Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Gentile cliente,
con la presente desideriamo informarLa che, con l’obiettivo di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza sanitaria in corso, l’articolo 1 del DL 25.5.2021 n.73 (c.d. “Sostegni-bis”) ha previsto l’erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto articolato nelle seguenti componenti:
A differenza dei ristori precedenti, il contributo introdotto dal C.d. Sostegni Bis risulta essere più articolato. Nello specifico, l’erogazione del contributo “automatico” spetta a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 e che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni”).
In alternativa, per tutti i soggetti (che abbiano o meno presentato l’istanza per il contributo “Sostegni”) è riconosciuto (se più conveniente) un contributo calcolato sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020, con presentazione di apposita istanza.
È infine riconosciuto un contributo a fondo perduto con finalità perequativa, subordinato però all’autorizzazione della Commissione europea, purché vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Si segnala che, con comunicato stampa 22.6.2021, il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato che sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal DL “Sostegni bis” (art. 1 co. 1 – 4 del DL 73/2021) a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica già beneficiari del contributo previsto dal primo DL “Sostegni” (DL 41/2021).
Con l’obiettivo di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza sanitaria in corso, l’articolo 1 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”) ha previsto l’erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto articolato nelle seguenti componenti:
Possono beneficiare del contributo “c.d. automatico” i soggetti che:
Il nuovo contributo spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’articolo 1 del DL41/2021 ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la medesima modalità scelta in occasione della precedente elargizione (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 Codice tributo “6941”.), senza necessità di presentare alcuna istanza. |
Al nuovo contributo automatico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DL 41/2021 per quanto riguarda:
Con comunicato stampa 22.6.2021, il Ministero dell’economia e delle finanze hanno annunciato che sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal DL “Sostegni bis” (art. 1 co. 1 – 4 del DL 73/2021) a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica già beneficiari del contributo previsto dal primo DL “Sostegni” (DL 41/2021). |
L’articolo 1, commi da 5 a 15, del DL 73/2021, disciplina, invece, il contributo a fondo perduto “c.d. alternativo”, calcolato su un diverso periodo temporale. Inoltre, a differenza del contributo “c.d. automatico”, il contributo alternativo spetta:
Sono esclusi dall’agevolazione in rassegna: i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL Sostegni-bis);gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. |
Il contributo “c.d. alternativo” spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:
Per l’individuazione del fatturato e corrispettivi rileva la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (circolare n. 15/E/2020 n. 22/E/2020 e n. 5/E/2021). |
L’ammontare del contributo “c.d. alternativo” si determina applicando una percentuale alla differenza tra:
Inoltre, l’entità del contributo in rassegna cambia a seconda che il soggetto richiedente abbia o meno beneficiato del contributo di cui al DL “Sostegni”.
Tipologia di soggetti | Ammontare del contributo | |
Soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’articolo 1 del DL41/2021 | L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/ corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello relativo al periodo 1.4.2019-31.3.2020 le seguenti percentuali: – 60% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro; – 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000 e 400.000 euro; – 40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro; – 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro; – 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro. | |
Soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui all’articolo 1 del DL 41/2021 | L’ammontare del contributo è determinato applicando, invece, alla suddetta differenza, le seguenti percentuali: – 90% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro; – 70% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000 e 400.000 euro; – 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro; – 40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro; – 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro. | |
Possono applicare le percentuali più alte, tutti i contribuenti che non hanno potuto beneficiare del contributo del precedente DL 41/2021 perché non hanno presentato l’istanza, ovvero perché non potevano invocare il requisito del calo di fatturato medio mensile derivante dal confronto tra 2020 e 2019.
In base alle nuove disposizioni, questi soggetti potranno, quindi, presentare richiesta per il contributo verificando il calo del fatturato su un orizzonte temporale diverso rispetto a quello indicato nel DL 41/2021 e cioè su un periodo che va dal 1.4.2020 al 31.3.2021 raffrontato con il medesimo periodo dell’anno precedente. |
Il contributo in rassegna – che non può essere superiore a 150.000 euro – è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento direttoriale. È stabilito, però, che i soggetti obbligati alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, dovranno in ogni caso attendere la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021, prima di inoltrare la richiesta di tale nuovo contributo.
Anche il contributo “c.d. alternativo” può essere alternativamente riconosciuto, a scelta del contribuente: mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del DLgs. 241/97, previa presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. |
Anche i soggetti che hanno beneficiato del contributo “automatico” potranno comunque ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, occorrerà scomputare quanto già corrisposto (o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta) dall’Agenzia delle Entrate.
E’ giusto il caso di precisare che, se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza. |
L’articolo 1, commi da 16 a 27 del DL 73/2021, disciplina, infine, un ulteriore contributo a fondo perduto, con finalità perequative, subordinato però all’autorizzazione della Commissione europea.
Il contributo “c.d. perequativo” compete ai titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), a condizione che:
L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un decreto di prossima attuazione. |
L’importo del contributo perequativo non può essere comunque superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e i termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento direttoriale, nel contesto del quale verranno definiti gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono riportati gli importi dei risultati economici d’esercizio da prendere a riferimento.
Per espressa disposizione di legge, l’istanza di accesso al contributo “c.d. perequativo” potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31.12.2020 verrà presentata entro il 10.9.2021. |
Il Dott. Cipollone rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti |