Domande e risposte sul RUNTS
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) rappresenta una novità significativa per tutti gli enti che operano nel Terzo Settore. La sua introduzione ha generato numerose domande e dubbi tra gli operatori del settore. Questa guida raccoglie le domande più frequenti sul RUNTS e fornisce risposte chiare e dettagliate, con l’obiettivo di aiutare gli enti a orientarsi nel nuovo sistema e a prendere decisioni informate.
Domande Generali sul RUNTS
L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria per tutti gli enti non profit?
No, l’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria per tutti gli enti non profit. È obbligatoria solo per quegli enti che vogliono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e accedere ai relativi benefici fiscali e giuridici.
Gli enti non profit possono continuare a operare anche senza iscriversi al RUNTS, ma in questo caso:
- Non potranno utilizzare nella denominazione la qualifica di ETS o le qualifiche specifiche (ODV, APS, ecc.)
- Non potranno accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore
- Non potranno accedere al 5×1000 (salvo specifiche eccezioni)
- Non potranno stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 56 del CTS
È importante valutare attentamente costi e benefici dell’iscrizione in base alle caratteristiche specifiche dell’ente.
Quali sono i costi di iscrizione e mantenimento al RUNTS?
L’iscrizione al RUNTS è gratuita, non sono previsti costi di iscrizione o quote annuali da versare all’amministrazione pubblica. Tuttavia, ci sono costi indiretti da considerare:
- Eventuali spese notarili per la modifica dello statuto (se necessaria)
- Costi per l’adeguamento della struttura organizzativa e amministrativa
- Costi per la tenuta della contabilità secondo le modalità previste dal CTS
- Eventuali costi per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale (quando obbligatori)
- Costi per la redazione e il deposito del bilancio sociale (quando obbligatorio)
Questi costi variano in base alle dimensioni dell’ente, alla sua struttura organizzativa e alla tipologia di attività svolte.
È possibile cancellarsi dal RUNTS dopo l’iscrizione?
Sì, è possibile cancellarsi volontariamente dal RUNTS in qualsiasi momento. La cancellazione può avvenire:
- Su richiesta dell’ente, attraverso una delibera dell’organo competente
- D’ufficio, nei casi previsti dalla legge (es. mancato deposito del bilancio, perdita dei requisiti, ecc.)
La cancellazione comporta la perdita della qualifica di ETS e di tutti i relativi benefici. Inoltre, in caso di cancellazione, l’ente deve devolvere il patrimonio residuo ad altri ETS, secondo le disposizioni dell’art. 9 del CTS, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS.
È importante considerare che, dopo la cancellazione, l’ente non potrà più utilizzare nella denominazione la qualifica di ETS o le qualifiche specifiche (ODV, APS, ecc.).
Cosa succede agli enti che erano iscritti nei precedenti registri e non si sono iscritti al RUNTS?
Gli enti che erano iscritti nei precedenti registri (Registro ODV, Registro APS, Anagrafe ONLUS) e che non si sono iscritti al RUNTS si trovano in situazioni diverse a seconda della loro tipologia:
- ODV e APS: se non hanno completato la procedura di trasmigrazione o se hanno ricevuto un provvedimento di diniego, hanno perso la qualifica di ODV o APS. Possono continuare a operare come enti non profit “generici”, ma senza i benefici specifici.
- ONLUS: possono continuare a operare come ONLUS fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea (quindi fino al 31 dicembre 2025). Dopo tale data, se non si saranno iscritte al RUNTS, perderanno la qualifica di ONLUS e dovranno devolvere il patrimonio.
In ogni caso, gli enti che non si sono iscritti al RUNTS possono presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento, seguendo la procedura ordinaria.
Domande sulla Procedura di Iscrizione
Come si verifica lo stato della pratica di iscrizione al RUNTS?
Per verificare lo stato della pratica di iscrizione al RUNTS, è possibile:
- Accedere al portale del RUNTS (servizi.lavoro.gov.it) con le credenziali SPID, CIE o CNS del legale rappresentante o del soggetto delegato
- Nella sezione “Le mie pratiche” è possibile visualizzare lo stato di avanzamento della domanda
- In alternativa, è possibile contattare l’Ufficio del RUNTS territorialmente competente
Lo stato della pratica può essere uno dei seguenti:
- In compilazione: la domanda è stata iniziata ma non ancora inviata
- Inviata: la domanda è stata inviata e è in attesa di essere presa in carico
- In istruttoria: la domanda è in fase di valutazione da parte dell’Ufficio del RUNTS
- Sospesa: l’Ufficio ha richiesto integrazioni o chiarimenti
- Accolta: la domanda è stata accettata e l’ente è iscritto al RUNTS
- Respinta: la domanda è stata respinta con provvedimento motivato
È possibile modificare la sezione del RUNTS dopo l’iscrizione?
Sì, è possibile modificare la sezione del RUNTS in cui l’ente è iscritto. La procedura varia a seconda che si tratti di:
- Migrazione da una sezione a un’altra: l’ente deve presentare apposita istanza all’Ufficio del RUNTS, dimostrando di possedere i requisiti per l’iscrizione nella nuova sezione. L’Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e, in caso positivo, dispone il trasferimento.
- Iscrizione contemporanea in più sezioni: questa possibilità è riservata esclusivamente alle reti associative, che possono essere iscritte contemporaneamente nella sezione “Reti associative” e in un’altra sezione.
La modifica della sezione può comportare la necessità di adeguare lo statuto e la struttura organizzativa dell’ente ai requisiti specifici della nuova sezione.
È importante considerare che alcune modifiche (es. da ODV o APS ad altra sezione) possono avere implicazioni fiscali significative.
Cosa fare se la domanda di iscrizione viene respinta?
Se la domanda di iscrizione al RUNTS viene respinta, l’ente ha diverse opzioni:
- Presentare ricorso contro il provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla comunicazione. Il ricorso può essere presentato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio.
- Presentare una nuova domanda dopo aver risolto le criticità evidenziate nel provvedimento di diniego. In questo caso, è consigliabile attendere un tempo ragionevole e assicurarsi di aver corretto tutte le irregolarità.
- Richiedere un incontro con l’Ufficio del RUNTS per chiarire i motivi del diniego e valutare le possibili soluzioni.
Le cause più comuni di diniego includono:
- Statuto non conforme alle disposizioni del CTS
- Attività svolte non rientranti tra quelle di interesse generale (art. 5 CTS)
- Mancanza dei requisiti specifici per la sezione richiesta
- Documentazione incompleta o non corretta
È consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in materia di Terzo Settore per valutare la situazione e definire la strategia più appropriata.
Domande sugli Aspetti Fiscali
Quando entrerà in vigore il regime fiscale degli ETS?
Il regime fiscale degli ETS previsto dal Titolo X del Codice del Terzo Settore (artt. 79-89) entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e all’operatività del RUNTS.
A seguito della “comfort letter” della Commissione Europea del 7 marzo 2025, che ha dato una valutazione preliminare positiva sulla compatibilità del regime fiscale con le norme UE sugli aiuti di Stato, l’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026.
Fino a tale data, si applica un regime transitorio che prevede:
- Per le ONLUS: continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti (D.Lgs. 460/1997)
- Per le ODV e APS: continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti (L. 266/1991 e L. 383/2000) e alcune disposizioni agevolative del CTS già in vigore
- Per gli altri ETS: si applicano le norme IRES previste per gli enti non commerciali
È importante monitorare gli sviluppi normativi e le comunicazioni ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Agenzia delle Entrate per eventuali aggiornamenti.
Gli ETS possono svolgere attività commerciali?
Sì, gli ETS possono svolgere attività commerciali, ma con alcune limitazioni e distinzioni importanti:
- Attività di interesse generale (art. 5 CTS): possono essere svolte sia in forma non commerciale che in forma commerciale. Sono considerate non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.
- Attività diverse (art. 6 CTS): gli ETS possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali. Il D.M. 107/2021 ha stabilito che tali attività sono considerate secondarie se i relativi ricavi non superano il 30% delle entrate complessive o il 30% dei costi complessivi dell’ente.
La prevalenza di attività commerciali può comportare:
- La perdita della qualifica di ETS non commerciale ai fini fiscali
- L’applicazione del regime fiscale degli enti commerciali
- In casi estremi, la cancellazione dal RUNTS
È fondamentale tenere una contabilità separata per le attività commerciali e monitorare attentamente il rapporto tra attività commerciali e non commerciali.
Come funziona il regime forfetario per gli ETS?
Il Codice del Terzo Settore prevede un regime forfetario opzionale per gli ETS non commerciali (art. 80 CTS), che sarà operativo dal 1° gennaio 2026. Questo regime prevede:
- Applicazione di coefficienti di redditività diversificati in base alla tipologia di attività:
- 7% per prestazioni di servizi
- 5% per altre attività
- Applicazione dell’aliquota IRES ridotta del 50% (12% invece del 24%)
- Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali (resta l’obbligo di tenuta delle scritture contabili previste dal CTS)
- Esonero dall’applicazione degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità
Per accedere al regime forfetario, l’ETS deve:
- Essere qualificato come ETS non commerciale
- Avere ricavi commerciali non superiori a 130.000 euro
- Esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi
Fino all’entrata in vigore del regime fiscale degli ETS, le ODV e APS possono continuare ad applicare i regimi forfetari previsti dalla normativa previgente (L. 398/1991 per le APS).
Domande su Casi Specifici
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) devono iscriversi al RUNTS?
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non sono obbligate a iscriversi al RUNTS. Hanno tre opzioni:
- Mantenere solo la qualifica di ASD: in questo caso, continuano a essere iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e ad applicare la normativa fiscale specifica per le ASD (L. 398/1991, art. 148 TUIR, ecc.).
- Iscriversi al RUNTS come ETS: in questo caso, acquisiscono la qualifica di ETS e applicano la normativa del CTS, ma perdono le agevolazioni fiscali specifiche per le ASD.
- Mantenere entrambe le qualifiche (ASD-ETS): in questo caso, devono rispettare sia la normativa sportiva che quella del Terzo Settore, ma non possono cumulare le agevolazioni fiscali. Devono scegliere quale regime fiscale applicare.
La scelta dipende dalle caratteristiche specifiche dell’associazione, dalle attività svolte e dagli obiettivi strategici. È consigliabile effettuare un’analisi approfondita dei costi e benefici di ciascuna opzione.
In caso di doppia qualifica (ASD-ETS), l’associazione deve iscriversi nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del RUNTS.
Come funziona l’iscrizione al RUNTS per gli enti religiosi?
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono iscriversi al RUNTS con una procedura specifica:
- L’iscrizione riguarda solo le attività di interesse generale svolte dall’ente, non l’ente religioso nel suo complesso
- L’ente deve adottare un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del CTS
- Deve costituire un patrimonio destinato alle attività di interesse generale
- Deve tenere separatamente le scritture contabili relative a tali attività
Il regolamento deve contenere:
- Le attività di interesse generale che l’ente intende svolgere
- L’assenza di scopo di lucro
- Le modalità di gestione del patrimonio destinato
- Le modalità di tenuta delle scritture contabili separate
- I poteri di rappresentanza e gestione relativi alle attività di interesse generale
L’iscrizione avviene nella sezione “Altri enti del Terzo settore” o in una delle sezioni specifiche, a seconda delle caratteristiche delle attività svolte.
Cosa devono fare le ONLUS in vista della scadenza del regime transitorio?
Le ONLUS, in vista della scadenza del regime transitorio (31 dicembre 2025), hanno diverse opzioni:
- Iscriversi al RUNTS: possono presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento, scegliendo la sezione più adatta alle loro caratteristiche. L’iscrizione avrà effetto dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea (quindi dal 1° gennaio 2026).
- Trasformarsi in altro ente non profit: possono decidere di non iscriversi al RUNTS e trasformarsi in un ente non profit “generico” (es. associazione o fondazione non ETS).
- Sciogliersi: possono decidere di sciogliersi e devolvere il patrimonio secondo le regole previste per le ONLUS.
In ogni caso, le ONLUS devono:
- Adeguare lo statuto alle disposizioni del CTS se intendono iscriversi al RUNTS
- Valutare attentamente le implicazioni fiscali della scelta
- Pianificare la transizione con anticipo
È importante sottolineare che, in caso di mancata iscrizione al RUNTS entro il termine del regime transitorio, le ONLUS dovranno devolvere il patrimonio ad altri ETS, previo parere dell’Ufficio del RUNTS.
Risorse Utili
Portale del RUNTS
Portale ufficiale per l’accesso al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dove è possibile presentare domande di iscrizione e consultare le informazioni sugli enti iscritti.
Visita il portale
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sezione del sito del Ministero dedicata al Terzo Settore, con normativa, circolari, FAQ e altri documenti utili.
Visita il sito
Agenzia delle Entrate
Sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata agli enti non commerciali e al Terzo Settore, con circolari, risoluzioni e guide fiscali.
Visita il sito
Forum Terzo Settore
Principale organizzazione di rappresentanza del Terzo Settore italiano, con news, approfondimenti e iniziative di formazione.
Visita il sito