Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 22.04.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 52 del 22.04.2021, con cui sono state introdotte misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali a seguito della notoria emergenza sanitaria. Il provvedimento legislativo, in generale, prevede un lento ma progressivo alleggerimento delle limitazioni introdotte con il mantenimento, in ogni caso, della suddivisione delle misure secondo le tre zone di rilevanza del contagio (rossa, arancio e e gialla). Le principali novità introdotte dal DL sono le seguenti:
Per la riapertura delle piscine all’aperto e degli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati e centri commerciali bisognerà attendere, rispettivamente, il 15.05 ed il 01.06.2021. Di seguito illustriamo le principali novità contenute nel DL n. 52/2021.
Con il DL n. 52 del 22.04.2021 il legislatore ha introdotto alcune disposizioni volte ad allentare le limitazioni alle attività economiche introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Per effetto di tale decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22.04.2021, a decorrere dal 26.04.2021 le limitazioni verranno progressivamente allentate.
A titolo esemplificativo, per i servizi di ristorazione che ricadono nelle zone gialle, viene ora prevista la possibilità di consumare al tavolo anche a cena, ma solo all’aperto. Dal 01.06.2021, inoltre, viene consentita anche l’attività al chiuso con consumo al tavolo fino alle 18.00.
Sempre dal 26.04.2021 torna la possibilità di esercitare sport di squadra, mentre dal 15.05.2021 e dal 01.06.2021 verranno riaperte piscine e palestre.
Per gli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, la riapertura in zona gialla verrà consentita dal 15.05.2021, mentre per le fiere bisognerà attendere il 15.06.2021 (viene consentita l’esecuzione di attività preparatorie prima di questa data se non comportano l’afflusso di persone).
Di seguito illustriamo le principali novità contenute nel DL n. 52/2021.
Certificazioni verdi | Al fine di semplificare e consentire gli spostamenti in zone arancioni o rosse (si veda oltre) vengono introdotte le “certificazioni verdi COVID-19”, rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: 1- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 2 – avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 3 – effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale o dall’avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria, dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, ovvero dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero (in assenza di ricovero dai medici di medicina generale e dai pediatri). La certificazione verde COVID-19 rilasciata per l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. |
Spostamenti | Secondo quanto stabilito dal DL n. 52/2021, gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti: 1 – per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione; 2 – senza una delle predette motivazioni ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19. |
Visite | Dal 26.04 al 15.06.2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilita’ genitoriale e alle persone con disabilita’ o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. |
Scuola e istruzione | Dal 26.04.2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attivita’ scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonche’, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attivita’ scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado. Dal 26.04.2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Dal 26.04.2021 e fino al 31.07.2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell’università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attivita’ curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attivita’ formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attivita’ curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle universita’, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attivita’ di orientamento e di tutorato, delle attivita’ dei laboratori, nonche’ l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilita’ e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. |
Servizi di ristorazione | Dal 26.04.2021, nella zona gialla, sono consentite le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dal 01.06.2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. |
Spettacoli | A decorrere dal 26.04.2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo’ comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche’ le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. A decorrere dal 01.06.2021, in zona gialla, quanto sopra si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non puo’ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo’ essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. |
Piscine, palestre e sport di squadra | A decorrere dal 15.05.2021 in zona gialla sono consentite le attivita’ di piscine all’aperto. A decorrere dal 01.06.2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di palestre. A decorrere dal 26.04.2021, in zona gialla, e’ consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attivita’ sportiva anche di squadra e di contatto. E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo. |
Fiere, convegni e congressi | E’ consentito dal 15.06.2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, ferma restando la possibilita’ di svolgere, anche in data anteriore, attivita’ preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma e’ comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 01.07.2021, in zona gialla, sono altresi’ consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida. |
Centri termali e parchi divertimento | Dal 01.07.2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida. Resta ferma l’attivita’ dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita’ riabilitative e terapeutiche. Sempre dal 01.07.2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento. |
Il Dott. Cipollone rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti