Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con consulenza giuridica 22.6.2021 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata applicativa dell’agevolazione prevista dall’art. 16 co. 1 della L. 166/2016 (c.d. “legge antispreco”), la quale consente di considerare distrutti i beni ceduti gratuitamente nei confronti di alcuni enti pubblici e privati per fini di solidarietà sociale. L’agevolazione riguarda fra l’altro alcune categorie di beni “non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari“. L’Agenzia chiarisce che la presenza di imperfezioni è riferita ai beni non più idonei alla commercializzazione. Pertanto, l’agevolazione si applica sia a tali beni, sia a quelli non più commercializzati in quanto hanno esaurito il loro ciclo di vita commerciale (es. beni obsoleti per tecnologia o design) o non rispondenti alle esigenze di mercato. La sussistenza di tali condizioni implica comunque una valutazione di fatto. Considerando la ratio della norma, che è quella di recuperare e donare per fini di solidarietà sociale determinati beni, estendendone il ciclo di vita, deve trattarsi in ogni caso di beni che se non fossero oggetto di donazione sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o uno scarto. Resta ferma, per il donante, la detraibilità dell’IVA assolta per l’acquisto o la produzione dei beni oggetto dell’agevolazione.  
Premessa

L’art. 16 co. 1 della L. 166/2016 (c.d. “legge antispreco”) stabilisce che la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del DPR 441/97 non opera per alcune tipologie di beni qualora la loro distruzione si realizzi con la cessione gratuita ad enti pubblici ovvero ad enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche (art. 2 co. 1 lett. b) della L. 166/2016).

Tali cessioni gratuite sono perciò escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
Tipologie di beni “agevolati”

Fra le tipologie di beni oggetto di agevolazione individuate dal medesimo art. 16 della L. 166/2016 vi sono anche:

  • i beni destinati all’igiene e alla cura della persona o alla pulizia della casa (lett. d);
  • i libri e i relativi supporti integrativi (lett. d-bis);
  • i prodotti tessili e di abbigliamento, i mobili, materiali edili, televisori, tablet, PC e dispositivi per la lettura elettronica (d-ter).
Occorre, però, che si tratti di beni “non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari“.

Con la recente consulenza giuridica 22.6.2021 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata applicativa dell’agevolazione in rassegna.

Beni non commercializzati per esigenze di mercato

Nel contesto di questo documento di prassi, l’Agenzia ha chiarito che la presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti non si riferisce ai beni non più commercializzati, bensì a quelli non idonei alla commercializzazione.

Ne consegue che possono essere oggetto dell’agevolazione anche i beni di cui all’art. 16 co. 1 lett. d), d-bis) e d-ter) della L. 166/2016, che, pur non presentando imperfezioni o altri difetti, non siano più commercializzati in quanto hanno esaurito il loro ciclo di vita commerciale, avendo subito una rilevante riduzione di valore economico tale da non renderne conveniente la vendita (es. beni obsoleti per tecnologia o design), o comunque non rispondono più alle esigenze di mercato.

Beni non idonei alla commercializzazione

Rientrano nell’agevolazione anche i beni che non siano più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi similari legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso che ne alterano in modo rilevante il valore economico.

La locuzione “altri motivi similari”, infatti, fa riferimento a circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto, quindi riscontrabili.
Finalità della norma

Tenendo conto della ratio della norma, che è quella di recuperare e donare per fini di solidarietà sociale determinati beni estendendone il ciclo di vita e riducendo così la produzione di rifiuti e scarti, l’agevolazione deve essere in ogni caso riferita a beni che, se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o uno scarto.

La sussistenza delle citate condizioni implica una valutazione di fatto.
Requisiti procedurali

Ai fini dell’agevolazione, occorre in ogni caso che siano assolti gli adempimenti procedurali di cui al co. 3 dell’art. 16 della L. 166/2016, vale a dire:

  • emissione, per ogni cessione gratuita, di un documento di trasporto o di altro documento equipollente;
  • invio di una comunicazione riepilogativa da parte del donatore;
  • rilascio di apposita dichiarazione da parte del donatario.
Diritto alla detrazione IVA

L’Agenzia conferma, infine, che le cessioni gratuite dei beni in parola, in presenza delle suddette condizioni, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto equiparate alla distruzione dei beni medesimi, ma consentono al donante di conservare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta per l’acquisto o la produzione dei beni.

 Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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