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Molti forfettari con un lavoro dipendente verificano la soglia guardando il netto percepito, e si ritrovano fuori dal regime senza saperlo. I numeri in gioco però sono tre, e quello che conta non è né il netto né la retribuzione contrattuale.
Dopo l’articolo sul ragguaglio ad anno della soglia degli 85.000 euro, mi è stato segnalato l’altro grande equivoco che sta generando accertamenti tra i forfettari e devo dire che è ancora più insidioso, perché nasce da un ragionamento che a prima vista sembra sensato.
“Lavoro come dipendente e da un paio d’anni ho anche una partita IVA in regime forfettario. So che c’è un limite ai redditi di lavoro dipendente oltre il quale si perde il regime, e l’ho sempre controllato: il mio stipendio netto è di circa 26.000 euro l’anno, quindi ero tranquillo. Ora il mio commercialista mi dice che avrei dovuto uscire dal forfettario. Dove sbaglio?”
Sbaglia numero. La soglia non si misura sul netto percepito in busta paga, ma sul reddito di lavoro dipendente come certificato ai fini fiscali un importo che, nel suo caso, supera con ogni probabilità i 35.000 euro pur a fronte di 26.000 euro netti.
L’equivoco nasce dal fatto che i numeri in gioco non sono due ma tre, e quello rilevante è quello di mezzo: non il più alto, non il più basso.
Prendiamo una situazione tipica e seguiamo il percorso dalla retribuzione contrattuale al conto corrente.
| Voce | Importo indicativo | Rileva per la soglia? |
|---|---|---|
| Retribuzione lorda contrattuale (RAL) | 40.000 € | No, non è questo il parametro |
| meno contributi previdenziali a carico del dipendente | – 3.700 € circa | |
| Reddito di lavoro dipendente (imponibile fiscale) | 36.300 € circa | Sì: è questo il numero |
| meno IRPEF, addizionali e altre trattenute | – 10.000 € circa | |
| Netto percepito | 26.000 € circa | No |
Ecco l’origine dell’errore: chi ragiona sul netto vede 26.000 euro e si sente al sicuro con dieci mila euro di margine, mentre il dato fiscalmente rilevante (poco più di 36.000 euro) è già oltre la soglia. Il divario tra i due numeri, nel lavoro dipendente, è tipicamente dell’ordine di diverse migliaia di euro: è per questo che l’errore non produce sforamenti di poco, ma situazioni chiaramente compromesse.
💡 Attenzione anche all’estremo opposto: non è nemmeno la RAL contrattuale. Il reddito di lavoro dipendente si determina al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore, che sono deducibili. Chi per prudenza guarda il lordo contrattuale rischia di considerarsi fuori dal regime quando invece potrebbe restarci.
Il dato non va ricostruito a mano: è già certificato. Si trova nella Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, nei campi dedicati ai redditi di lavoro dipendente e assimilati in particolare i punti 1 e 2 della sezione dedicata, a seconda che il rapporto sia a tempo indeterminato o determinato.
È lo stesso importo che poi confluisce nella dichiarazione dei redditi. La regola pratica è semplice: aprire la CU e leggere quel campo, non fare stime sul cedolino di dicembre.
La causa ostativa guarda ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, percepiti nell’anno precedente. Il computo è complessivo, non riferito al singolo rapporto.
Vanno sommati, tra gli altri:
Non vanno considerati, invece, gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata: pur essendo redditi di lavoro dipendente per natura, seguono un regime impositivo autonomo e restano fuori dal computo. Analogo ragionamento vale per il trattamento di fine rapporto.
Se leggendo fin qui vi siete accorti di essere sopra soglia, c’è un elemento che vale la pena verificare subito, perché in molti casi risolve il problema.
La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro è cessato. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito già con la circolare n. 9/E del 2019, e lo ha ribadito in sede di interpello proprio in un caso di dimissioni con reddito superiore al limite nell’anno di riferimento: la verifica della soglia diventa irrilevante quando il rapporto non è più in essere.
⚠️ Con due precisazioni che è bene conoscere. La prima: la cessazione non aiuta se nello stesso periodo d’imposta il contribuente ha percepito redditi di pensione oppure ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro ancora in essere. La seconda, più insidiosa: non va confusa questa causa ostativa con quella prevista dalla lettera d-bis), che riguarda tutt’altro l’attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due periodi d’imposta precedenti. Sono due verifiche distinte, che molti articoli in circolazione sovrappongono: chi lascia il lavoro per mettersi in proprio deve superarle entrambe.
Il limite ordinario è di 30.000 euro. L’innalzamento a 35.000 euro è stato introdotto in via temporanea per il 2025 ed esteso al 2026: salvo ulteriori proroghe, dal 2027 tornerà applicabile la soglia ordinaria.
È un dettaglio da mettere in conto in ogni pianificazione pluriennale, perché una posizione oggi tranquilla a 34.000 euro tornerebbe fuori soglia con la sola reintroduzione del limite precedente, senza che nulla sia cambiato nella situazione del contribuente.
La verifica, in ogni caso, si effettua sull’anno precedente: il superamento comporta l’impossibilità di applicare il regime nell’anno successivo, non l’uscita immediata.
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Si guarda il netto in busta? | No: è l’errore più frequente e il divario è di diverse migliaia di euro |
| Si guarda la RAL contrattuale? | Nemmeno: il reddito è al netto dei contributi obbligatori |
| Quale numero conta? | Il reddito di lavoro dipendente e assimilati certificato nella CU |
| Cosa resta fuori? | Arretrati soggetti a tassazione separata e TFR |
| Se il rapporto è cessato? | La soglia diventa irrilevante, salvo pensione o nuovo rapporto in essere |
| Quanto vale la soglia? | 30.000 € ordinari; 35.000 € per il 2025 e il 2026 |
Su nessuno dei due estremi. Rileva il reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali, cioè l’importo certificato nella Certificazione Unica: è più basso della retribuzione lorda contrattuale, perché al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore, ma sensibilmente più alto del netto percepito in busta paga, perché al lordo di IRPEF e addizionali.
Nella Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, nei campi dedicati ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, in particolare i punti 1 e 2 a seconda che il rapporto sia a tempo indeterminato o determinato. È lo stesso importo che confluisce nella dichiarazione dei redditi.
Tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR percepiti nell’anno precedente: più certificazioni uniche in caso di più datori di lavoro, redditi da pensione, compensi da collaborazione coordinata e continuativa e per l’ufficio di amministratore, assegni periodici al coniuge. Restano invece esclusi gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata e il trattamento di fine rapporto.
No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, già con la circolare n. 9/E del 2019, che la causa ostativa non opera quando il rapporto di lavoro è cessato. La cessazione non è però sufficiente se nello stesso periodo d’imposta il contribuente ha percepito redditi di pensione o ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro ancora in essere.
Il limite ordinario è di 30.000 euro, elevato in via temporanea a 35.000 euro per il 2025 e il 2026. La verifica si effettua sull’anno precedente: in caso di superamento il regime forfettario non può essere applicato nell’anno successivo, con conseguente passaggio al regime ordinario e ripristino di IVA, ritenute e obblighi contabili.
Art. 1, comma 57, lettere d-bis) e d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dalla legge di bilancio 2026; artt. 49, 50 e 51 del TUIR; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019; risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E dell’11 febbraio 2020; istruzioni alla Certificazione Unica.
Sull’altra causa di uscita dal regime, quella legata ai ricavi, e sul ragguaglio della soglia per chi apre in corso d’anno: Il ragguaglio ad anno degli 85.000 euro che quasi nessuno fa.
Chi affianca una partita IVA a un lavoro dipendente si muove tra due soglie che si misurano su grandezze diverse, con regole diverse su quando la verifica va fatta e da quando produce effetti. Se hai un dubbio sulla tua posizione (o se temi di aver applicato il regime quando non potevi) ti invito a contattarmi per una verifica dedicata: intervenire prima di un accertamento cambia radicalmente il costo dell’errore.
Articolo aggiornato ad agosto 2026. Gli importi riportati negli esempi sono indicativi e variano in funzione del contratto applicato, dell’aliquota contributiva e della situazione personale. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.