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Bilancio sociale delle imprese sociali: obbligo senza soglie, Linee Guida ministeriali, deposito al Registro Imprese, novità delega telematica 2026. Guida pratica.
Bilancio sociale delle imprese sociali: obbligo senza soglie, Linee Guida ministeriali, attestazione dell’organo di controllo, deposito al Registro Imprese, delega telematica 2026. Guida pratica.
Negli articoli precedenti del cluster abbiamo visto quando conviene la qualifica di impresa sociale e quale vantaggio fiscale (la detassazione utili reinvestiti dell’art. 18) la rende competitiva. Questo terzo articolo affronta un tema che, di tutti, è il più caratterizzante della qualifica di impresa sociale: l’obbligo del bilancio sociale, senza soglie di esenzione.
Detto in modo netto: mentre per gli altri ETS il bilancio sociale è obbligatorio solo sopra il milione di euro di ricavi, ogni impresa sociale è tenuta a redigerlo, depositarlo e pubblicarlo, indipendentemente dalle sue dimensioni. È uno degli obblighi che pesa di più sulla scelta della qualifica e che va conosciuto bene prima di accettarla.
Questa guida spiega cosa è il bilancio sociale dell’impresa sociale, perché differisce da quello degli altri ETS, come si redige secondo le Linee Guida ministeriali, quale ruolo svolge l’organo di controllo e quali sono gli adempimenti operativi di deposito.
Il bilancio sociale è un documento di rendicontazione che racconta, in forma strutturata e verificabile, i comportamenti, le scelte, i risultati sociali, ambientali ed economici dell’attività di un’organizzazione. Non sostituisce il bilancio d’esercizio (quello economico-finanziario), ma lo affianca con una prospettiva diversa: quella dell’impatto generato, della coerenza con la missione, delle relazioni con gli stakeholder.
Per un’impresa, anche con finalità sociali, dimostrare con i numeri di aver chiuso in utile non basta. Bisogna dimostrare di aver generato valore per le persone, per il territorio, per i lavoratori, per i beneficiari. Il bilancio sociale è il documento che assolve a questa funzione.
Per le imprese sociali, in particolare, il bilancio sociale è il principale strumento di rendicontazione della propria identità e del proprio impegno. Senza di esso, la qualifica di impresa sociale perderebbe credibilità: chi opera nel mercato con finalità sociali deve poter dimostrare l’una e l’altra cosa, non solo dichiararle.
Il punto cardinale è chiaro e va ribadito: l’art. 9 c. 2 del D.Lgs. 112/2017 stabilisce che le imprese sociali devono depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro (D.M. 4 luglio 2019).
L’obbligo vale per tutte le imprese sociali, senza alcuna soglia dimensionale di esenzione. Riguarda:
È un’asimmetria importante rispetto agli altri ETS: per loro l’obbligo del bilancio sociale scatta solo sopra il milione di euro di ricavi o entrate (art. 14 c. 1 CTS) o per le reti associative. Una piccola APS o ODV con entrate sotto il milione non è obbligata; una piccola impresa sociale con entrate di 80.000 euro lo è.
💡 Punto chiave: questa differenza non è un dettaglio. È uno dei motivi per cui, prima di scegliere la qualifica di impresa sociale, va fatta una valutazione realistica della propria capacità organizzativa. Il bilancio sociale è un documento impegnativo: redigerlo seriamente richiede tempo, dati raccolti durante l’anno, una metodologia. Per realtà molto piccole può rappresentare un onere significativo.
Il D.M. 4 luglio 2019 ha fissato le Linee Guida ministeriali per la redazione del bilancio sociale, definendo principi, struttura e contenuti minimi. Solo i documenti conformi a queste Linee Guida possono fregiarsi della dicitura “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017” (per gli ETS) o dell’art. 9 del D.Lgs. 112/2017 (per le imprese sociali).
La struttura si articola in otto sezioni:
Spiega come è stato costruito il bilancio sociale: standard di riferimento, processo di redazione, eventuali consulenti esterni, modalità di coinvolgimento degli stakeholder, eventuali deviazioni dalle Linee Guida e relative motivazioni.
Denominazione, forma giuridica, codice fiscale, sede legale, attività svolte, settori di interesse generale dell’art. 2 D.Lgs. 112/2017 in cui opera l’impresa sociale, contesto territoriale, storia e missione, valori di riferimento.
Composizione degli organi (assemblea, consiglio direttivo o di amministrazione, organo di controllo), modalità di nomina e funzionamento, mappatura degli stakeholder (lavoratori, utenti, altri portatori di interesse), e soprattutto le modalità di coinvolgimento di lavoratori e utenti ex art. 11 D.Lgs. 112/2017, le cui linee guida attuative sono state adottate con il D.M. 7 settembre 2021. Per le imprese sociali questa sezione ha particolare rilievo, perché documenta uno degli elementi qualificanti della qualifica. Una precisazione utile: l’art. 11 non si applica alle imprese sociali costituite come società cooperative a mutualità prevalente (quindi nemmeno alle cooperative sociali) né agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che restano comunque tenuti al bilancio sociale.
Dipendenti (numero, contratti, retribuzioni, con il rispetto del rapporto massimo di uno a otto tra le retribuzioni ex art. 13 c. 1 D.Lgs. 112/2017), collaboratori, volontari (se presenti), formazione erogata, politiche di parità di genere, condizioni di lavoro, eventuali percentuali di lavoratori da categorie svantaggiate (rilevanti per la qualifica di interesse generale ex art. 2 c. 4 D.Lgs. 112/2017).
Descrizione delle attività svolte nei settori di interesse generale e nelle attività diverse, con i relativi risultati quantitativi e qualitativi. Beneficiari raggiunti, output prodotti, eventuali partnership e reti, attività di advocacy. È la sezione più sostanziosa e quella che racconta concretamente cosa fa l’ente.
Sintesi dei dati economici, patrimoniali e finanziari dell’esercizio, con riferimento alle voci di bilancio più significative. Va indicata la composizione dei ricavi (per attività di interesse generale e per attività diverse, con il rispetto della soglia del 70% rilevante per la detassazione art. 18). Vanno evidenziati anche i contributi pubblici ricevuti e la loro utilizzazione.
Eventuali contenziosi rilevanti, partecipazioni in altre imprese, attività di raccolta fondi, valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, prospettive per il futuro.
È la sezione che chiude il documento e che per le imprese sociali ha un peso particolare: il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci sull’osservanza delle finalità sociali (con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017) e contenere la loro attestazione di conformità del documento alle Linee Guida (art. 10 c. 3 D.Lgs. 112/2017). Non è una formalità: senza questa sezione il bilancio sociale è incompleto.
💡 Consiglio operativo: il bilancio sociale non si “scrive” alla fine dell’anno. Si costruisce durante l’anno, raccogliendo sistematicamente dati e informazioni utili. Per un’impresa sociale alla prima esperienza, il consiglio è di partire con una buona segmentazione contabile (per separare ricavi da attività di interesse generale e attività diverse), un sistema di rilevazione dei beneficiari raggiunti e un registro delle attività svolte. Senza questa base, alla fine dell’esercizio il bilancio sociale diventa un esercizio di ricostruzione faticoso e di scarsa qualità.
Le Linee Guida 2019 introducono un elemento che va oltre la rendicontazione descrittiva: la valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte. È un passaggio metodologico più sofisticato, che richiede strumenti e indicatori specifici (output, outcome, impact).
Per chiarezza: il bilancio sociale di base non richiede obbligatoriamente una valutazione di impatto strutturata secondo metodologie complesse (es. SROI, Social Return on Investment). Ma una sezione che racconti, anche in modo semplice, “cosa è cambiato grazie alle nostre attività” è parte integrante della rendicontazione sociale matura. Le imprese sociali che gestiscono progetti finanziati con fondi pubblici (PNRR, fondi europei) si trovano sempre più spesso a doverla integrare.
L’impostazione è la stessa (Linee Guida 4 luglio 2019), ma le differenze pratiche per l’impresa sociale sono significative:
| Aspetto | Altri ETS | Imprese sociali |
|---|---|---|
| Obbligo | Sopra 1 milione di entrate o reti associative | Sempre, senza soglie |
| Deposito | RUNTS, entro il 30 giugno di ogni anno | Registro delle Imprese (sez. speciale), entro 60 giorni dall’approvazione |
| Pubblicazione sito | Sempre obbligatoria per chi è tenuto (o sul sito della rete associativa) | Sempre obbligatoria |
| Bilancio consolidato | Non previsto specificamente | Obbligatorio per gruppi di imprese sociali (art. 4 c. 2) |
| Coinvolgimento stakeholder | Da rappresentare | Da rappresentare con focus su lavoratori e utenti (art. 11, salvo coop a mutualità prevalente ed enti religiosi) |
| Attestazione organo di controllo | Prevista per gli enti tenuti al bilancio sociale (art. 30 c. 7 CTS) | Sempre dovuta dai sindaci (art. 10 c. 3 D.Lgs. 112/2017) |
C’è poi un aspetto sostanziale: per l’impresa sociale, il bilancio sociale non è un documento ancillare ma uno strumento centrale di legittimazione. È il modo in cui l’ente prova al mercato, agli stakeholder e alle autorità di vigilanza di essere un’impresa sociale nel senso pieno della parola, e non solo nominalmente.
Questo è un passaggio che molte imprese sociali sottovalutano, e che invece va pianificato per tempo. L’organo di controllo (obbligatorio per tutte le imprese sociali ex art. 10 D.Lgs. 112/2017) non si limita alla vigilanza tradizionale su legge, statuto e assetti: esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle attività di interesse generale (art. 2), all’assenza di scopo di lucro (art. 3), alla struttura proprietaria e ai gruppi (art. 4), al coinvolgimento di lavoratori e utenti (art. 11) e al trattamento dei lavoratori (art. 13).
Due le conseguenze pratiche sul bilancio sociale:
Le Linee Guida (par. 7) chiariscono anche la sequenza corretta: il bilancio sociale viene prima esaminato dall’organo di controllo, che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e con l’attestazione di conformità, e solo dopo viene approvato dall’organo statutariamente competente. Chi redige il documento deve quindi coinvolgere i sindaci con anticipo, non presentarglielo a cose fatte il giorno prima dell’assemblea.
L’art. 4 c. 2 del D.Lgs. 112/2017 prevede obblighi specifici per i gruppi di imprese sociali: il deposito dell’accordo di partecipazione presso il Registro delle Imprese e la redazione e il deposito dei documenti contabili e del bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle Linee Guida. È una previsione che aumenta la trasparenza nei gruppi articolati, dove più imprese sociali (eventualmente con una controllante e una o più controllate) operano in modo coordinato.
La guida UnionCamere del 5 maggio 2026 ha fornito istruzioni operative aggiornate sul deposito del bilancio sociale consolidato al Registro delle Imprese. Per gruppi strutturati, è un adempimento da pianificare con attenzione, anche per coordinare i tempi di redazione tra le diverse società del gruppo.
Vediamo la parte operativa dell’adempimento.
La sequenza corretta, indicata dalle Linee Guida, è questa: prima l’esame da parte dell’organo di controllo, che integra il documento con gli esiti del monitoraggio e con l’attestazione di conformità; poi l’approvazione da parte dell’organo competente secondo la forma giuridica dell’impresa sociale (assemblea dei soci nelle società di capitali e nelle cooperative, organo di amministrazione nelle fondazioni, assemblea degli associati nelle associazioni). Va verbalizzata con cura.
Conviene affiancare la redazione del bilancio sociale a quella del bilancio d’esercizio. La situazione economico-finanziaria del bilancio sociale poggia sui dati di quello d’esercizio: chiuderli in modo coordinato evita ricostruzioni e incoerenze. Alcuni enti scelgono di approvare bilancio d’esercizio e bilancio sociale nella stessa assemblea; altri li separano di poche settimane. Attenzione solo ai termini di deposito, che sono diversi: 30 giorni per il bilancio d’esercizio, 60 giorni per il bilancio sociale.
Le imprese sociali depositano il bilancio sociale presso il Registro delle Imprese, sezione speciale “imprese sociali”, entro sessanta giorni dall’approvazione, come indicato dal Manuale operativo UnionCamere per il deposito dei bilanci. Il deposito assolve anche all’analogo obbligo di trasparenza verso il RUNTS, in coerenza con il principio della doppia iscrizione assolta per le imprese sociali (art. 11 c. 3 CTS).
Per il deposito si utilizza il codice atto 716 (bilancio sociale), come confermato dalla guida UnionCamere 2026.
La pubblicazione del bilancio sociale sul sito internet dell’impresa sociale è obbligatoria, in una sezione accessibile e ben visibile. È un’esigenza di trasparenza verso il pubblico e gli stakeholder, non una mera formalità: il documento deve essere effettivamente reperibile e consultabile da chi visita il sito.
Il D.M. MLPS del 13 gennaio 2026 ha formalizzato la delega telematica al deposito. Il legale rappresentante dell’impresa sociale può delegare un commercialista, un consulente del lavoro o un avvocato a trasmettere telematicamente il bilancio sociale (oltre al bilancio d’esercizio). È una semplificazione preziosa per le imprese sociali prive di una struttura amministrativa interna.
Situazione: una Srl impresa sociale, costituita nel 2025, deve redigere il primo bilancio sociale per l’esercizio 2026. Tre dipendenti, ricavi di 120.000 euro.
Analisi: obbligo pieno, nessuna esenzione dimensionale. La Srl deve seguire le Linee Guida 4 luglio 2019 anche se è una piccola realtà. Conviene impostare fin da subito una contabilità con segmentazione tra ricavi da attività di interesse generale e attività diverse (anche per monitorare la soglia 70%), tenere un registro dei beneficiari, raccogliere dati su politiche di personale e parità di genere. Fondamentale coinvolgere per tempo il sindaco: il suo monitoraggio va documentato nel bilancio sociale e la sua attestazione di conformità è obbligatoria. Per la redazione concreta può essere utile farsi affiancare da un consulente con esperienza in bilanci sociali, almeno per il primo esercizio.
Situazione: una cooperativa sociale di tipo B (impresa sociale di diritto) occupa stabilmente il 35% di lavoratori da categorie svantaggiate.
Analisi: il bilancio sociale dovrà dare particolare evidenza alla composizione del personale, alle categorie di svantaggio presenti, al rispetto della soglia minima della L. 381/1991 (30% per le coop sociali di tipo B). Va documentato il percorso di inserimento lavorativo, le eventuali tutele attive, le politiche di formazione. Una precisazione tecnica: essendo la cooperativa sociale una cooperativa a mutualità prevalente, non le si applica l’art. 11 sul coinvolgimento di lavoratori e utenti, ma l’obbligo del bilancio sociale resta pieno. È una sezione che assume valore non solo rendicontativo ma anche di legittimazione della qualifica: per una coop B, il bilancio sociale dimostra concretamente la finalità mutualistica e sociale.
Situazione: una fondazione impresa sociale controlla due Srl imprese sociali operative in territori diversi.
Analisi: il gruppo è tenuto al bilancio sociale consolidato ex art. 4 c. 2 D.Lgs. 112/2017, oltre ai bilanci sociali individuali di ciascuna impresa sociale del gruppo, e al deposito dell’accordo di partecipazione presso il Registro delle Imprese. Il consolidato va costruito con una visione di gruppo: missione comune, governance, allocazione delle risorse, risultati aggregati. La guida UnionCamere 2026 ha chiarito gli aspetti operativi del deposito. È un adempimento articolato che richiede coordinamento tra le tre società.
Situazione: una APS con 250.000 euro di ricavi sta valutando se acquisire anche la qualifica di impresa sociale.
Analisi: tra i fattori che la APS deve mettere sul piatto della bilancia c’è proprio l’obbligo del bilancio sociale che, sotto il milione di euro di entrate, non avrebbe come “semplice” APS. L’obbligo non è impossibile da gestire (le Linee Guida sono accessibili e proporzionate), ma comporta un investimento di tempo, una capacità di rendicontazione strutturata e il coinvolgimento dell’organo di controllo. Va messo in conto. Se questo onere è bilanciato dai vantaggi fiscali dell’art. 18 e dagli altri benefici della qualifica, la scelta è sensata; se la APS gestisce attività semplici con utili modesti, il bilancio sociale potrebbe non essere giustificato dai benefici fiscali.
La mia impresa sociale è piccolissima: posso fare un bilancio sociale “semplificato”?
Non esistono soglie di esenzione e non esistono “versioni semplificate” ufficialmente previste dalle Linee Guida. Tuttavia, il principio di proporzionalità è esplicitato: i contenuti del bilancio sociale vanno calibrati sulla natura e sulle dimensioni dell’ente. Una piccola Srl impresa sociale non ha l’obbligo di una rendicontazione lunga e complessa come quella di un grande gruppo, purché tutte le sezioni delle Linee Guida siano presenti in modo proporzionato. La sostanza, non l’estensione, è il vero parametro.
Il bilancio sociale va certificato o controllato da revisori?
La certificazione “tecnica” tipica della revisione legale non si applica al bilancio sociale. Ma attenzione: per le imprese sociali l’intervento dell’organo di controllo è sempre obbligatorio. I sindaci monitorano l’osservanza delle finalità sociali e attestano che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle Linee Guida (art. 10 c. 3 D.Lgs. 112/2017); il documento deve dare atto degli esiti del loro monitoraggio, e l’esame dell’organo di controllo precede l’approvazione. Una previsione analoga vale per gli altri ETS tenuti al bilancio sociale (art. 30 c. 7 CTS). In pratica, un bilancio sociale privo dell’attestazione dei sindaci è un documento non conforme.
Posso pubblicare il bilancio sociale solo sul sito senza depositarlo al Registro Imprese?
No, sono due adempimenti distinti e cumulativi. La pubblicazione sul sito serve la trasparenza verso il pubblico e gli stakeholder. Il deposito al Registro delle Imprese (sez. speciale, codice atto 716) ha funzione di pubblicità legale e di accessibilità ufficiale. Mancare uno dei due adempimenti significa essere fuori norma sul fronte della trasparenza, con possibili conseguenze sulla qualifica e sui controlli ministeriali.
Cosa rischio se non rispetto l’obbligo del bilancio sociale?
Su due piani. Il primo è quello del Registro delle Imprese: per l’omesso o tardivo deposito si applica la sanzione amministrativa dell’art. 2630 del codice civile a carico di ciascun amministratore. Il secondo, più serio, riguarda la qualifica: l’omissione dell’obbligo è una grave irregolarità, che può comportare la perdita della qualifica di impresa sociale in sede di controllo (con conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali dell’art. 18). I controlli sono affidati al Ministero del Lavoro e agli enti autorizzati, con poteri ispettivi (art. 15 D.Lgs. 112/2017). Per evitare problemi: pianificare per tempo l’esame dell’organo di controllo e l’approvazione, depositare entro i sessanta giorni, pubblicare sul sito e custodire le evidenze del deposito.
Il bilancio sociale è uno di quei documenti dove la differenza tra “fatto per dovere” e “fatto bene” è enorme. Un bilancio sociale serio è uno strumento di crescita, di legittimazione e di relazione con gli stakeholder. Un documento approssimativo, copiato da modelli generici e privo di dati reali, è invece una zavorra che non protegge nemmeno dal punto di vista degli adempimenti. Se vuoi impostare correttamente il bilancio sociale della tua impresa sociale (anche se piccola), capire come raccogliere i dati durante l’anno, coordinarti con l’organo di controllo e gestire il deposito con la nuova delega telematica del 2026, scrivimi: ti aiuto a costruirlo con metodo, proporzionato alla tua realtà.
Sei un dirigente di impresa sociale alle prese con il bilancio sociale, o stai valutando la qualifica anche in considerazione di questo obbligo? Lascia un commento qui sotto con la tua esperienza o le tue domande, e condividi l’articolo con chi nel tuo ente si occupa di rendicontazione: il bilancio sociale, fatto bene, è un’occasione strategica, non solo un adempimento.