Casi Pratici di Fiscalità per APS: Guida Operativa

Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l'obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.

Introduzione

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) si trovano quotidianamente ad affrontare numerose questioni fiscali che richiedono soluzioni pratiche e conformi alla normativa vigente. Questa guida raccoglie una serie di casi reali, analizzati e risolti con indicazioni operative, per supportare gli amministratori e i responsabili delle APS nella gestione degli aspetti fiscali più comuni e complessi.

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto importanti novità per le APS, che si aggiungono alle disposizioni specifiche già previste dalla L. 383/2000 (oggi abrogata e sostituita dalle disposizioni del CTS). Dal 1° gennaio 2026, con la piena operatività del Titolo X del CTS, sono finalmente applicabili gli artt. 85 (decommercializzazione) e 86 (regime forfetario) ai fini IRES per le APS. Sul fronte IVA, la proroga al 2036 ha congelato il quadro previgente per dieci anni.

Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.

💡 Tool consigliato: per verificare la qualifica della tua APS, parti dal Test di Non Commercialità per gli ETS. Per il quadro complessivo, Checklist Operativa ETS 2026.

1. Attività Commerciali e Non Commerciali

Caso 1.1: Gestione del bar associativo

Situazione: una APS culturale ha un bar interno frequentato dai soci. L’associazione vorrebbe sapere come gestire correttamente questa attività dal punto di vista fiscale.

Problema: il bar associativo è un’attività commerciale? Quali sono le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali?

Soluzione: punto delicato che richiede precisione, perché molte APS pensano erroneamente che il bar interno ai soci sia automaticamente decommercializzato. Non è così.

L’art. 85, comma 7, del CTS esclude espressamente la somministrazione di alimenti e bevande dalla decommercializzazione generale prevista per le APS, salvo che sia strettamente complementare ad attività di interesse generale (esempio: rinfresco al termine di un convegno, non bar quotidiano).

Quindi un bar continuativo, anche se aperto solo ai soci, è generalmente attività commerciale ai fini IRES. La buona notizia è che il regime forfetario art. 86 CTS rende molto leggero il carico fiscale.

Eccezione importante: APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno

Se la vostra APS rientra tra gli enti di cui all’art. 3 c. 6 lett. e) della L. 287/1991 (associazioni con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno: ACLI, ARCI, ENDAS, MCL, e altre), si applica il regime di favore dell’art. 4 c. 6 DPR 633/72: la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, non è considerata commerciale ai fini IVA, purché strettamente complementare alle attività di interesse generale.

Quadro operativo per il bar APS:

Tipologia di APSIRES (ai sensi art. 85)IVA (fino al 2035)
APS “ordinaria” con bar continuativo verso sociCommerciale (art. 85 c. 7). Regime art. 86 (3% sotto 85.000 €)Fuori campo IVA verso soci (art. 4 c. 4)
APS con finalità assistenziali Min. InternoCommerciale (art. 85 c. 7)Fuori campo IVA (art. 4 c. 6)
Bar aperto anche ai non sociCommerciale a tutti gli effettiImponibile IVA su tutte le operazioni

Adempimenti necessari:

  1. Ottenere le autorizzazioni amministrative (SCIA, notifica sanitaria, eventuale licenza di somministrazione – procedura semplificata per APS con finalità assistenziali Min. Interno).
  2. Tenere un registro dei soci aggiornato.
  3. Esporre un cartello che indichi che la somministrazione è riservata ai soci (se così è).
  4. Tenere una contabilità separata per l’attività di bar.
  5. Optare per il regime forfetario art. 86 CTS se sotto soglia (coefficiente 3%, niente IVA da versare).

Esempio numerico: APS con 25.000 € di ricavi annui da bar interno. Regime art. 86: 25.000 × 3% × 24% = 180 € di IRES. Per la parte verso soci, fuori campo IVA fino al 2035.

💡 Approfondisci: consulta la guida Circoli e somministrazione di alimenti e bevande.

Caso 1.2: Quote associative con servizi inclusi

Situazione: una APS sportiva prevede una quota associativa annuale di 500 euro che include l’accesso alla palestra e a corsi di fitness.

Problema: come inquadrare fiscalmente queste quote? Sono soggette a IVA?

Soluzione:

Attenzione a un punto delicato. Una “quota associativa” che varia in base ai servizi inclusi è tecnicamente un corrispettivo specifico, non una quota associativa pura. Il sinallagma tra somma versata e prestazione fa qualificare la somma come corrispettivo.

Approccio corretto: separare i due flussi.

  • Quota associativa pura: importo unico annuale (es. 30 €) versato da tutti i soci, riconosce solo lo status di socio.
  • Corrispettivo specifico: importo separato (es. 470 € annui) per l’accesso ai servizi (palestra, corsi).

Trattamento fiscale:

  1. Quota associativa pura: sempre fuori IRES (art. 79 c. 4 lett. a CTS) e fuori IVA per mancanza presupposto oggettivo.
  2. Corrispettivo specifico per servizi sportivi: rientra nella decommercializzazione dell’art. 85 c. 1 CTS se reso ai soci, in conformità alle finalità istituzionali, con APS iscritta al RUNTS.
  3. IVA: per la parte verso soci, fuori campo IVA fino al 2035 (art. 4 c. 4 DPR 633/72).

Adempimenti:

  1. Rilasciare ricevute separate: una per la quota associativa, una per il corrispettivo specifico.
  2. Sulla ricevuta del corrispettivo: dicitura “Corrispettivo specifico decommercializzato ai sensi dell’art. 85, c. 1, D.Lgs. 117/2017”.
  3. Tenere un registro dei soci aggiornato.
  4. Conservare la documentazione della partecipazione dei soci alle attività.

Attenzione: se i servizi sono offerti anche a non soci, i corrispettivi (almeno quelli da non soci) sono commerciali e soggetti a imposizione fiscale. Inoltre, se l’APS è iscritta come “sportiva”, verificate anche l’iscrizione al RASD.

Caso 1.3: Organizzazione di eventi culturali aperti al pubblico

Situazione: una APS organizza una rassegna teatrale aperta al pubblico, con biglietti d’ingresso a 15 euro.

Problema: come inquadrare fiscalmente questa attività? È necessario emettere scontrini o fatture?

Soluzione:

L’organizzazione di eventi culturali è attività di interesse generale (art. 5 c. 1 lett. i del CTS).

Test di non commercialità (art. 79 c. 2 CTS):

  • Se i ricavi non superano i costi effettivi, l’attività è non commerciale.
  • Tolleranza del 6% (art. 79 c. 2-bis CTS): se i ricavi superano i costi entro il 6%, l’attività resta non commerciale per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. Al quarto anno l’avanzo deve essere zero o negativo.

Tre scenari possibili:

  1. Evento occasionale (1-2 volte l’anno) in concomitanza con celebrazioni: può rientrare nell’art. 7 CTS (raccolta fondi occasionale), con esclusione totale IRES e IVA. Obbligo di rendiconto specifico ex art. 87 c. 6 CTS.
  2. Eventi abituali ma con ricavi che coprono i costi: non commerciali ex art. 79 c. 2 CTS. Nessuna imposizione.
  3. Eventi abituali con ricavi superiori ai costi oltre la tolleranza: attività commerciale. Regime art. 86 CTS (sotto 85.000 € ricavi commerciali) o art. 80 CTS o regime ordinario.

Adempimenti:

  1. Contabilità analitica: tenere il dettaglio dei costi e ricavi di ogni evento per verificare il test costi/ricavi.
  2. Per attività non commerciale: emettere biglietti o ricevute non fiscali con la dicitura “Operazione non commerciale ai sensi dell’art. 79, c. 2, D.Lgs. 117/2017”.
  3. Per attività commerciale: emettere scontrini telematici. Se applicato il regime art. 86, semplificazioni IVA.
  4. Per evento occasionale: predisporre il rendiconto separato ex art. 87 c. 6 CTS.

Attenzione: per il calcolo dei costi vanno considerati sia i diretti (compensi artisti, affitto teatro) sia una quota ragionevole dei costi indiretti (utenze, personale, ammortamenti). Per documentare correttamente, conviene predisporre un budget preventivo e un consuntivo per ogni evento.

💡 Approfondisci: consulta la guida La fiscalità delle Raccolte Fondi per gli ETS per gli eventi occasionali.

2. Corrispettivi Specifici e Quote Associative

Caso 2.1: Differenziazione delle quote associative

Situazione: una APS vuole introdurre diverse tipologie di quote associative (base, sostenitore, premium) con servizi differenziati.

Problema: è possibile differenziare le quote? Quali implicazioni fiscali comporta?

Soluzione:

La differenziazione delle quote associative è legittima, ma va distinta tra:

  • Categorie associative (es. ordinario, junior, senior, onorario): diverse fasce di quota a parità di diritti, ammesse senza problemi.
  • Quote “premium” con servizi inclusi: tecnicamente vanno scomposte in quota associativa pura + corrispettivo specifico per i servizi aggiuntivi.

Condizioni:

  1. Differenziazione prevista dallo statuto o da regolamento approvato dall’assemblea.
  2. Tutti i soci devono avere uguali diritti di voto (clausola di democraticità ex art. 21 CTS). Diritti di voto differenziati per categoria farebbero perdere la qualifica di APS.
  3. La differenziazione deve essere trasparente e giustificata.

Implicazioni fiscali:

  1. Quota base: sempre fuori IRES e IVA.
  2. Corrispettivi aggiuntivi per servizi specifici: decommercializzati ex art. 85 c. 1 CTS se riservati ai soci e conformi alle finalità istituzionali.
  3. Contabilità che distingua i flussi: utile per il bilancio gestionale e in caso di controllo.

Adempimenti:

  1. Rilasciare ricevute separate per quota associativa pura e per corrispettivi specifici aggiuntivi.
  2. Documentare i servizi aggiuntivi offerti per ciascuna tipologia di quota.
  3. Mantenere lo statuto conforme alla disciplina di democraticità.

Caso 2.2: Servizi inclusi nella quota associativa vs servizi a pagamento

Situazione: una APS ricreativa offre alcuni servizi inclusi nella quota associativa (es. sala lettura) e altri a pagamento (es. corsi di lingua).

Problema: come distinguere fiscalmente i due tipi di servizi? Quali adempimenti?

Soluzione:

  • Servizi inclusi nella quota associativa: parte dell’attività istituzionale, non commerciali. Nessun adempimento specifico oltre alla ricevuta della quota associativa.
  • Servizi a pagamento riservati ai soci: decommercializzati ex art. 85 c. 1 CTS. Ricevuta non fiscale con dicitura “Corrispettivo specifico decommercializzato ai sensi dell’art. 85 CTS”. Fuori campo IVA verso soci (fino al 2035).
  • Servizi a pagamento aperti anche a non soci: per la parte verso non soci, attività commerciale. Eventuale apertura P.IVA, regime art. 86 CTS o ordinario.

Punto chiave: mantenete una chiara distinzione contabile tra i servizi inclusi nella quota e quelli a pagamento. Documentate sui regolamenti interni quali servizi sono inclusi nella quota e quali richiedono pagamento aggiuntivo. È la prima difesa in caso di accertamento.

Caso 2.3: Gestione delle quote associative pluriennali

Situazione: una APS propone ai soci una quota associativa triennale a 300 € (anziché 120 € all’anno).

Problema: come gestire contabilmente e fiscalmente le quote pluriennali?

Soluzione:

Le quote associative pluriennali devono essere ripartite sui diversi esercizi secondo il principio di competenza economica.

Procedura corretta:

  1. Incasso unico di 300 € all’inizio del triennio.
  2. Rilascio ricevuta unica specificando il periodo di validità.
  3. Imputazione contabile pro-quota:
    • Anno 1: ricavo 100 €, risconto passivo 200 €.
    • Anno 2: storno risconto 100 €, nuovo risconto 100 €.
    • Anno 3: storno risconto 100 €, risconto 0.

Aspetti fiscali: la quota associativa pluriennale è non commerciale per tutta la sua durata, purché siano rispettati i requisiti dell’APS. La ripartizione pluriennale rileva solo per il bilancio gestionale.

Attenzione: le quote pluriennali generano un afflusso di cassa concentrato all’inizio. È consigliabile accantonare parte delle somme per coprire i costi degli anni successivi. Inoltre, è opportuno prevedere statutariamente cosa succede in caso di recesso del socio durante il triennio (rimborso pro-quota oppure no).

3. Regime Forfetario e Contabilità

Caso 3.1: Applicazione del regime forfetario per le APS

Situazione: una APS che svolge attività commerciali marginali vuole adottare il regime forfetario più conveniente.

Problema: quale regime forfetario è applicabile? Quali sono i vantaggi e gli adempimenti?

Soluzione:

Dal 1° gennaio 2026, le APS iscritte al RUNTS hanno a disposizione il regime forfetario dell’art. 86 CTS, che ha sostituito (per le APS) la vecchia L. 398/1991.

Condizioni di accesso (art. 86 CTS):

  1. Ricavi commerciali dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro (soglia ridotta dal D.Lgs. 186/2025 dai precedenti 130.000 €).
  2. APS iscritta al RUNTS.
  3. Esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale o in quella di inizio attività.

Vantaggi:

  1. Coefficiente di redditività del 3% sui ricavi commerciali (1% per le ODV).
  2. Aliquota IRES del 24% sul reddito forfetariamente determinato.
  3. Semplificazioni IVA: esonero da versamento, dichiarazione e tenuta dei registri IVA, fermo l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto.
  4. Adempimenti contabili: contabilità separata semplificata.

Esempio numerico: APS con 40.000 € di ricavi commerciali annui:

  • Reddito imponibile: 40.000 × 3% = 1.200 €.
  • IRES: 1.200 × 24% = 288 €.

Adempimenti minimi:

  1. Tenere il rendiconto gestionale ai sensi del D.M. 39/2020.
  2. Conservare e numerare le fatture di acquisto.
  3. Annotare i ricavi commerciali entro il 15 del mese successivo.
  4. Comunicare l’opzione in dichiarazione annuale.

Attenzione: la L. 398/1991, applicata storicamente da molte APS sportive, dal 1° gennaio 2026 NON è più applicabile alle APS, neppure quelle sportive iscritte al RUNTS. Il regime resta solo per le ASD/SSD non iscritte al RUNTS (art. 89 c. 1 lett. c CTS).

Alternative al regime art. 86:

  • Sopra 85.000 €: regime forfetario art. 80 CTS (nessuna soglia massima, coefficienti a scaglioni 7%-10%-17% per servizi).
  • Sempre: regime ordinario analitico (utile se i costi reali sono elevati).

💡 Approfondisci: consulta la guida Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore per il quadro complessivo dei regimi.

Caso 3.2: Contabilità separata per attività commerciale

Situazione: una APS gestisce un bar associativo oltre alle normali attività istituzionali.

Problema: come organizzare la contabilità separata? Quali criteri per i costi promiscui?

Soluzione:

La contabilità separata è obbligatoria per gli enti non commerciali con attività commerciale (art. 13 c. 2 CTS, art. 87 CTS). La Circolare AdE 1/E/2026 ha però ammesso una valutazione unitaria semplificata per gli ETS con proventi complessivi inferiori a 300.000 €.

Modalità pratiche:

  1. Piano dei conti distinto: sezioni separate per attività istituzionale e commerciale.
  2. Centri di costo/ricavo: attribuire ogni operazione al centro appropriato.
  3. Costi promiscui: ripartirli con criteri oggettivi e documentabili.

Criteri di ripartizione dei costi promiscui:

  1. Spazi: in base ai mq utilizzati (per utenze, affitto).
  2. Tempo: in base alle ore di utilizzo (per personale, attrezzature).
  3. Ricavi: in proporzione ai ricavi delle diverse attività.
  4. Utilizzo effettivo: in base a parametri specifici (consumi energetici, registri ingressi).

Adempimenti:

  1. Documentare i criteri di ripartizione adottati con delibera dell’organo di amministrazione.
  2. Predisporre un prospetto annuale di ripartizione dei costi promiscui.
  3. Conservare la documentazione che giustifica la ripartizione.

Attenzione: i criteri di ripartizione devono essere oggettivi e coerenti nel tempo. Cambi nei criteri vanno giustificati da modifiche sostanziali nell’organizzazione.

Caso 3.3: Passaggio dal regime ordinario al regime forfetario

Situazione: una APS che ha sempre applicato il regime ordinario vuole passare al regime forfetario art. 86.

Problema: come gestire il passaggio?

Soluzione:

Il passaggio è possibile se l’APS rispetta i requisiti dell’art. 86 (ricavi commerciali non superiori a 85.000 €).

Procedura:

  1. Comunicare l’opzione per il regime forfetario nella dichiarazione annuale.
  2. Effettuare la rettifica IVA per i beni ammortizzabili acquistati nei 5 anni precedenti (art. 19-bis2 DPR 633/72), nel caso si transiti da un regime con IVA detraibile a un regime senza detrazione.
  3. Presentare la dichiarazione IVA per l’ultimo anno in regime ordinario.
  4. Adeguare la contabilità al nuovo regime.

Adempimenti specifici:

  1. Emettere le fatture con la dicitura “Operazione effettuata in regime forfetario ai sensi dell’art. 86 CTS, esonero IVA per il prestatore”.
  2. Continuare a tenere il registro dei ricavi commerciali.
  3. Conservare comunque tutta la documentazione fiscale per 10 anni.

Attenzione: l’opzione per il regime art. 86 si comunica in dichiarazione annuale o di inizio attività. Non è soggetta a vincolo triennale (a differenza della vecchia L. 398/91 o di altri regimi opzionali). Si può quindi rivedere annualmente la convenienza.

4. Lavoro e Collaborazioni

Caso 4.1: Compensi ai collaboratori sportivi nelle APS sportive

Situazione: una APS sportiva si avvale di istruttori per i corsi di fitness e vuole sapere come inquadrare fiscalmente i compensi.

Problema: quali sono le opzioni per i compensi agli istruttori? Quali agevolazioni sono applicabili?

Soluzione:

Per le APS sportive iscritte al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche), gestito da Sport e Salute (che ha sostituito il vecchio Registro CONI/CIP), i compensi agli istruttori si inquadrano nel lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021):

  • Lavoro sportivo subordinato (art. 26), autonomo (art. 27) o co.co.co. (art. 28).
  • Lavoro sportivo amministrativo-gestionale per personale di segreteria con mansioni gestionali non tecniche.

Soglie di favore:

  • Franchigia fiscale IRPEF: i compensi non costituiscono base imponibile IRPEF fino a 15.000 € annui (art. 36 c. 6 D.Lgs. 36/2021).
  • Franchigia previdenziale: i compensi non costituiscono base imponibile contributiva fino a 5.000 € annui (art. 35 c. 8-bis).
  • Riduzione del 50% dell’imponibile contributivo per la parte eccedente, fino al 31 dicembre 2027 (regime transitorio).

Aliquota Gestione Separata INPS: per i collaboratori sportivi senza altra copertura previdenziale, 25% IVS + 2,03% prestazioni assistenziali = 27,03% (anno 2024-2026), con ripartizione 2/3 a carico dell’APS, 1/3 a carico del collaboratore.

Esempio numerico (anno 2026): APS sportiva eroga 8.000 € a istruttore senza altra copertura.

  • IRPEF: 0 (sotto i 15.000 € di franchigia).
  • Base imponibile previdenziale: (8.000 – 5.000) × 50% (regime transitorio fino al 2027) = 1.500 €.
  • Contributi totali (27,03%): 405,45 €.
  • A carico APS (2/3): 270,30 €.
  • A carico istruttore (1/3): 135,15 €.

Adempimenti:

  1. Iscrizione del rapporto al Libro Unico del Lavoro entro il giorno 30 del mese successivo (per co.co.co. sportive).
  2. Comunicazione al RASD dell’instaurazione del rapporto.
  3. Iscrizione del collaboratore alla Gestione Separata INPS se non già iscritto.
  4. Calcolo e versamento contributi mensile (F24).
  5. Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno successivo per compensi che superano la franchigia fiscale.

Attenzione: monitorate il superamento delle soglie di 5.000 € e 15.000 € considerando tutti i compensi sportivi percepiti dal lavoratore da qualsiasi ASD/SSD/APS sportiva nell’anno. L’istruttore dovrebbe fornire un’autocertificazione aggiornata.

💡 Approfondisci: consulta la guida La Disciplina Fiscale dei Compensi Sportivi (D.Lgs. 36/2021). Per i calcoli, usa il Calcolatore Compensi Co.co.co. Sportivi.

Caso 4.2: Rimborsi spese ai volontari delle APS

Situazione: una APS si avvale di volontari che sostengono spese per l’attività associativa.

Problema: come gestire correttamente i rimborsi spese? Quali limiti rispettare?

Soluzione: punto cruciale che è cambiato in modo sostanziale negli ultimi due anni.

Per i volontari ETS in generale (art. 17 CTS):

  • Rimborsi analitici (a piè di lista): sempre ammessi se documentati e inerenti all’attività. Nessun limite quantitativo specifico, ma le spese devono essere effettivamente sostenute e tracciabili. Documentazione: ricevute, scontrini, biglietti.
  • Rimborso forfettario autocertificato (10 €/giorno e 150 €/mese): ABROGATO dal 1° giugno 2024. Non è più ammesso per i volontari ETS. La sua erogazione configura un compenso non documentato, con rischio di riqualificazione come lavoro dipendente o assimilato.

Per i volontari sportivi (art. 29 D.Lgs. 36/2021), applicabile alle APS sportive:

  • Rimborsi analitici: sempre ammessi.
  • Rimborsi forfettari fino a 400 €/mese: ammessi solo per eventi e manifestazioni riconosciuti, con delibera preventiva dell’organo di amministrazione e comunicazione al RASD.

Modalità operative per i rimborsi analitici:

  1. Il volontario presenta nota spese dettagliata con documentazione (ricevute, scontrini, biglietti di trasporto).
  2. La nota viene approvata dall’organo competente (tipicamente il tesoriere o il presidente).
  3. Pagamento tracciabile (bonifico o assegno) per importi superiori a 1.000 €.
  4. Conservazione di tutta la documentazione per 10 anni.

Attenzione: i rimborsi devono coprire esclusivamente spese effettive. Erogare “rimborsi” per coprire prestazioni di servizio (es. lavori di tinteggiatura della sede, gestione di un sito web) configura un compenso, che andrebbe trattato con regole diverse (lavoro autonomo occasionale, co.co.co., dipendente).

Caso 4.3: Assunzione di personale dipendente

Situazione: una APS vuole assumere il primo dipendente (segretario/a part-time).

Problema: quali sono gli adempimenti e i costi?

Soluzione:

L’assunzione di personale dipendente comporta adempimenti specifici:

  1. Selezione del CCNL applicabile: per le APS, il riferimento principale è il CCNL UNEBA (per attività socio-assistenziali) o il CCNL Terziario (per attività amministrative).
  2. Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego (modello UNILAV) il giorno prima dell’inizio del rapporto.
  3. Stipula del contratto di lavoro scritto.
  4. Apertura posizione INAIL entro 5 giorni dall’inizio del rapporto.
  5. Apertura posizione INPS (in genere già attiva se l’APS ha codice fiscale).
  6. Elaborazione mensile delle buste paga (è consigliabile affidarsi a un consulente del lavoro esperto).
  7. Versamento mensile di contributi e ritenute con modello F24.
  8. Certificazione Unica annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Agevolazioni potenzialmente applicabili (verifica annuale):

  • Decontribuzione Sud per APS con sede nel Mezzogiorno.
  • Incentivi per l’assunzione di giovani, donne, disoccupati di lunga durata.
  • Credito d’imposta per l’incremento occupazionale (verificare leggi di bilancio annuali).

Costi indicativi (a carico APS) per un dipendente con stipendio lordo di 1.500 €/mese:

  • Stipendio lordo annuo: 18.000 €.
  • Tredicesima: 1.500 €.
  • TFR: ~1.350 €/anno.
  • Contributi INPS a carico APS (circa 30%): ~5.850 €.
  • INAIL: variabile per attività, ~150-300 €/anno.
  • Costo aziendale totale annuo: circa 27.000 € (esclusi eventuali premi, formazione, ecc.).

Attenzione: questa materia è giuslavoristica e richiede l’assistenza di un consulente del lavoro esperto del Terzo Settore.

5. Adempimenti e Bilancio

Caso 5.1: Bilancio annuale dell’APS

Situazione: una APS deve predisporre il bilancio annuale.

Problema: quale modello utilizzare? Quali sono gli obblighi?

Soluzione:

Gli ETS, incluse le APS, devono redigere il bilancio secondo i modelli ministeriali del D.M. 39/2020 e del D.M. 18 febbraio 2026, in base al volume di entrate:

  • Entrate ≤ 60.000 €: rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E), introdotto dal D.M. 18 febbraio 2026 in attuazione dell’art. 13 c. 2-bis CTS (introdotto dalla L. 104/2024). Applicabile dall’esercizio in corso al 21 marzo 2026, quindi dal bilancio 2026 approvato nel 2027. Per il bilancio 2025 da approvare nel 2026 si utilizza il Modello D.
  • Entrate tra 60.000 € e 220.000 €: rendiconto per cassa ordinario (Modello D).
  • Entrate > 220.000 €: bilancio per competenza (stato patrimoniale + rendiconto gestionale + relazione di missione, Modelli A, B, C).
  • Entrate > 1 milione € (o 5+ dipendenti): obbligo aggiuntivo di bilancio sociale (art. 14 CTS).

Adempimenti:

  1. Approvazione del bilancio in assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (estensibile a 6 mesi per particolari situazioni statutariamente previste).
  2. Deposito al RUNTS entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.
  3. Pubblicazione sul sito web se l’APS riceve fondi pubblici superiori a 10.000 € annui (art. 1 c. 125-129 L. 124/2017).

Per le APS con ricavi superiori a 1 milione di euro: obbligo di bilancio sociale (art. 14 CTS), redatto secondo le linee guida del D.M. 4 luglio 2019.

Caso 5.2: 5×1000 per le APS

Situazione: una APS vuole accedere al 5×1000.

Problema: quali sono i requisiti e le scadenze?

Soluzione:

Le APS iscritte al RUNTS sono automaticamente accreditate al 5×1000 (se nell’elenco permanente). In caso contrario, devono presentare istanza di accreditamento entro il 10 aprile di ogni anno tramite la piattaforma RUNTS.

Adempimenti:

  1. Verificare/inserire l’IBAN nella piattaforma RUNTS.
  2. Iscrizione tardiva (con sanzione di 250 €): entro il 30 settembre, codice tributo 8115.
  3. Rendicontazione:
    • Contributi ≤ 20.000 €: modulistica D.D. 488/2021, conservazione 10 anni, pubblicazione sul sito.
    • Contributi > 20.000 €: piattaforma informatica obbligatoria, modulistica D.D. 396/2022.
  4. Pubblicazione del rendiconto sul sito web entro 60 giorni dal termine (sanzione 25% per omissione).

💡 Approfondisci: consulta la guida 5×1000: Guida Completa alla Gestione e Rendicontazione.

Conclusioni e Raccomandazioni

Per le APS italiane, dal 2026 si è aperta una stagione fiscale matura e finalmente operativa. I punti da fissare:

  1. L’art. 85 CTS è la leva principale: per i corrispettivi specifici verso associati, decommercializzazione ampia. Attenzione al comma 7 (somministrazione, alloggi, pubblicità sono esclusi).
  2. L’art. 86 CTS con soglia 85.000 € (non più 130.000): coefficiente 3% per le APS, regime forfetario con semplificazioni IVA. Per le APS sportive sostituisce la vecchia L. 398/91.
  3. La L. 398/1991 non è più applicabile alle APS dal 2026: questo è il cambio più importante per le APS sportive che la usavano da anni.
  4. L’IVA è prorogata al 2036: niente obbligo generalizzato di partita IVA. Per le APS con finalità assistenziali Min. Interno, regime di favore specifico sull’art. 4 c. 6 DPR 633/72.
  5. Rimborsi forfettari ai volontari ETS aboliti dal 1/6/2024: solo analitici documentati. Per APS sportive, art. 29 D.Lgs. 36/2021 con limite 400 €/mese per eventi riconosciuti.
  6. Tracciabilità sopra 1.000 €: obbligatoria. Le violazioni reiterate compromettono la qualifica.
  7. Statuto conforme al CTS e iscrizione RUNTS: le condizioni di base. Senza, niente agevolazioni.

💡 Tool e guide consigliate:

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), artt. 5, 6, 7, 17, 21, 35, 36, 79, 85, 86, 87, 89.
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), artt. 2 e 6.
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport), artt. 25-29, 35, 36.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), artt. 4 c. 4 e 6.
  • L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 3 c. 6 lett. e).
  • D.M. 39/2020 (modelli bilancio ETS).
  • D.M. 4 luglio 2019 (bilancio sociale).
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
  • Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 (lavoro sportivo).
  • L. 26 luglio 2024, n. 104 – Introduzione dell’art. 13 c. 2-bis CTS.
  • D.M. 18 febbraio 2026 (GU n. 67 del 21 marzo 2026) – Modello E rendiconto in forma aggregata.

FAQ Operative

La nostra APS sportiva applicava da anni la L. 398/91 con coefficiente 3% IRES. Nel 2026 cosa cambia?

Cambia il “binario fiscale”, ma non l’importo che pagate. Dal 1° gennaio 2026, per le APS sportive iscritte al RUNTS, la L. 398/91 non è più applicabile (art. 89 c. 1 lett. c CTS). Va sostituita con il regime forfetario art. 86 CTS, che per le APS prevede comunque il coefficiente del 3%: stessa convenienza IRES, ma con soglia più bassa (85.000 € contro i 400.000 € della 398/91) e semplificazioni IVA del CTS (esonero da versamento, dichiarazione, registri). Se i vostri ricavi commerciali stanno sotto 85.000 €, il passaggio è praticamente indolore. Se invece superano gli 85.000 €, dovete passare al regime art. 80 CTS (coefficienti a scaglioni 7%-10%-17% per servizi) o al regime ordinario. In quest’ultimo caso fate una simulazione comparativa per capire la scelta migliore.

Il nostro bar interno verso soci dal 2026 è commerciale ai fini IRES?

Sì, è uno dei punti su cui voglio essere chiaro. L’art. 85 c. 7 del CTS esclude espressamente la somministrazione di alimenti e bevande dalla decommercializzazione generale prevista per le APS, salvo che sia strettamente complementare ad attività istituzionali (esempio: rinfresco al termine di un convegno). Quindi un bar continuativo, anche se solo per soci, è generalmente attività commerciale ai fini IRES. La buona notizia è che con il regime art. 86 (sotto 85.000 €, coefficiente 3%) il carico fiscale resta molto leggero. Eccezione importante: se la vostra APS rientra tra quelle con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno (ACLI, ARCI, ENDAS, ecc., ex art. 3 c. 6 lett. e L. 287/1991), si applica il regime di favore dell’art. 4 c. 6 DPR 633/72, che mantiene la somministrazione fuori campo IVA anche dopo la riforma. Vale la pena verificare se la vostra APS rientra nell’elenco.

Volontari della nostra APS hanno sempre ricevuto 150 €/mese di rimborso forfettario. Nel 2025 abbiamo continuato. Cosa rischiamo?

Punto delicato. Dal 1° giugno 2024 il rimborso forfettario autocertificato di 10 €/giorno e 150 €/mese previsto dal vecchio art. 17 c. 4 CTS è stato abrogato. Continuare a erogarlo nel 2025 può creare una posizione di rischio: in caso di accertamento, i rimborsi non documentati possono essere riqualificati come compenso, con conseguente recupero IRPEF, contributi previdenziali e sanzioni in capo all’APS. Le opzioni di regolarizzazione: a) per il 2025 fare un’autovalutazione del rischio con il commercialista, eventualmente con ravvedimento operoso per quanto erogato; b) dal 2026 in poi, transitare a rimborsi solo analitici documentati (note spese con ricevute), mai forfettari. Per le APS sportive iscritte al RASD, vale il regime specifico dell’art. 29 D.Lgs. 36/2021 (rimborsi forfettari fino a 400 €/mese, ma solo per eventi/manifestazioni riconosciuti, con delibera preventiva).

Ho dubbio se la mia APS rientra tra quelle con “finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno”. Come faccio a saperlo?

Le APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno sono individuate dall’art. 3 c. 6 lett. e) della L. 287/1991. Sono in particolare le associazioni nazionali riconosciute con specifico decreto del Ministro dell’Interno: ACLI, ARCI, MCL, ENDAS, AICS, US ACLI, CSI, e altre realtà storiche del Terzo Settore italiano. Per verificare se la vostra APS rientra nell’elenco: a) controllate se siete affiliati a una di queste associazioni nazionali (l’affiliazione di solito conferisce automaticamente il riconoscimento); b) verificate sul vostro statuto o sulle comunicazioni della rete associativa di cui fate parte; c) in caso di dubbio, contattate la vostra rete nazionale o consultate il sito del Ministero dell’Interno. Se rientrate, godete del regime di favore dell’art. 4 c. 6 DPR 633/72: la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali resta fuori campo IVA anche dopo la riforma del 2036.


📩 La parola a te

Per le APS italiane, il 2026 ha portato finalmente chiarezza dopo anni di attesa. L’art. 85 con la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, l’art. 86 con il regime forfetario al 3%, l’IVA prorogata al 2036, il regime di favore per le APS storiche con finalità assistenziali: tutti tasselli che, una volta capiti, rendono la gestione fiscale molto più snella e prevedibile. Resta però una “macchina” tecnica da governare con metodo: scelta del regime giusto, contabilità separata, tracciabilità, statuto conforme al CTS.

  • La vostra APS sportiva stava applicando la L. 398/91 e ora deve transitare all’art. 86 CTS: avete fatto i conti per capire se siete dentro la soglia di 85.000 €?
  • Avete un bar interno e volete capire se la vostra APS può beneficiare del regime di favore per le finalità assistenziali Ministero Interno?
  • State affrontando il passaggio dal regime ordinario al forfetario, oppure il contrario, e volete capire le conseguenze pratiche?

Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: la fiscalità delle APS è uno dei territori dove ogni dettaglio fa la differenza, e mettere a confronto casi concreti vale più di mille letture teoriche. Per i tesorieri di APS che si stanno avvicinando per la prima volta ai bilanci “in regime CTS pieno” dopo anni di norme transitorie, una considerazione finale: fate il punto sul vostro statuto. Tante APS pre-2017 hanno statuti che andrebbero aggiornati per essere pienamente conformi al CTS, soprattutto sulle clausole di democraticità, sulla disciplina dei diritti dei soci e sulla devoluzione del patrimonio. Un aggiornamento statutario fatto bene, in assemblea straordinaria, è la migliore polizza per accedere serenamente a tutte le agevolazioni del 2026 e oltre.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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