Gentile Dottore, sono presidente di una piccola associazione culturale di provincia, volevo chiederLe quale inquadramento fiscale potremmo adottare visto che non intendiamo iscriverci al RUNTS e ne tanto meno potremmo continuare ad optare per il regime di cui alla legge 398/1991 dato che non rientriamo nel mondo dello sport?

Gentile Lettore, il Codice del Terzo settore, in relazione al regime di cui alla legge n. 398 del 1991, prevede, da un lato, la disapplicazione di detto regime per gli enti del Terzo settore e, dall’altro, l’abrogazione delle norme che attualmente estendono l’applicazione di tale regime ad associazioni come la sua ovvero alle associazioni senza fini di lucro, alle associazioni pro-loco ed alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
In base all’attuale assetto normativo, il regime ex legge n. 398/91 dovrebbe terminare (salvo che per le A.S.D. / S.S.D. che potranno continuare ad utilizzare il regime ex legge n. 398/91 anche dopo la piena operatività del CTS) a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
Tenga presente che ad oggi:
- l’operatività del RUNTS, nonostante ripetuti annunci, non è ancora avvenuta
- la richiesta del parere alla Commissione europea non è ancora partita da Roma
Sempre in base all’attuale assetto normativo, le associazioni culturali come la sua non potranno infatti più beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai propri soci per usufruire dei servizi istituzionali (in virtù alle modifiche apportate all’art. 148, terzo comma, del Tuir).
Tali agevolazioni saranno infatti condizionate alla circostanza che i sodalizi si qualifichino come associazioni di promozione sociale.
Per le associazioni come la sua resteranno esenti dalle imposte sui redditi soltanto:
- i versamenti relativi alle quote o ai contributi associativi
- i proventi da operazioni occasionali di raccolte fondi mediante cessione di beni di modico valore o di servizi
Più articolato è il discorso relativo all’IVA e in particolare al contenuto dell’art. 4 commi 4 e seguenti del D.P.R. 633/1972, comparto nel quale il legislatore delegato non interviene con riferimento alle previsioni applicabili ai soggetti esclusi dalla Riforma del Terzo settore, creando in tal modo un disallineamento tra imposte sui redditi e IVA, consentendo quindi di considerare non commerciali le attività rese da tali enti “non ETS” che, pertanto, possono legittimamente continuare ad applicare dette agevolazioni solo ai fini IVA.
In parole povere le associazioni che non si iscriveranno al Registro si troveranno in una situazione piuttosto complicata perché:
- Non potranno più utilizzare il cosiddetto regime IVA forfettario (L.398/1991);
- i contributi aggiuntivi e le quote di frequenza versati dai propri associati/tesserati saranno soggetti a imposta (cioè saranno considerati proventi di attività commerciali), ma non saranno soggetti a IVA.
Per quanto riguarda la determinazione del reddito, le associazioni che saranno ammesse alla contabilità semplificata (regime naturale se il volume di affari è inferiore ai limiti di cui all’art. 18, comma 1, D.P.R. 600/73) potranno optare per la determinazione forfettaria del reddito ai sensi dell’art. 145 T.U.I.R. oppure per quella analitica.
Per la determinazione dell’IVA il regime sarà quello della determinazione ordinaria dell’imposta e cioè la somma algebrica tra IVA riscossa sulle operazioni attive (vendite/prestazioni di servizi) e l’IVA pagata sulle operazioni passive (acquisti).
Quindi, in linea generale, gli enti non esercenti attività commerciali, nel momento in cui effettuano un acquisto, vengono considerati quali consumatori finali e, come tali, impossibilitati a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta e corrisposta al cedente all’atto dell’acquisto.
Mentre per gli enti che esercitano promiscuamente ambedue le attività, istituzionale e commerciale, è di fondamentale importanza un’ordinata tenuta della contabilità separata, in quanto ciò è il requisito fondamentale per poter scomputare dall’Iva a debito quella a credito con riferimento alle operazioni economiche effettuate nella sfera dell’attività commerciale svolta.
Per concludere, le associazioni culturali come la sua hanno di fronte una scelta fra:
- Diventare associazioni di promozione sociale, ed, in tal, caso, saranno soggette alla disciplina prevista per tale fattispecie dal codice del terzo settore, ovvero
- Restare come realtà non soggette ad alcuna disciplina speciale, rette evidentemente dalla normativa del primo libro del codice civile e soggette alla disciplina generale degli enti non commerciali prevista dal novellato testo unico delle imposte sui redditi.
…hai ancora dei dubbi?
Facciamo un esempio numerico
Vediamo il trattamento fiscale previsto per l’attività commerciale svolta da un’associazione
culturale nell’ipotesi di iscrizione al RUNTS e nell’ipotesi di non iscrizione.
Facciamo il caso di un’associazione culturale che svolge anche attività commerciale e che sviluppa un fatturato annuo pari a 100.000 € (Tralasciamo il discorso IVA)
Ipotesi di iscrizione al RUNTS
Un ente del Terzo Settore per potersi qualificare come ente non commerciale deve svolgere in via prevalente una o più attività di interesse generale previste dalla riforma. Può svolgere attività commerciale a latere, ma questa attività deve risultare non prevalente. Se l’ente si qualifica come non commerciale (sono escluse quindi le imprese sociali), la sua attività (di prestazione di servizi) commerciale sarà tassata come segue:
- fino a 130.000 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 7%;
- da 130.001 a 300.000 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 10%;
- oltre i 300.001 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 17%.
Quindi nel caso in esame, se l’associazione culturale è iscritta nel registro unico del terzo
settore, pagherà imposte su 7.000 €, e cioè IRES pari a 1.680 €.
Avrà ovviamente tutti gli obblighi previsti per gli Enti del Terzo Settore, dovrà depositare
annualmente il bilancio, ma avrà un trattamento fiscale di indubbio vantaggio.
Inoltre, questo regime agevolato non prevede limiti dimensionali: un’associazione ETS
potrebbe anche avere un fatturato di milioni di euro pur continuando a beneficiare del
coefficiente di redditività del 17%.
Ipotesi di NON iscrizione al RUNTS
L’associazione non iscritta sarà soggetta all’applicazione del regime forfettario ex art.
145 TUIR (unico regime agevolato disponibile, visto che la L. 398/1991 sarà abrogata per
le associazioni diverse dalle associazioni sportive dilettantistiche) e quindi calcolerà le
imposte così:
- fino a 15.494 €: coefficiente di redditività pari al 15%;
- fino a 400.000 €: coefficiente di redditività pari al 25%.
Su un fatturato di 100.000€, quindi, questa associazione non ente del Terzo Settore pagherà imposte per 5.628 € e non potrà superare il limite dei 400.000 € di fatturato se vuole beneficiare del regime forfettario ex art. 145 Tuir.