Panoramica della Fase
La gestione ordinaria rappresenta il cuore dell’operatività di un ente del Terzo Settore, comprendendo tutte le attività necessarie per il suo funzionamento quotidiano, il mantenimento degli adempimenti obbligatori e la realizzazione della missione sociale.
Descrizione generale
La fase di gestione ordinaria include tutti gli aspetti amministrativi, contabili, fiscali e organizzativi che accompagnano la vita dell’ente dopo la sua costituzione. Si tratta di un insieme di attività continuative che garantiscono il corretto funzionamento dell’organizzazione, la conformità alle normative vigenti e il perseguimento efficace degli scopi statutari. Nel 2026, con la piena operatività del Titolo X CTS, la gestione ordinaria si svolge in un quadro normativo finalmente stabile, integrato dalle recenti novità procedurali e di prassi (D.M. 2/2026 RUNTS, D.M. 18 febbraio 2026 Modello E, Nota MLPS 5003/2026 e successive).
Questa fase comprende:
- Gestione degli organi sociali e dei processi decisionali (assemblea, consiglio direttivo, organo di controllo).
- Amministrazione della base associativa (per le associazioni): ammissioni, quote, dimissioni, esclusioni.
- Tenuta della contabilità e redazione dei bilanci secondo i modelli ministeriali aggiornati.
- Gestione delle risorse umane: volontari, dipendenti, collaboratori, prestatori d’opera occasionali.
- Organizzazione e realizzazione delle attività istituzionali e delle attività diverse.
- Comunicazione interna ed esterna verso associati, donatori, beneficiari, stakeholder.
- Raccolta fondi e sostenibilità economica.
- Adempimenti periodici obbligatori (RUNTS, fiscali, previdenziali, assicurativi).
Importanza e criticità
Una gestione ordinaria efficace è fondamentale per diverse ragioni:
- Conformità normativa: garantisce il rispetto degli obblighi di legge e il mantenimento della qualifica (ETS, ODV, APS, ecc.).
- Trasparenza: assicura la corretta rendicontazione verso associati, donatori e stakeholder.
- Efficienza: ottimizza l’utilizzo delle risorse disponibili.
- Continuità: permette la realizzazione costante della missione sociale.
- Credibilità: rafforza la fiducia di beneficiari, sostenitori e partner.
- Sostenibilità: pone le basi per la durabilità dell’ente nel tempo.
Le principali criticità di questa fase includono:
- La complessità degli adempimenti amministrativi e fiscali, in continuo aggiornamento.
- La necessità di competenze specifiche in diversi ambiti (giuridico, contabile, fiscale, organizzativo).
- La gestione del ricambio dei volontari e degli amministratori.
- Il bilanciamento tra attività istituzionali e adempimenti burocratici, particolarmente sentito dalle piccole organizzazioni.
- La sostenibilità economica nel medio-lungo periodo.
- La gestione delle relazioni con gli stakeholder (donatori, beneficiari, enti pubblici, partner).
Tempistiche tipiche
La gestione ordinaria segue un calendario di adempimenti che si ripete ciclicamente:
- Quotidiani/Settimanali: gestione operativa, comunicazione, aggiornamento registri.
- Mensili: verifiche contabili, monitoraggio budget, adempimenti fiscali periodici (entro il 16 di ogni mese, versamento ritenute e contributi).
- Trimestrali: riunioni del Consiglio Direttivo, report di attività, eventuali liquidazioni IVA, comunicazioni LIPE.
- Semestrali: verifica obiettivi, aggiornamento programmi, relazioni intermedie.
- Annuali: assemblea dei soci, approvazione bilancio (entro 4 mesi dalla chiusura esercizio), rinnovo cariche (in base alla durata statutaria), dichiarazioni fiscali (REDDITI ENC, IRAP, IVA, CU, 770), deposito bilancio al RUNTS (30 giugno), aggiornamento annuale dati sociali al RUNTS (30 giugno, D.M. 2/2026), pubblicazione contributi pubblici sopra 10.000 € (30 giugno), comunicazione erogazioni liberali ricevute (16 marzo).
- Pluriennali: verifiche statutarie, pianificazione strategica, rinnovo eventuali accreditamenti regionali.
Attori coinvolti
I principali soggetti coinvolti nella gestione ordinaria sono:
- Organi di governo: Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente.
- Organi di controllo: organo di controllo interno (obbligatorio per ETS sopra determinate soglie ex art. 30 CTS), revisione legale dei conti (obbligatoria per ETS sopra le soglie ex art. 31 CTS).
- Staff operativo: dipendenti, collaboratori.
- Volontari.
- Associati (per le associazioni).
- Beneficiari delle attività.
- Consulenti esterni: commercialista, consulente del lavoro, legale. Dal 9 aprile 2026 il commercialista può essere designato come soggetto delegato del legale rappresentante per le pratiche RUNTS (D.M. 2/2026).
- Enti pubblici di riferimento (Agenzia delle Entrate, Ufficio del RUNTS, INPS, INAIL, MLPS).
- Partner e finanziatori.
Passaggi Chiave
1. Gestione degli organi sociali
La corretta gestione degli organi sociali è fondamentale per garantire processi decisionali legittimi ed efficaci.
Assemblea degli associati (per le associazioni, artt. 24-25 CTS)
- Convocazione: rispettando i termini e le modalità previste dallo statuto.
- Svolgimento: verifica del quorum costitutivo e deliberativo, gestione delle votazioni, redazione del verbale.
- Delibere principali: approvazione bilancio e bilancio sociale, nomina degli amministratori e dell’organo di controllo, modifiche statutarie, scioglimento, operazioni straordinarie.
- Frequenza minima: almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio (entro 4 mesi, o 6 mesi nei casi previsti dallo statuto).
- Diritto di consultazione: gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali (art. 15 CTS, chiarito dalla Nota MLPS 5003/2026 come espressione dei principi di democrazia, partecipazione e trasparenza degli ETS).
Consiglio Direttivo/Consiglio di Amministrazione (artt. 26-27 CTS)
- Riunioni periodiche: secondo quanto previsto dallo statuto (generalmente ogni 2-3 mesi).
- Verbalizzazione: documentazione puntuale di tutte le decisioni nel libro delle adunanze.
- Deleghe operative: assegnazione di compiti specifici ai consiglieri.
- Monitoraggio attività: verifica dell’attuazione delle delibere.
- Responsabilità degli amministratori (artt. 28-29 CTS): diligenza del buon amministratore, dovere di vigilanza, responsabilità solidale per atti pregiudizievoli all’ente.
Compensi degli amministratori (chiarimento Nota MLPS 5003/2026)
Tema spesso fonte di dubbi. Il chiarimento della Nota MLPS n. 5003/2026 è netto:
- Per le ODV (art. 34 c. 2 CTS): vale la regola della gratuità delle cariche sociali, con l’unica eccezione dei titolari dell’organo di controllo che abbiano i requisiti professionali richiesti.
- Per tutti gli altri ETS (APS, fondazioni, enti filantropici, “Altri ETS”): l’assemblea può deliberare un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione anche se lo statuto non lo prevede espressamente, purché lo statuto non lo vieti esplicitamente. Il compenso deve rispettare i criteri dell’art. 8 c. 3 CTS (proporzionato, ragionevole, non distributivo di utili in modo indiretto).
Presidente e altri organi esecutivi
- Rappresentanza legale: gestione dei rapporti esterni dell’ente.
- Coordinamento: supervisione delle attività operative.
- Firma di atti e contratti: secondo i poteri conferiti dallo statuto.
Organo di controllo (art. 30 CTS)
Quando è obbligatorio: per ETS con patrimonio > 110.000 €, ricavi > 220.000 € o lavoratori > 5 nei due esercizi precedenti. Sempre obbligatorio per le fondazioni e per gli ETS con personalità giuridica che superano le soglie.
Compiti:
- Verifiche periodiche della gestione amministrativa e contabile.
- Relazione annuale sul bilancio, secondo gli schemi aggiornati dal CNDCEC nel 2026 (Consiglio Nazionale Commercialisti, edizione 2026 della relazione, che integra anche gli schemi per il bilancio sociale delle imprese sociali).
- Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo (quando rilevante).
- Attestazione di conformità del bilancio alle linee guida del MLPS del 4 luglio 2019.
Supplenti dell’organo di controllo (chiarimento Nota MLPS 5003/2026)
La Nota MLPS n. 5003/2026 ha chiarito un punto operativo importante:
- Gli ETS possono prevedere nello statuto la nomina di membri supplenti dell’organo di controllo, anche se non espressamente obbligatoria per legge.
- La nomina dei supplenti è facoltativa ma legittima, purché prevista statutariamente.
- I supplenti devono possedere fin da subito gli stessi requisiti richiesti ai membri effettivi (es. iscrizione al Registro dei Revisori Legali se l’organo è chiamato anche alla revisione legale dei conti).
- Finché restano supplenti, non devono essere iscritti nel RUNTS; l’obbligo di iscrizione scatta solo al momento del subentro come membri effettivi.
- Il supplente che subentra a un titolare scadrà insieme con il resto del collegio.
Revisione legale dei conti (art. 31 CTS)
Quando è obbligatoria: per ETS con patrimonio > 1,1 milioni €, ricavi > 2,2 milioni € o lavoratori > 12 nei due esercizi precedenti.
Compiti: verifica del controllo contabile, della regolare tenuta della contabilità, della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Affidata a un revisore legale iscritto al Registro o a una società di revisione legale.
2. Gestione della base associativa
Per le associazioni, la gestione degli associati rappresenta un aspetto cruciale.
Ammissione di nuovi associati
- Procedura di ammissione: secondo quanto previsto dallo statuto (tipicamente: domanda scritta, valutazione del consiglio direttivo, comunicazione dell’esito).
- Delibera di accettazione: da parte dell’organo competente.
- Comunicazione: informativa al nuovo associato dei diritti e doveri.
- Registrazione: aggiornamento del libro degli associati.
Gestione delle quote associative
- Definizione degli importi: secondo le delibere assembleari.
- Modalità di versamento: contanti, bonifico, sistemi di pagamento online.
- Monitoraggio dei pagamenti: solleciti per quote non versate.
- Rilascio ricevute: documentazione dei versamenti. Le quote associative non concorrono al reddito imponibile dell’ETS (art. 79 c. 4 CTS).
Diritti e doveri degli associati
- Informazione: comunicazioni periodiche sulle attività.
- Partecipazione: coinvolgimento nelle assemblee e nelle attività.
- Diritto di esaminare i libri sociali (art. 15 CTS, ribadito dalla Nota MLPS 5003/2026 come espressione di democrazia, partecipazione e trasparenza).
- Gestione delle controversie: secondo le procedure statutarie.
Perdita della qualifica di associato
- Dimissioni: gestione delle comunicazioni formali.
- Esclusione: rispetto delle procedure previste dallo statuto.
- Decadenza: per mancato pagamento della quota o altri motivi.
- Aggiornamento del libro degli associati.
3. Amministrazione e contabilità
Una corretta gestione amministrativa e contabile è essenziale per la trasparenza e la conformità normativa.
Tenuta dei libri sociali obbligatori (art. 15 CTS)
- Libro degli associati (per le associazioni).
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo (se presente).
- Registro dei volontari (per ODV e altri enti che si avvalgono di volontari non occasionali).
Gestione contabile
- Scelta del sistema contabile in base al volume di entrate:
- Entrate ≤ 60.000 €: rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E), introdotto dal D.M. 18 febbraio 2026.
- Entrate tra 60.000 € e 220.000 €: rendiconto per cassa ordinario (Modello D).
- Entrate > 220.000 €: contabilità per competenza (stato patrimoniale + rendiconto gestionale + relazione di missione, Modelli A, B, C).
- Registrazione delle operazioni: entrate e uscite, con adeguata documentazione.
- Separazione contabile tra attività istituzionali e attività diverse (o valutazione unitaria semplificata se proventi complessivi sotto 300.000 €, ex Circolare 1/E/2026).
- Conservazione dei documenti: per almeno 10 anni.
Redazione del bilancio/rendiconto (D.M. 39/2020 + D.M. 18 febbraio 2026)
- Tempistiche: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (eventualmente 6 mesi per particolari motivi indicati nello statuto).
- Modelli da utilizzare (in base alle entrate):
- Modello E: rendiconto per cassa in forma aggregata, per ETS con entrate ≤ 60.000 € (D.M. 18 febbraio 2026, applicabile dal bilancio 2026 approvato nel 2027). Chiarimenti applicativi nella Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026.
- Modello D: rendiconto per cassa ordinario, per ETS con entrate tra 60.000 € e 220.000 €.
- Modelli A, B, C: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, per ETS con entrate > 220.000 €.
- Approvazione: da parte dell’assemblea (per le associazioni) o dell’organo di amministrazione (per le fondazioni).
- Deposito: al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
Bilancio sociale (se obbligatorio)
- Quando è obbligatorio: per ETS con ricavi superiori a 1 milione di euro o con 5+ dipendenti.
- Contenuti minimi: secondo le linee guida del MLPS del 4 luglio 2019.
- Approvazione e pubblicazione: insieme al bilancio d’esercizio.
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4. Gestione delle risorse umane
La gestione delle persone che operano nell’ente richiede particolare attenzione.
Volontari (artt. 17-18 CTS)
- Registro dei volontari non occasionali: aggiornamento costante.
- Assicurazione obbligatoria: contro infortuni, malattie connesse all’attività di volontariato, responsabilità civile verso terzi. La Nota MLPS 5003/2026 ha ribadito che l’obbligo assicurativo si applica anche al volontario occasionale che svolge prestazioni rispettando i requisiti dell’art. 17 c. 2 CTS.
- Rimborsi spese: solo per spese effettivamente sostenute e documentate (a piè di lista). I rimborsi forfettari sono ammessi solo nei casi tassativi previsti dall’art. 17 c. 4 CTS, con autocertificazione.
- Formazione: aggiornamento periodico sulle attività e sulla sicurezza.
Incompatibilità tra volontario e prestatore di lavoro (chiarimento Nota MLPS 5003/2026)
Un chiarimento importante della Nota 5003/2026: nella stessa persona, rispetto al medesimo ente, non possono coesistere la posizione di volontario e quella di prestatore di lavoro o d’opera retribuito. L’incompatibilità è assoluta, indipendentemente dalla qualifica dell’ente (ODV, APS, “Altro ETS”). Conseguenze pratiche: se un associato è anche dipendente o collaboratore retribuito dell’ente, non può essere registrato come volontario, e viceversa. Va distinta dall’ipotesi del semplice coadiuvo occasionale: il fatto che l’associato coadiuvi occasionalmente gli organi sociali (es. verbalizzando l’assemblea annuale) non lo rende automaticamente volontario (esclusione ex art. 17 c. 6 CTS).
Dipendenti e collaboratori
- Contratti di lavoro: conformi alla normativa e ai CCNL di riferimento (es. CCNL Cooperative Sociali, UNEBA, ANINSEI per settori specifici).
- Adempimenti giuslavoristici: buste paga, contributi, ritenute IRPEF, CU annuale.
- Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008): formazione, DPI, sorveglianza sanitaria, valutazione rischi.
- Welfare aziendale: eventuali benefit e incentivi.
- Limiti specifici: per le ODV, lavoratori max 50% dei volontari (art. 33 CTS). Per le APS, lavoratori max 50% dei volontari o 5% degli associati.
Lavoratori sportivi (per ASD/SSD)
- Inquadramento corretto secondo la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021): lavoratore sportivo subordinato (art. 26), autonomo (art. 27), co.co.co. (art. 28), volontario sportivo (art. 29).
- Compensi sportivi: franchigia 15.000 € IRPEF e 5.000 € previdenziale, riduzione 50% imponibile contributivo fino al 31/12/2027 (regime transitorio).
- Comunicazioni obbligatorie: iscrizione al Libro Unico del Lavoro (LUL), comunicazione al RASD.
- Aliquota Gestione Separata: 27,03% (2026), ripartita 2/3 ASD/SSD e 1/3 collaboratore.
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Formazione e sviluppo
- Analisi dei fabbisogni formativi.
- Pianificazione della formazione.
- Valutazione dell’efficacia.
- Aggiornamento delle competenze (es. corsi per amministratori di ETS, percorsi CSV).
5. Gestione delle attività istituzionali
L’organizzazione e realizzazione delle attività rappresenta il cuore della missione dell’ente.
Pianificazione delle attività
- Programmazione annuale: definizione degli obiettivi e delle azioni.
- Calendarizzazione: tempistiche e scadenze.
- Assegnazione delle responsabilità.
- Allocazione delle risorse.
Realizzazione dei progetti
- Coordinamento operativo.
- Monitoraggio dell’avanzamento.
- Gestione delle criticità.
- Documentazione delle attività svolte (essenziale per la rendicontazione).
Valutazione dei risultati
- Definizione di indicatori di processo e di risultato.
- Raccolta dati sulle attività svolte.
- Analisi dell’impatto sociale (rilevante per il bilancio sociale, se obbligatorio).
- Redazione di report periodici.
Innovazione e miglioramento
- Raccolta feedback da beneficiari e stakeholder.
- Analisi delle buone pratiche.
- Sviluppo di nuove iniziative.
- Aggiornamento delle metodologie.
6. Comunicazione e relazioni esterne
Una comunicazione efficace è fondamentale per il coinvolgimento degli stakeholder.
Comunicazione interna
- Informazione agli associati: newsletter, area riservata del sito, gruppi WhatsApp/Telegram.
- Coinvolgimento dei volontari: riunioni periodiche, gruppi di lavoro.
- Condivisione delle decisioni: verbali, report.
- Gestione dei feedback: raccolta e analisi delle proposte.
Comunicazione esterna
- Sito web: aggiornamento costante, sezione bilanci e trasparenza obbligatoria per ETS con ricavi sopra 100.000 €.
- Social media: presidio dei canali rilevanti.
- Materiale informativo: brochure, locandine, video.
- Ufficio stampa: relazioni con i media.
Relazioni con gli stakeholder
- Mappatura degli stakeholder.
- Pianificazione delle relazioni.
- Gestione delle partnership (anche con la PA, art. 55-57 CTS).
- Rendicontazione sociale.
Trasparenza
- Pubblicazione dei bilanci sul sito web (obbligatorio per ETS con ricavi > 100.000 €).
- Pubblicazione degli emolumenti agli amministratori (idem).
- Comunicazione dell’impatto sociale.
- Informazione sull’utilizzo delle risorse.
- Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti sopra 10.000 € (art. 1 c. 125-129 L. 124/2017).
- Accessibilità delle informazioni.
7. Raccolta fondi e sostenibilità
La sostenibilità economica è essenziale per la continuità dell’ente.
Diversificazione delle fonti di finanziamento
- Quote associative (per le associazioni).
- Donazioni da privati e aziende (con detrazione 30%/35% e deduzione 10% per il donatore, art. 83 CTS).
- Contributi pubblici.
- 5×1000.
- Crowdfunding: donation crowdfunding (art. 83 CTS) o equity crowdfunding (per imprese sociali in forma societaria).
- Attività commerciali marginali o secondarie e strumentali ex art. 6 CTS (criteri DM 107/2021).
- Raccolte fondi occasionali ex art. 7 CTS (fuori IRES e IVA, Linee guida MLPS 9 gennaio 2025).
- Social Bonus (art. 81 CTS) per progetti di recupero di immobili pubblici o beni confiscati.
Pianificazione economico-finanziaria
- Budget previsionale.
- Monitoraggio dei flussi di cassa.
- Analisi degli scostamenti.
- Pianificazione degli investimenti.
Gestione delle raccolte fondi
- Campagne di fundraising.
- Eventi di raccolta fondi.
- Rendicontazione specifica (allegata al bilancio).
- Fidelizzazione dei donatori (es. donor stewardship).
- Comunicazione delle erogazioni liberali all’AdE: dal 2026 obbligo generalizzato per tutti gli ETS (entro il 16 marzo dell’anno successivo). Tenere registro dedicato dei donatori con anagrafica e importi.
Gestione del patrimonio
- Investimento delle risorse disponibili (con criteri prudenziali per le fondazioni).
- Mantenimento delle riserve.
- Gestione degli immobili (verifica esenzione IMU, art. 82 c. 6 CTS, anche per comodato gratuito tra ETS collegati, L. 213/2023).
- Pianificazione a lungo termine.
8. Adempimenti periodici verso il RUNTS (novità D.M. 2/2026)
Il rispetto degli adempimenti verso il RUNTS è fondamentale per mantenere la qualifica di ETS e la conformità normativa. Il D.M. 2/2026 ha introdotto importanti novità operative dal 9 aprile 2026.
Deposito del bilancio
- Tempistica: entro il 30 giugno di ogni anno.
- Modello: in base al volume di entrate (Modello E, D, oppure A+B+C; eventuale bilancio sociale).
Aggiornamento annuale dei dati sociali (D.M. 2/2026)
Dal 9 aprile 2026, le informazioni relative a numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati devono essere aggiornate una sola volta all’anno, entro il 30 giugno (semplificazione rispetto al precedente obbligo di aggiornamento al verificarsi di ogni variazione).
Comunicazione modifiche
- Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto: entro 30 giorni.
- Variazioni di sede legale: entro 30 giorni.
- Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento: entro 30 giorni.
- Variazioni degli amministratori: entro 30 giorni.
Delega del legale rappresentante (D.M. 2/2026)
Dal 9 aprile 2026, è possibile delegare un soggetto fiduciario (es. commercialista, consulente) alla gestione delle pratiche sul RUNTS. La delega può riguardare iscrizione, variazioni, cancellazione, accreditamento 5×1000, deposito bilanci. Conferibile e revocabile online sul portale.
PEC propria dell’ETS (D.M. 2/2026)
L’ETS deve disporre di propria PEC, non più della PEC di un terzo soggetto (art. 6 c. 3 DM 106/2020 modificato). Il portale RUNTS è il canale prioritario di comunicazione tra ETS e Uffici RUNTS.
Doppia iscrizione RUNTS + Registro Imprese (Nota MLPS 7741/2026)
Per gli ETS che svolgono attività in forma di impresa commerciale (organizzazione professionale ex art. 2082 c.c., con strutturazione tipica dell’impresa), è obbligatoria la doppia iscrizione: RUNTS + Registro delle Imprese (art. 11 c. 2 CTS). Per le imprese sociali, l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese assolve anche all’obbligo RUNTS (art. 11 c. 3 CTS).
Casi Pratici
Caso 1: Approvazione del bilancio annuale di una piccola ODV
Situazione: ODV con entrate annue di 40.000 €, iscritta al RUNTS dal 2023. Deve approvare il bilancio 2025 e prepararsi alle scadenze 2026.
Passaggi operativi:
- Predisposizione del bilancio: per il bilancio 2025, applicare il Modello D (rendiconto per cassa ordinario). Per il bilancio 2026 (da approvare nel 2027), sarà applicabile il nuovo Modello E (rendiconto per cassa in forma aggregata, D.M. 18 febbraio 2026, entrate sotto 60.000 €).
- Relazione del Consiglio Direttivo: predisposta dal Presidente, illustra i risultati e i programmi.
- Convocazione dell’assemblea: entro 4 mesi dalla chiusura esercizio (es. assemblea entro il 30 aprile per esercizio chiuso al 31 dicembre).
- Svolgimento assemblea: verifica quorum, lettura della relazione, discussione, votazione del bilancio, redazione del verbale.
- Deposito al RUNTS: entro il 30 giugno 2026, tramite portale telematico (eventualmente con delega al commercialista, D.M. 2/2026).
- Aggiornamento dati sociali al RUNTS: entro il 30 giugno 2026, dati su associati, volontari, dipendenti.
Caso 2: Rinnovo del Consiglio Direttivo e gestione dei compensi
Situazione: APS culturale con consiglio direttivo in scadenza. L’assemblea deve eleggere i nuovi consiglieri e valutare se prevedere un compenso per il Presidente.
Passaggi operativi:
- Verifica statutaria: lo statuto prevede un compenso per gli amministratori? Lo vieta espressamente?
- Caso 1 — statuto silenzio o lo prevede: l’assemblea può deliberare un compenso per il Presidente (chiarimento Nota MLPS 5003/2026), nei limiti dell’art. 8 c. 3 CTS (proporzionato, ragionevole, non distributivo di utili in modo indiretto).
- Caso 2 — statuto lo vieta espressamente: niente compenso possibile, anche con delibera assembleare.
- Verifica fiscale: per il compenso al Presidente APS, ritenuta d’acconto IRPEF (con CU annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo) e, se compenso continuativo, eventuale Gestione Separata INPS.
- Pubblicazione: per APS con ricavi sopra 100.000 €, pubblicazione del compenso sul sito web (obbligo di trasparenza ex art. 14 CTS).
- Comunicazione variazioni al RUNTS: entro 30 giorni dalla nomina dei nuovi amministratori.
Caso 3: Gestione di un volontario che è anche dipendente
Situazione: la nostra ODV ha tra gli associati una persona che vorrebbe essere assunta come educatrice (a tempo parziale), continuando però ad essere volontaria per altri progetti dell’ente.
Soluzione: Non è possibile mantenere entrambe le posizioni. La Nota MLPS 5003/2026 è netta: nella stessa persona, rispetto al medesimo ente, non possono coesistere la posizione di volontario e quella di prestatore di lavoro o d’opera retribuito. L’incompatibilità è assoluta. Opzioni operative: a) Assumerla come dipendente per tutte le attività (in regola con il contratto di lavoro, contributi, ritenute), eliminandola dal registro dei volontari. b) Mantenerla come volontaria gratuita, senza retribuzione per nessuna attività. c) Se i due “ambiti” sono separabili e l’ente ha più articolazioni autonome (es. una APS che fa parte di una rete con altri ETS distinti), valutare con un legale se è praticabile la doppia posizione presso enti diversi. Cosa fare ora: chiarire con la persona la scelta, formalizzare il contratto di lavoro se la opzione è l’assunzione, aggiornare il registro dei volontari, comunicare le variazioni al RUNTS entro 30 giugno.
Caso 4: Gestione della comunicazione erogazioni liberali
Situazione: APS culturale che nel 2026 riceve donazioni da 50 sostenitori per un totale di 15.000 €. Deve organizzarsi per la comunicazione AdE entro il 16 marzo 2027.
Passaggi operativi:
- Predisporre il registro dei donatori: dal 1° gennaio 2026, registrazione di ogni donazione con dati anagrafici del donatore (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo), importo, data, modalità di pagamento.
- Richiedere il codice fiscale ai donatori continuativi: comunicazione ai sostenitori al momento dell’iscrizione o del primo bonifico significativo.
- Verificare la tracciabilità dei pagamenti: bonifici, carte, assegni. Niente contanti (no detrazione 30%, no comunicazione).
- Trasmissione telematica all’AdE entro il 16 marzo 2027: tramite il software AdE (specifiche nel Provvedimento direttoriale 4 marzo 2024).
- Comunicazione ai donatori: comunicate che le loro donazioni saranno inserite nella dichiarazione precompilata (valore aggiunto per loro: detrazione 30% automatica senza dover conservare ricevute).
- Conservazione documentazione: per 10 anni, anche per eventuali controlli AdE.
Conclusioni e Raccomandazioni
La gestione ordinaria degli ETS, dal 2026, si svolge in un quadro normativo finalmente stabile e operativamente arricchito di prassi e novità. I punti da fissare:
- Modelli di bilancio aggiornati: Modello E (DM 18/2/2026) per ETS sotto 60.000 €, Modello D ordinario tra 60.000 e 220.000 €, Modelli A+B+C sopra 220.000 €.
- Delega del legale rappresentante al RUNTS (D.M. 2/2026): dal 9 aprile 2026 potete affidare al commercialista la gestione delle pratiche RUNTS.
- Aggiornamento annuale dati sociali: una sola volta l’anno, entro il 30 giugno (semplificazione D.M. 2/2026).
- PEC propria dell’ETS: obbligatoria, non più la PEC di un terzo soggetto.
- Compensi amministratori: per ODV gratuità (art. 34 c. 2 CTS), per altri ETS possibili anche senza previsione statutaria, salvo divieto esplicito (chiarimento Nota MLPS 5003/2026).
- Incompatibilità volontario/lavoratore: assoluta, indipendentemente dalla qualifica dell’ente (Nota MLPS 5003/2026).
- Supplenti organo di controllo: facoltativi ma legittimi se previsti statutariamente; non si iscrivono al RUNTS finché non subentrano.
- Diritto degli associati a consultare i libri sociali: ribadito come espressione di democrazia, partecipazione, trasparenza.
- Comunicazione erogazioni liberali: dal 2026 obbligo generalizzato, predisporre registro donatori adeguato.
- Relazioni dell’organo di controllo aggiornate: schemi CNDCEC edizione 2026 disponibili per i revisori.
💡 Tool e guide consigliate:
Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), artt. 5, 6, 7, 8, 9, 11-19, 24-29, 30, 31, 32-34, 35-36, 56, 71, 72, 79-89.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Impresa Sociale).
- Art. 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289 (per ASD/SSD).
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport).
- D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), artt. 2 e 6.
- L. 26 luglio 2024, n. 104: art. 13 c. 2-bis CTS (rendiconto aggregato).
- L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71.
- L. 7 agosto 2017, n. 124, art. 1 c. 125-129 (trasparenza contributi pubblici).
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza sul lavoro).
- Codice Civile (per gli aspetti non disciplinati dal CTS).
- D.M. 106/2020 (RUNTS), come modificato dal D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026.
- Decreto direttoriale n. 36 del 31 marzo 2026 (aggiornamento allegati tecnici DM 106/2020).
- D.M. 107/2021 (attività diverse).
- D.M. 39/2020 (bilanci ETS), integrato dal D.M. 18 febbraio 2026 (Modello E).
- D.M. 4 luglio 2019 (bilancio sociale).
- Nota direttoriale MLPS n. 5003 del 27 marzo 2026 (libri sociali, volontari, compensi, supplenti, RUNTS).
- Nota direttoriale MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026 (doppia iscrizione ETS in forma di impresa).
- Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026 (rendiconto aggregato).
- Linee guida MLPS del 9 gennaio 2025 (raccolte fondi ETS).
- Linee guida MLPS del 4 luglio 2019 (bilancio sociale).
- Aggiornamento CNDCEC 2026 della relazione dell’organo di controllo degli ETS.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
- Provvedimento direttoriale AdE del 4 marzo 2024 (comunicazione erogazioni liberali).
FAQ Operative
Il nostro Presidente di APS può ricevere un compenso annuale di 5.000 €, anche se lo statuto non dice nulla in proposito? Sì, in base al chiarimento della Nota MLPS n. 5003 del 27 marzo 2026. Per gli ETS diversi dalle ODV (per le ODV vale la gratuità delle cariche ex art. 34 c. 2 CTS), l’assemblea può deliberare un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione anche se lo statuto non lo prevede espressamente, purché lo statuto non lo vieti esplicitamente. Quindi: a) Verificate lo statuto: cercate clausole tipo “le cariche sociali sono gratuite” o “agli amministratori non spetta alcun compenso”. Se ci sono, niente compenso possibile. b) Se lo statuto tace o lo consente: l’assemblea può deliberare il compenso, che deve rispettare i criteri dell’art. 8 c. 3 CTS (proporzionato, ragionevole, non distributivo di utili in modo indiretto). 5.000 € annui per un Presidente di APS non sono di solito problematici, ma vanno proporzionati al lavoro effettivo svolto. c) Aspetti fiscali: il compenso è reddito assimilato al lavoro autonomo (o di lavoro dipendente per amministratori “operativi”). L’APS opera come sostituto d’imposta: ritenuta IRPEF, eventuale Gestione Separata INPS (per amministratori senza altra copertura previdenziale: 27,03% ripartita 2/3 ente e 1/3 collaboratore). Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno successivo. d) Trasparenza: per APS con ricavi sopra 100.000 €, pubblicate il compenso sul sito web (obbligo art. 14 CTS).
La nostra ODV ha un associato attivo da 10 anni come volontario. Vorremmo assumerlo per un nuovo progetto. Possiamo mantenere anche la sua posizione di volontario per altre attività? No, e questo è uno dei chiarimenti più netti della Nota MLPS 5003/2026: nella stessa persona, rispetto al medesimo ente, non possono coesistere la posizione di volontario e quella di prestatore di lavoro o d’opera retribuito. L’incompatibilità è assoluta. Conseguenze pratiche: una volta assunto (con qualsiasi tipologia contrattuale: dipendente, co.co.co., lavoratore autonomo occasionale), l’associato non può più essere registrato come volontario per la vostra ODV. Va eliminato dal registro dei volontari, e con esso decade anche l’obbligo assicurativo specifico (mentre nascono gli obblighi assicurativi e contributivi tipici del rapporto di lavoro). Opzioni operative: a) Assumere e rinunciare al volontariato: la persona diventa dipendente/collaboratore retribuito per tutte le attività che svolge per l’ente. b) Mantenere il volontariato e rinunciare all’assunzione: la persona resta volontaria gratuita per il nuovo progetto, l’ente trova un’altra persona per la prestazione retribuita. c) Volontariato presso ETS diversi: l’associato può essere volontario nella vostra ODV e contemporaneamente lavoratore retribuito in un altro ETS distinto (es. una APS della stessa rete). L’incompatibilità è “nella stessa persona rispetto al medesimo ente”. Importante: il fatto che un associato verbalizzi occasionalmente l’assemblea o coadiuvi marginalmente gli organi sociali non lo rende automaticamente volontario (esclusione ex art. 17 c. 6 CTS). Quindi un dipendente può comunque partecipare alla vita associativa come socio, senza essere automaticamente “anche volontario”.
Quali libri sociali dobbiamo tenere come APS, e gli associati possono davvero consultarli liberamente? I libri sociali obbligatori per le APS (e per gli ETS in generale, art. 15 CTS) sono: a) Libro degli associati, con dati anagrafici, data di ammissione, eventuale data di cessazione. b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, con tutti i verbali (ordinari e straordinari). c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, con verbali delle riunioni. d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo (se presente, obbligatorio sopra le soglie art. 30 CTS). e) Registro dei volontari non occasionali, da tenere sempre aggiornato (con dati anagrafici, data di iscrizione, attività svolte). Diritto di consultazione degli associati: la Nota MLPS 5003/2026 ha ribadito che gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, come espressione dei principi di democrazia, partecipazione e trasparenza propri degli ETS. Modalità operative: a) l’associato presenta richiesta scritta al Presidente o al Segretario. b) L’ente fornisce accesso ai libri (in sede o tramite copia) in tempi ragionevoli. c) L’ente può prevedere modalità organizzative (orari di consultazione, eventuale rimborso di spese di fotocopia) ma non può negare il diritto. d) Per i libri delle adunanze, l’accesso include i verbali; per il libro degli associati, l’accesso non può violare la privacy degli altri associati (es. fornire l’elenco completo senza giustificato motivo). Sanzioni in caso di mancata tenuta: la mancata o irregolare tenuta dei libri sociali può comportare sanzioni amministrative, perdita della qualifica di ETS in caso di violazioni gravi, contestazioni in caso di controlli del RUNTS.
Il nostro statuto prevede 3 membri effettivi del collegio sindacale, ma vorremmo nominare anche dei supplenti. È possibile? Sì, lo ha chiarito espressamente la Nota MLPS 5003/2026: gli ETS possono prevedere nello statuto la nomina di membri supplenti dell’organo di controllo, anche se non espressamente obbligatoria per legge. La nomina è facoltativa ma legittima, purché prevista statutariamente. Procedura operativa: a) Verifica statutaria: lo statuto deve prevedere la possibilità di nominare supplenti. Se non lo prevede, va prima modificato lo statuto in assemblea straordinaria. b) Requisiti dei supplenti: i supplenti devono possedere fin da subito gli stessi requisiti richiesti ai membri effettivi (es. iscrizione al Registro dei Revisori Legali se l’organo è anche di revisione contabile, possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza). c) Nomina: l’assemblea elegge contestualmente effettivi e supplenti, indicando l’ordine di subentro (es. “supplente 1° subentra al primo effettivo che cessa”). d) RUNTS: finché restano supplenti, non devono essere iscritti nel RUNTS. L’obbligo di iscrizione scatta solo nel momento dell’eventuale subentro come membri effettivi. e) Durata della carica: il supplente che subentra a un titolare scadrà insieme con il resto del collegio. Vantaggi: continuità dell’organo di controllo in caso di dimissioni o decadenza di un membro effettivo. Particolarmente utile per ETS strutturati con organi di controllo collegiali (3 membri) dove la cessazione di un componente bloccherebbe l’operatività.
📩 La parola a te
La gestione ordinaria di un ETS, nel 2026, è un percorso ben strutturato ma con tante dimensioni: governance, contabilità, RUNTS, risorse umane, comunicazione, sostenibilità. La buona notizia è che il quadro normativo è finalmente stabile, e la prassi recente (D.M. 2/2026 RUNTS, D.M. 18 febbraio 2026 Modello E, Nota MLPS 5003/2026, Nota 7741/2026) sta colmando i dubbi operativi accumulati negli anni. Resta una macchina da governare con metodo: calendario degli adempimenti, libri sociali aggiornati, statuto compatibile, scelte fiscali consapevoli, organi sociali ben funzionanti.
- State affrontando per la prima volta il rinnovo del Consiglio Direttivo e dovete capire come gestire l’eventuale compenso al Presidente?
- Avete un volontario storico che vorreste assumere e cercate la soluzione operativa per gestire l’incompatibilità (Nota 5003/2026)?
- State valutando la nomina di membri supplenti dell’organo di controllo per dare maggiore stabilità alla governance?
- Avete una ETS in crescita (sopra 220.000 € di entrate o 5 dipendenti) e dovete adeguarvi agli obblighi più stringenti dell’art. 30 CTS?
Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: la gestione ordinaria è dove ogni giorno si traduce in pratica la teoria del CTS, e mettere a confronto casi reali è il modo migliore per capire come la normativa si applica davvero. Per i presidenti che si trovano a gestire la “macchina” associativa, una considerazione finale: investite tempo nella documentazione. Verbali ben redatti, libri sociali aggiornati, registro dei volontari curato, registro dei donatori predisposto. Sembra burocrazia, ma è il modo migliore per trasformare una buona idea associativa in un ente solido e duraturo. E ricordate che dal 9 aprile 2026, con la delega del legale rappresentante al RUNTS, potete affidare al vostro commercialista la gestione operativa di tutti gli adempimenti del Registro, liberando energie per le attività di interesse generale che davvero contano.