Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il provv. 16.6.2021 n. 153000, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile (art. 1 co. 1087 – 1089 della L. 178/2020). I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente. La comunicazione va presentata, in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili; con riferimento alle spese 2021 la comunicazione andrà quindi presentata a febbraio 2022. Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese risultanti dalla comunicazione presentata; l’ammontare complessivo delle spese non può essere comunque superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione. |
Premessa |
Con il provv. 16.6.2021 n. 153000, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile di cui all’art. 1 co. 1087 – 1089 della L. 178/2020.
Soggetti beneficiari |
Il credito d’imposta è riconosciuto:
L’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.
Secondo le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione delle spese agevolabili, si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l’immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d’azienda e comodato d’uso. |
In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso, il credito d’imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.
Spese agevolabili |
Sono agevolabili le spese:
Ai fini dell’imputazione delle spese:
Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. |
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per i soggetti non tenuti a emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. |
Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provv. 153000/2021, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi; è inoltre possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Comunicazione delle spese |
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente.
La comunicazione deve essere presentata:
Misura del credito d’imposta |
Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese complessive risultanti dalla comunicazione presentata; l’ammontare complessivo delle spese non può essere comunque superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione. |
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è infatti pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.
Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni presentate. |
Modalità di utilizzo del credito d’imposta |
Il provvedimento definisce anche le modalità di fruizione dell’agevolazione, prevedendo che il credito d’imposta sia utilizzabile:
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 deve essere presentato:
Non si applica il limite generale alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000, pro tempore vigente. |
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti |