Oggi affrontiamo un caso che genera spesso dubbi durante i controlli documentali o nelle relazioni con i fornitori: l’apparente assenza di un provvedimento ufficiale di iscrizione al RUNTS per le Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali).
LA DOMANDA
Sono il Presidente di una cooperativa sociale. Un fornitore mi ha chiesto il decreto di iscrizione al RUNTS per applicare una convenzione, ma sul portale pubblico non lo trovo. Vedo solo la scritta 'Iscrizione per importazione dal Registro delle Imprese'. Il mio ente è davvero in regola o manca qualcosa?
LA RISPOSTA
Niente paura: il tuo ente è perfettamente in regola. Quello che hai riscontrato non è un errore del sistema, ma la corretta applicazione di una procedura speciale prevista dal Codice del Terzo Settore proprio per la tua tipologia di ente.
Ecco i punti chiave per capire come funziona l’iscrizione “automatica” e quale documento utilizzare.
- Il Registro delle Imprese come “porta d’ingresso”: A differenza di un’associazione culturale o di un’ODV, che devono presentare domanda agli uffici regionali del RUNTS e attendere un provvedimento amministrativo (il famoso “decreto”), per le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali la procedura è invertita. L’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa di per sé il requisito dell’iscrizione al RUNTS. In pratica, la Camera di Commercio funge da ufficio istruttore e trasmette i dati al RUNTS in modo automatico.
- Perché non esiste un “Provvedimento di Iscrizione”?: Sul portale del RUNTS, per questi enti, troverai sempre la dicitura “Iscrizione per importazione”. Poiché l’ufficio del RUNTS si limita a recepire un dato già validato dalla Camera di Commercio, non viene emesso alcun decreto ministeriale o regionale. L’atto che sancisce la tua qualifica di ETS è l’iscrizione camerale stessa.
- Il documento da presentare è la Visura Camerale: Se un fornitore, una banca o una Pubblica Amministrazione ti chiede una prova dell’iscrizione al RUNTS, il documento da fornire non è una stampa del portale ministeriale, ma una Visura Camerale aggiornata. Nella visura deve risultare l’annotazione dell’iscrizione nella sezione “Impresa Sociale”. Ai sensi dell’Art. 11, comma 3 del CTS, tale annotazione ha valore legale di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Un obbligo da non dimenticare è il Bilancio Sociale: Ricorda che, essendo un’Impresa Sociale regolarmente iscritta, hai degli obblighi di trasparenza specifici. A differenza dei piccoli enti associativi, le imprese sociali sono sempre tenute alla redazione e al deposito del Bilancio Sociale, indipendentemente dal volume dei ricavi. Questo documento deve essere depositato presso il Registro delle Imprese, che provvederà poi a renderlo disponibile anche sul portale del RUNTS.
IN SINTESI
Se gestisci una Cooperativa o un’Impresa Sociale:
- È normale non avere un “decreto” di iscrizione firmato da un funzionario del RUNTS.
- La tua “patente” di ETS è la Visura Camerale.
- Assicurati che i dati tra Registro Imprese e RUNTS siano sempre allineati tramite i depositi periodici (Bilancio d’esercizio e Bilancio Sociale).
Hai anche tu un dubbio tecnico sulla gestione del tuo ente nel RUNTS? Scrivimi nei commenti o invia il tuo quesito tramite l’area contatti!