, le associazioni culturali non iscritte al RUNTS non possono più avvalersi del regime forfetario della Legge 398/1991. Questo regime agevolato è oggi riservato esclusivamente alle ASD e SSD (associazioni e società sportive dilettantistiche) che hanno scelto di rimanere fuori dal Registro.

Per le associazioni culturali senza iscrizione al RUNTS, questa porta è definitivamente chiusa.


Come gestire il primo trimestre 2026: l’intuizione era giusta

L’impostazione del lettore è pienamente corretta. Fino all’iscrizione al RUNTS, l’associazione deve gestire l’attività di vendita secondo le regole IVA ordinarie:

  • Applicare l’IVA sulle cessioni di vino (aliquota ordinaria 22%);
  • Detrarre l’IVA sugli acquisti delle bottiglie, nel rispetto del principio di inerenza;
  • Presentare la LIPE del I trimestre 2026 entro il 31 maggio 2026;
  • Includere questo periodo nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2026, da presentare nel 2027.

⚠️ Attenzione alla partita IVA: se l’associazione non ne è ancora dotata, l’apertura è condizione imprescindibile. La partita IVA decorre retroattivamente dal primo atto commerciale: chi ha già effettuato cessioni senza averla aperta deve regolarizzare immediatamente la propria posizione.


Un punto tecnico importante: nessun vincolo triennale

Sorge spontanea una preoccupazione: applicare il regime IVA ordinario nel 2026 “blocca” l’associazione per un triennio, impedendole di accedere ai regimi agevolati ETS dopo l’iscrizione al RUNTS?

La risposta è no, e il ragionamento giuridico è il seguente.

Il vincolo triennale previsto dal D.P.R. 442/1997 si applica alle opzioni volontarie, cioè alle scelte del contribuente che decide liberamente di adottare un regime diverso da quello naturalmente applicabile. Nel caso di questa associazione, però, non esiste alcuna scelta: dal 1° gennaio 2026, non essendovi alcun regime agevolato alternativo disponibile (la L. 398/91 è abrogata per le culturali), l’applicazione del regime ordinario avviene ex lege*, per obbligo di legge, non per opzione.

Questo significa che, una volta ottenuta l’iscrizione al RUNTS, l’associazione potrà immediatamente accedere ai regimi fiscali previsti per gli ETS, senza alcun vincolo di permanenza nel regime ordinario.


Le opportunità dopo l’iscrizione al RUNTS come APS

Se l’associazione si iscrive al RUNTS nella categoria Associazione di Promozione Sociale (APS), potrà optare per il regime forfetario dell’art. 86 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), a condizione che i ricavi commerciali dell’anno precedente non superino €85.000.

Questo regime è molto semplificante: esonera dall’addebitare l’IVA ai clienti, dalla detrazione, dalle liquidazioni periodiche e dalla dichiarazione IVA annuale.

L’iscrizione nel corso del 2026 genererà però una doppia fase fiscale all’interno dello stesso anno: una prima parte in regime ordinario (prima dell’iscrizione) e una seconda potenzialmente in regime forfetario (dopo l’iscrizione, se l’opzione viene esercitata). Le due fasi vanno gestite separatamente e con adempimenti distinti.


La domanda che pochi si pongono: il regime forfetario conviene davvero?

Prima di scegliere automaticamente il regime forfetario ex art. 86 CTS, vale la pena fare un calcolo di convenienza che spesso viene trascurato.

Nel regime forfetario, l’imponibile IRES è determinato applicando un coefficiente del 3% ai ricavi commerciali, a prescindere dall’effettivo risultato economico. Significa che, anche vendendo il vino senza alcun margine, l’associazione pagherebbe comunque le imposte sul 3% del fatturato.

Nel regime ordinario, se i costi eguagliano i ricavi, l’imponibile è zero e l’imposta è zero.

Per un’attività strutturalmente in pareggio come quella descritta, il regime ordinario potrebbe risultare fiscalmente più conveniente del forfetario. Il forfetario è concepito per enti con costi bassi rispetto ai ricavi, non per attività di puro passaggio. La scelta va quindi ponderata caso per caso, bilanciando il vantaggio della semplificazione amministrativa con l’effettivo carico fiscale.


In sintesi

AspettoPrima dell’iscrizione al RUNTSDopo l’iscrizione come APS
Regime IVA applicabileOrdinario (ex lege)Forfetario art. 86 CTS (su opzione)
L. 398/1991Non applicabileNon applicabile
Vincolo triennaleNessuno (regime obbligatorio)Valutare al momento dell’opzione
LIPEObbligatoriaEsonero
Dichiarazione IVAObbligatoriaEsonero
Convenienza con margine zero✅ Regime ordinario preferibile⚠️ Valutare attentamente

Hai una situazione simile?

Se gestisci un’associazione culturale e ti trovi in questa fase di transizione — o stai valutando se e come iscriverti al RUNTS — ti invito a contattarmi per una consulenza personalizzata. Ogni situazione ha le sue specificità, e una valutazione preliminare può evitare errori costosi e adempimenti tardivi.

👉 Contattami qui oppure scrivi a [la tua email]


Articolo aggiornato a maggio 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

Articoli: 155

Un commento

  1. Professionista competente e di esperienza nel settore che dimostra massima disponibilità nel chiarire ogni dubbio. Affronta ogni situazione con serietà e precisione e offre soluzioni pratiche e su misura. Un punto di riferimento che raccomando senza alcuna esitazione.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.