Impresa sociale: quando conviene rispetto ad altri ETS (aggiornato dopo la Circolare 1/2026)

Impresa sociale dal 2026: detassazione utili reinvestiti art. 18, utili distribuiti sempre tassati, il nodo cooperative sociali dopo la Circolare AdE 1/2026. Quando conviene rispetto ad APS, ODV e altri ETS.

Impresa sociale dal 2026: detassazione utili reinvestiti art. 18, requisiti, vantaggi, obblighi dopo la Circolare AdE 1/2026. Quando conviene rispetto a APS, ODV o altri ETS. Guida pratica.

📌 Aggiornamenti normativi più recenti

  • Dal 1° gennaio 2026 è pienamente operativo l’art. 18 del D.Lgs. 112/2017, che disciplina il regime fiscale dell’impresa sociale, dopo il via libera dell’Unione Europea (comfort letter del 7 marzo 2025) e il D.L. 17 giugno 2025 n. 84 convertito nella L. 108/2025.
  • Detassazione utili reinvestiti confermata e operativa: gli utili e gli avanzi di gestione accantonati ad apposite riserve vincolate allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio non concorrono a formare il reddito imponibile.
  • Utili distribuiti sempre tassati: la quota di utili eventualmente distribuita ai soci, anche entro i limiti di legge e anche come aumento gratuito del capitale entro l’indice ISTAT, resta interamente imponibile. La detassazione premia solo il reinvestimento.
  • Circolare Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2026, n. 1: ha inquadrato la fiscalità di ETS e imprese sociali dopo la comfort letter, confermando la natura commerciale delle imprese sociali ai fini fiscali e la non selettività dell’art. 18.
  • ⚠️ Incentivi agli investitori (detrazione/deduzione 30%): NON ancora operativi. L’efficacia dell’art. 18, commi 3-5, resta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, che ha rinviato il giudizio su queste misure.
  • Cooperative sociali: acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale (L. 381/1991), ma l’applicabilità della detassazione dell’art. 18, commi 1 e 2, è oggetto di dibattito; resta ferma la detassazione ex art. 12 L. 904/1977.

Una premessa che cambia il modo di leggere tutto

C’è una confusione che incontro spesso tra dirigenti e fondatori di nuovi enti: pensare che “impresa sociale” sia un’alternativa al “Terzo Settore”. Non lo è. L’impresa sociale è una delle tipologie di ETS, disciplinata da una norma propria (il D.Lgs. 112/2017) ma comunque parte della galassia del Terzo Settore. Quando un’organizzazione acquisisce la qualifica di impresa sociale, è automaticamente un ETS.

La vera domanda quindi non è “scelgo ETS o impresa sociale?”, ma “quando, all’interno del Terzo Settore, conviene scegliere la qualifica di impresa sociale invece di un’altra forma di ETS (APS, ODV, fondazione, altro ETS)?”. Da questa domanda parte tutto.

Con la piena operatività dell’art. 18 dal 2026, la risposta è diventata più interessante: il regime fiscale dell’impresa sociale, soprattutto nella detassazione degli utili reinvestiti, offre un vantaggio competitivo che pochi altri ETS hanno. Ma non è sempre la scelta giusta. Vediamo perché, in modo ordinato.

Cos’è davvero l’impresa sociale (la definizione e gli elementi che la distinguono)

L’impresa sociale è una qualifica giuridica introdotta dal D.Lgs. 112/2017 (che ha sostituito il precedente D.Lgs. 155/2006). Può assumerla qualsiasi ente privato, purché rispetti tre condizioni essenziali:

  1. Esercitare un’attività d’impresa di interesse generale (art. 2 D.Lgs. 112/2017), in via stabile e principale;
  2. Senza scopo di lucro, con destinazione vincolata di utili e avanzi all’attività statutaria o all’incremento del patrimonio;
  3. Adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti, con coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri portatori di interesse.

I tre elementi distintivi rispetto agli altri ETS sono cruciali da capire:

a) L’attività d’impresa è il cuore

Mentre per gli ETS in generale (ODV, APS, fondazioni) l’attività commerciale è in molti casi un’eventualità che convive con quella istituzionale non commerciale, per l’impresa sociale l’attività d’impresa è il modo costitutivo di operare. Significa organizzazione professionale dei fattori produttivi, scambio di beni o servizi sul mercato, struttura imprenditoriale.

b) L’elenco delle attività di interesse generale è specifico

L’art. 2 del D.Lgs. 112/2017 fornisce un proprio elenco di attività di interesse generale per l’impresa sociale, simile ma non identico a quello dell’art. 5 CTS. Alcune attività ci sono in entrambi (sanità, istruzione, ambiente, cultura), altre sono peculiari dell’impresa sociale (microcredito ai sensi dell’art. 111 TUB), mentre alcune attività dell’art. 5 CTS (per esempio la beneficenza meramente erogativa, gratuita per sua natura) non figurano nell’elenco dell’art. 2 perché non sarebbero compatibili con l’esercizio in forma d’impresa.

C’è poi una previsione di grande portata: l’occupazione di lavoratori molto svantaggiati o di persone con disabilità o in particolari condizioni di disagio (con soglie precise sul totale dei lavoratori) configura di per sé un’attività di interesse generale, a prescindere dal tipo di attività concretamente svolta. È uno dei punti di forza più rilevanti: un’impresa che opera in qualunque settore, se occupa stabilmente una quota significativa di lavoratori svantaggiati, può qualificarsi come impresa sociale.

c) La governance partecipata

L’art. 11 del D.Lgs. 112/2017 prevede modalità specifiche di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri portatori di interesse nella governance dell’impresa sociale. Sopra certe soglie dimensionali (parametri rinviati al codice civile), è prevista la nomina di componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo da parte dei lavoratori. È un elemento di democrazia interna che la distingue da qualsiasi altra forma giuridica.

💡 Punto chiave: l’impresa sociale è la forma “imprenditoriale” del Terzo Settore. Non sostituisce APS, ODV o fondazioni: si affianca a loro come opzione per chi fa attività economica strutturata in modo continuativo, con un modello che unisce capacità di mercato e finalità di utilità sociale.

Forma societaria o non societaria: una scelta che cambia tutto

Una delle peculiarità dell’impresa sociale è che può essere costituita in qualsiasi forma giuridica privata: associazione, fondazione, comitato, ma anche società di capitali (Srl, Spa), società cooperative diverse dalle cooperative sociali. Questa flessibilità è uno dei suoi punti di forza, ma comporta una scelta strategica di partenza che condiziona moltissimo il quadro operativo.

Una precisazione fiscale preliminare, che la Circolare AdE 1/2026 ha reso esplicita: tutte le imprese sociali, comprese quelle costituite in forma di associazione o fondazione, mantengono ai fini fiscali natura commerciale e rientrano tra i soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, con la presunzione dell’art. 81 TUIR (tutto il reddito è reddito d’impresa). Il vantaggio fiscale dell’impresa sociale, quindi, non passa da decommercializzazioni o aliquote speciali: passa dalla detassazione degli utili reinvestiti ex art. 18, che si applica a tutte le imprese sociali a prescindere dalla forma.

Impresa sociale in forma societaria (Srl, Spa, ecc.)

È la formula tipica per chi vuole fare impresa “tradizionale” con finalità sociali: prodotti o servizi sul mercato, possibilità di raccogliere capitale di rischio, struttura più snella dal punto di vista delle decisioni. È anche l’unica forma che consente la limitata distribuzione di utili ai soci prevista dall’art. 3, comma 3 (che però, come vedremo, è sempre tassata).

Impresa sociale in forma non societaria (associazione, fondazione)

È la formula tipica per chi parte da un progetto associativo o filantropico e vuole strutturarlo come impresa, mantenendo una governance partecipata. Sul piano fiscale il regime è lo stesso: natura commerciale e detassazione art. 18 degli utili accantonati a riserva.

💡 Un caso particolare: anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono operare come impresa sociale limitatamente alle attività di interesse generale, adottando un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che recepisca le norme del D.Lgs. 112/2017, con patrimonio destinato e scritture contabili separate.

Le cooperative sociali

Le cooperative sociali (L. 381/1991) acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale: le disposizioni del D.Lgs. 112/2017 si applicano loro nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili, come ribadito dalla Circolare AdE 1/2026.

Proprio qui, però, si apre un punto delicato: non è pacifico che alle cooperative sociali si applichi anche la detassazione dell’art. 18, commi 1 e 2. La Circolare 1/2026 non si esprime sul punto, parte della dottrina è favorevole, altra dottrina e Confcooperative sono contrarie in base alla gerarchia delle fonti. Le cooperative sociali dispongono comunque di un proprio strumento consolidato: la detassazione delle riserve indivisibili ex art. 12 L. 904/1977, che per loro opera senza limitazioni. Ho dedicato al tema un approfondimento nella guida sulla detassazione degli utili reinvestiti: se amministri una cooperativa sociale, quella è la lettura da fare prima di impostare il bilancio.

Il vantaggio fiscale che cambia il gioco: la detassazione degli utili reinvestiti

È qui che l’impresa sociale, soprattutto da gennaio 2026, mostra il suo asso nella manica. L’art. 18 del D.Lgs. 112/2017 prevede che gli utili e gli avanzi di gestione, qualora accantonati ad apposite riserve vincolate allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio, non concorrano a formare il reddito imponibile dell’impresa sociale.

Tradotto in pratica: un’impresa sociale che reinveste i propri utili nell’attività di interesse generale non paga imposte sul reddito su quegli utili. È una detassazione che, applicata a un’impresa in crescita, rappresenta un vantaggio competitivo concreto rispetto a un’impresa commerciale ordinaria, che paga l’IRES sugli utili indipendentemente da quanto li reinvesta.

Attenzione però al confine del beneficio, che la comfort letter della Commissione europea del 7 marzo 2025 e la Circolare AdE 1/2026 hanno reso esplicito: la detassazione segue la destinazione dell’utile. Gli utili distribuiti ai soci sono sempre interamente tassati, anche quando la distribuzione avviene nei limiti consentiti dall’art. 3 del D.Lgs. 112/2017 e anche nella forma dell’aumento gratuito del capitale sociale entro l’indice di inflazione. La logica è chiara: il fisco premia gli utili che l’ente “non possiede realmente”, perché destinati per vincolo di legge al reinvestimento in attività di pubblica utilità; la quota che torna nella disponibilità dei soci concorre al reddito come per qualsiasi impresa. Nel caso di distribuzione parziale, quindi: quota distribuita (mai oltre il 50% degli utili annuali) tassata, quota accantonata a riserva vincolata (almeno il 50%) detassata.

C’è poi un aspetto strutturale che rende l’impresa sociale unica nel panorama degli ETS: l’art. 79 del Codice del Terzo Settore non si applica alle imprese sociali. Per gli altri ETS, la realizzazione stessa di utili è un fatto eccezionale: le attività restano non commerciali solo se i ricavi non superano i costi, con una tolleranza del 6% per non più di tre periodi d’imposta. L’impresa sociale, invece, può generare utili senza limiti quantitativi, purché li reinvesta. In altre parole: gli altri ETS sono tenuti a un sostanziale pareggio di bilancio da monitorare anno per anno; l’impresa sociale può accumulare avanzi da spendere per le attività di interesse generale anche negli esercizi successivi. Per un progetto con margini strutturali, questa differenza da sola può orientare la scelta.

Per il funzionamento dettagliato del meccanismo (condizione del 70% di ricavi da attività di interesse generale, effetto “imposta su imposta”, copertura perdite, cosa resta tassato) rimando alla guida dedicata alla detassazione degli utili reinvestiti.

💡 Punto chiave: la detassazione utili reinvestiti dell’art. 18 ha un effetto importante quando l’impresa sociale produce avanzi significativi e li reinveste. Per un’impresa che opera in pareggio o in lieve perdita, il vantaggio è teorico. Per un’impresa in crescita che genera utili strutturalmente, il vantaggio è reale e cumulativo nel tempo.

Gli altri vantaggi dell’impresa sociale

Oltre alla detassazione degli utili reinvestiti, l’impresa sociale offre altri vantaggi che vanno tenuti in conto.

Incentivi agli investitori: previsti, ma non ancora operativi

Il D.Lgs. 112/2017 prevede per chi investe nel capitale di un’impresa sociale costituita da non più di cinque anni una detrazione IRPEF (per le persone fisiche) o deduzione IRES (per le società) pari al 30% dell’investimento, con obbligo di mantenimento per almeno cinque anni (art. 18, commi 3-5). Attenzione però: queste misure non sono ancora fruibili. Nella comfort letter la Commissione europea ha rinviato il proprio giudizio proprio sulle disposizioni che facilitano l’accesso al capitale di rischio, e la loro efficacia resta subordinata all’autorizzazione UE (art. 18, comma 9), come confermato dalla Circolare AdE 1/2026. Sono quindi un potenziale argomento per attrarre capitale paziente, ma da non usare oggi in business plan e campagne di raccolta: promettere un beneficio non ancora efficace espone l’ente e l’investitore a brutte sorprese. Da monitorare.

Accesso al 5×1000

Le imprese sociali, in quanto ETS iscritti al RUNTS, accedono al riparto del 5×1000, una fonte di sostentamento non trascurabile, soprattutto per le realtà più strutturate.

Accesso al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

Istituito presso il Ministero del Lavoro, finanzia iniziative di sostegno specificamente rivolte alle imprese sociali.

Esclusione da società di comodo e ISA

Alle imprese sociali non si applicano la disciplina delle società di comodo né gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 18, comma 7): due semplificazioni concrete rispetto alle società ordinarie, richiamate anche dalla Circolare 1/2026.

Possibilità di distribuzione limitata degli utili (ma tassata)

Pur nel divieto generale di distribuzione, l’impresa sociale in forma societaria può distribuire una quota minoritaria di utili, non oltre il 50% degli utili e degli avanzi annuali, entro tetti stringenti di remunerazione del capitale (art. 3, comma 3, D.Lgs. 112/2017). È una possibilità che la differenzia dagli altri ETS, dove la distribuzione è vietata in modo assoluto. Va però usata con consapevolezza: la quota distribuita è sempre interamente tassata e riduce in proporzione il beneficio dell’art. 18. Non è un canale di remunerazione fiscalmente agevolato: è una valvola, il cui costo fiscale va sempre calcolato prima.

Capacità di raccolta di capitale di rischio

Per le imprese sociali in forma societaria, la possibilità di emettere quote o azioni e di raccogliere capitale apre scenari di finanziamento (impact investing, private equity sociale) che le altre forme di ETS difficilmente possono percorrere.

Gli obblighi specifici dell’impresa sociale

Tutti questi vantaggi hanno un prezzo: l’impresa sociale è sottoposta a obblighi più stringenti rispetto agli altri ETS. È giusto conoscerli prima di scegliere.

Atto costitutivo per atto pubblico

Sempre richiesto, indipendentemente dalla forma giuridica scelta.

Bilancio sociale obbligatorio

Tutte le imprese sociali, senza soglie dimensionali di esenzione, devono redigere e depositare il bilancio sociale. È un obbligo che per gli altri ETS scatta solo sopra determinate soglie di entrate. Approfondiremo questo tema in un articolo dedicato del cluster.

Coinvolgimento di lavoratori e utenti

L’art. 11 del D.Lgs. 112/2017 prevede modalità specifiche di partecipazione di lavoratori e utenti alla governance, anche con la possibilità (sopra certe soglie) di nominare componenti negli organi di amministrazione e controllo.

Organo di controllo

L’art. 10 del D.Lgs. 112/2017 prevede l’obbligo di nominare un organo di controllo composto da uno o più sindaci, indipendentemente dalle soglie applicabili agli altri ETS. È un livello di vigilanza interna più elevato.

Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo va devoluto ad altri enti del Terzo Settore (con le procedure previste). Vale anche in caso di perdita della qualifica di impresa sociale.

Pubblicità e trasparenza rafforzata

Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese (l’iscrizione assolve anche all’obbligo RUNTS, art. 11 c. 3 CTS, in coerenza con la Nota MLPS n. 7741/2026), bilancio depositato, sito web informativo.

Un presidio sanzionatorio serio

In caso di violazione delle disposizioni fiscali dell’art. 18, oltre alla decadenza dalle agevolazioni si applica la gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies c.c. (art. 18, comma 8-ter). Un motivo in più per gestire riserve e distribuzioni con rigore documentale.

💡 Punto chiave: l’impresa sociale è la forma di ETS più “esigente” sul piano degli obblighi organizzativi e di compliance. Non è una forma da scegliere per stare “più leggeri”: è una forma per chi vuole fare impresa nel Terzo Settore con tutte le carte in regola e con una struttura solida.

Quando conviene scegliere l’impresa sociale (e quando no)

Veniamo al cuore della questione. Vediamo i fattori che spostano la valutazione verso l’una o l’altra strada.

Conviene seriamente valutare l’impresa sociale se:

  • Hai un progetto fondamentalmente imprenditoriale con finalità di utilità sociale (produrre beni o servizi sul mercato in modo stabile e continuativo);
  • Prevedi di generare utili in modo strutturale, che reinvestirai nell’attività (la detassazione art. 18 lavora a tuo favore, e non hai il vincolo del sostanziale pareggio di bilancio che grava sugli altri ETS);
  • Vuoi posizionarti per attrarre investitori a impatto, tenendo presente che l’incentivo del 30% è previsto ma sarà fruibile solo dopo l’autorizzazione UE;
  • Occupi (o vuoi occupare) lavoratori svantaggiati in modo strutturato (la qualifica di interesse generale scatta automaticamente);
  • Hai bisogno di una struttura societaria per gestire l’attività (Srl, Spa, cooperativa);
  • Operi in settori dove la forma “associativa” ti starebbe stretta: tecnologia per l’impatto sociale, microcredito, servizi sanitari e socio-assistenziali strutturati, formazione, agricoltura sociale, housing sociale.

Probabilmente conviene un’altra forma di ETS (APS, ODV, fondazione) se:

  • Il tuo progetto è prevalentemente associativo o filantropico, non imprenditoriale (raccogli adesioni, fai attività volontaria, distribuisci beni o servizi gratuitamente);
  • Le tue entrate provengono soprattutto da donazioni, contributi, 5×1000, non da vendita di beni o servizi;
  • Non hai bisogno di una struttura societaria né di raccogliere capitale di rischio;
  • Vuoi mantenere una governance leggera, senza l’apparato di vigilanza obbligatorio dell’impresa sociale;
  • Operi nella beneficenza meramente erogativa (esclusa dall’art. 2 D.Lgs. 112/2017).

Casi pratici risolti

Caso 1 – Cooperativa che vuole strutturarsi come impresa sociale

Situazione: un gruppo di professionisti vuole avviare un’attività di servizi educativi alle famiglie con bambini, in forma di cooperativa, con l’obiettivo di crescere stabilmente e occupare lavoratori (anche da categorie protette).

Analisi: profilo ideale per la qualifica di impresa sociale in forma cooperativa. L’attività educativa rientra tra quelle di interesse generale ex art. 2 D.Lgs. 112/2017 e l’occupazione di lavoratori da categorie svantaggiate rafforza la qualifica. Sul piano fiscale serve però una distinzione: se la cooperativa è una cooperativa sociale (L. 381/1991), la qualifica di impresa sociale scatta di diritto, ma l’applicabilità della detassazione ex art. 18, commi 1 e 2, è dibattuta e la strada consolidata resta la detassazione delle riserve indivisibili ex art. 12 L. 904/1977; se invece è una cooperativa “ordinaria” che acquisisce la qualifica di impresa sociale, l’art. 18 opera senza le incertezze proprie delle cooperative sociali. In entrambi i casi la detassazione degli utili reinvestiti sostiene la fase di crescita: cambia la norma di riferimento, non la logica.

Caso 2 – APS che valuta il passaggio a impresa sociale

Situazione: una APS culturale, iscritta al RUNTS, ha sviluppato negli anni una significativa attività di vendita di pubblicazioni, corsi a pagamento, eventi a biglietto. I ricavi commerciali rappresentano ormai una quota rilevante. Si chiede se convenga acquisire la qualifica di impresa sociale.

Analisi: valutazione strategica articolata. Pro: detassazione utili reinvestiti, libertà di generare utili senza il vincolo del margine del 6% che grava sugli ETS non commerciali, posizionamento “imprenditoriale” forte. Contro: obblighi più stringenti (bilancio sociale, organo di controllo obbligatorio, coinvolgimento partecipato), natura fiscale commerciale, perdita della logica associativa “leggera”. La decisione dipende dalla strategia: se la APS vuole consolidarsi come realtà economica strutturata, l’impresa sociale è una scelta sensata; se vuole mantenere la matrice associativa “soft” con attività commerciali accessorie, conviene restare APS.

Caso 3 – Startup che opera nell’inserimento lavorativo

Situazione: un imprenditore vuole costituire una Srl per produrre prodotti artigianali impiegando stabilmente almeno il 30% di lavoratori da categorie svantaggiate.

Analisi: caso paradigmatico in cui la qualifica di impresa sociale “automatica” per l’occupazione di lavoratori svantaggiati ha senso pieno. Vantaggi concreti: detassazione degli utili reinvestiti dal 2026, esclusione da società di comodo e ISA, accesso al Fondo MLPS e al 5×1000. La forma Srl mantiene la flessibilità imprenditoriale. Gli incentivi del 30% per gli investitori, quando diverranno operativi con l’autorizzazione UE, aggiungeranno un’ulteriore leva di raccolta capitale. L’investimento negli obblighi specifici (bilancio sociale, organo di controllo) è ampiamente giustificato.

Caso 4 – Onlus che decide il suo futuro

Situazione: una ex Onlus che svolgeva attività istituzionale di natura commerciale (es. centro diurno con rette) deve scegliere il suo nuovo inquadramento dopo l’abrogazione del regime ONLUS dal 1/1/2026.

Analisi: la scelta è cruciale. Le opzioni principali: iscriversi al RUNTS come “altro ETS” commerciale, o assumere la qualifica di impresa sociale. La decommercializzazione art. 12 D.Lgs. 460/97 non opera più. L’impresa sociale, con la detassazione utili reinvestiti, può essere fiscalmente più conveniente per chi ha attività strutturalmente commerciali con margini reinvestibili. Da valutare numeri alla mano, in collaborazione con un consulente.

Le 4 domande operative più frequenti

L’impresa sociale è un ETS o no?

Sì, l’impresa sociale è una delle tipologie di ETS, espressamente prevista dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore. Acquisendo la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017, l’ente è automaticamente un ETS, con tutto ciò che ne consegue (iscrizione al RUNTS, accesso al 5×1000, agevolazioni per i donatori art. 83 CTS). La disciplina specifica del D.Lgs. 112/2017 si applica in modo coordinato con il Codice del Terzo Settore. Attenzione però: a differenza degli altri ETS, l’impresa sociale ha sempre natura fiscale commerciale.

Quanto risparmio fiscalmente come impresa sociale?

Dipende da quanti utili produci e quanti ne reinvesti. Il vantaggio fiscale dell’art. 18 D.Lgs. 112/2017 si concretizza sugli utili e avanzi di gestione effettivamente accantonati a riserve vincolate all’attività statutaria o all’incremento del patrimonio: non sono soggetti a imposizione. Le quote eventualmente distribuite ai soci, invece, sono sempre tassate. Per un’impresa che opera in pareggio il vantaggio è teorico, per un’impresa in crescita che genera utili significativi e li reinveste, il risparmio è strutturale e cumulativo. Va sempre fatta una simulazione su numeri reali, magari confrontando lo scenario “impresa sociale” con quello “altro ETS commerciale” o “impresa ordinaria con finalità sociale”.

Posso trasformare la mia associazione in impresa sociale?

Sì, è possibile e relativamente frequente. La trasformazione può avvenire mantenendo la forma giuridica (un’associazione che acquisisce la qualifica di impresa sociale) o cambiandola (es. trasformazione in Srl impresa sociale). Le operazioni straordinarie sono disciplinate dall’art. 12 D.Lgs. 112/2017 e dall’art. 42-bis c.c. Lo Studio CNN n. 7-2026/CTS approvato il 15 aprile 2026 ha approfondito tutte le casistiche. Operazione tecnica, richiede notaio, statuto adeguato e valutazione attenta.

Conviene scegliere la forma societaria o quella associativa?

Dipende dal progetto. La forma societaria (Srl, Spa) ha senso se: prevedi di raccogliere capitale di rischio, vuoi una governance snella, hai un modello di business chiaro e scalabile. La forma associativa (associazione, fondazione) ha senso se: parti da una base partecipativa (soci, donatori), vuoi mantenere una matrice identitaria non lucrativa forte, non hai bisogno di capitale esterno, fermo restando che il regime fiscale è commerciale in entrambi i casi. Per le cooperative sociali la qualifica è automatica (L. 381/1991), e va valutata coerentemente con la disciplina cooperativa, incluso il nodo art. 18 / art. 12 L. 904/1977.

Riferimenti normativi essenziali

  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112: revisione della disciplina dell’impresa sociale (attuazione L. 106/2016); in particolare art. 1 (definizione), art. 2 (attività di interesse generale), art. 3 (assenza scopo di lucro e distribuzione utili), art. 10 (organo di controllo), art. 11 (coinvolgimento lavoratori e utenti), art. 12 (operazioni straordinarie), art. 18 (regime fiscale; commi 3-5 con efficacia subordinata ad autorizzazione UE)
  • D.Lgs. 117/2017 (CTS), art. 4: l’impresa sociale tra le tipologie di ETS
  • D.Lgs. 117/2017 (CTS), art. 11 c. 3: iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese e assolvimento RUNTS
  • D.L. 17 giugno 2025 n. 84 conv. L. 108/2025: piena operatività del regime fiscale dal 1° gennaio 2026, ad eccezione dell’art. 18, commi 3-5
  • Comfort letter Commissione europea, 7 marzo 2025: esclusione della natura di aiuto di Stato per la detassazione ex art. 18 (misura non selettiva), con riserva di giudizio sui commi 3-5
  • Circolare Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2026, n. 1: disciplina fiscale degli ETS e delle imprese sociali
  • L. 8 novembre 1991 n. 381: cooperative sociali (imprese sociali di diritto)
  • Art. 12 L. 16 dicembre 1977, n. 904: detassazione delle riserve indivisibili delle cooperative
  • Art. 111 D.Lgs. 385/1993 (TUB): microcredito (incluso tra le attività di interesse generale dell’art. 2 D.Lgs. 112/2017)
  • Studio CNN n. 7-2026/CTS del 15 aprile 2026: operazioni straordinarie degli ETS, incluso il capitolo dedicato alle imprese sociali
  • Nota MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026: ETS in forma di impresa commerciale e doppia iscrizione

Stai valutando se costituire un’impresa sociale o trasformarti?

La scelta tra impresa sociale e altre forme di ETS è una di quelle decisioni che condizionano il futuro di un progetto: pregi e oneri sono significativi su entrambi i fronti. Fare i conti bene prima di scegliere significa partire con il piede giusto, sia sul piano fiscale sia su quello operativo. Se vuoi capire se il tuo progetto si presta alla qualifica di impresa sociale, valutare il vantaggio concreto della detassazione utili reinvestiti, o pianificare la trasformazione di un ente esistente (soprattutto se sei una cooperativa sociale, dove la scelta della norma di detassazione richiede oggi una valutazione caso per caso) scrivimi: facciamo insieme una simulazione sulla tua realtà, numeri alla mano, senza scorciatoie.


Stai pensando di costituire un’impresa sociale, o di trasformare un ente esistente? Lascia un commento qui sotto con la tua situazione o le tue domande, e condividi l’articolo con chi nel Terzo Settore ragiona su come dare struttura imprenditoriale a un progetto: l’impresa sociale è una forma ancora poco conosciuta che, dal 2026, può davvero diventare strategica.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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