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I soci possono leggere tutto? Dalla privacy alla tutela dell'ente, ecco i limiti legali e operativi per l'esame dei documenti negli ETS.

Ciao Alessio, un socio della nostra associazione è diventato molto insistente: vuole fotocopiare tutti i verbali delle riunioni degli ultimi tre anni e l'elenco completo degli iscritti con i relativi indirizzi e numeri di telefono. Dice che il Codice del Terzo Settore gli dà questo diritto assoluto. Io temo per la privacy degli altri soci e per la serenità del mio lavoro. Posso negargli l'accesso o stabilire dei limiti chiari senza rischiare denunce?
Ciao! Questa è una situazione che mette ansia a molti presidenti, ma proviamo a riportare un po’ di serenità analizzando quello che il Ministero ha chiarito recentemente. L’articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo Settore stabilisce chiaramente che gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Questa non è solo una regola tecnica, ma un riflesso della natura partecipativa che la Legge 106/2016 ha voluto imprimere a tutto il mondo non profit. L’idea è quella di un “controllo diffuso” sull’operato di chi amministra.
Tuttavia, il Ministero, nella nota 5003 del 2026, ha messo dei punti fermi per evitare che questo diritto si trasformi in un’arma per bloccare l’associazione. Ecco come ho visto gestire correttamente la questione:
Io consiglio sempre di non aspettare il conflitto: stabilite nel vostro regolamento interno dei giorni, degli orari e le modalità di consultazione. La trasparenza protegge l’ente e chi lo amministra, ma deve essere ordinata.
E la vostra associazione come gestisce le richieste dei soci? Avete già regolamentato l’accesso ai libri o procedete caso per caso? Se avete dubbi sulla clausola del vostro statuto, scrivetemi nei commenti!