Introduzione
Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) si trovano quotidianamente ad affrontare numerose questioni fiscali che richiedono soluzioni pratiche e conformi alla normativa vigente. Questa guida raccoglie una serie di casi reali, analizzati e risolti con indicazioni operative, per supportare gli amministratori e i responsabili delle APS nella gestione degli aspetti fiscali più comuni e complessi.
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto importanti novità per le APS, che si aggiungono alle disposizioni specifiche già previste dalla L. 383/2000. In attesa della piena operatività della riforma fiscale del Terzo Settore (prevista dal 1° gennaio 2026), le APS devono destreggiarsi tra il regime transitorio e le nuove disposizioni già in vigore.
Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.
1. Attività Commerciali e Non Commerciali
Caso 1.1: Gestione del bar associativo
Situazione: Una APS culturale ha un bar interno frequentato dai soci. L’associazione vorrebbe sapere come gestire correttamente questa attività dal punto di vista fiscale.
Problema: Il bar associativo è un’attività commerciale? Quali sono le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali?
Soluzione:
- La somministrazione di alimenti e bevande presso il bar associativo può essere considerata non commerciale ai sensi dell’art. 85, comma 1, del CTS, a condizione che:
- L’attività sia svolta in favore dei propri associati e familiari conviventi.
- Sia complementare e strumentale rispetto alle finalità istituzionali dell’associazione.
- Sia effettuata presso la sede dell’associazione.
- Adempimenti necessari:
- Ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie (SCIA, notifica sanitaria).
- Tenere un registro dei soci aggiornato e verificare l’identità dei frequentatori.
- Esporre in modo visibile un cartello che indichi che la somministrazione è riservata ai soci.
- Tenere una contabilità separata per l’attività di bar.
Attenzione: Se il bar è aperto anche ai non soci o se i prezzi praticati sono superiori ai costi, l’attività è considerata commerciale e richiede l’apertura di partita IVA, l’emissione di scontrini fiscali e la tenuta della contabilità ordinaria o semplificata (salvo opzione per il regime forfetario).
Caso 1.2: Quote associative con servizi inclusi
Situazione: Una APS sportiva prevede una quota associativa annuale di 500 euro che include l’accesso alla palestra e a corsi di fitness.
Problema: Come inquadrare fiscalmente queste quote? Sono soggette a IVA?
Soluzione:
- Le quote associative che includono servizi possono essere considerate corrispettivi specifici ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. a) del CTS.
- Tali corrispettivi sono decommercializzati (non soggetti a imposte) se:
- Sono versati dai soci per partecipare alle attività istituzionali dell’associazione.
- Lo statuto dell’APS è conforme alle disposizioni del CTS.
- L’associazione è iscritta al RUNTS (o al registro APS durante il periodo transitorio).
- Adempimenti:
- Rilasciare una ricevuta non fiscale per la quota associativa, specificando “Corrispettivo specifico decommercializzato ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. a), D.Lgs. 117/2017”.
- Tenere un registro dei soci aggiornato.
- Conservare la documentazione che attesta l’effettiva partecipazione dei soci alle attività.
Attenzione: Se i servizi sono offerti anche a non soci o se l’associazione non rispetta i requisiti statutari previsti dal CTS, i corrispettivi sono considerati commerciali e soggetti a imposizione fiscale.
Caso 1.3: Organizzazione di eventi culturali aperti al pubblico
Situazione: Una APS organizza una rassegna teatrale aperta al pubblico, con biglietti d’ingresso a 15 euro.
Problema: Come inquadrare fiscalmente questa attività? È necessario emettere scontrini o fatture?
Soluzione:
- L’organizzazione di eventi culturali aperti al pubblico può essere considerata attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i) del CTS.
- Se i ricavi non superano i costi effettivi, l’attività è considerata non commerciale ai sensi dell’art. 79, comma 2, del CTS.
- Adempimenti:
- Tenere una contabilità analitica che dimostri che i ricavi non superano i costi.
- Emettere biglietti o ricevute non fiscali, specificando “Attività non commerciale ai sensi dell’art. 79, comma 2, D.Lgs. 117/2017”.
- Se l’evento è occasionale (non più di 2-3 volte l’anno), può essere inquadrato come raccolta fondi occasionale ai sensi dell’art. 7 del CTS, con obbligo di rendiconto specifico.
- Se l’evento è abituale e i ricavi superano i costi, è necessario aprire partita IVA e certificare i corrispettivi.
Attenzione: Per determinare se i ricavi superano i costi, è necessario considerare sia i costi diretti (es. compensi artisti, affitto teatro) che una quota ragionevole dei costi indiretti (es. utenze, personale).
2. Corrispettivi Specifici e Quote Associative
Caso 2.1: Differenziazione delle quote associative
Situazione: Una APS vuole introdurre diverse tipologie di quote associative (base, sostenitore, premium) con servizi differenziati.
Problema: È possibile differenziare le quote? Quali implicazioni fiscali comporta?
Soluzione:
- La differenziazione delle quote associative è legittima, purché:
- Sia prevista dallo statuto o da un regolamento approvato dall’assemblea.
- Non crei discriminazioni tra i soci (tutti devono avere gli stessi diritti di voto).
- Le diverse quote corrispondano a diversi livelli di servizi o vantaggi.
- Implicazioni fiscali:
- La quota base, che rappresenta il mero contributo alla vita associativa, è sempre non commerciale.
- I corrispettivi aggiuntivi per servizi specifici sono decommercializzati ai sensi dell’art. 85, comma 1, del CTS se riservati ai soci.
- È necessario tenere una contabilità che distingua chiaramente le diverse tipologie di quote.
- Adempimenti:
- Rilasciare ricevute diverse per la quota base e per i corrispettivi specifici.
- Documentare i servizi aggiuntivi offerti per ciascuna tipologia di quota.
Attenzione: Se la differenziazione delle quote crea categorie di soci con diritti diversi (es. diritto di voto limitato), l’associazione potrebbe perdere i requisiti per essere considerata APS.
Caso 2.2: Servizi inclusi nella quota associativa vs. servizi a pagamento
Situazione: Una APS ricreativa offre alcuni servizi inclusi nella quota associativa (es. sala lettura) e altri a pagamento (es. corsi di lingua).
Problema: Come distinguere fiscalmente i due tipi di servizi? Quali adempimenti sono necessari?
Soluzione:
- I servizi inclusi nella quota associativa sono considerati parte dell’attività istituzionale e sono non commerciali.
- I servizi a pagamento possono essere:
- Decommercializzati ai sensi dell’art. 85, comma 1, del CTS se riservati ai soci e conformi alle finalità istituzionali.
- Commerciali se offerti anche a non soci o se non conformi alle finalità istituzionali.
- Adempimenti:
- Per i servizi inclusi nella quota: nessun adempimento specifico oltre alla ricevuta della quota associativa.
- Per i servizi a pagamento riservati ai soci: ricevuta non fiscale con indicazione “Corrispettivo specifico decommercializzato ai sensi dell’art. 85, comma 1, D.Lgs. 117/2017”.
- Per i servizi a pagamento aperti ai non soci: apertura partita IVA, emissione di scontrini/fatture, tenuta della contabilità separata.
Attenzione: È fondamentale mantenere una chiara distinzione tra i servizi inclusi nella quota e quelli a pagamento, sia nella comunicazione ai soci che nella contabilità.
Caso 2.3: Gestione delle quote associative pluriennali
Situazione: Una APS propone ai soci la possibilità di versare una quota associativa valida per tre anni, con uno sconto rispetto al pagamento annuale.
Problema: Come gestire contabilmente e fiscalmente le quote pluriennali? Come imputarle nei vari esercizi?
Soluzione:
- Le quote associative pluriennali devono essere ripartite sui diversi esercizi di competenza, secondo il principio di competenza economica.
- Procedura corretta:
- Incassare l’intero importo e rilasciare una ricevuta unica, specificando il periodo di validità.
- Nel rendiconto/bilancio, imputare a ciascun esercizio la quota di competenza.
- Per la parte di quota relativa agli esercizi futuri, iscrivere un risconto passivo.
- Esempio pratico:
- Quota triennale: 300 euro (invece di 360 euro per tre quote annuali di 120 euro)
- Anno 1: ricavo 100 euro, risconto passivo 200 euro
- Anno 2: storno risconto 100 euro, nuovo risconto 100 euro
- Anno 3: storno risconto 100 euro, risconto 0
Attenzione: Le quote pluriennali possono creare problemi di liquidità negli anni successivi all’incasso. È consigliabile accantonare parte delle somme per garantire la copertura dei costi futuri.
3. Regime Forfetario e Contabilità
Caso 3.1: Applicazione del regime forfetario per le APS
Situazione: Una APS che svolge attività commerciali marginali vuole adottare il regime forfetario più conveniente.
Problema: Quale regime forfetario è applicabile? Quali sono i vantaggi e gli adempimenti?
Soluzione:
- Le APS possono optare per il regime forfetario previsto dall’art. 86 del CTS (in attesa dell’autorizzazione UE, si applica la L. 398/1991).
- Condizioni per accedere al regime forfetario:
- Ricavi commerciali non superiori a 130.000 euro annui.
- Prevalenza delle attività istituzionali su quelle commerciali.
- Vantaggi specifici per le APS:
- Determinazione forfetaria del reddito con coefficiente di redditività del 3% sui ricavi.
- Versamento forfetario dell’IVA (50% per le prestazioni di servizi, 33% per le altre operazioni).
- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali.
- Esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica per i corrispettivi decommercializzati ai sensi dell’art. 85 del CTS.
- Adempimenti minimi:
- Tenere il rendiconto di cassa o il bilancio ai sensi dell’art. 13 del CTS.
- Conservare e numerare le fatture di acquisto e di vendita.
- Annotare i corrispettivi e i proventi commerciali entro il 15 del mese successivo.
Attenzione: Il regime forfetario è applicabile solo alle attività commerciali. Le attività istituzionali e i corrispettivi specifici decommercializzati non rientrano nel calcolo del limite di 130.000 euro.
Caso 3.2: Contabilità separata per attività commerciale
Situazione: Una APS gestisce un bar associativo (attività commerciale) oltre alle normali attività istituzionali.
Problema: Come organizzare la contabilità separata? Quali criteri utilizzare per i costi promiscui?
Soluzione:
- La contabilità separata è obbligatoria per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (art. 144, comma 2, TUIR).
- Modalità pratiche per le APS:
- Piano dei conti distinto: creare sezioni separate per attività istituzionale e commerciale.
- Centri di costo/ricavo: attribuire ogni operazione al centro di costo appropriato.
- Costi promiscui: ripartirli in base a criteri oggettivi e documentabili.
- Criteri di ripartizione dei costi promiscui:
- Spazi: in base ai metri quadri utilizzati (es. per utenze, affitto).
- Tempo: in base alle ore di utilizzo (es. per personale, attrezzature).
- Ricavi: in proporzione ai ricavi delle diverse attività.
- Utilizzo effettivo: in base a parametri specifici (es. consumi energetici).
- Adempimenti:
- Documentare i criteri di ripartizione adottati.
- Predisporre un prospetto annuale di ripartizione dei costi promiscui.
- Conservare la documentazione che giustifica la ripartizione.
Attenzione: I criteri di ripartizione devono essere oggettivi e coerenti nel tempo. Cambiamenti nei criteri devono essere giustificati da modifiche sostanziali nell’organizzazione dell’attività.
Caso 3.3: Passaggio dal regime ordinario al regime forfetario
Situazione: Una APS che ha sempre applicato il regime ordinario vuole passare al regime forfetario.
Problema: Come gestire il passaggio? Quali adempimenti sono necessari?
Soluzione:
- Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario è possibile se l’APS rispetta i requisiti (ricavi commerciali non superiori a 130.000 euro).
- Procedura:
- Comunicare l’opzione per il regime forfetario nella dichiarazione IVA dell’anno precedente o nella dichiarazione di inizio attività.
- Effettuare il calcolo della rettifica IVA per i beni ammortizzabili acquistati nei 5 anni precedenti.
- Presentare la dichiarazione IVA per l’ultimo anno in regime ordinario.
- Adeguare la contabilità al nuovo regime.
- Adempimenti specifici:
- Emettere le fatture senza applicazione dell’IVA, con la dicitura “Operazione con IVA assolta forfetariamente ai sensi della L. 398/1991”.
- Iniziare a tenere il registro dei corrispettivi commerciali previsto dalla L. 398/1991.
- Conservare comunque tutta la documentazione fiscale.
Attenzione: L’opzione per il regime forfetario ha durata minima di un anno e si rinnova automaticamente se permangono i requisiti. È importante valutare attentamente la convenienza del passaggio, considerando anche gli investimenti previsti nei prossimi anni.
4. Lavoro e Collaborazioni
Caso 4.1: Compensi ai collaboratori sportivi
Situazione: Una APS sportiva si avvale di istruttori per i corsi di fitness e vuole sapere come inquadrare fiscalmente i compensi.
Problema: Quali sono le opzioni per i compensi agli istruttori? Quali agevolazioni sono applicabili?
Soluzione:
- Per le APS sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI/CIP, i compensi agli istruttori possono essere inquadrati come:
- Compensi sportivi ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, con franchigia di 15.000 euro annui.
- Collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale non professionale, con ritenuta a titolo d’imposta del 20%.
- Prestazioni professionali con partita IVA, se l’istruttore è un professionista.
- Adempimenti per i compensi sportivi:
- Far compilare all’istruttore un’autocertificazione sui compensi percepiti nell’anno.
- Rilasciare una ricevuta con indicazione della ritenuta (se applicabile).
- Versare la ritenuta d’acconto del 20% per la parte eccedente i 15.000 euro.
- Comunicare i compensi al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- Rilasciare la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno successivo.
Attenzione: Dal 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore della riforma dello sport, i compensi sportivi sono soggetti anche a contribuzione previdenziale per la parte eccedente i 5.000 euro annui.
Caso 4.2: Rimborsi spese ai volontari
Situazione: Una APS si avvale di volontari che sostengono spese per l’attività associativa (trasporti, materiali, ecc.).
Problema: Come gestire correttamente i rimborsi spese? Quali limiti rispettare?
Soluzione:
- I rimborsi spese ai volontari possono essere di due tipi:
- Rimborsi analitici (a piè di lista): fiscalmente neutri se documentati e inerenti all’attività.
- Rimborsi forfetari: ammessi solo nei limiti previsti dall’art. 17, comma 4, del CTS (10 euro giornalieri e 150 euro mensili).
- Procedura per i rimborsi analitici:
- Il volontario deve compilare una nota spese con indicazione dettagliata delle spese sostenute.
- Allegare gli scontrini/ricevute fiscali originali o il dettaglio dei km percorsi.
- L’APS deve autorizzare preventivamente le spese e conservare tutta la documentazione.
- Procedura per i rimborsi forfetari:
- L’organo sociale competente deve deliberare sulle tipologie di spese ammesse al rimborso forfetario.
- Il volontario deve presentare un’autocertificazione attestante che il rimborso non supera le spese effettivamente sostenute.
- Rispettare i limiti di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.
Attenzione: I rimborsi forfetari che non rispettano i limiti o non sono supportati da autocertificazione sono considerati redditi imponibili e devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto.
Caso 4.3: Assunzione di dipendenti part-time
Situazione: Una APS vuole assumere un dipendente part-time per la segreteria.
Problema: Quali agevolazioni sono disponibili? Come gestire gli adempimenti?
Soluzione:
- Le APS possono beneficiare di alcune agevolazioni per l’assunzione di dipendenti:
- Decontribuzione Sud per le APS con sede nel Mezzogiorno.
- Incentivi per l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori (es. giovani, disoccupati).
- Credito d’imposta per l’incremento occupazionale (verificare le leggi di bilancio annuali).
- Adempimenti principali:
- Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego (modello UNILAV).
- Stipula del contratto di lavoro, applicando il CCNL più attinente all’attività svolta.
- Apertura delle posizioni INPS e INAIL.
- Elaborazione mensile delle buste paga (consigliabile affidarsi a un consulente del lavoro).
- Versamento mensile di contributi e ritenute.
- Adempimenti annuali (CU, modello 770, autoliquidazione INAIL).
- Particolarità per le APS:
- Possibilità di assumere propri associati, purché l’assunzione sia necessaria per lo svolgimento dell’attività.
- Il costo del personale impiegato nelle attività istituzionali è deducibile dal reddito commerciale in proporzione all’utilizzo.
Attenzione: L’assunzione di dipendenti comporta responsabilità e costi significativi. È consigliabile valutare attentamente il fabbisogno di personale e le alternative disponibili (es. collaborazioni occasionali, servizi esterni).
5. Raccolte Fondi e Donazioni
Caso 5.1: Organizzazione di eventi di raccolta fondi
Situazione: Una APS vuole organizzare una cena di beneficenza con quota di partecipazione di 50 euro.
Problema: Come inquadrare fiscalmente l’evento? Quali adempimenti sono necessari?
Soluzione:
- L’evento può essere inquadrato come raccolta fondi occasionale ai sensi dell’art. 7 del CTS.
- I fondi raccolti non costituiscono reddito imponibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, lett. a) del CTS.
- Adempimenti:
- Predisporre un rendiconto specifico dell’evento, con indicazione delle entrate e delle spese sostenute (art. 87, comma 6, CTS).
- Inserire il rendiconto all’interno del rendiconto o bilancio annuale.
- Conservare la documentazione relativa alle spese sostenute.
- Rilasciare ai partecipanti una ricevuta non fiscale con la dicitura “Contributo per raccolta fondi occasionale ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 117/2017”.
- Se l’evento prevede la somministrazione di alimenti e bevande, ottenere le autorizzazioni temporanee necessarie.
Attenzione: Le raccolte fondi occasionali non devono superare il numero di 2-3 eventi all’anno. Se l’attività diventa abituale, potrebbe configurarsi come attività commerciale.
Caso 5.2: Campagne di crowdfunding
Situazione: Una APS vuole lanciare una campagna di crowdfunding per finanziare un progetto sociale.
Problema: Come gestire fiscalmente i fondi raccolti? Quali adempimenti sono necessari?
Soluzione:
- I fondi raccolti tramite crowdfunding sono considerati liberalità e non costituiscono reddito imponibile per l’APS.
- Se la piattaforma di crowdfunding trattiene una commissione, questa è un costo deducibile per l’APS.
- Adempimenti:
- Predisporre un rendiconto specifico della raccolta fondi, anche se effettuata online.
- Indicare chiaramente nella campagna la finalità della raccolta e l’utilizzo previsto dei fondi.
- Documentare l’effettivo utilizzo dei fondi per il progetto dichiarato.
- Se la piattaforma rilascia le certificazioni ai donatori, verificare che contengano tutti i dati necessari per la detrazione/deduzione fiscale.
- Particolarità per le APS:
- Possibilità di utilizzare il crowdfunding anche per progetti di interesse generale non strettamente legati alle finalità statutarie.
- Possibilità di offrire ricompense simboliche ai donatori, purché di modico valore rispetto alla donazione.
Attenzione: Se la campagna di crowdfunding prevede controprestazioni significative, potrebbe configurarsi come attività commerciale, con conseguenti obblighi fiscali.
Caso 5.3: Gestione delle donazioni con vincolo di destinazione
Situazione: Una APS riceve una donazione di 20.000 euro con vincolo di destinazione a un progetto specifico.
Problema: Come contabilizzare e gestire la donazione vincolata? Quali obblighi comporta?
Soluzione:
- Le donazioni con vincolo di destinazione sono liberalità non imponibili, ma comportano obblighi specifici:
- Rispettare il vincolo di destinazione imposto dal donatore.
- Rendicontare l’utilizzo dei fondi in modo separato.
- Restituire i fondi non utilizzati, se previsto dall’accordo con il donatore.
- Contabilizzazione:
- Nel rendiconto per cassa: inserire l’entrata nell’anno di incasso e le uscite negli anni di effettivo utilizzo.
- Nel bilancio d’esercizio: iscrivere la donazione tra i proventi e, per la parte non utilizzata nell’esercizio, creare un fondo vincolato nel patrimonio netto.
- Adempimenti:
- Rilasciare al donatore una ricevuta con indicazione del vincolo di destinazione.
- Predisporre un rendiconto specifico sull’utilizzo dei fondi.
- Comunicare al donatore l’avanzamento del progetto e l’utilizzo dei fondi.
Attenzione: Il mancato rispetto del vincolo di destinazione può comportare l’obbligo di restituzione della donazione e danni reputazionali per l’associazione.
6. Imposte Locali e Altre Imposte
Caso 6.1: IMU sulla sede associativa
Situazione: Una APS è proprietaria di un immobile utilizzato come sede associativa. In alcuni locali viene svolta anche un’attività commerciale marginale (bar associativo).
Problema: L’immobile è soggetto a IMU? In che misura?
Soluzione:
- Gli immobili posseduti e utilizzati dalle APS iscritte al RUNTS sono esenti da IMU ai sensi dell’art. 82, comma 6, del CTS, a condizione che siano:
- Destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
- Utilizzati con modalità non commerciali.
- Nel caso di utilizzo misto (istituzionale e commerciale):
- L’esenzione si applica solo alla frazione di unità immobiliare destinata all’attività non commerciale.
- È necessario calcolare la percentuale di utilizzo commerciale (es. in base ai metri quadri o al tempo di utilizzo).
- L’IMU va pagata solo sulla percentuale di utilizzo commerciale.
- Adempimenti:
- Presentare la dichiarazione IMU, indicando la percentuale di utilizzo commerciale.
- Conservare la documentazione che attesta l’utilizzo dell’immobile.
- Versare l’IMU per la parte commerciale entro le scadenze previste.
Attenzione: L’esenzione IMU si applica solo se l’APS è iscritta al RUNTS. Durante il periodo transitorio, si applica alle APS iscritte nei registri regionali/provinciali.
Caso 6.2: TARI sulla sede associativa
Situazione: Una APS ha ricevuto un avviso di pagamento TARI per la propria sede.
Problema: Esistono agevolazioni per la TARI? Come ottenerle?
Soluzione:
- La TARI (Tassa sui Rifiuti) è dovuta da chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti.
- Le agevolazioni per le APS dipendono dai regolamenti comunali, che possono prevedere:
- Riduzioni tariffarie per gli enti non commerciali che svolgono attività di interesse sociale.
- Esenzioni per specifiche categorie di enti o attività.
- Tariffe agevolate per le sedi di associazioni senza scopo di lucro.
- Procedura per richiedere le agevolazioni:
- Consultare il regolamento TARI del proprio comune.
- Presentare domanda di agevolazione/esenzione all’ufficio tributi comunale.
- Allegare la documentazione richiesta (es. statuto, iscrizione al RUNTS/registro APS, descrizione delle attività svolte).
- Rinnovare la domanda periodicamente, se richiesto dal regolamento comunale.
Attenzione: Le agevolazioni TARI non sono automatiche e variano da comune a comune. È importante verificare i requisiti e le scadenze per la presentazione delle domande.
Caso 6.3: Imposta di bollo su ricevute e documenti
Situazione: Una APS deve rilasciare ricevute per donazioni ricevute e presentare vari documenti alla pubblica amministrazione.
Problema: Quali documenti sono esenti dall’imposta di bollo? Quando è necessario applicarla?
Soluzione:
- Le APS iscritte al RUNTS godono dell’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del CTS per:
- Atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.
- Ricevute per donazioni e contributi.
- Procedura per beneficiare dell’esenzione:
- Indicare sugli atti e documenti la dicitura “Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017”.
- Per le istanze alla pubblica amministrazione, specificare l’iscrizione al RUNTS (o al registro APS durante il periodo transitorio).
- Casi in cui l’esenzione non si applica:
- Documenti relativi ad attività commerciali (es. fatture).
- Atti di trasferimento di immobili o di costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari.
- Documenti presentati da soggetti diversi dall’APS (es. fornitori).
Attenzione: Durante il periodo transitorio, l’esenzione si applica alle APS iscritte nei registri regionali/provinciali, in attesa dell’operatività del RUNTS.
7. Rendicontazione e Trasparenza
Caso 7.1: Redazione del bilancio d’esercizio
Situazione: Una APS con entrate annue di 250.000 euro deve redigere il bilancio d’esercizio.
Problema: Quale modello di bilancio adottare? Quali informazioni includere?
Soluzione:
- Le APS con entrate superiori a 220.000 euro devono redigere il bilancio d’esercizio composto da:
- Stato patrimoniale
- Rendiconto gestionale
- Relazione di missione
- Il bilancio deve essere redatto secondo il modello ministeriale previsto dal D.M. 5 marzo 2020 (Allegato A).
- Informazioni specifiche da includere nella relazione di missione:
- Descrizione delle attività di interesse generale svolte.
- Descrizione delle attività diverse e documentazione del carattere secondario e strumentale.
- Criteri di valutazione delle poste di bilancio.
- Dettaglio dei costi e proventi figurativi (es. valorizzazione del volontariato).
- Descrizione della raccolta fondi e rendiconto specifico per ciascuna raccolta occasionale.
- Informazioni sulla struttura e sul funzionamento dell’associazione.
- Adempimenti:
- Approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
- Depositare il bilancio al RUNTS entro il 30 giugno (durante il periodo transitorio, seguire le indicazioni regionali).
Attenzione: Il passaggio dal rendiconto per cassa al bilancio d’esercizio richiede competenze contabili specifiche. È consigliabile farsi assistere da un professionista, almeno per il primo anno.
Caso 7.2: Pubblicazione dei contributi pubblici
Situazione: Una APS ha ricevuto nell’anno contributi pubblici per un totale di 15.000 euro.
Problema: Quali sono gli obblighi di trasparenza e pubblicità? Come adempiervi correttamente?
Soluzione:
- Le APS che ricevono contributi pubblici sono soggette agli obblighi di trasparenza previsti dalla L. 124/2017:
- Se i contributi superano 10.000 euro complessivi nell’anno, è obbligatoria la pubblicazione.
- Le informazioni devono essere pubblicate entro il 30 giugno dell’anno successivo.
- Modalità di pubblicazione:
- Per le APS con sito web: pubblicare le informazioni sul proprio sito.
- Per le APS senza sito web: pubblicare le informazioni sulla pagina Facebook o, in assenza, sul sito web della rete associativa a cui aderiscono.
- Informazioni da pubblicare:
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente.
- Denominazione del soggetto erogante.
- Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico.
- Data di incasso.
- Causale del contributo.
- Particolarità per le APS:
- Vanno pubblicati anche i contributi del 5 per mille.
- Non vanno pubblicati i corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni.
Attenzione: La mancata pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, oltre all’obbligo di pubblicazione.
Caso 7.3: Tenuta dei libri sociali obbligatori
Situazione: Una APS di nuova costituzione deve organizzare la tenuta dei libri sociali.
Problema: Quali libri sociali sono obbligatori? Come gestirli correttamente?
Soluzione:
- Le APS devono tenere i seguenti libri sociali obbligatori ai sensi dell’art. 15 del CTS:
- Libro degli associati o aderenti
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo (se presente)
- Registro dei volontari (se l’APS si avvale di volontari non soci)
- Modalità di tenuta:
- I libri possono essere tenuti in formato cartaceo o digitale.
- Le pagine devono essere numerate progressivamente.
- Non è richiesta la vidimazione o la bollatura.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.
- Adempimenti specifici:
- Libro degli associati: aggiornarlo tempestivamente con nuove iscrizioni e recessi.
- Libro delle assemblee: riportare i verbali di tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie.
- Libro dell’organo di amministrazione: riportare i verbali di tutte le riunioni del consiglio direttivo.
- Registro dei volontari: aggiornarlo con i dati dei volontari non soci e le attività svolte.
Attenzione: La mancata o irregolare tenuta dei libri sociali può comportare sanzioni e, nei casi più gravi, la perdita della qualifica di APS.
8. Casi Particolari e Situazioni Critiche
Caso 8.1: Perdita della qualifica di APS
Situazione: Una APS ha progressivamente aumentato le attività commerciali, che ora rappresentano il 60% delle entrate complessive.
Problema: Quali sono le conseguenze fiscali della perdita della qualifica di APS? Come gestire la transizione?
Soluzione:
- La perdita della qualifica di APS si verifica quando:
- L’ente non rispetta più i requisiti previsti dall’art. 35 del CTS (es. numero minimo di associati, svolgimento di attività di interesse generale).
- Le attività diverse (commerciali) diventano prevalenti rispetto a quelle di interesse generale.
- I ricavi da attività diverse superano il 30% delle entrate complessive (o altro limite stabilito con decreto ministeriale).
- Conseguenze fiscali:
- Perdita delle agevolazioni fiscali specifiche per le APS (es. decommercializzazione dei corrispettivi specifici).
- Possibile riqualificazione come ente commerciale se l’attività commerciale diventa prevalente.
- Obbligo di versare le imposte non pagate grazie alle agevolazioni (per gli ultimi 5 anni).
- Come gestire la transizione:
- Valutare la trasformazione in altro tipo di ETS (es. associazione di promozione sociale generica).
- Adeguare lo statuto alla nuova qualifica.
- Comunicare la variazione al RUNTS.
- Adottare il regime fiscale corrispondente alla nuova qualifica.
Attenzione: La perdita della qualifica di APS non comporta automaticamente la perdita della qualifica di ETS, se permangono i requisiti generali previsti dal CTS.
Caso 8.2: Verifica fiscale e contestazioni
Situazione: Una APS riceve un avviso di verifica fiscale dall’Agenzia delle Entrate, che contesta la natura non commerciale di alcune attività.
Problema: Come comportarsi durante la verifica? Come difendersi dalle contestazioni?
Soluzione:
- Durante la verifica fiscale:
- Collaborare con i verificatori, fornendo la documentazione richiesta.
- Tenere un registro delle richieste e dei documenti consegnati.
- Farsi assistere da un professionista (commercialista o avvocato).
- Non rilasciare dichiarazioni affrettate o non supportate da documenti.
- Per difendersi dalle contestazioni:
- Raccogliere tutta la documentazione che dimostra la natura non commerciale delle attività contestate (es. delibere, rendiconti analitici).
- Verificare se le attività contestate rientrano tra quelle decommercializzate ai sensi dell’art. 85 del CTS.
- Dimostrare che i corrispettivi specifici sono stati versati solo dai soci.
- Preparare un memoriale difensivo con le argomentazioni a sostegno della propria posizione.
- Valutare l’opportunità di un accertamento con adesione o di un ricorso tributario.
- Particolarità per le APS:
- Dimostrare il rispetto dei requisiti specifici per le APS (es. democraticità, numero minimo di associati).
- Documentare la prevalenza delle prestazioni dei volontari rispetto a quelle dei lavoratori.
Attenzione: La mancanza di una contabilità separata tra attività istituzionali e commerciali può rendere più difficile dimostrare la natura non commerciale delle attività contestate.
Caso 8.3: Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Situazione: Una APS decide di sciogliersi per cessazione dell’attività.
Problema: Come gestire fiscalmente lo scioglimento? A chi devolvere il patrimonio residuo?
Soluzione:
- Lo scioglimento di una APS comporta i seguenti adempimenti fiscali:
- Presentare la dichiarazione di cessazione attività all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.
- Presentare le dichiarazioni fiscali finali (redditi, IRAP, IVA) entro i termini ordinari.
- Chiudere le posizioni INPS e INAIL (se presenti).
- Presentare la comunicazione di scioglimento al RUNTS.
- Devoluzione del patrimonio:
- Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS (art. 9 CTS).
- La scelta dell’ente beneficiario deve essere deliberata dall’assemblea.
- La devoluzione a enti non ETS è nulla e comporta la responsabilità degli amministratori.
- Aspetti fiscali della devoluzione:
- La devoluzione del patrimonio ad altri ETS non è soggetta a imposte sui trasferimenti.
- I beni devono essere trasferiti al valore contabile, senza emersione di plusvalenze.
- È necessario redigere un inventario dettagliato dei beni trasferiti.
- Se l’APS ha goduto di agevolazioni fiscali, è necessario verificare eventuali vincoli sulla devoluzione del patrimonio.
Attenzione: Durante il periodo transitorio, il parere sulla devoluzione del patrimonio deve essere richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Conclusioni
La gestione fiscale delle APS richiede attenzione e competenza, soprattutto in questa fase di transizione verso la piena operatività della Riforma del Terzo Settore. I casi pratici illustrati in questa guida offrono soluzioni concrete alle problematiche più comuni, ma è sempre consigliabile consultare un professionista per le situazioni più complesse o specifiche.
Le APS devono prestare particolare attenzione alla distinzione tra attività istituzionali e commerciali, alla corretta gestione dei corrispettivi specifici e agli adempimenti di rendicontazione e trasparenza. Solo così potranno beneficiare pienamente delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa e concentrarsi sulla loro missione sociale.
Riferimenti Normativi
- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
- D.Lgs. 105/2018 (Disposizioni integrative e correttive al CTS)
- L. 383/2000 (Legge sulle associazioni di promozione sociale)
- D.P.R. 917/1986 (TUIR)
- D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA)
- L. 398/1991 (Regime forfetario per associazioni)
- D.M. 5 marzo 2020 (Modelli di bilancio degli ETS)
- D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello sport)
- Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate