Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DM 24.11.2020 n. 156 contiene la disciplina attuativa del c.d. “cashback”, vale a dire i rimborsi che saranno concessi ai privati per l’effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante. È prevista una fase sperimentale temporanea, a decorrere dall’8.12.2020 (data che dovrebbe essere individuata da uno specifico provvedimento da pubblicarsi sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze), sino al 31.12.2020. Viene riconosciuto un rimborso a coloro che, nella fase sperimentale, effettueranno un numero minimo di 10 transazioni mediante strumenti di pagamenti elettronici. Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio ed è pari al 10% dell’importo di ciascuna transazione, tenendo conto delle transazioni sino ad un importo massimo di 150,00 euro l’una. Per il periodo sperimentale sarà considerato un valore complessivo massimo di transazioni effettuate pari a 1.500,00 euro. A decorrere dall’1.1.2021, invece, prenderà via il programma su base semestrale e il rimborso sarà riconosciuto ai soli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. Anche in tal caso il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Esso è erogato entro il sessantesimo giorno dal termine di ciascun periodo semestrale. Secondo quanto indicato nel sito www.cashlessitalia.it, a cura della presidenza del Consiglio dei Ministri, sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione: i) degli acquisti effettuati online (c.d. “e-commerce”); ii) degli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali; iii) delle operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche); iv) dei bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente; v) delle operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.
Premessa |
Il DM 24.11.2020 n. 156 stabilisce le disposizioni attuative del c.d. “cashback“, vale a dire i rimborsi che saranno concessi ai privati per l’effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante.
Fase sperimentale di dicembre 2020 |
Viene prevista una fase sperimentale temporanea, iniziata l’8.12.2020 (data che dovrebbe essere individuata da uno specifico provvedimento da pubblicarsi sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze), sino al 31.12.2020.
In tali casi il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all’importo di 150,00 euro ciascuna.
Per il periodo sperimentale è considerato un valore complessivo massimo di transazioni effettuate pari a 1.500,00 euro.
Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.
Rimborso cashback “ordinario” |
Agli aderenti al programma “cashback“, in via ordinaria, è attribuito un rimborso pari al 10% dell’importo di ciascuna transazione effettuata.
Accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
Il rimborso è determinato su un valore complessivo di transazioni che, in ogni caso, non deve essere superiore a 1.500,00 per ciascuno dei semestri sopra individuati.
I rimborsi sono erogati entro il sessantesimo giorno dal termine di ciascun semestre.
Rimborso speciale (“supercashback”) |
Fermo restando il rimborso c.d. “cashback”, è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro in favore dei primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi semestrali sopra menzionati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
Al termine di ciascun semestre, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.
Rimborso speciale (“supercashback”) Modalità di adesione |
Possono aderire al programma “cashback” (e “supercashback”), esclusivamente su base volontaria, le persone maggiorenni residenti nel territorio dello Stato.
Acquisti validi |
Secondo quanto indicato nel sito www.cashlessitalia.it, a cura della presidenza del Consiglio dei Ministri, sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione:
- degli acquisti effettuati online (c.d. “e-commerce”);
- degli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali;
- delle operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche);
- dei bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente;
- delle operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.
Modalità di erogazione dei rimborsi |
La gestione del programma avviene mediante il “Sistema Cashback“, predisposto e gestito dalla società PagoPA S.p.a. che, usufruendo di un’apposita piattaforma tecnologica, raccoglie i dati rilevanti, ai fini della partecipazione al Programma, degli aderenti e degli esercenti, trasmettendo le informazioni significative alla “AppIO” e ai sistemi messi a disposizione dai c.d. “issuer convenzionati” e, in funzione dell’erogazione del rimborso, alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A..
Il Dott. Cipollone rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti
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