La fiscalità delle Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Questa guida analizza in dettaglio il trattamento fiscale delle ODV iscritte al RUNTS, esaminando le principali imposte (IRES, IRAP, IVA, imposte indirette) e le specifiche agevolazioni previste.

Introduzione

Descrizione generale dell’argomento

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) rappresentano una delle principali tipologie di Enti del Terzo Settore (ETS), caratterizzate dalla prevalenza dell’attività di volontariato e dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La loro specifica natura e le finalità perseguite si riflettono in un regime fiscale particolarmente agevolato, volto a sostenere il loro ruolo nella società. Questa guida analizza in dettaglio il trattamento fiscale delle ODV iscritte al RUNTS, esaminando le principali imposte (IRES, IRAP, IVA, imposte indirette) e le specifiche agevolazioni previste.

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha ridefinito il quadro normativo per le ODV, e dal 1° gennaio 2026 il Titolo X del CTS è pienamente operativo dopo la comfort letter della Commissione UE del 7 marzo 2025. Sono finalmente applicabili gli artt. 84 (regime di favore per ODV con entrate sotto 65.000 €) e 86 (regime forfetario per attività commerciali). Sul fronte IVA, la proroga decennale al 1° gennaio 2036 ha congelato il quadro previgente.

La guida si focalizza sulle ODV qualificate come ETS non commerciali, che rappresentano la stragrande maggioranza dei casi.

Importanza e rilevanza per le ODV

La conoscenza del regime fiscale specifico è fondamentale per le ODV per:

  • Massimizzare le risorse: sfruttare appieno le esenzioni e le agevolazioni fiscali consente di destinare maggiori risorse alle attività istituzionali.
  • Garantire la conformità: rispettare gli obblighi fiscali e contabili evita sanzioni e contenziosi.
  • Mantenere la qualifica: il rispetto delle regole fiscali è spesso legato al mantenimento della qualifica di ODV e di ETS non commerciale.
  • Attrarre donazioni: un regime fiscale trasparente e conforme può favorire la fiducia dei donatori.
  • Pianificare le attività: conoscere le implicazioni fiscali delle diverse attività (istituzionali, commerciali marginali, raccolte fondi) permette una migliore pianificazione.

A chi è destinata la guida

  • Presidenti, consiglieri e amministratori di ODV.
  • Volontari coinvolti nella gestione amministrativa e contabile.
  • Tesorieri e responsabili amministrativi delle ODV.
  • Commercialisti e consulenti fiscali che assistono le ODV.
  • Centri Servizi per il Volontariato (CSV).

Come utilizzare la guida

  1. Verifica l’iscrizione dell’ODV al RUNTS.
  2. Comprendi i principi generali del regime fiscale delle ODV ETS non commerciali.
  3. Consulta le sezioni dedicate alle singole imposte (IRES, IRAP, IVA, ecc.) per approfondire il trattamento specifico.
  4. Presta attenzione alle condizioni per beneficiare delle agevolazioni (es. attività non commerciali, prevalenza volontariato).
  5. Utilizza gli esempi pratici e le FAQ per chiarire dubbi applicativi.

💡 Tool consigliato: per verificare la qualifica della tua ODV, parti dal Test di Non Commercialità per gli ETS. Per il quadro completo degli adempimenti, Checklist Operativa ETS 2026.

Quadro Normativo

Riferimenti legislativi principali

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS), in particolare:
    • Artt. 32-34: definizione e disciplina delle ODV.
    • Art. 5: attività di interesse generale.
    • Art. 6: attività diverse (secondarie e strumentali).
    • Art. 7: raccolte fondi.
    • Art. 17: volontari (rimborsi spese).
    • Art. 79: disposizioni generali in materia di imposte sui redditi per gli ETS, in particolare commi 2-bis (tolleranza 6% triennale) e 5 (qualificazione complessiva).
    • Art. 82: disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali.
    • Art. 83: detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a favore degli ETS.
    • Art. 84: regime fiscale specifico per le ODV ai fini IRES e IRAP.
    • Art. 86: regime forfetario per attività commerciali di ODV e APS.
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), artt. 2 e 6.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): norme generali applicabili per quanto non derogato dal CTS, in particolare art. 16-ter (riduzione detrazioni per redditi alti).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA): la riforma IVA per il Terzo Settore è stata prorogata al 1° gennaio 2036.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Disciplina IRAP).
  • L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71: estensione esenzione IMU agli immobili in comodato d’uso gratuito tra ENC collegati.

Circolari e prassi amministrativa

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026: documento di prassi organico sulla fiscalità ETS.
  • Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024: chiarimenti su IMU per ETS, in particolare su comodato e temporaneo inutilizzo.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E/2023: chiarimenti precedenti sul regime fiscale degli ETS.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018: primi chiarimenti sulla Riforma del Terzo Settore.
  • Risoluzioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate.

Aspetti Teorici

Definizione di ODV

  • Ente costituito in forma di associazione (riconosciuta o non) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  • Svolge una o più attività di interesse generale (art. 5 CTS) prevalentemente in favore di terzi.
  • Si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (requisito quantitativo: numero volontari > 50% numero lavoratori).
  • Iscritta nell’apposita sezione del RUNTS.
  • Numero minimo di 7 persone fisiche o 3 ODV per la costituzione.

Qualifica fiscale prevalente: ente non commerciale

  • Le ODV si considerano enti non commerciali ai fini fiscali per presunzione di legge (art. 79 c. 5 CTS), a condizione che non svolgano attività d’impresa come oggetto esclusivo o principale.
  • Questo comporta l’applicazione delle regole fiscali previste per gli enti non commerciali, con le specifiche deroghe e agevolazioni previste per le ODV.

Principio di non commercialità delle attività

Molte agevolazioni fiscali per le ODV sono legate allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali:

  • Gratuite, oppure
  • Dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi (art. 79 c. 2 CTS).

L’art. 79 c. 2-bis prevede una tolleranza del 6%: l’attività resta non commerciale anche se i ricavi superano i costi fino al 6%, per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. Al quarto periodo deve esserci avanzo zero o negativo, altrimenti l’attività diventa commerciale a prescindere dall’entità dello scostamento. La Circolare 1/E/2026 ha precisato che il triennio decorre dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’ODV ha rispettato la condizione “pura” di non commercialità.

Attività commerciali marginali

Le ODV possono svolgere attività commerciali (diverse da quelle di interesse generale o svolte con modalità commerciali), purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali (art. 6 CTS, DM 107/2021). I proventi derivanti da tali attività sono soggetti a tassazione (IRES, IRAP, IVA), salvo opzione per regimi forfetari (art. 84 o 86 CTS).

💡 Approfondisci: per la disciplina delle attività commerciali marginali, consulta la guida Le Attività Commerciali Marginali per le Organizzazioni di Volontariato.

Regime Fiscale Specifico (Art. 84 CTS)

L’art. 84 del CTS introduce un regime fiscale di particolare favore per le ODV con entrate complessive non superiori a 65.000 euro annui. Il regime è esteso anche agli enti filantropici ex art. 79 c. 2-bis.

Ambito di applicazione

Si applica alle ODV con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 65.000 euro annui.

Decommercializzazione specifica (Art. 84 c. 1)

Non si considerano commerciali, ai fini IRES, le seguenti attività svolte dalle ODV, purché svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

a) Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario.

b) Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario.

c) Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Determinazione forfetaria del reddito imponibile

Per le altre attività commerciali eventualmente svolte (diverse da quelle decommercializzate sopra e dalle attività di interesse generale svolte non commercialmente), il reddito imponibile ai fini IRES è determinato applicando ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività del 1%.

Esempio numerico: ODV con 8.000 € di ricavi commerciali residui. Reddito imponibile: 8.000 × 1% = 80 €. IRES dovuta: 80 × 24% = 19,20 €.

Agevolazioni IRAP

Le ODV che rientrano nel regime dell’art. 84 CTS non sono soggette ad IRAP per le attività istituzionali e per le attività decommercializzate ai fini IRES sopra elencate. Per le eventuali attività commerciali residue, l’IRAP è dovuta secondo le regole ordinarie (o forfetarie se applicabili).

Condizioni

  • Rispetto della soglia di 65.000 euro annui di entrate complessive (non solo dei ricavi commerciali).
  • Mantenimento della qualifica di ODV ETS non commerciale (test art. 79 c. 5).

Regime Forfetario per Attività Commerciali (Art. 86 CTS)

Le ODV che svolgono attività commerciali e superano la soglia di 65.000 euro (o che non rientrano nell’art. 84 per altre ragioni) possono optare per il regime forfetario dell’art. 86 CTS, a condizione che i ricavi commerciali non superino 85.000 euro annui (soglia ridotta dal D.Lgs. 186/2025 dai precedenti 130.000 €, in recepimento della Direttiva UE 2020/285).

Determinazione del reddito imponibile IRES

Si applica ai ricavi derivanti dalle attività commerciali un coefficiente di redditività del 1% (per le APS il coefficiente è del 3%). L’IRES si calcola al 24% sul reddito così determinato.

Esempio numerico: ODV con 60.000 € di ricavi commerciali annui. Reddito imponibile: 60.000 × 1% = 600 €. IRES dovuta: 600 × 24% = 144 €.

Determinazione della base imponibile IRAP

La base imponibile IRAP è determinata forfetariamente applicando le stesse regole previste per l’IRES (ricavi commerciali × 1%), con aliquote regionali variabili (base 3,90%).

Semplificazioni IVA

Le ODV che applicano il regime forfetario ex art. 86 CTS beneficiano di semplificazioni IVA: esonero da versamento, dichiarazione e tenuta dei registri, fermo l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto.

Opzione e condizioni

  • L’opzione si comunica nella dichiarazione annuale o in quella di inizio attività.
  • Non è soggetta al vincolo triennale (a differenza della vecchia L. 398/91): si può rivedere ogni anno.
  • Rispetto della soglia di 85.000 € di ricavi commerciali nell’anno precedente.
  • Se nel corso dell’anno si supera la soglia, il regime cessa di applicarsi dal periodo d’imposta successivo.

Tassazione IRES (Regime Ordinario)

Se una ODV non rientra nel regime dell’art. 84 e non opta (o non può optare) per il regime forfetario dell’art. 86 (o supera gli 85.000 € di ricavi commerciali), si applicano le regole ordinarie per gli enti non commerciali:

  • Attività istituzionali non commerciali: i proventi non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
  • Attività commerciali: il reddito imponibile è determinato analiticamente (ricavi – costi inerenti) secondo le regole del TUIR (artt. 143 e seguenti), oppure con il regime forfetario generale art. 80 CTS (coefficienti a scaglioni 5%-7%-14% per altre attività, 7%-10%-17% per servizi).
  • Obbligo di contabilità separata: necessaria per distinguere costi e ricavi commerciali da quelli istituzionali (art. 87 CTS). Per le ODV con proventi complessivi inferiori a 300.000 €, la Circolare 1/E/2026 ha ammesso una valutazione unitaria semplificata.
  • Aliquota IRES: 24%.

Tassazione IRAP (Regime Ordinario)

  • Attività istituzionali non commerciali: base imponibile determinata con il metodo retributivo (retribuzioni del personale dipendente, redditi assimilati, co.co.co.).
  • Attività commerciali: concorrono alla formazione della base imponibile IRAP secondo le regole ordinarie (valore della produzione netta).
  • Aliquote IRAP: stabilite dalle Regioni (base 3,90%, variabilità ±0,92%).
  • Esenzioni regionali: molte Regioni prevedono esenzioni o aliquote ridotte per le ODV. La verifica va fatta sulla normativa della Regione di operatività.

IVA: il quadro 2026-2035

Un punto su cui voglio essere particolarmente chiaro, perché è cambiato in modo sostanziale.

Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, art. 6 ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore. Quella riforma avrebbe portato in campo IVA (seppur in esenzione) molte operazioni delle ODV verso soci e tesserati, con conseguente obbligo per molte realtà di aprire partita IVA e gestire fatturazione elettronica, registri, LIPE e dichiarazione annuale.

Cosa significa concretamente per le ODV:

  • Fino al 31 dicembre 2035 resta in vigore il regime di esclusione IVA (art. 4 c. 4 DPR 633/72) per i corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per le attività istituzionali.
  • Non scatta l’obbligo generalizzato di partita IVA dal 2026.
  • La partita IVA resta obbligatoria solo per le attività commerciali residue verso terzi non soci.
  • Raccolte fondi occasionali: escluse da IVA (art. 7 CTS).
  • Per le ODV che applicano il regime forfetario art. 86 CTS, valgono le semplificazioni IVA.

💡 Approfondisci: per il quadro completo della proroga IVA, consulta la guida IVA e Terzo Settore: proroga al 2036.

Imposte Indirette e Tributi Locali (Art. 82 CTS)

Le ODV beneficiano di significative agevolazioni, pienamente operative:

  • Imposta di Registro: atti costitutivi e modifiche statutarie registrati in misura fissa (200 euro).
  • Imposta sulle Successioni e Donazioni: esenzione totale per i trasferimenti a titolo gratuito (donazioni, eredità, legati) a favore delle ODV.
  • Imposta di Bollo: esenzione per atti, documenti, istanze, contratti e copie conformi relativi alle attività delle ODV.
  • Tributi Locali (IMU, TARI, ecc.):
    • Esenzione IMU: per gli immobili posseduti e utilizzati dall’ODV per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali (art. 82 c. 6 CTS).
    • Estensione 2024: la L. 213/2023 (art. 1 c. 71) ha esteso l’esenzione IMU anche agli immobili in comodato d’uso gratuito tra ETS collegati funzionalmente o strutturalmente, e agli immobili temporaneamente non utilizzati. La Circolare MEF 2/DF/2024 ha fornito i chiarimenti applicativi.
    • Agevolazioni TARI: possibili riduzioni/esenzioni deliberate dai Comuni.
  • Tasse sulle Concessioni Governative: esenzione.

💡 Approfondisci: per IMU e tributi locali, consulta la guida IMU e Tributi Locali per gli ETS.

Erogazioni Liberali (Art. 83 CTS)

Le erogazioni liberali (donazioni) a favore delle ODV beneficiano di un regime fiscale particolarmente favorevole per il donatore:

Per le persone fisiche

  • Detrazione IRPEF del 35% per donazioni in denaro o in natura (fino a 30.000 € annui).
  • In alternativa, deduzione dal reddito complessivo fino al 10% del reddito dichiarato (senza limite quantitativo specifico).

Per enti e società

  • Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Condizioni

  1. L’ODV deve essere iscritta al RUNTS.
  2. Pagamento tracciabile: bonifico, carta di credito/debito, assegno. Le donazioni in contanti sopra il limite di legge non sono ammesse all’agevolazione.
  3. Documentazione: ricevuta dell’ODV con causale “Erogazione liberale ai sensi dell’art. 83 CTS”.

Riduzione delle detrazioni per redditi alti (art. 16-ter TUIR)

Dal 2024, le detrazioni IRPEF al 35% per le erogazioni liberali sono soggette a una riduzione di 260 € per redditi superiori a 50.000 €, e ulteriori riduzioni per redditi superiori a 75.000 € e 100.000 €. Per donazioni oltre 220.000 € c’è obbligo di trasmissione all’Anagrafe Tributaria.

💡 Approfondisci: per gli aspetti dal lato di chi dona, consulta la guida Agevolazioni Fiscali per i Donatori di Enti del Terzo Settore.

Adempimenti Contabili e Fiscali

Gli adempimenti per le ODV includono:

  • Scritture contabili e bilancio (art. 87 CTS, D.M. 39/2020 e D.M. 18 febbraio 2026): gli schemi di bilancio per le ODV variano in base al volume delle entrate:
  • Entrate ≤ 60.000 €: rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E), introdotto dal D.M. 18 febbraio 2026 (in GU n. 67 del 21 marzo 2026) in attuazione dell’art. 13 c. 2-bis CTS. Applicabile dall’esercizio in corso al 21 marzo 2026 (quindi bilancio 2026 approvato nel 2027). Per il bilancio 2025 da approvare nel 2026 si utilizza il Modello D.
  • Entrate tra 60.000 € e 220.000 €: rendiconto per cassa “ordinario” (Modello D).
  • Entrate > 220.000 €: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (Modelli A, B, C).
  • Entrate > 1 milione € (oppure 5+ dipendenti): obbligo aggiuntivo di bilancio sociale ex art. 14 CTS, secondo le linee guida del D.M. 4 luglio 2019.
  • Contabilità separata (se attività commerciali imponibili), con valutazione unitaria semplificata per ODV sotto 300.000 € di proventi complessivi.
  • Approvazione del bilancio in assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  • Deposito del bilancio al RUNTS entro il 30 giugno dell’anno successivo.
  • Dichiarazione dei redditi (REDDITI ENC).
  • Dichiarazione IRAP (se dovuta).
  • Dichiarazione IVA (se l’ODV svolge attività commerciali verso terzi e non rientra in regimi di esonero).
  • Dichiarazione IMU ENC (se possiede immobili esenti).
  • Per ODV con ricavi > 1 milione di euro: obbligo di bilancio sociale ex art. 14 CTS.

Casi Pratici

Caso 1: ODV piccola con raccolta fondi e vendita oggetti dei volontari

Situazione: ODV con entrate complessive di 35.000 € annui (donazioni 25.000 € + raccolta fondi natalizia 5.000 € + vendita di calendari realizzati dai volontari 5.000 €).

  • Verifica soglia art. 84: 35.000 € < 65.000 €, accesso al regime di favore.
  • Donazioni: non imponibili IRES (art. 79 c. 4 lett. a CTS).
  • Raccolta fondi natalizia: occasionale ex art. 7 CTS, fuori IRES e IVA.
  • Vendita calendari realizzati dai volontari: decommercializzata ex art. 84 c. 1 lett. b) CTS.
  • Risultato: nessun reddito imponibile, niente IRES, niente IRAP, niente IVA.

Caso 2: ODV media con attività commerciale residua

Situazione: ODV con entrate complessive di 90.000 € (donazioni 60.000 € + ricavi vendita oggetti aperti al pubblico 30.000 € senza decommercializzazione).

  • Verifica soglia art. 84: 90.000 € > 65.000 €, art. 84 non applicabile.
  • Verifica soglia art. 86: 30.000 € < 85.000 €, accesso al regime forfetario.
  • Calcolo IRES: 30.000 × 1% × 24% = 72 €.
  • IVA: semplificazioni del regime art. 86 (esonero da versamento, dichiarazione, registri).
  • Adempimenti: contabilità separata semplificata, opzione regime art. 86 in dichiarazione.

Caso 3: ODV con immobile in comodato a un’altra ODV

Situazione: ODV proprietaria di un immobile che concede in comodato d’uso gratuito a un’altra ODV collegata (entrambe perseguono finalità assistenziali analoghe), che vi svolge attività di interesse generale.

  • Esenzione IMU: applicabile grazie alla L. 213/2023 (art. 1 c. 71) e Circolare MEF 2/DF/2024.
  • Condizioni: collegamento funzionale o strutturale tra comodante e comodatario, attività non commerciale del comodatario, contratto scritto di comodato.
  • Documentazione: contratto di comodato in forma scritta, delibere degli organi delle due ODV, evidenza del collegamento funzionale.

Caso 4: ODV che riceve una donazione importante da un imprenditore

Situazione: imprenditore con reddito di 200.000 € dona 50.000 € a una ODV iscritta al RUNTS.

  • Detrazione IRPEF: 35% di 30.000 € (limite) = 10.500 €, ridotti per redditi sopra i 50.000 € (riduzione 260 € + ulteriori per scaglione).
  • Alternativa, deduzione: 10% di 200.000 € = 20.000 € deducibili. Risparmio fiscale: 20.000 × aliquota marginale (43% per reddito 200k) = 8.600 €.
  • Risultato: per redditi alti, generalmente più conveniente la deduzione.
  • Adempimenti ODV: ricevuta tracciabile, comunicazione all’Anagrafe Tributaria se sopra 220.000 € annui per donatore.

Conclusioni e Raccomandazioni

La fiscalità delle ODV, dal 2026, è uscita dalla fase transitoria. I punti da fissare:

  1. L’art. 84 CTS è uno strumento prezioso: sotto 65.000 € di entrate complessive, decommercializzazione strutturale di vendita beni gratuiti, beni dei volontari e somministrazione occasionale. Più coefficiente 1% sui residui commerciali.
  2. L’art. 86 CTS con soglia 85.000 € (non più 130.000): per le ODV che superano la soglia dell’art. 84, regime forfetario al 1% con semplificazioni IVA.
  3. Tolleranza 6% triennale: valvola di sfogo per le oscillazioni fisiologiche delle attività di interesse generale. Ma non è strutturale: tenete sotto controllo costi e ricavi.
  4. Imposte indirette pienamente agevolate: registro fisso 200 €, esenzione bollo, successioni/donazioni, IMU sugli immobili istituzionali (anche in comodato dal 2024).
  5. Erogazioni liberali al 35% / 10% deducibile: leva potente per la raccolta fondi. Per i grandi donatori, la deduzione è quasi sempre più conveniente della detrazione.
  6. IVA prorogata al 2036: niente obbligo generalizzato di partita IVA fino a quella data.

💡 Tool e guide consigliate:

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), artt. 5, 6, 7, 17, 32-34, 79, 82, 83, 84, 86, 87.
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), artt. 2 e 6.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16-ter, 143-149.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), art. 4 c. 4.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).
  • L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71 – Estensione esenzione IMU.
  • Direttiva UE 2020/285 – Recepita per la soglia 85.000 € art. 86.
  • D.M. 107/2021 – Attività diverse.
  • D.M. 39/2020 – Modelli di bilancio ETS.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 – Fiscalità ETS.
  • Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024 – IMU ETS.
  • L. 26 luglio 2024, n. 104 – Introduzione dell’art. 13 c. 2-bis CTS (rendiconto in forma aggregata per ETS sotto 60.000 €).
  • D.M. 18 febbraio 2026 (in GU n. 67 del 21 marzo 2026) – Modello E rendiconto per cassa in forma aggregata.

FAQ Operative

La nostra ODV ha entrate annue di 50.000 € (tutte donazioni). Possiamo applicare l’art. 84 CTS?

Sì, pienamente. La vostra ODV è sotto la soglia di 65.000 € di entrate complessive dell’art. 84. Anche se non avete ricavi commerciali (siete finanziati solo da donazioni), beneficiate comunque del regime di favore complessivo: niente IRES sulle donazioni (art. 79 c. 4 lett. a CTS), niente IRAP per le attività istituzionali, esenzione IMU per gli immobili strumentali, agevolazioni sulle imposte indirette. Inoltre, se in futuro voleste avviare piccole attività di autofinanziamento (vendita di beni donati o realizzati dai volontari, somministrazione occasionale in eventi), tutto rientrerebbe nella decommercializzazione dell’art. 84 c. 1, sempre che restiate sotto la soglia di 65.000 € totali. L’art. 84 è davvero pensato per le ODV piccole e medie: usatelo a fondo.

La nostra ODV ha 80.000 € di entrate (donazioni + ricavi commerciali). Cosa cambia se superiamo i 65.000 €?

Cambia che perdete l’accesso al regime di decommercializzazione specifico dell’art. 84 CTS. Le tre attività decommercializzate (vendita beni gratuiti, beni dei volontari, somministrazione occasionale) non sono più automaticamente non commerciali per voi: vanno valutate caso per caso con il test costi/ricavi dell’art. 79 (eventualmente con la tolleranza 6% triennale). Per le attività commerciali residue, potete optare per il regime forfetario art. 86 CTS (sotto 85.000 € di ricavi commerciali) con coefficiente 1%: estremamente favorevole. Esempio: se i vostri 80.000 € di entrate sono 60.000 € di donazioni + 20.000 € di ricavi commerciali, pagate IRES su 20.000 × 1% × 24% = 48 €. Una cifra trascurabile. La gestione contabile diventa un po’ più strutturata, ma le agevolazioni restano molto consistenti.

Abbiamo un immobile che concediamo gratis a un’altra associazione collegata. Dobbiamo pagare l’IMU?

No, e questo è uno dei punti più favorevoli emersi negli ultimi due anni. La L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71, ha esteso l’esenzione IMU agli immobili in comodato d’uso gratuito tra ETS collegati funzionalmente o strutturalmente. Le condizioni: a) entrambi gli enti devono essere enti non commerciali; b) deve esserci un collegamento funzionale (l’attività del comodatario è accessoria o integrativa alle finalità del comodante) o strutturale (uno dei due enti ha la facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione dell’altro); c) il comodatario svolge nell’immobile attività agevolate ex art. 7 c. 1 lett. i D.Lgs. 504/1992 o ex art. 5 CTS, in modalità non commerciale. Documentazione necessaria: contratto di comodato in forma scritta, delibere dei due enti che attestano il collegamento, evidenza dell’attività svolta. La Circolare MEF 2/DF del 16 luglio 2024 ha fornito tutti i chiarimenti operativi.

Un nostro donatore vuole versare 100.000 € alla nostra ODV. Detrazione o deduzione: cosa gli conviene?

Dipende dal suo reddito e dalla sua aliquota marginale. Vediamo le due strade:
Detrazione IRPEF (art. 83 c. 1 CTS): 35% di max 30.000 € = 10.500 € di risparmio fiscale. Per redditi sopra 50.000 € si applica la riduzione dell’art. 16-ter TUIR (260 €, e ulteriori per scaglioni più alti). Quindi a parità di reddito molto alto, la detrazione effettiva si riduce.
Deduzione (art. 83 c. 2 CTS): 10% del reddito complessivo. Se il donatore ha 250.000 € di reddito, può dedurre fino a 25.000 €. Su 100.000 € donati, può quindi dedurre 25.000 € all’anno (riportando il resto negli anni successivi, fino a 4 periodi). Risparmio fiscale: 25.000 × aliquota marginale (43% per redditi alti) = 10.750 €/anno × più anni.
Per donazioni importanti come 100.000 € e donatori con redditi sopra i 50.000 €, la deduzione è generalmente più conveniente, anche perché permette di “spalmare” il vantaggio su più esercizi. Per donazioni piccole (sotto 30.000 €) e redditi medi, la detrazione resta competitiva. Vale sempre la simulazione comparativa caso per caso con il commercialista del donatore. Importante: per donazioni superiori a 220.000 € annui da un singolo donatore, scatta l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. Il donatore va informato di questo aspetto.


📩 La parola a te

Le ODV italiane vivono di volontariato e donazioni, e il quadro fiscale del 2026 è uno dei più favorevoli che mai siano stati pensati per il Terzo Settore: art. 84 con decommercializzazione strutturale sotto 65.000 €, art. 86 al 1% sotto 85.000 € di ricavi commerciali, esenzione IMU (anche in comodato!), erogazioni liberali al 35% di detrazione o 10% di deduzione, IVA prorogata al 2036. Una macchina pensata per lasciare il massimo delle risorse alle attività di interesse generale, dove davvero serve.

  • La vostra ODV ha superato (o sta per superare) i 65.000 € di entrate complessive e vi state chiedendo come prepararvi al passaggio dall’art. 84 all’art. 86?
  • State pensando di concedere in comodato un vostro immobile a un’altra ODV collegata e volete capire come strutturare il rapporto per beneficiare dell’esenzione IMU?
  • Avete donatori importanti che vi chiedono consigli sulla scelta tra detrazione e deduzione delle loro erogazioni liberali?

Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: la fiscalità delle ODV è uno dei terreni dove i casi concreti aiutano davvero a capire come si applicano le norme. Per i tesorieri di ODV che si stanno preparando al primo bilancio in “regime CTS pieno” dopo anni di transizione, una considerazione finale: investite tempo nella comunicazione delle agevolazioni fiscali ai vostri donatori. La detrazione del 35% o la deduzione del 10% sono argomenti potentissimi nelle campagne di raccolta fondi, ma spesso i donatori non le conoscono. Una piccola guida dedicata, una sezione sul sito, una mail di promemoria dopo la donazione: piccoli gesti che possono fare la differenza tra una raccolta fondi “normale” e una raccolta fondi che cresce stabilmente anno dopo anno.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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