La fiscalità delle Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Questa guida analizza in dettaglio il trattamento fiscale delle ODV iscritte al RUNTS, esaminando le principali imposte (IRES, IRAP, IVA, imposte indirette) e le specifiche agevolazioni previste.

Introduzione

Descrizione generale dell’argomento

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) rappresentano una delle principali tipologie di Enti del Terzo Settore (ETS), caratterizzate dalla prevalenza dell’attività di volontariato e dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La loro specifica natura e le finalità perseguite si riflettono in un regime fiscale particolarmente agevolato, volto a sostenere il loro ruolo nella società. Questa guida analizza in dettaglio il trattamento fiscale delle ODV iscritte al RUNTS, esaminando le principali imposte (IRES, IRAP, IVA, imposte indirette) e le specifiche agevolazioni previste.

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha ridefinito il quadro normativo per le ODV, introducendo nuove regole e confermando alcune agevolazioni preesistenti. Comprendere appieno questo regime fiscale è essenziale per le ODV per gestire correttamente i propri adempimenti, beneficiare delle agevolazioni spettanti e garantire la sostenibilità delle proprie attività.

La guida si focalizza sulle ODV qualificate come ETS non commerciali, che rappresentano la stragrande maggioranza dei casi. È fondamentale sottolineare che l’efficacia di molte delle nuove disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore è stata subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, concessa nel marzo 2025. Di conseguenza, il nuovo regime fiscale per gli ETS, inclusa la piena operatività dell’art. 84 e 86 CTS per le ODV, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Fino a tale data, si applica un regime transitorio che vede la coesistenza di norme previgenti e di alcune nuove disposizioni già operative (come quelle sulle imposte indirette dell’art. 82 CTS).

Importanza e rilevanza per le ODV

La conoscenza del regime fiscale specifico è fondamentale per le ODV per:

  • Massimizzare le risorse: Sfruttare appieno le esenzioni e le agevolazioni fiscali consente di destinare maggiori risorse alle attività istituzionali.
  • Garantire la conformità: Rispettare gli obblighi fiscali e contabili evita sanzioni e contenziosi.
  • Mantenere la qualifica: Il rispetto delle regole fiscali è spesso legato al mantenimento della qualifica di ODV e di ETS non commerciale.
  • Attrarre donazioni: Un regime fiscale trasparente e conforme può favorire la fiducia dei donatori.
  • Pianificare le attività: Conoscere le implicazioni fiscali delle diverse attività (istituzionali, commerciali marginali, raccolte fondi) permette una migliore pianificazione.

A chi è destinata la guida

Questa guida è rivolta a:

  • Presidenti, consiglieri e amministratori di ODV.
  • Volontari coinvolti nella gestione amministrativa e contabile.
  • Tesorieri e responsabili amministrativi delle ODV.
  • Commercialisti e consulenti fiscali che assistono le ODV.
  • Centri Servizi per il Volontariato (CSV).

Come utilizzare la guida

Per un utilizzo ottimale di questa guida:

  1. Verifica l’iscrizione dell’ODV al RUNTS.
  2. Comprendi i principi generali del regime fiscale delle ODV ETS non commerciali.
  3. Consulta le sezioni dedicate alle singole imposte (IRES, IRAP, IVA, ecc.) per approfondire il trattamento specifico.
  4. Presta attenzione alle condizioni per beneficiare delle agevolazioni (es. attività non commerciali, prevalenza volontariato).
  5. Utilizza gli esempi pratici e le FAQ per chiarire dubbi applicativi.

La guida fornisce un quadro completo, ma è sempre necessario fare riferimento alla normativa aggiornata e considerare le specificità del singolo caso.

Quadro Normativo

Riferimenti legislativi principali

  • D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), in particolare:
    • Artt. 32-34: Definizione e disciplina delle ODV.
    • Art. 79: Disposizioni generali in materia di imposte sui redditi per gli ETS.
    • Art. 82: Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (include esenzione imposta registro, bollo, successioni/donazioni, agevolazioni tributi locali).
    • Art. 83: Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a favore degli ETS (inclusi ODV).
    • Art. 84: Regime fiscale specifico per le ODV ai fini IRES e IRAP (operativo dal 1° gennaio 2026).
    • Art. 86: Regime forfetario per attività commerciali delle ODV (e APS) (operativo dal 1° gennaio 2026).
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR): Norme generali applicabili per quanto non derogato dal CTS.
  • D.P.R. 633/1972 (Disciplina IVA): Norme generali e specifiche (es. art. 10 per esenzioni). Le modifiche all’art. 4 e 10 per gli ETS sono state prorogate e si prevede entrino in vigore il 1° gennaio 2026.
  • D.Lgs. 446/1997 (Disciplina IRAP).
  • Legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato): Abrogata dal CTS, ma rilevante per il regime transitorio fino alla piena operatività del nuovo regime fiscale.

Circolari e prassi amministrativa

  • Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024: Chiarimenti su IMU ETS.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E/2023: Chiarimenti sul regime fiscale degli ETS.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018: Primi chiarimenti sulla Riforma del Terzo Settore.
  • Risoluzioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate su quesiti relativi alle ODV.

Aspetti Teorici

Definizione di ODV

  • Ente costituito in forma di associazione (riconosciuta o non) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  • Svolge una o più attività di interesse generale (art. 5 CTS) prevalentemente in favore di terzi.
  • Si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (requisito quantitativo: numero volontari > 50% numero lavoratori).
  • Iscritta nell’apposita sezione del RUNTS.

Qualifica fiscale prevalente: Ente non commerciale

  • Le ODV si considerano enti non commerciali ai fini fiscali per presunzione di legge, a condizione che non svolgano attività d’impresa come oggetto esclusivo o principale (art. 79, c. 5, CTS).
  • Questo comporta l’applicazione delle regole fiscali previste per gli enti non commerciali, con le specifiche deroghe e agevolazioni previste per le ODV.

Principio di non commercialità delle attività

  • Molte agevolazioni fiscali per le ODV sono subordinate allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali.
  • Si considerano non commerciali le attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (art. 79, c. 2-4, CTS).

Attività commerciali marginali

  • Le ODV possono svolgere attività commerciali (diverse da quelle di interesse generale o svolte con modalità commerciali), purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali.
  • I proventi derivanti da tali attività sono soggetti a tassazione (IRES, IRAP, IVA), salvo opzione per regimi forfetari.

Regime Fiscale Specifico (Art. 84 CTS – operativo dal 1° gennaio 2026)

L’art. 84 del CTS introduce un regime fiscale di particolare favore per le ODV (e le APS) con ricavi/proventi non superiori a determinate soglie.

Ambito di applicazione

  • Si applica alle ODV con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 65.000 euro annui.

Agevolazioni IRES

  • Decommercializzazione specifica: Non si considerano commerciali, ai fini IRES, le seguenti attività svolte dalle ODV (anche se strutturate con corrispettivi specifici), purché i ricavi non superino la soglia di 65.000 euro:
    • Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario.
    • Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario.
    • Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
  • Determinazione forfetaria del reddito imponibile: Per le attività commerciali eventualmente svolte (diverse da quelle decommercializzate sopra e dalle attività di interesse generale svolte non commercialmente), il reddito imponibile ai fini IRES è determinato applicando ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività del 1% (e non del 3% come erroneamente indicato in alcune bozze precedenti, il 3% è per le APS).

Agevolazioni IRAP

  • Le ODV che rientrano nel regime dell’art. 84 CTS non sono soggette ad IRAP per le attività istituzionali e per le attività decommercializzate ai fini IRES sopra elencate.
  • Per le eventuali attività commerciali residue, l’IRAP è dovuta secondo le regole ordinarie (o forfetarie se applicabili).

Condizioni

  • Rispetto della soglia di 65.000 euro annui.
  • Mantenimento della qualifica di ODV ETS non commerciale.

Regime Forfetario per Attività Commerciali (Art. 86 CTS – operativo dal 1° gennaio 2026)

Le ODV (e le APS) che svolgono attività commerciali e superano la soglia di 65.000 euro (o che non rientrano nell’art. 84 per altre ragioni) possono optare per un regime forfetario ai fini IRES e IRAP, a condizione che i ricavi commerciali non superino i 130.000 euro annui.

Determinazione del reddito imponibile IRES

  • Si applica ai ricavi derivanti dalle attività commerciali un coefficiente di redditività del 1% (per le ODV; per le APS il coefficiente è del 3%).

Determinazione della base imponibile IRAP

  • La base imponibile IRAP è determinata forfetariamente applicando le stesse regole previste per l’IRES (ricavi commerciali * 1% per le ODV).

IVA

  • Le ODV che applicano il regime forfetario ex art. 86 CTS possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di registrazione e dichiarazione IVA (regime forfetario IVA ex L. 398/1991, richiamato implicitamente, la cui applicabilità e coordinamento con il nuovo regime IVA ETS dal 2026 è da monitorare).
  • Non possono detrarsi l’IVA sugli acquisti.
  • Devono versare l’IVA (calcolata forfetariamente sul 50% dell’imponibile per le operazioni soggette) se effettuano operazioni imponibili.

Opzione e condizioni

  • L’opzione per il regime forfetario va esercitata nella dichiarazione dei redditi.
  • Rispetto della soglia di 130.000 euro di ricavi commerciali annui.

Tassazione IRES (Regime Ordinario)

Se un’ODV non rientra nel regime dell’art. 84 e non opta (o non può optare) per il regime forfetario dell’art. 86 (o supera i 130.000 euro di ricavi commerciali), si applicano le regole ordinarie per gli enti non commerciali:

  • Attività istituzionali non commerciali: I proventi non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
  • Attività commerciali: Il reddito imponibile è determinato analiticamente (ricavi – costi inerenti) secondo le regole del TUIR (art. 143 e seguenti).
  • Obbligo di contabilità separata: Necessaria per distinguere costi e ricavi commerciali da quelli istituzionali (art. 144 TUIR).
  • Aliquota IRES: 24%. L’aliquota IRES ridotta al 12% prevista dall’art. 6 del DPR 601/73 per gli enti con fine di assistenza sociale, istruzione, ecc., potrebbe essere applicabile ad alcune ODV, ma va verificata caso per caso e coordinata con le nuove disposizioni del CTS.

Tassazione IRAP (Regime Ordinario)

  • Attività istituzionali non commerciali: Generalmente escluse dalla base imponibile IRAP (metodo retributivo).
  • Attività commerciali: Concorrono alla formazione della base imponibile IRAP secondo le regole ordinarie (valore della produzione netta).
  • Metodo retributivo: Per la parte istituzionale, la base imponibile è data dalle retribuzioni del personale dipendente, dai compensi per lavoro autonomo occasionale e dai compensi per collaborazioni coordinate e continuative.
  • Aliquote IRAP: Stabilite dalle Regioni.

IVA (fino al 31 dicembre 2025 e prospettive dal 1° gennaio 2026)

  • Regime transitorio fino al 31 dicembre 2025: Le ODV continuano ad applicare il regime IVA previgente, che spesso le qualifica come enti non commerciali non soggetti passivi IVA per le attività istituzionali e per quelle commerciali marginali se rientranti in specifiche esenzioni o esclusioni (es. art. 8 L. 266/91 per operazioni connesse agli scopi istituzionali). Per le attività commerciali strutturate, si applica il regime ordinario o, se optato, il regime forfetario L. 398/1991 (se i proventi commerciali non superano i 400.000 euro).
  • Nuovo regime IVA dal 1° gennaio 2026: L’entrata in vigore delle modifiche all’art. 4 e 10 del DPR 633/72, più volte prorogata, è ora prevista per il 1° gennaio 2026. Questo comporterà una revisione della qualifica di soggetto passivo IVA per molti ETS, incluse le ODV, che potrebbero dover aprire partita IVA anche per attività oggi considerate istituzionali se effettuate verso corrispettivo. Molte operazioni tipiche delle ODV (sociali, sanitarie, educative) dovrebbero comunque rientrare nel regime di esenzione IVA (nuovo art. 10 DPR 633/72).
  • Raccolte fondi occasionali: Escluse da IVA (art. 7 CTS).

Imposte Indirette e Tributi Locali (Art. 82 CTS – già operative)

Le ODV beneficiano di significative agevolazioni:

  • Imposta di Registro: Atti costitutivi e modifiche statutarie registrati in misura fissa (200 euro).
  • Imposta sulle Successioni e Donazioni: Esenzione totale per i trasferimenti a titolo gratuito (donazioni, eredità, legati) a favore delle ODV.
  • Imposta di Bollo: Esenzione per atti, documenti, istanze, contratti e copie conformi relativi alle attività delle ODV.
  • Tributi Locali (IMU, TARI, ecc.):
    • Esenzione IMU: Per gli immobili posseduti e utilizzati dall’ODV per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali (art. 82, c. 6, CTS). Chiarimenti importanti sono stati forniti dalla Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024.
    • Agevolazioni TARI: Possibili riduzioni/esenzioni deliberate dai Comuni.
  • Tasse sulle Concessioni Governative: Esenzione.

Erogazioni Liberali (Art. 83 CTS)

Le erogazioni liberali (donazioni) in denaro o in natura a favore delle ODV beneficiano di vantaggi fiscali per i donatori:

  • Persone Fisiche:
    • Detrazione IRPEF del 35% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro per periodo d’imposta.
    • Oppure, deducibilità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito stesso.
  • Enti e Società:
    • Deducibilità dal reddito d’impresa nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Queste agevolazioni rendono più conveniente per i cittadini e le imprese sostenere economicamente le ODV.

Adempimenti Contabili e Fiscali

  • Scritture contabili: Obbligo di tenuta delle scritture contabili previste dall’art. 13 CTS (libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie) e, se svolgono attività commerciali, quelle previste dalla normativa fiscale (registri IVA, registro beni ammortizzabili).
  • Bilancio: Obbligo di redigere il bilancio d’esercizio secondo gli schemi ministeriali (D.M. 5 marzo 2020).
  • Contabilità separata: Obbligatoria se si svolgono attività commerciali.
  • Dichiarazione dei redditi (REDDITI ENC): Presentazione annuale, anche se non è dovuta imposta.
  • Dichiarazione IRAP: Se dovuta.
  • Dichiarazione IVA: Se non si beneficia di regimi di esonero (da valutare attentamente dal 2026).
  • Dichiarazione IMU ENC: Annuale, se si possiedono immobili esenti.

Casi Pratici

Esempio 1: ODV con entrate < 65.000 euro (dal 1° gennaio 2026)

Situazione: ODV con entrate totali di 50.000 euro (30.000 donazioni, 15.000 corrispettivi per attività istituzionale non commerciale, 5.000 ricavi da vendita occasionale di prodotti). Regime applicabile: Art. 84 CTS. IRES:

  • Donazioni e corrispettivi istituzionali: Non imponibili.
  • Vendita prodotti: Attività decommercializzata ai fini IRES.
  • Reddito imponibile IRES = 0. 
  • IRAP: Non dovuta. 
  • IVA: Da valutare in base al nuovo regime IVA 2026; la vendita prodotti potrebbe essere esente o richiedere adempimenti IVA semplificati. 
  • Adempimenti: Bilancio, Dichiarazione REDDITI ENC (a zero), eventuali adempimenti IVA.

Esempio 2: ODV con ricavi commerciali tra 65.000 e 130.000 euro (dal 1° gennaio 2026)

Situazione: ODV con 100.000 euro di entrate istituzionali e 80.000 euro di ricavi da attività commerciale (corsi a pagamento). Regime applicabile: Può optare per il regime forfetario art. 86 CTS. IRES (con opzione art. 86):

  • Entrate istituzionali: Non imponibili.
  • Ricavi commerciali: 80.000 euro.
  • Reddito imponibile IRES = 80.000 * 1% = 800 euro.
  • IRES dovuta = 800 * 24% = 192 euro. 
  • IRAP (con opzione art. 86):
  • Base imponibile IRAP = 800 euro.
  • IRAP dovuta = 800 * Aliquota Regionale. 
  • IVA (con opzione art. 86): Regime forfetario L. 398/1991 (dispensa obblighi, IVA forfetaria) – da coordinare con nuovo regime IVA ETS 2026. 
  • Adempimenti: Contabilità separata, Bilancio, Dichiarazione REDDITI ENC (con opzione art. 86), Dichiarazione IRAP, adempimenti IVA semplificati.

Esempio 3: ODV con ricavi commerciali > 130.000 euro (dal 1° gennaio 2026)

Situazione: ODV con 200.000 euro di entrate istituzionali e 150.000 euro di ricavi commerciali. Regime applicabile: Regime ordinario per enti non commerciali. IRES:

  • Entrate istituzionali: Non imponibili.
  • Reddito commerciale: Determinato analiticamente (Ricavi commerciali – Costi commerciali inerenti).
  • IRES dovuta = Reddito commerciale * 24%. 
  • IRAP:
    • Base imponibile parte istituzionale: Metodo retributivo.
    • Base imponibile parte commerciale: Valore produzione netta commerciale.
    • IRAP dovuta = Somma IRAP sulle due basi imponibili * Aliquota Regionale. 
  • IVA: Regime ordinario o L. 398/1991 (se ricavi < 400.000) – da coordinare con nuovo regime IVA ETS 2026. 
  • Adempimenti: Contabilità separata obbligatoria, Bilancio, Dichiarazione REDDITI ENC, Dichiarazione IRAP, Adempimenti IVA ordinari (o semplificati con L. 398/91).

Strumenti e Modelli

Checklist Fiscale per ODV (Aggiornata al 2025 e in prospettiva 2026)

Qualifica e Iscrizione

  •  Iscrizione al RUNTS come ODV effettuata?
  •  Statuto conforme al CTS e aggiornato alle ultime disposizioni?
  •  Requisito prevalenza volontariato costantemente monitorato e rispettato?

Regime Fiscale IRES/IRAP (valido dal 1° gennaio 2026)

  •  Entrate totali annue < 65.000 euro? Se sì, si applica art. 84 CTS (decommercializzazione specifica, coefficiente 1% su commerciale residuo, esenzione IRAP).
  •  Ricavi commerciali annui > 65.000 euro ma < 130.000 euro? Se sì, valutare opzione art. 86 CTS (coefficiente 1% su commerciale, IRAP forfetaria).
  •  Ricavi commerciali annui > 130.000 euro? Si applica regime ordinario ENC (tassazione analitica attività commerciali).
  •  Contabilità separata per attività commerciali correttamente impostata?

IVA

  •  Regime IVA attuale (fino al 31/12/2025): corretto inquadramento (esclusione, esenzione, L.398/91, ordinario)?
  •  Preparazione al nuovo regime IVA ETS dal 1° gennaio 2026: valutazione necessità apertura P.IVA, analisi operazioni esenti/imponibili.
  •  Gestione raccolte fondi occasionali (escluse da IVA)?

Imposte Indirette e Tributi Locali (Art. 82 CTS – già operativi)

  •  Atti costitutivi/modifiche statutarie registrati con imposta fissa?
  •  Esenzione imposta di bollo applicata correttamente su atti e documenti?
  •  Donazioni e successioni ricevute gestite con esenzione d’imposta?
  •  Esenzione IMU per immobili istituzionali non commerciali verificata e dichiarata (Dich. IMU ENC)?
  •  Verificato regolamento TARI comunale per eventuali agevolazioni?

Erogazioni Liberali Ricevute (Art. 83 CTS)

  •  Rilasciata ricevuta ai donatori per permettere detrazioni/deduzioni?
  •  Trasparenza nella gestione e rendicontazione delle donazioni?

Adempimenti Generali

  •  Tenuta regolare libri sociali e contabili (art. 13 CTS)?
  •  Redazione Bilancio d’esercizio secondo schemi ministeriali?
  •  Presentazione Dichiarazione REDDITI ENC (annuale)?
  •  Presentazione Dichiarazione IRAP (se dovuta)?
  •  Presentazione Dichiarazione IVA (se dovuta)?
  •  Adempimenti relativi al 5 per mille (se beneficiari)?

FAQ – Domande Frequenti

  1. Una ODV deve sempre avere Partita IVA? Fino al 31 dicembre 2025, non necessariamente, soprattutto se svolge solo attività istituzionali non commerciali o commerciali marginali escluse/esenti. Dal 1° gennaio 2026, con il nuovo regime IVA ETS, molte ODV che effettuano prestazioni verso corrispettivo specifico potrebbero dover aprire la Partita IVA, pur rientrando spesso in regimi di esenzione.
  2. Quali sono le principali differenze fiscali tra una ODV e una APS? Entrambe beneficiano di regimi fiscali agevolati simili nel CTS (art. 84 e 86). La principale differenza nei regimi forfetari (art. 84 e 86) è il coefficiente di redditività per le attività commerciali: 1% per le ODV, 3% per le APS. Le ODV hanno un requisito più stringente sulla prevalenza del volontariato.
  3. Le ODV pagano l’IMU sulla sede associativa? Se la sede è di proprietà dell’ODV ed è utilizzata esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di interesse generale, l’immobile è esente da IMU (art. 82, c. 6, CTS).
  4. Cosa succede se una ODV supera i 130.000 euro di ricavi commerciali? Perde la possibilità di optare per il regime forfetario dell’art. 86 CTS e deve applicare il regime ordinario per gli enti non commerciali, determinando analiticamente il reddito d’impresa e l’IRAP sulle attività commerciali.
  5. Le donazioni alle ODV sono sempre tracciabili? Sì, per permettere ai donatori di usufruire delle detrazioni/deduzioni fiscali, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili (bonifico, carte, assegni). Le ODV devono rilasciare apposita ricevuta.

Conclusioni

Il regime fiscale delle Organizzazioni di Volontariato è caratterizzato da numerose agevolazioni, pensate per sostenere il loro fondamentale ruolo sociale. La Riforma del Terzo Settore, con la piena entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Titolo X del CTS dal 1° gennaio 2026, mira a consolidare e razionalizzare questo quadro, pur introducendo nuove complessità, specialmente in ambito IVA.

Per le ODV è cruciale mantenersi costantemente aggiornate sulle evoluzioni normative, comprendere a fondo le condizioni per l’accesso ai benefici fiscali e adempiere con precisione agli obblighi contabili e dichiarativi. Una gestione fiscale attenta e trasparente non solo garantisce la conformità legale, ma rafforza anche la credibilità dell’organizzazione e la sua capacità di attrarre risorse.

Si raccomanda vivamente alle ODV di avvalersi della consulenza di professionisti esperti in fiscalità del Terzo Settore per navigare correttamente questo complesso panorama e per ottimizzare la propria gestione fiscale in linea con le finalità istituzionali.

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS)
  • Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Impresa Sociale)
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP)
  • Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

Articoli: 108

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.