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Analisi tecnica e numerica della Riforma del Lavoro Sportivo e le criticità INPS: insufficienza contributiva e scarsa tutela maternità.

La Riforma del Lavoro Sportivo (D.Lgs. 36/2021) è stata introdotta con l’intento di conferire dignità e tutele previdenziali e assistenziali ai lavoratori del settore dilettantistico. Tuttavia, un’analisi tecnica e numerica dei meccanismi contributivi in vigore rivela una discrasia significativa tra l’obiettivo normativo e l’effettiva tutela garantita. Il presente elaborato intende evidenziare come l’attuale impianto normativo, in particolare per quanto concerne la Gestione Separata INPS, si configuri come uno strumento di prelievo contributivo a fronte di un impegno previdenziale futuro meramente simbolico.
Il fulcro della problematica risiede nell’applicazione delle norme previdenziali per i collaboratori sportivi dilettantistici (co.co.co. e autonomi) iscritti alla Gestione Separata INPS.
Per l’anno 2025, il minimale di reddito necessario per l’accredito di un anno intero di contribuzione ai fini pensionistici è fissato a 18.555 euro. [1]
Ai sensi dell’Art. 35 del D.Lgs. 36/2021, la base imponibile previdenziale è soggetta a due meccanismi di riduzione che ne compromettono l’efficacia ai fini pensionistici:
Consideriamo un lavoratore sportivo che percepisce un compenso annuo lordo di 15.000 euro.
| Voce | Valore | Calcolo |
|---|---|---|
| Compenso Lordo Annuo | 15.000 € | |
| Franchigia Esente | 5.000 € | |
| Eccedenza Imponibile | 10.000 € | 15.000 € – 5.000 € |
| Base Imponibile IVS (Ridotta 50%) | 5.000 € | 10.000 € * 50% |
| Minimale INPS 2025 per 1 anno | 18.555 € | |
| Mesi di contribuzione accreditati | 3,23 mesi | (5.000 € / 18.555 €) * 12 mesi |
Il lavoratore, pur avendo versato i contributi per 12 mesi di attività, si vede accreditare ai fini pensionistici un periodo inferiore a quattro mesi.
Per conseguire l’accredito di un anno contributivo pieno (12 mesi), il lavoratore sportivo dovrebbe raggiungere un imponibile ridotto pari al minimale INPS (€ 18.555). Il reddito annuo complessivo necessario è calcolabile come segue:
La soglia di 42.110 euro annui rappresenta un livello di reddito difficilmente raggiungibile dalla maggioranza degli operatori del settore dilettantistico, rendendo l’accredito di un anno contributivo pieno un obiettivo strutturalmente precluso.
Figura 1: Mesi di Pensione Accreditati vs Reddito Annuo (Sportivo Dilettante)

La seguente tabella comparativa illustra la disparità di accreditamento contributivo tra un lavoratore sportivo dilettante e un lavoratore dipendente standard, a parità di compenso lordo annuo (€ 15.000).
| Voce | Lavoratore Sportivo (Co.Co.Co.) | Lavoratore Dipendente Standard |
|---|---|---|
| Compenso Lordo Annuo | 15.000 € | 15.000 € |
| Base Imponibile IVS | 5.000 € | 15.000 € |
| Contributi IVS Versati (stima) | 1.250 € | 4.950 € |
| Mesi di Contribuzione Accreditati | 3,23 mesi | 12 mesi |
Figura 2: Confronto Mesi Accreditati (Reddito 15.000€)

Un’ulteriore criticità si riscontra nelle tutele assistenziali, in particolare per le lavoratrici sportive. L’indennità di maternità nella Gestione Separata è calcolata sull’80% della media giornaliera dei compensi, ma esclusivamente su quelli effettivamente assoggettati a contribuzione
La riduzione del 50% della base imponibile incide direttamente sul calcolo dell’indennità. Di conseguenza, una lavoratrice che percepisce un compenso imponibile (eccedente la franchigia) di 1.200 euro mensili, vedrà l’indennità calcolata su una base dimezzata, ovvero 600 euro. Tale meccanismo riduce drasticamente l’efficacia della tutela di maternità, ponendo le lavoratrici sportive in una posizione di significativa vulnerabilità economica.
La Riforma del Lavoro Sportivo, pur rappresentando un passo formale verso il riconoscimento del lavoro nel settore dilettantistico, si configura, nella sua applicazione previdenziale, come un meccanismo che favorisce l’incremento delle entrate contributive per l’INPS, a fronte di un accreditamento pensionistico futuro per la maggior parte dei lavoratori che risulterà insufficiente a garantire una pensione dignitosa.
[1] Circolare numero 27 del 30-01-2025 – INPS
[2] Art. 35 del D.Lgs. 36/2021 e Circolare INPS n. 127/2025 – INPS