Trasparenza e privacy: il diritto dei soci a “vedere i conti”

I soci possono leggere tutto? Dalla privacy alla tutela dell'ente, ecco i limiti legali e operativi per l'esame dei documenti negli ETS.

La Domanda

Ciao Alessio, un socio della nostra associazione è diventato molto insistente: vuole fotocopiare tutti i verbali delle riunioni degli ultimi tre anni e l'elenco completo degli iscritti con i relativi indirizzi e numeri di telefono. Dice che il Codice del Terzo Settore gli dà questo diritto assoluto. Io temo per la privacy degli altri soci e per la serenità del mio lavoro. Posso negargli l'accesso o stabilire dei limiti chiari senza rischiare denunce?

La Risposta

Ciao! Questa è una situazione che mette ansia a molti presidenti, ma proviamo a riportare un po’ di serenità analizzando quello che il Ministero ha chiarito recentemente. L’articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo Settore stabilisce chiaramente che gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Questa non è solo una regola tecnica, ma un riflesso della natura partecipativa che la Legge 106/2016 ha voluto imprimere a tutto il mondo non profit. L’idea è quella di un “controllo diffuso” sull’operato di chi amministra.

Tuttavia, il Ministero, nella nota 5003 del 2026, ha messo dei punti fermi per evitare che questo diritto si trasformi in un’arma per bloccare l’associazione. Ecco come ho visto gestire correttamente la questione:

  • Niente “clausole bunker”: Non puoi scrivere nello statuto che i libri sono del tutto inaccessibili. Il Ministero ha ribadito che una clausola che sancisce l’inaccessibilità totale e assoluta è illegittima perché si pone in contrasto con la ratio della norma. Se lo statuto è troppo restrittivo e lede i diritti dei soci, questi ultimi possono rivolgersi al giudice civile invocando l’articolo 23 del codice civile per far valere le proprie ragioni.
  • Buona fede e correttezza: Il diritto di esame non è un “lasciapassare” per disturbare il lavoro della segreteria. Se un socio fa richieste generiche, confuse o talmente massicce da generare una grave compromissione al regolare funzionamento dell’ente, sta commettendo un abuso. In questi casi, l’ente può e deve chiedere al socio di essere più specifico e di concordare tempi ragionevoli.
  • Il filtro della privacy: Qui bisogna fare molta attenzione. Ciascun associato ha diritto di sapere chi sono gli altri membri dell’ente, ma questo non implica necessariamente l’accesso a informazioni personali come l’indirizzo di residenza o i recapiti telefonici. Sono dati che nulla hanno a che vedere con la semplice “qualità di socio”.
  • Dati sensibili e “Omissis”: Esistono casi in cui hai il dovere di oscurare certe parti dei verbali. Se un verbale dell’organo di controllo riporta elementi di possibile rilievo penale che devono essere trasmessi all’autorità giudiziaria: in questi casi, ragioni oggettive impediscono la libera consultazione dei contenuti integrali.
  • Le grandi organizzazioni: Se la tua associazione fa parte di una rete nazionale articolata su più livelli, lo statuto può prevedere che l’accesso ai libri degli organi di vertice avvenga tramite rappresentanze o delegazioni, proprio per evitare che migliaia di richieste individuali paralizzino la struttura centrale.

Io consiglio sempre di non aspettare il conflitto: stabilite nel vostro regolamento interno dei giorni, degli orari e le modalità di consultazione. La trasparenza protegge l’ente e chi lo amministra, ma deve essere ordinata.

E la vostra associazione come gestisce le richieste dei soci? Avete già regolamentato l’accesso ai libri o procedete caso per caso? Se avete dubbi sulla clausola del vostro statuto, scrivetemi nei commenti!

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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