Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in data 19.10.2021, è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 275852 contenente le disposizioni attuative della definizione degli avvisi bonari introdotta con l’art. 5 co. 1-11 del DL 41/2021.  Si tratta di una misura finalizzata alla definizione degli “avvisi bonari” emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72 a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta:
  • 2017, che sono stati elaborati al 31.12.2020, ma che non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto della sospensione prevista dall’art. 157 del DL 34/2020;
  • 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.

In linea con l’art. 5 co. 9 del DL 41/2021, il provvedimento precisa che l’accettazione della proposta di definizione è condizionata alla presentazione di un’autodichiarazione con la quale il contribuente deve attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato previsti “dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”. Essa deve essere presentata entro il 31.12.2021 o, in caso di impossibilità a rispettare tale termine, “entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata”.  

Premessa

Il provv. Agenzia delle Entrate 19.10.2021 n. 275852 contiene le disposizioni attuative della definizione straordinaria degli avvisi bonari introdotta dall’art. 5 co. 1-11 del DL 41/2021.

Ambito oggettivo

Si tratta di una misura finalizzata alla definizione degli “avvisi bonari” emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72 a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta:

  • 2017, che sono stati elaborati al 31.12.2020, ma che non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto della sospensione prevista dall’art. 157 del DL 34/2020;
  • 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.
Ambito soggettivo

L’art. 5 co. 2 del DL 41/2021 prevede che, per poter beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, è necessario:

  • essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021;
  • aver subito, nel periodo d’imposta 2020, una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019.
Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, la riduzione in esame viene determinata facendo riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi d’imposta 2020 e 2019.
Procedura

Secondo l’art. 5 co. 3 del DL 41/2021, spetta all’Agenzia delle Entrate:

  • verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 5 co. 2 del DL 41/2021 per accedere alla definizione dell’avviso bonario;
  • comunicare, unitamente all’avviso bonario, la possibilità di avvalersi della definizione.
Perfezionamento della definizione

L’art. 5 co. 4 del DL 41/2021 prevede che “la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive“.

Inoltre, secondo l’art. 5 co. 5 del DL 41/2021, i versamenti devono essere effettuati con le modalità ed i termini previsti dal DLgs. 462/97. È, quindi, necessario che il contribuente accetti tutti i rilievi e proceda al pagamento degli importi indicati nella proposta di definizione, o della prima rata se si opta per il versamento rateale, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
Benefici

I contribuenti che aderiscono alla definizione in esame ottengono lo stralcio delle sanzioni da omesso versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97 e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

Rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

In linea con quanto previsto dall’art. 5 co. 9 del DL 41/2021, il provv. Agenzia delle Entrate 19.10.2021 n. 275852 (§ 2.2) stabilisce che “l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”.

Ne consegue che i contribuenti che intendano accettare la proposta di definizione devono presentare, entro il 31.12.2021, l’autodichiarazione prevista dall’art. 1 co. 14 e 15 del DL 41/2021, per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato.

Qualora il contribuente non abbia ricevuto la proposta di definizione agevolata in tempo utile per rendere l’autocertificazione entro il 31.12.2021, potrà presentarla “entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata” (provv. Agenzia delle Entrate n. 275852/2021).

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

Articoli: 44

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.