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Un'associazione che vive di volontariato incassa poco e dal rendiconto sembra quasi inattiva. Il prospetto dei costi figurativi serve a mostrare il tempo donato: ecco come si compila e cosa non cambia.

Il rendiconto per cassa registra il denaro che entra ed esce, e per un’associazione che si regge sul tempo dei volontari racconta solo una parte di quello che fa. Riprendo e aggiorno questa risposta dopo aver letto lo schema del Modello E pubblicato in Gazzetta Ufficiale, perché nella prima versione alcune indicazioni erano imprecise.
“La nostra associazione è iscritta al RUNTS e funziona quasi solo grazie ai volontari: organizziamo molte iniziative, ma incassiamo e spendiamo poche migliaia di euro l’anno. Dal rendiconto sembriamo un ente quasi inattivo. Ho letto che il nuovo Modello E prevede uno spazio per i costi figurativi: ha senso compilarlo, visto che non riguarda soldi reali? E come si calcola?”
Ha senso, ed è proprio lo strumento pensato per il vostro caso. Va però compilato con un criterio preciso, e non cambia i numeri del rendiconto.
Lo schema del Modello E, allegato al D.M. 18 febbraio 2026, prevede in calce un prospetto dei costi e proventi figurativi, distinti tra attività di interesse generale e attività diverse. L’inserimento è facoltativo e quanto vi si indica non deve essere compreso nel rendiconto: le entrate, le uscite e l’avanzo restano quelli reali.
Per il tempo dei volontari il criterio di riferimento è quello delle ore effettivamente prestate moltiplicate per la retribuzione oraria lorda prevista dai contratti collettivi per la qualifica corrispondente. Presuppone che i volontari non occasionali siano iscritti nel registro dell’ente e che le ore siano documentate.
💡 Sul piano fiscale i costi figurativi non aiutano a qualificare come non commerciale un’attività: secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 non rientrano nei costi effettivi dell’art. 79. Contano invece nel test di secondarietà delle attività diverse.
Lo schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 si chiude con un prospetto intitolato «Costi e proventi figurativi», con due righe per ciascun lato: da attività di interesse generale e da attività diverse, con l’importo dell’esercizio e quello dell’esercizio precedente. La nota allo schema dice che l’inserimento è facoltativo e che quanto esposto nel prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.
Questo significa due cose. La prima: se il vostro rendiconto chiude con 5.000 euro di entrate, resta di 5.000 euro anche se indicate il valore del volontariato. Il prospetto si legge accanto al rendiconto, non dentro. La seconda: è una scelta dell’ente, e se la fa conviene mantenere lo stesso criterio negli anni, perché il prospetto mette a confronto due esercizi.
Per costi figurativi si intendono il valore dei beni e delle risorse utilizzati nell’attività che non generano un costo nelle scritture contabili, come il lavoro dei volontari (circ. 1/E/2026, nota 73). L’OIC 35, richiamato dalla stessa circolare, porta come esempio di costi figurativi l’impegno dei volontari e come esempio di proventi figurativi la traduzione in termini economici del loro apporto.
Il criterio è indicato dall’art. 3, comma 3, del D.M. 19 maggio 2021, n. 107, ripreso dall’OIC 35 e dalla circolare 1/E/2026: alle ore di attività effettivamente prestate si applica la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Un esempio, con numeri puramente indicativi: un volontario che segue un laboratorio per 10 ore a settimana per 46 settimane presta 460 ore l’anno. Se la qualifica corrispondente nel contratto collettivo di riferimento avesse una retribuzione oraria lorda di 15 euro, il costo figurativo sarebbe di 6.900 euro. La tariffa va presa dal contratto collettivo applicabile alla mansione svolta, non stimata.
Perché il calcolo regga servono due cose:
Senza questa documentazione il prospetto diventa una stima difficile da difendere, ed è meglio non compilarlo.
Qui la prima versione di questa risposta semplificava troppo. Gli effetti sono due e vanno in direzioni opposte.
Nel test di commercialità delle attività di interesse generale (art. 79, comma 2, del Codice) si confrontano i corrispettivi, compresi i contributi pubblici di natura corrispettiva, con i costi effettivi. La norma precisa che questi comprendono i costi diretti, indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari. La circolare 1/E/2026 aggiunge che non vi rientrano gli eventuali costi figurativi. In pratica, il valore del tempo dei volontari non può essere usato per «coprire» corrispettivi che superano i costi reali.
Nel test di secondarietà delle attività diverse (art. 6 del Codice e art. 3 del D.M. 107/2021) i ricavi delle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive oppure il 66% dei costi complessivi. Tra i costi complessivi il decreto include anche i costi figurativi dei volontari non occasionali iscritti nel registro, calcolati con il criterio visto sopra. Per un ente con molti volontari e poche spese questo può fare la differenza.
| Dove | I costi figurativi dei volontari contano? | Fonte |
|---|---|---|
| Rendiconto per cassa (Modello E) | ❌ No: stanno in un prospetto separato e facoltativo | Allegato al D.M. 18/2/2026 |
| Test dell’art. 79, comma 2 (costi effettivi) | ❌ No | Circ. AdE 1/E/2026 |
| Test di secondarietà delle attività diverse (66% dei costi) | ✅ Sì, per i volontari non occasionali iscritti nel registro | Art. 3, c. 3, D.M. 107/2021 |
Il prospetto non cambia i conti, ma cambia il modo in cui l’ente si presenta. Chi legge il rendiconto depositato al RUNTS, un socio, un ente pubblico, un finanziatore che chiede di documentare l’apporto dei volontari, vede che dietro poche migliaia di euro ci sono centinaia di ore di lavoro donato. È un’informazione che il rendiconto per cassa, da solo, non può dare.
Il mio consiglio è di compilarlo quando la rilevazione delle ore è già organizzata, e di partire dalle attività di interesse generale, che sono il cuore dell’ente. Se poi svolgete attività diverse, il calcolo vi servirà comunque per verificare la secondarietà.
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Il Modello E prevede i costi figurativi? | Sì, in un prospetto facoltativo in calce allo schema |
| Modificano il rendiconto? | No: quanto indicato nel prospetto non deve essere compreso nel rendiconto |
| Come si valorizzano le ore dei volontari? | Ore effettive × retribuzione oraria lorda del contratto collettivo per la qualifica corrispondente |
| Servono nel test dell’art. 79? | No, secondo la circolare 1/E/2026 non rientrano nei costi effettivi |
| Servono nel test sulle attività diverse? | Sì, per i volontari non occasionali iscritti nel registro (D.M. 107/2021) |
No. La nota allo schema allegato al D.M. 18 febbraio 2026 qualifica l’inserimento come facoltativo. Se l’ente lo compila, quanto indicato non deve essere già compreso nel rendiconto per cassa.
No. Il prospetto è separato dal rendiconto: entrate, uscite, avanzo e saldi di cassa e banca restano quelli derivanti dai movimenti reali.
Il criterio del D.M. 107/2021 riguarda i volontari non occasionali iscritti nel registro, che peraltro l’ente è tenuto a tenere (art. 17, comma 1, del Codice). Per un volontario occasionale è più prudente non includerlo, o farlo solo con una documentazione delle ore molto solida.
No. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2026, nel confronto tra corrispettivi e costi effettivi previsto dall’art. 79, comma 2, del Codice, i costi figurativi non si considerano.
La retribuzione oraria lorda prevista dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 per la qualifica corrispondente alla mansione svolta. Va individuata contratto per contratto e il calcolo va conservato.
Artt. 6, 13, comma 2-bis, 17, comma 1, e 79, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore); art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 19 maggio 2021, n. 107; D.M. 18 febbraio 2026 e relativo allegato «Mod. E» (G.U. n. 67 del 21 marzo 2026); art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; principio contabile OIC 35; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
Come è fatto il Modello E e chi può usarlo lo spiego nella risposta sui piccoli ETS sotto i 60.000 euro. Sul registro, che è il presupposto del calcolo, c’è la scheda Enti del Terzo Settore e registro dei volontari. Il test di secondarietà è trattato in Attività diverse degli ETS: criteri di secondarietà e strumentalità, mentre il confronto tra corrispettivi e costi effettivi è spiegato con un esempio in Quando un’associazione diventa commerciale?.
Il prospetto dei costi figurativi funziona se dietro c’è un registro aggiornato e una rilevazione delle ore fatta durante l’anno. Conviene impostarla adesso, in modo che a fine esercizio il calcolo sia già pronto e documentato.
👉 Parliamo della tua situazione
Articolo aggiornato a ottobre 2026 sullo schema del Modello E pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2026, sul D.M. 107/2021 e sulla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026. La risposta riguarda la regola generale e non sostituisce la verifica del caso concreto.