Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l'obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.
Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) si trovano quotidianamente ad affrontare numerose questioni fiscali che richiedono soluzioni pratiche e conformi alla normativa vigente. Questa guida raccoglie una serie di casi reali, analizzati e risolti con indicazioni operative, per supportare gli amministratori e i responsabili delle APS nella gestione degli aspetti fiscali più comuni e complessi.
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto importanti novità per le APS, che si aggiungono alle disposizioni specifiche già previste dalla L. 383/2000 (oggi abrogata e sostituita dalle disposizioni del CTS). Dal 1° gennaio 2026, con la piena operatività del Titolo X del CTS, sono finalmente applicabili gli artt. 85 (decommercializzazione) e 86 (regime forfetario) ai fini IRES per le APS. Sul fronte IVA, la proroga al 2036 ha congelato il quadro previgente per dieci anni.
Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.
💡 Tool consigliato: per verificare la qualifica della tua APS, parti dal Test di Non Commercialità per gli ETS. Per il quadro complessivo, Checklist Operativa ETS 2026.
Situazione: una APS culturale ha un bar interno frequentato dai soci. L’associazione vorrebbe sapere come gestire correttamente questa attività dal punto di vista fiscale.
Problema: il bar associativo è un’attività commerciale? Quali sono le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali?
Soluzione: punto delicato che richiede precisione, perché molte APS pensano erroneamente che il bar interno ai soci sia automaticamente decommercializzato. Non è così.
L’art. 85, comma 7, del CTS esclude espressamente la somministrazione di alimenti e bevande dalla decommercializzazione generale prevista per le APS, salvo che sia strettamente complementare ad attività di interesse generale (esempio: rinfresco al termine di un convegno, non bar quotidiano).
Quindi un bar continuativo, anche se aperto solo ai soci, è generalmente attività commerciale ai fini IRES. La buona notizia è che il regime forfetario art. 86 CTS rende molto leggero il carico fiscale.
Eccezione importante: APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno
Se la vostra APS rientra tra gli enti di cui all’art. 3 c. 6 lett. e) della L. 287/1991 (associazioni con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno: ACLI, ARCI, ENDAS, MCL, e altre), si applica il regime di favore dell’art. 4 c. 6 DPR 633/72: la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, non è considerata commerciale ai fini IVA, purché strettamente complementare alle attività di interesse generale.
Quadro operativo per il bar APS:
| Tipologia di APS | IRES (ai sensi art. 85) | IVA (fino al 2035) |
|---|---|---|
| APS “ordinaria” con bar continuativo verso soci | Commerciale (art. 85 c. 7). Regime art. 86 (3% sotto 85.000 €) | Fuori campo IVA verso soci (art. 4 c. 4) |
| APS con finalità assistenziali Min. Interno | Commerciale (art. 85 c. 7) | Fuori campo IVA (art. 4 c. 6) |
| Bar aperto anche ai non soci | Commerciale a tutti gli effetti | Imponibile IVA su tutte le operazioni |
Adempimenti necessari:
Esempio numerico: APS con 25.000 € di ricavi annui da bar interno. Regime art. 86: 25.000 × 3% × 24% = 180 € di IRES. Per la parte verso soci, fuori campo IVA fino al 2035.
💡 Approfondisci: consulta la guida Circoli e somministrazione di alimenti e bevande.
Situazione: una APS sportiva prevede una quota associativa annuale di 500 euro che include l’accesso alla palestra e a corsi di fitness.
Problema: come inquadrare fiscalmente queste quote? Sono soggette a IVA?
Soluzione:
Attenzione a un punto delicato. Una “quota associativa” che varia in base ai servizi inclusi è tecnicamente un corrispettivo specifico, non una quota associativa pura. Il sinallagma tra somma versata e prestazione fa qualificare la somma come corrispettivo.
Approccio corretto: separare i due flussi.
Trattamento fiscale:
Adempimenti:
Attenzione: se i servizi sono offerti anche a non soci, i corrispettivi (almeno quelli da non soci) sono commerciali e soggetti a imposizione fiscale. Inoltre, se l’APS è iscritta come “sportiva”, verificate anche l’iscrizione al RASD.
Situazione: una APS organizza una rassegna teatrale aperta al pubblico, con biglietti d’ingresso a 15 euro.
Problema: come inquadrare fiscalmente questa attività? È necessario emettere scontrini o fatture?
Soluzione:
L’organizzazione di eventi culturali è attività di interesse generale (art. 5 c. 1 lett. i del CTS).
Test di non commercialità (art. 79 c. 2 CTS):
Tre scenari possibili:
Adempimenti:
Attenzione: per il calcolo dei costi vanno considerati sia i diretti (compensi artisti, affitto teatro) sia una quota ragionevole dei costi indiretti (utenze, personale, ammortamenti). Per documentare correttamente, conviene predisporre un budget preventivo e un consuntivo per ogni evento.
💡 Approfondisci: consulta la guida La fiscalità delle Raccolte Fondi per gli ETS per gli eventi occasionali.
Situazione: una APS vuole introdurre diverse tipologie di quote associative (base, sostenitore, premium) con servizi differenziati.
Problema: è possibile differenziare le quote? Quali implicazioni fiscali comporta?
Soluzione:
La differenziazione delle quote associative è legittima, ma va distinta tra:
Condizioni:
Implicazioni fiscali:
Adempimenti:
Situazione: una APS ricreativa offre alcuni servizi inclusi nella quota associativa (es. sala lettura) e altri a pagamento (es. corsi di lingua).
Problema: come distinguere fiscalmente i due tipi di servizi? Quali adempimenti?
Soluzione:
Punto chiave: mantenete una chiara distinzione contabile tra i servizi inclusi nella quota e quelli a pagamento. Documentate sui regolamenti interni quali servizi sono inclusi nella quota e quali richiedono pagamento aggiuntivo. È la prima difesa in caso di accertamento.
Situazione: una APS propone ai soci una quota associativa triennale a 300 € (anziché 120 € all’anno).
Problema: come gestire contabilmente e fiscalmente le quote pluriennali?
Soluzione:
Le quote associative pluriennali devono essere ripartite sui diversi esercizi secondo il principio di competenza economica.
Procedura corretta:
Aspetti fiscali: la quota associativa pluriennale è non commerciale per tutta la sua durata, purché siano rispettati i requisiti dell’APS. La ripartizione pluriennale rileva solo per il bilancio gestionale.
Attenzione: le quote pluriennali generano un afflusso di cassa concentrato all’inizio. È consigliabile accantonare parte delle somme per coprire i costi degli anni successivi. Inoltre, è opportuno prevedere statutariamente cosa succede in caso di recesso del socio durante il triennio (rimborso pro-quota oppure no).
Situazione: una APS che svolge attività commerciali marginali vuole adottare il regime forfetario più conveniente.
Problema: quale regime forfetario è applicabile? Quali sono i vantaggi e gli adempimenti?
Soluzione:
Dal 1° gennaio 2026, le APS iscritte al RUNTS hanno a disposizione il regime forfetario dell’art. 86 CTS, che ha sostituito (per le APS) la vecchia L. 398/1991.
Condizioni di accesso (art. 86 CTS):
Vantaggi:
Esempio numerico: APS con 40.000 € di ricavi commerciali annui:
Adempimenti minimi:
Attenzione: la L. 398/1991, applicata storicamente da molte APS sportive, dal 1° gennaio 2026 NON è più applicabile alle APS, neppure quelle sportive iscritte al RUNTS. Il regime resta solo per le ASD/SSD non iscritte al RUNTS (art. 89 c. 1 lett. c CTS).
Alternative al regime art. 86:
💡 Approfondisci: consulta la guida Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore per il quadro complessivo dei regimi.
Situazione: una APS gestisce un bar associativo oltre alle normali attività istituzionali.
Problema: come organizzare la contabilità separata? Quali criteri per i costi promiscui?
Soluzione:
La contabilità separata è obbligatoria per gli enti non commerciali con attività commerciale (art. 13 c. 2 CTS, art. 87 CTS). La Circolare AdE 1/E/2026 ha però ammesso una valutazione unitaria semplificata per gli ETS con proventi complessivi inferiori a 300.000 €.
Modalità pratiche:
Criteri di ripartizione dei costi promiscui:
Adempimenti:
Attenzione: i criteri di ripartizione devono essere oggettivi e coerenti nel tempo. Cambi nei criteri vanno giustificati da modifiche sostanziali nell’organizzazione.
Situazione: una APS che ha sempre applicato il regime ordinario vuole passare al regime forfetario art. 86.
Problema: come gestire il passaggio?
Soluzione:
Il passaggio è possibile se l’APS rispetta i requisiti dell’art. 86 (ricavi commerciali non superiori a 85.000 €).
Procedura:
Adempimenti specifici:
Attenzione: l’opzione per il regime art. 86 si comunica in dichiarazione annuale o di inizio attività. Non è soggetta a vincolo triennale (a differenza della vecchia L. 398/91 o di altri regimi opzionali). Si può quindi rivedere annualmente la convenienza.
Situazione: una APS sportiva si avvale di istruttori per i corsi di fitness e vuole sapere come inquadrare fiscalmente i compensi.
Problema: quali sono le opzioni per i compensi agli istruttori? Quali agevolazioni sono applicabili?
Soluzione:
Per le APS sportive iscritte al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche), gestito da Sport e Salute (che ha sostituito il vecchio Registro CONI/CIP), i compensi agli istruttori si inquadrano nel lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021):
Soglie di favore:
Aliquota Gestione Separata INPS: per i collaboratori sportivi senza altra copertura previdenziale, 25% IVS + 2,03% prestazioni assistenziali = 27,03% (anno 2024-2026), con ripartizione 2/3 a carico dell’APS, 1/3 a carico del collaboratore.
Esempio numerico (anno 2026): APS sportiva eroga 8.000 € a istruttore senza altra copertura.
Adempimenti:
Attenzione: monitorate il superamento delle soglie di 5.000 € e 15.000 € considerando tutti i compensi sportivi percepiti dal lavoratore da qualsiasi ASD/SSD/APS sportiva nell’anno. L’istruttore dovrebbe fornire un’autocertificazione aggiornata.
💡 Approfondisci: consulta la guida La Disciplina Fiscale dei Compensi Sportivi (D.Lgs. 36/2021). Per i calcoli, usa il Calcolatore Compensi Co.co.co. Sportivi.
Situazione: una APS si avvale di volontari che sostengono spese per l’attività associativa.
Problema: come gestire correttamente i rimborsi spese? Quali limiti rispettare?
Soluzione: punto cruciale che è cambiato in modo sostanziale negli ultimi due anni.
Per i volontari ETS in generale (art. 17 CTS):
Per i volontari sportivi (art. 29 D.Lgs. 36/2021), applicabile alle APS sportive:
Modalità operative per i rimborsi analitici:
Attenzione: i rimborsi devono coprire esclusivamente spese effettive. Erogare “rimborsi” per coprire prestazioni di servizio (es. lavori di tinteggiatura della sede, gestione di un sito web) configura un compenso, che andrebbe trattato con regole diverse (lavoro autonomo occasionale, co.co.co., dipendente).
Situazione: una APS vuole assumere il primo dipendente (segretario/a part-time).
Problema: quali sono gli adempimenti e i costi?
Soluzione:
L’assunzione di personale dipendente comporta adempimenti specifici:
Agevolazioni potenzialmente applicabili (verifica annuale):
Costi indicativi (a carico APS) per un dipendente con stipendio lordo di 1.500 €/mese:
Attenzione: questa materia è giuslavoristica e richiede l’assistenza di un consulente del lavoro esperto del Terzo Settore.
Situazione: una APS deve predisporre il bilancio annuale.
Problema: quale modello utilizzare? Quali sono gli obblighi?
Soluzione:
Gli ETS, incluse le APS, devono redigere il bilancio secondo i modelli ministeriali del D.M. 39/2020 e del D.M. 18 febbraio 2026, in base al volume di entrate:
Adempimenti:
Per le APS con ricavi superiori a 1 milione di euro: obbligo di bilancio sociale (art. 14 CTS), redatto secondo le linee guida del D.M. 4 luglio 2019.
Situazione: una APS vuole accedere al 5×1000.
Problema: quali sono i requisiti e le scadenze?
Soluzione:
Le APS iscritte al RUNTS sono automaticamente accreditate al 5×1000 (se nell’elenco permanente). In caso contrario, devono presentare istanza di accreditamento entro il 10 aprile di ogni anno tramite la piattaforma RUNTS.
Adempimenti:
💡 Approfondisci: consulta la guida 5×1000: Guida Completa alla Gestione e Rendicontazione.
Per le APS italiane, dal 2026 si è aperta una stagione fiscale matura e finalmente operativa. I punti da fissare:
💡 Tool e guide consigliate:
- La fiscalità delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) per il quadro fiscale complessivo.
- Quote Associative e Corrispettivi Specifici negli ETS per la distinzione fondamentale.
- Circoli e somministrazione di alimenti e bevande per i bar interni.
- Statuto APS Presidente eletto dall’Assemblea.
Cambia il “binario fiscale”, ma non l’importo che pagate. Dal 1° gennaio 2026, per le APS sportive iscritte al RUNTS, la L. 398/91 non è più applicabile (art. 89 c. 1 lett. c CTS). Va sostituita con il regime forfetario art. 86 CTS, che per le APS prevede comunque il coefficiente del 3%: stessa convenienza IRES, ma con soglia più bassa (85.000 € contro i 400.000 € della 398/91) e semplificazioni IVA del CTS (esonero da versamento, dichiarazione, registri). Se i vostri ricavi commerciali stanno sotto 85.000 €, il passaggio è praticamente indolore. Se invece superano gli 85.000 €, dovete passare al regime art. 80 CTS (coefficienti a scaglioni 7%-10%-17% per servizi) o al regime ordinario. In quest’ultimo caso fate una simulazione comparativa per capire la scelta migliore.
Sì, è uno dei punti su cui voglio essere chiaro. L’art. 85 c. 7 del CTS esclude espressamente la somministrazione di alimenti e bevande dalla decommercializzazione generale prevista per le APS, salvo che sia strettamente complementare ad attività istituzionali (esempio: rinfresco al termine di un convegno). Quindi un bar continuativo, anche se solo per soci, è generalmente attività commerciale ai fini IRES. La buona notizia è che con il regime art. 86 (sotto 85.000 €, coefficiente 3%) il carico fiscale resta molto leggero. Eccezione importante: se la vostra APS rientra tra quelle con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno (ACLI, ARCI, ENDAS, ecc., ex art. 3 c. 6 lett. e L. 287/1991), si applica il regime di favore dell’art. 4 c. 6 DPR 633/72, che mantiene la somministrazione fuori campo IVA anche dopo la riforma. Vale la pena verificare se la vostra APS rientra nell’elenco.
Punto delicato. Dal 1° giugno 2024 il rimborso forfettario autocertificato di 10 €/giorno e 150 €/mese previsto dal vecchio art. 17 c. 4 CTS è stato abrogato. Continuare a erogarlo nel 2025 può creare una posizione di rischio: in caso di accertamento, i rimborsi non documentati possono essere riqualificati come compenso, con conseguente recupero IRPEF, contributi previdenziali e sanzioni in capo all’APS. Le opzioni di regolarizzazione: a) per il 2025 fare un’autovalutazione del rischio con il commercialista, eventualmente con ravvedimento operoso per quanto erogato; b) dal 2026 in poi, transitare a rimborsi solo analitici documentati (note spese con ricevute), mai forfettari. Per le APS sportive iscritte al RASD, vale il regime specifico dell’art. 29 D.Lgs. 36/2021 (rimborsi forfettari fino a 400 €/mese, ma solo per eventi/manifestazioni riconosciuti, con delibera preventiva).
Le APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno sono individuate dall’art. 3 c. 6 lett. e) della L. 287/1991. Sono in particolare le associazioni nazionali riconosciute con specifico decreto del Ministro dell’Interno: ACLI, ARCI, MCL, ENDAS, AICS, US ACLI, CSI, e altre realtà storiche del Terzo Settore italiano. Per verificare se la vostra APS rientra nell’elenco: a) controllate se siete affiliati a una di queste associazioni nazionali (l’affiliazione di solito conferisce automaticamente il riconoscimento); b) verificate sul vostro statuto o sulle comunicazioni della rete associativa di cui fate parte; c) in caso di dubbio, contattate la vostra rete nazionale o consultate il sito del Ministero dell’Interno. Se rientrate, godete del regime di favore dell’art. 4 c. 6 DPR 633/72: la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali resta fuori campo IVA anche dopo la riforma del 2036.
Per le APS italiane, il 2026 ha portato finalmente chiarezza dopo anni di attesa. L’art. 85 con la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, l’art. 86 con il regime forfetario al 3%, l’IVA prorogata al 2036, il regime di favore per le APS storiche con finalità assistenziali: tutti tasselli che, una volta capiti, rendono la gestione fiscale molto più snella e prevedibile. Resta però una “macchina” tecnica da governare con metodo: scelta del regime giusto, contabilità separata, tracciabilità, statuto conforme al CTS.
Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: la fiscalità delle APS è uno dei territori dove ogni dettaglio fa la differenza, e mettere a confronto casi concreti vale più di mille letture teoriche. Per i tesorieri di APS che si stanno avvicinando per la prima volta ai bilanci “in regime CTS pieno” dopo anni di norme transitorie, una considerazione finale: fate il punto sul vostro statuto. Tante APS pre-2017 hanno statuti che andrebbero aggiornati per essere pienamente conformi al CTS, soprattutto sulle clausole di democraticità, sulla disciplina dei diritti dei soci e sulla devoluzione del patrimonio. Un aggiornamento statutario fatto bene, in assemblea straordinaria, è la migliore polizza per accedere serenamente a tutte le agevolazioni del 2026 e oltre.