Possiamo dare i buoni pasto ai nostri collaboratori sportivi?

Una società sportiva già eroga buoni pasto ai dipendenti e si chiede se possa estenderli ai collaboratori. La risposta è affermativa, e porta con sé un vantaggio che quasi nessuno sfrutta: i buoni non consumano le franchigie agevolate.

Il quesito di oggi arriva da una società sportiva che ha già impostato bene la gestione del personale e si chiede se possa fare un passo in più. La risposta è affermativa, e contiene un vantaggio che nella pratica pochi enti sfruttano.


Il quesito

“La nostra società eroga da tempo i buoni pasto ai dipendenti. Possiamo riconoscerli anche ai collaboratori sportivi inquadrati come co.co.co., e a quelli che si occupano della parte amministrativa? E se sì, quei buoni si sommano ai compensi ai fini della soglia dei 15.000 euro?”


La risposta in breve

Sì, potete riconoscerli, sia ai collaboratori tecnico-sportivi sia a quelli amministrativo-gestionali. Le soglie di esenzione sono di 4 euro al giorno per i buoni cartacei e, dal 1° gennaio 2026, di 10 euro per quelli elettronici.

Sulla seconda domanda la risposta è quella che sperate: i buoni pasto entro soglia non erodono la franchigia dei 15.000 euro, né quella contributiva dei 5.000. Restano fuori dal reddito a monte, e quindi non entrano in alcun conteggio.

💡 È uno dei pochi strumenti che consente di riconoscere un’utilità economica al collaboratore senza consumare le soglie agevolate. Per chi ha tecnici prossimi al limite dei 15.000 euro, è una leva da conoscere.


Perché spettano anche ai collaboratori

I buoni pasto sono disciplinati dall’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, norma dettata per il reddito di lavoro dipendente. L’estensione ai collaboratori passa da due passaggi: i compensi dei co.co.co. sportivi sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, e l’art. 52 estende ai redditi assimilati le regole di determinazione dettate dall’art. 51.

Vale per entrambe le figure che avete in mente. I collaboratori sportivi di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 36/2021 e i collaboratori amministrativo-gestionali dell’art. 37 condividono lo stesso inquadramento reddituale, e quindi lo stesso trattamento sotto il profilo dei fringe benefit.


Le soglie, aggiornate al 2026

FormatoSoglia giornaliera esenteRiferimento
Buono pasto cartaceo4,00 €Soglia invariata
Buono pasto elettronico10,00 €Dal 1° gennaio 2026, legge n. 199/2025

L’innalzamento da 8 a 10 euro per i buoni elettronici è stato disposto dall’art. 1, comma 14, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha modificato direttamente l’art. 51 del TUIR. Per i cartacei nulla cambia, e la differenza è ormai tale da rendere la scelta del formato elettronico quasi obbligata: su duecento giornate di attività il plafond esente passa da 800 a 2.000 euro per collaboratore.

⚠️ L’esenzione opera per ciascun giorno di effettiva prestazione. I buoni erogati per giornate in cui il collaboratore non ha lavorato possono essere riqualificati come retribuzione e tassati come tali, quindi il criterio di attribuzione va ancorato al calendario delle attività.


Le due condizioni da non sbagliare

Generalità o categorie omogenee. L’erogazione deve rivolgersi a tutti i collaboratori oppure a categorie individuate secondo criteri oggettivi, come i tecnici di una determinata sezione o chi opera con una certa frequenza settimanale. Una scelta discrezionale per singoli nominativi fa venire meno il regime di favore, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 28/E del 2016. Il criterio va deliberato dall’organo competente e messo per iscritto.

L’eccedenza non si recupera altrove. La parte di valore che supera la soglia concorre integralmente a formare il reddito e non può essere assorbita dalla franchigia dei fringe benefit prevista dal comma 3 dell’art. 51, nemmeno nella versione elevata per i lavoratori con figli a carico. Si tratta di discipline separate e non cumulabili, come l’Agenzia delle Entrate ha ribadito nella risoluzione n. 26 del 2010 e nella citata circolare del 2016. Un buono elettronico da 12 euro genera quindi 2 euro imponibili, punto.


Il rapporto con le franchigie sportive

Veniamo all’aspetto che rende questo strumento interessante proprio nel mondo dilettantistico.

Il buono pasto entro soglia non concorre a formare il reddito: resta escluso a monte, prima ancora che si ponga la questione della franchigia di 15.000 euro prevista dall’art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021. Non la consuma, quindi, e non compare nell’autocertificazione che il collaboratore vi rilascia.

Lo stesso vale sul fronte previdenziale. Poiché la base imponibile contributiva è armonizzata con quella fiscale, i buoni entro soglia restano fuori anche dalla franchigia contributiva dei 5.000 euro.

Entro sogliaEccedenza
Reddito imponibile❌ Non concorre✅ Concorre
Franchigia 15.000 €❌ Non la erode✅ La erode
Franchigia contributiva 5.000 €❌ Non la erode✅ La erode

Per un tecnico che si stia avvicinando al tetto dei 15.000 euro, riconoscere una parte dell’utilità economica in buoni pasto anziché in compenso consente di mantenerlo sotto soglia. È una possibilità del tutto lecita, purché i buoni corrispondano a giornate di attività reali e il criterio di attribuzione sia oggettivo: l’attenzione va posta sulla sostanza, perché un’erogazione costruita solo per abbattere il compenso, senza corrispondenza con le prestazioni, sarebbe contestabile.


A chi non si possono riconoscere

Due esclusioni da tenere ferme.

Ai volontari sportivi. L’art. 29 del d.lgs. n. 36/2021 impone la gratuità della prestazione e ammette soltanto i rimborsi spese nelle forme previste. Un buono pasto è un’utilità economica, e riconoscerlo a un volontario significa rimettere in discussione la natura stessa del rapporto.

Ai lavoratori sportivi autonomi con partita IVA. I fringe benefit dell’art. 51 appartengono al lavoro dipendente e assimilato. Per chi opera come professionista valgono semmai le regole sul riaddebito delle spese al committente, che seguono una logica del tutto diversa.


Cosa fare, in concreto

  • Deliberare il criterio di attribuzione, individuando la generalità dei collaboratori o categorie omogenee definite in modo oggettivo;
  • scegliere il formato elettronico, che a parità di costo per l’ente consente oggi un’esenzione più che doppia;
  • ancorare l’erogazione alle giornate di attività, documentate dal calendario di allenamenti, corsi ed eventi;
  • tenere separata la contabilizzazione rispetto ai compensi, in modo che sia evidente la natura diversa delle due erogazioni;
  • non includerli nel conteggio delle franchigie né nelle autocertificazioni, per la parte entro soglia.

In sintesi

DomandaRisposta
Spettano ai collaboratori sportivi?Sì, e anche a quelli amministrativo-gestionali
Quali soglie?4 € cartacei, 10 € elettronici dal 2026
Erodono la franchigia dei 15.000?No, se restano entro soglia
L’eccedenza si assorbe nei fringe benefit?No: discipline separate e non cumulabili
Si possono dare ai volontari?No: l’art. 29 impone la gratuità

Domande frequenti

I buoni pasto spettano ai collaboratori sportivi?

Sì. I compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, sportivi e amministrativo-gestionali, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, e l’art. 52 estende a tali redditi le regole di determinazione dell’art. 51, compresa quella sulle prestazioni sostitutive del vitto contenuta nel comma 2, lettera c).

Quali sono le soglie di esenzione nel 2026?

Quattro euro al giorno per i buoni pasto cartacei e dieci euro per quelli elettronici. L’innalzamento da otto a dieci euro per il formato elettronico è stato disposto dall’art. 1, comma 14, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. L’esenzione opera per ciascun giorno di effettiva prestazione.

I buoni pasto consumano la franchigia di 15.000 euro sui compensi sportivi?

No, per la parte entro soglia. Il buono pasto non concorre a formare il reddito ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, quindi resta escluso a monte e non erode la franchigia dell’art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021. Essendo la base imponibile previdenziale armonizzata con quella fiscale, non incide nemmeno sulla franchigia contributiva di 5.000 euro. L’eventuale eccedenza, invece, concorre al reddito e rientra nei conteggi.

L’importo che supera la soglia può rientrare nella franchigia dei fringe benefit?

No. L’eccedenza concorre integralmente a formare il reddito e non è assorbibile dalla soglia di esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR, trattandosi di discipline separate e non cumulabili, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 2010 e dalla circolare n. 28/E del 2016.

Si possono riconoscere buoni pasto ai volontari sportivi?

No. L’art. 29 del d.lgs. n. 36/2021 stabilisce che le prestazioni dei volontari sportivi sono gratuite e ammette soltanto il rimborso delle spese nelle forme previste. L’attribuzione di un buono pasto costituisce un’utilità economica e mette in discussione la natura volontaria del rapporto.


Fonti

Artt. 50, 51 (commi 2, lettera c, e 3) e 52 del TUIR; art. 1, comma 14, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; artt. 25, 29, 35, 36 (commi 6 e 6-bis) e 37 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, § 2.5.2; risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 2010; D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, in materia di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale; D.M. 7 giugno 2017, n. 122, sui requisiti dei buoni pasto.


Per approfondire

Il quadro completo di franchigie, aliquote e forme contrattuali del lavoro sportivo è in La disciplina fiscale dei compensi sportivi, e per simulare l’effetto sul netto di un collaboratore potete usare il Calcolatore compensi co.co.co. sportivi. Sugli adempimenti che accompagnano ogni rapporto di collaborazione: UNILAV-SPORT: adempimenti e sanzioni. Per il quadro generale di fiscalità e adempimenti degli enti sportivi: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità e Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD.


Volete impostare il welfare dei vostri collaboratori?

I buoni pasto sono uno degli strumenti che consentono di riconoscere un’utilità ai collaboratori senza intaccare le soglie agevolate, ma il beneficio si perde se il criterio di attribuzione non è oggettivo o se l’erogazione non trova riscontro nelle giornate di attività. Se volete impostare la delibera e la documentazione in modo corretto, vi invito a contattarmi per una consulenza dedicata.

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Articolo aggiornato a settembre 2026, a seguito dell’innalzamento a dieci euro della soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici disposto dalla legge di bilancio per il 2026. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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