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Detassazione utili reinvestiti delle imprese sociali (art. 18 D.Lgs. 112/2017): meccanismo, soglia 70%, riserva indivisibile, agevolazioni investitori. Guida 2026.

Detassazione utili reinvestiti delle imprese sociali (art. 18 D.Lgs. 112/2017) dopo la Circolare AdE 1/2026: meccanismo, soglia 70%, utili distribuiti e aumenti gratuiti tassati, incentivi investitori in attesa di autorizzazione UE, il nodo cooperative sociali. Guida 2026.
Nel primo articolo del cluster abbiamo visto quando conviene scegliere la qualifica di impresa sociale rispetto ad altre forme di ETS. La risposta poggiava in buona parte su un’argomentazione fiscale che merita un approfondimento tutto suo: la detassazione degli utili reinvestiti dell’art. 18 D.Lgs. 112/2017.
Questo è il dettaglio tecnico che fa la differenza tra una scelta consapevole e una scelta a tentoni. Per un dirigente di impresa sociale già costituita, è la norma che governa la gestione contabile e fiscale di ogni esercizio. Per chi sta valutando la qualifica, è la voce che pesa di più nella simulazione economica del prossimo quinquennio.
Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 19 febbraio 2026 il quadro si è finalmente definito. Vediamolo passo per passo: meccanismo, condizioni, cosa resta tassato, casi pratici, e le altre agevolazioni che si aggiungono al vantaggio principale.
La Circolare 1/2026 lo ribadisce: le imprese sociali (comprese quelle costituite in forma di associazione o fondazione) mantengono, dal punto di vista fiscale, natura commerciale e rientrano tra i soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR. Si applica quindi la presunzione dell’art. 81 TUIR: tutto il reddito, da qualsiasi fonte provenga, è reddito d’impresa.
Sembra un dettaglio tecnico, ma è la chiave per capire il regime: l’impresa sociale non gode di “decommercializzazioni” come gli altri ETS non commerciali. Il suo vantaggio fiscale passa da un’altra strada: la detassazione degli utili che non escono dall’ente.
L’art. 18 del D.Lgs. 112/2017 mutua il meccanismo da una tradizione consolidata, quella del regime fiscale delle cooperative (art. 12 L. 904/1977). La logica è semplice ma potente: quando un’impresa sociale produce utili o avanzi di gestione, anziché tassarli, li accantona a una riserva vincolata all’attività dell’ente, e su questi utili non paga imposte.
Il meccanismo si compone di tre passaggi:
Come precisa la Circolare, le imprese sociali possono fruire delle misure agevolate ai fini IRES solo a condizione che gli utili e gli avanzi siano assegnati a riserve legalmente vincolate al perseguimento di attività di interesse generale.
💡 Punto chiave: finché l’impresa sociale rispetta i propri vincoli (non distribuisce le riserve, mantiene la qualifica), gli utili reinvestiti restano definitivamente non tassati. È un vantaggio competitivo enorme rispetto a un’impresa ordinaria, che paga l’IRES sugli utili indipendentemente da quanto li reinvesta.
L’utilizzo delle riserve a copertura di perdite non fa decadere il beneficio, a condizione che l’ente non distribuisca utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. La Circolare 1/2026 aggiunge un chiarimento severo: si tratta di una condizione da osservare tassativamente. A differenza di quanto previsto per alcune riserve in sospensione d’imposta, non è consentito ridurre la riserva in misura corrispondente, neppure con formale deliberazione dell’assemblea straordinaria. La ricostituzione, insomma, non è negoziabile.
La comfort letter della Commissione europea, ricevuta dal Ministero del Lavoro nel marzo 2025, ha escluso che la detassazione dell’art. 18 costituisca aiuto di Stato: non è una misura selettiva, perché le imprese sociali si trovano in una situazione giuridica e di fatto diversa da quella delle imprese lucrative rispetto agli obiettivi del sistema delle imposte sui redditi. La motivazione di fondo è illuminante anche sul piano operativo: gli utili accantonati a riserve vincolate alle attività di interesse generale “non sono realmente posseduti” dall’ente, perché non potranno mai remunerare il capitale di rischio e sono destinati per legge al reinvestimento in attività di pubblica utilità.
Attenzione però: il via libera non copre tutto l’art. 18. Come chiarisce la Circolare 1/2026, la Commissione ha rinviato il proprio giudizio sulle misure che mirano a fornire alle imprese sociali un accesso più facile al capitale azionario (art. 18, commi 3, 4 e 5: gli incentivi agli investitori) e sui Titoli di solidarietà (art. 77 CTS). Ne parliamo più avanti, perché la conseguenza pratica è rilevante.
Da questa logica discende anche il confine del beneficio: la detassazione segue la destinazione dell’utile. Reinvestito, esente; distribuito, imponibile. Vediamolo in dettaglio.
La detassazione non è incondizionata. È subordinata a un requisito molto preciso: i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale elencate dall’art. 2 D.Lgs. 112/2017 devono rappresentare almeno il 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti dal d.m. 22 giugno 2021. Specularmente, le attività diverse non possono superare il 30%.
Questo non significa che l’impresa sociale non possa svolgere attività diverse da quelle di interesse generale (la legge lo consente espressamente, entro i limiti previsti). Significa che, se la quota delle attività diverse supera il 30% dei ricavi, l’impresa perde il diritto alla detassazione sull’intero utile.
È una soglia che va monitorata con attenzione. In imprese sociali con attività commerciali “miste” (per esempio, una cooperativa che fa inserimento lavorativo affiancando lavorazioni di mercato a una bottega aperta al pubblico), il rapporto tra le due voci di ricavo va tenuto sotto controllo in corso d’anno, non solo a consuntivo.
💡 Consiglio operativo: prevedere nel piano dei conti dell’impresa sociale una segmentazione contabile chiara tra ricavi da attività di interesse generale e ricavi da attività diverse. Aiuta non solo a monitorare il rispetto del limite, ma anche a documentarlo in caso di controllo fiscale.
C’è un punto su cui dottrina e Agenzia delle Entrate non sono perfettamente allineate, e vale la pena conoscerlo perché incide sull’applicazione pratica.
La norma parla di utili “destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio”. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 243 del 2020, ha dato un’interpretazione restrittiva: la detassazione si applicherebbe solo agli utili derivanti dall’attività statutaria stessa, non a utili di natura diversa (per esempio, plusvalenze da vendita di terreni, anche se poi destinate all’attività).
Larga parte della dottrina ha criticato questa lettura, sostenendo che la ratio della norma (impedire la distribuzione ai soci, non selezionare la natura degli utili) porterebbe a una soluzione più ampia: rientrerebbero nell’esenzione tutti gli utili dell’impresa sociale, di qualunque origine, purché destinati all’attività o all’incremento del patrimonio.
La Circolare 1/2026 non affronta il punto, che quindi resta aperto. Il comportamento prudente è di valutare caso per caso, soprattutto in presenza di componenti reddituali “anomali” come plusvalenze patrimoniali, e di documentare attentamente il legame tra l’utile e l’attività dell’ente.
Per non creare aspettative sbagliate, è importante chiarire cosa resta tassato anche per l’impresa sociale. La regola, ribadita dalla Circolare 1/2026, è netta: gli utili assegnati ai soci, anche nei limiti consentiti dal Codice dell’impresa sociale, sono soggetti alle normali norme fiscali sul reddito.
In concreto, restano imponibili:
C’è un secondo beneficio, meno conosciuto ma prezioso, che la Circolare 1/2026 illustra in dettaglio: non concorrono a formare il reddito imponibile le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR (art. 18, comma 2, del CIS). È lo stesso meccanismo previsto per le società cooperative, e serve a evitare che l’IRES calcolata sulle variazioni in aumento generi a sua volta ulteriore imponibile, il cosiddetto effetto “imposta su imposte”.
Come funziona in pratica, secondo i criteri della circolare n. 53/E del 2002 (par. 5), che l’Agenzia estende alle imprese sociali: in dichiarazione si opera una variazione in diminuzione proporzionale alla quota di utile detassata (100% in caso di totale accantonamento a riserva dell’utile).
Attenzione ai limiti, chiariti dalla Circolare:
Dal 2026 anche le somme destinate dall’impresa sociale al contributo per l’attività ispettiva di cui all’art. 15 del D.Lgs. 112/2017 non concorrono alla formazione del reddito imponibile: lo conferma la Circolare 1/2026, che lo elenca tra le voci detassate dall’art. 18 insieme alle riserve indivisibili. È una previsione tecnica ma significativa: il contributo destinato a finanziare i controlli sull’impresa sociale stessa (un onere obbligatorio) non subisce imposizione.
La Circolare 1/2026 ricorda due esclusioni previste dall’art. 18, comma 7, spesso trascurate ma di grande valore pratico:
Per chi arriva dal mondo delle società ordinarie, sono due semplificazioni che alleggeriscono in modo concreto la gestione fiscale annuale.
Il regime di favore ha un presidio sanzionatorio serio, che la Circolare richiama: in caso di violazione delle disposizioni dell’art. 18, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l’art. 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale (art. 18, comma 8-ter). Non è solo una questione di imposte da restituire: è l’ente stesso che può finire commissariato. Un motivo in più per gestire riserve e distribuzioni con rigore documentale.
Per le imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, la Circolare conferma che non costituisce distribuzione di utili, neanche indiretta, la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale, effettuata ai sensi dell’art. 2545-sexies c.c., a condizione che lo statuto indichi i criteri di ripartizione proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica (sul tema dei ristorni resta il riferimento della circolare n. 53/E del 2002). Per le cooperative-imprese sociali è una leva importante: remunerare lo scambio mutualistico dei soci senza intaccare il regime.
Le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto (L. 381/1991): non devono chiedere la qualifica né dimostrare i requisiti richiesti alle altre imprese sociali. Verrebbe quindi naturale concludere che la detassazione dell’art. 18 si applichi anche a loro. La realtà è più sfumata, e chi amministra una cooperativa sociale deve conoscere i termini della questione.
Il punto nasce dalla gerarchia delle fonti: alle cooperative sociali le disposizioni sull’impresa sociale si applicano “nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili” (art. 1, comma 4, D.Lgs. 112/2017). La Circolare 1/2026 ribadisce questo principio, ma non menziona mai l’art. 12 della L. 904/1977 e non dice espressamente né che le cooperative sociali possono applicare l’art. 18, commi 1 e 2, né il contrario: il nodo resta irrisolto anche dopo la prassi più recente.
Le posizioni in campo sono due. Parte autorevole della dottrina (Fici) ritiene che la qualifica ex lege renda le cooperative sociali destinatarie di tutte le disposizioni premiali del D.Lgs. 112/2017, art. 18 incluso. Altra dottrina (Cusa, nello Studio del Notariato n. 205-2018/I) limita invece l’applicazione ai soli commi 3-5 dell’art. 18, escludendo la detassazione dei commi 1 e 2; sulla stessa linea si è espressa Confcooperative, con la nota del 23 gennaio 2026 inviata all’Agenzia nell’ambito della consultazione sulla bozza di quella che è poi diventata la Circolare 1/2026.
Nel frattempo, un dato è fermo: l’art. 12 della L. 904/1977 continua ad applicarsi alle cooperative sociali, e senza le limitazioni quantitative introdotte per le altre cooperative dalla L. 311/2004 (l’art. 1, comma 463, le esclude espressamente). Le somme destinate a riserve indivisibili (non distribuibili ai soci in alcuna forma, nemmeno allo scioglimento) non concorrono al reddito imponibile, per l’intero importo.
Cosa fare in pratica. Per una cooperativa sociale, la via consolidata e priva di incertezze resta la detassazione ex art. 12 L. 904/1977 tramite riserve indivisibili: il risultato economico è sostanzialmente analogo a quello dell’art. 18. L’eventuale scelta dell’art. 18 (o il cumulo, comunque vietato sulla medesima quota di utile) è oggi terreno dibattuto, su cui sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Fino ad allora, meglio non costruire la pianificazione fiscale dell’ente su un’interpretazione non consolidata.
Il D.Lgs. 112/2017 prevede un secondo livello di agevolazioni, a favore di chi investe nel capitale di un’impresa sociale: detrazione IRPEF del 30% per le persone fisiche e deduzione IRES del 30% per le società, sugli investimenti in imprese sociali costituite da non più di cinque anni, con obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno cinque anni (art. 18, commi 3, 4 e 5).
Qui però serve la massima attenzione, perché il quadro è cambiato rispetto a quanto molti si aspettavano. La Circolare 1/2026 chiarisce che nella comfort letter la Commissione europea ha rinviato il proprio giudizio proprio sulle misure che mirano a fornire alle imprese sociali un accesso più facile al capitale azionario. L’efficacia dei commi 3, 4 e 5 resta quindi subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 18, comma 9), e questi commi sono espressamente esclusi dalla decorrenza del 1° gennaio 2026 che vale per il resto dell’art. 18.
Tradotto: oggi gli incentivi del 30% per gli investitori non sono fruibili. Lo stesso vale per la deducibilità dei versamenti pari al 3% degli utili netti annuali destinati ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16 CIS), anch’essa subordinata all’autorizzazione europea, e per i Titoli di solidarietà (art. 77 CTS).
💡 Punto chiave: chi sta costruendo un business plan o una campagna di raccolta capitale basata sulla detrazione 30% deve sospendere quell’argomento commerciale fino all’autorizzazione UE. Promettere oggi a un investitore un beneficio fiscale non ancora efficace espone l’ente a un serio problema di credibilità (e l’investitore a una brutta sorpresa in dichiarazione). Il consiglio è monitorare gli sviluppi: se e quando l’autorizzazione arriverà, l’incentivo tornerà a essere una leva potente per le imprese sociali giovani.
Oltre alla detassazione degli utili, l’impresa sociale beneficia di un terzo livello di agevolazioni, spesso trascurato perché meno “vistoso” ma comunque significativo.
Le imprese sociali, in quanto ETS, accedono al riparto del 5×1000. Per realtà strutturate e con buona base di sostenitori, è una fonte di entrate non trascurabile.
Istituito presso il Ministero del Lavoro, il Fondo eroga finanziamenti, contributi e altre forme di sostegno alle imprese sociali. Periodicamente vengono pubblicati avvisi pubblici che è bene monitorare.
Sono previste agevolazioni in materia di imposte indirette (registro, ipotecaria, catastale) sugli atti costitutivi e modificativi delle imprese sociali, analoghe a quelle riconosciute agli ETS dall’art. 82 CTS, oltre all’esenzione dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze e contratti relativi all’impresa sociale. Le agevolazioni sui tributi locali dipendono dalla disciplina di ciascun Comune e vanno verificate caso per caso.
Chi effettua erogazioni liberali a favore di un’impresa sociale (in quanto ETS) beneficia delle detrazioni e deduzioni dell’art. 83 CTS, di cui abbiamo parlato in dettaglio in un altro approfondimento del blog. È un argomento da non dimenticare nella comunicazione di raccolta fondi.
Situazione: una cooperativa sociale (impresa sociale di diritto) chiude l’esercizio 2026 con un utile di 80.000 euro. I ricavi sono al 90% da attività di interesse generale.
Analisi: la condizione del 70% è ampiamente rispettata e l’utile può essere integralmente destinato a riserva, senza concorrere al reddito imponibile IRES. Attenzione però alla norma di riferimento: trattandosi di cooperativa sociale, la strada consolidata è la destinazione a riserva indivisibile ex art. 12 L. 904/1977 (che per le cooperative sociali opera senza limitazioni), non l’art. 18 del Codice dell’impresa sociale, la cui applicabilità ai commi 1 e 2 è oggi dibattuta. Il risparmio fiscale è concreto in entrambi i casi: cambia la base normativa, e per una cooperativa sociale conviene indicare correttamente quella cooperativa nel verbale di approvazione del bilancio e in nota integrativa.
Situazione: un’impresa sociale Srl ha ricavi totali per 500.000 euro, di cui 320.000 da attività di interesse generale (64%) e 180.000 da attività diverse (36%).
Analisi: la soglia del 70% non è rispettata. L’impresa perde il diritto alla detassazione sull’intero utile dell’esercizio. La perdita non è “parziale” sull’eccedenza, ma totale. Lezione: il rapporto tra le due categorie di ricavi va monitorato con attenzione in corso d’anno e, se necessario, vanno presi correttivi (rinviare attività diverse all’esercizio successivo, intensificare attività di interesse generale, ecc.) per non perdere il beneficio.
Situazione: un’impresa sociale Srl, dopo un esercizio positivo, delibera un aumento gratuito del capitale sociale entro il limite delle variazioni dell’indice ISTAT, convinta che l’operazione sia fiscalmente neutra.
Analisi: l’operazione è civilisticamente legittima (è una delle deroghe limitate al divieto di distribuzione previste dall’art. 3 CIS), ma non è detassata: la Circolare 1/2026 chiarisce che le somme destinate ad aumento gratuito del capitale non rientrano tra quelle escluse dal reddito imponibile ex art. 18, e sono escluse anche dal beneficio dell’eliminazione dell’effetto “imposta su imposta”. La quota di utile così impiegata sconta l’IRES ordinaria. Prima di deliberare, l’ente deve quindi confrontare il beneficio per i soci con il costo fiscale dell’operazione.
Situazione: un’impresa sociale, dopo anni di utili reinvestiti, registra una perdita nell’esercizio 2026 e utilizza parte delle riserve indivisibili per coprirla.
Analisi: l’utilizzo è ammesso e non comporta la decadenza del regime di detassazione sulle riserve accumulate negli anni precedenti. Tuttavia, fino a quando le riserve non saranno state ricostituite (con futuri accantonamenti di utili), l’impresa sociale non potrà procedere a distribuzioni di utili, e (come precisa la Circolare 1/2026) non potrà neppure ridurre la riserva con delibera dell’assemblea straordinaria: la condizione è tassativa. La gestione è da impostare con un orizzonte pluriennale.
Tutto l’utile dell’impresa sociale è detassato?
Solo se viene destinato ad apposite riserve indivisibili vincolate allo svolgimento dell’attività statutaria (oltre alle somme per il contributo ispettivo ex art. 15). Le quote di utile distribuite nelle forme consentite dall’art. 3 (dividendi, strumenti finanziari, e anche l’aumento gratuito del capitale entro il limite ISTAT) sono soggette alle normali norme fiscali sul reddito, come chiarito dalla Circolare AdE 1/2026. La detassazione segue la destinazione effettiva dell’utile, non la qualifica dell’ente.
Cosa succede se in un esercizio non rispetto la soglia del 70%?
Perdi la detassazione per quell’esercizio sull’intero utile, non solo sulla parte eccedente. È una sanzione “secca”, che impone di monitorare con attenzione il rapporto tra ricavi da attività di interesse generale e attività diverse (i criteri di computo sono fissati dal d.m. 22 giugno 2021). La soglia va misurata in sede di approvazione del bilancio, ma è bene monitorarla anche in corso d’anno per intervenire per tempo.
Sono una cooperativa sociale: applico l’art. 18 o l’art. 12 della L. 904/1977?
La via sicura è l’art. 12 L. 904/1977: le somme destinate a riserve indivisibili non concorrono al reddito, e per le cooperative sociali la detassazione opera senza le limitazioni previste per le altre cooperative. L’applicabilità dell’art. 18, commi 1 e 2, alle cooperative sociali è invece controversa: la Circolare AdE 1/2026 non si è espressa sul punto, la dottrina è divisa e Confcooperative si è dichiarata contraria. In ogni caso è vietato duplicare il beneficio sulla stessa quota di utile. In attesa di un chiarimento ufficiale, meglio restare sul regime cooperativo consolidato.
Le plusvalenze da vendita di immobili dell’impresa sociale sono detassate?
Sul punto c’è una discussione aperta. L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 243/2020, ha sostenuto un’interpretazione restrittiva (sono detassati solo gli utili “da attività statutaria”, non le plusvalenze patrimoniali). Larga parte della dottrina è critica, e la Circolare 1/2026 non ha affrontato la questione. In attesa di chiarimenti, il comportamento prudente è documentare attentamente la natura dell’operazione e il suo legame con l’attività dell’ente, e valutare caso per caso con un consulente fiscale.
Posso già promettere ai miei investitori la detrazione del 30%?
No, non ancora. Gli incentivi per gli investitori (art. 18, commi 3-5) non sono operativi: nella comfort letter la Commissione europea ha rinviato il giudizio su queste misure e la loro efficacia resta subordinata all’autorizzazione UE (art. 18, comma 9), come confermato dalla Circolare 1/2026. Lo stesso vale per la deducibilità del 3% ai fondi di promozione (art. 16 CIS) e per i Titoli di solidarietà (art. 77 CTS). Fino all’autorizzazione, usare la detrazione 30% come argomento di raccolta capitale è un errore da evitare.
La detassazione degli utili reinvestiti dell’art. 18 è un vantaggio fiscale potente, ma il suo valore si misura sui numeri specifici della tua impresa sociale, non in astratto. Quanto utile produci? Quanto reinvesti? Quanto pesano le attività non di interesse generale? Stai sotto o sopra la soglia del 70%? Se vuoi una simulazione concreta sulla tua situazione, una verifica della corretta gestione delle riserve indivisibili, o un’analisi di convenienza prima di costituire una nuova impresa sociale (soprattutto se sei una cooperativa sociale, dove la scelta della norma di detassazione richiede oggi una valutazione caso per caso) scrivimi: i numeri parlano da soli, ma vanno letti con metodo.
Sei un dirigente di impresa sociale o stai valutando di costituirne una? Lascia un commento qui sotto con la tua domanda o la tua esperienza sul regime art. 18, e condividi l’articolo con chi nel tuo ente si occupa di bilancio e gestione fiscale: la detassazione utili reinvestiti è un argomento che merita di essere conosciuto bene da tutto il consiglio direttivo.