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Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in data 19.10.2021, è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 275852 contenente le disposizioni attuative della definizione degli avvisi bonari introdotta con l’art. 5 co. 1-11 del DL 41/2021. Si tratta di una misura finalizzata alla definizione degli “avvisi bonari” emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72 a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta: |
In linea con l’art. 5 co. 9 del DL 41/2021, il provvedimento precisa che l’accettazione della proposta di definizione è condizionata alla presentazione di un’autodichiarazione con la quale il contribuente deve attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato previsti “dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”. Essa deve essere presentata entro il 31.12.2021 o, in caso di impossibilità a rispettare tale termine, “entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata”.
Premessa |
Il provv. Agenzia delle Entrate 19.10.2021 n. 275852 contiene le disposizioni attuative della definizione straordinaria degli avvisi bonari introdotta dall’art. 5 co. 1-11 del DL 41/2021.
Ambito oggettivo |
Si tratta di una misura finalizzata alla definizione degli “avvisi bonari” emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72 a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta:
Ambito soggettivo |
L’art. 5 co. 2 del DL 41/2021 prevede che, per poter beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, è necessario:
Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, la riduzione in esame viene determinata facendo riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi d’imposta 2020 e 2019. |
Procedura |
Secondo l’art. 5 co. 3 del DL 41/2021, spetta all’Agenzia delle Entrate:
Perfezionamento della definizione |
L’art. 5 co. 4 del DL 41/2021 prevede che “la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive“.
Inoltre, secondo l’art. 5 co. 5 del DL 41/2021, i versamenti devono essere effettuati con le modalità ed i termini previsti dal DLgs. 462/97. È, quindi, necessario che il contribuente accetti tutti i rilievi e proceda al pagamento degli importi indicati nella proposta di definizione, o della prima rata se si opta per il versamento rateale, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. |
Benefici |
I contribuenti che aderiscono alla definizione in esame ottengono lo stralcio delle sanzioni da omesso versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97 e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.
Rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato |
In linea con quanto previsto dall’art. 5 co. 9 del DL 41/2021, il provv. Agenzia delle Entrate 19.10.2021 n. 275852 (§ 2.2) stabilisce che “l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”.
Ne consegue che i contribuenti che intendano accettare la proposta di definizione devono presentare, entro il 31.12.2021, l’autodichiarazione prevista dall’art. 1 co. 14 e 15 del DL 41/2021, per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato. |
Qualora il contribuente non abbia ricevuto la proposta di definizione agevolata in tempo utile per rendere l’autocertificazione entro il 31.12.2021, potrà presentarla “entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata” (provv. Agenzia delle Entrate n. 275852/2021).
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti |