Forfettario e stipendio: la soglia si calcola sul netto o sul lordo?

Molti forfettari con un lavoro dipendente verificano la soglia guardando il netto percepito, e si ritrovano fuori dal regime senza saperlo. I numeri in gioco però sono tre, e quello che conta non è né il netto né la retribuzione contrattuale.

Dopo l’articolo sul ragguaglio ad anno della soglia degli 85.000 euro, mi è stato segnalato l’altro grande equivoco che sta generando accertamenti tra i forfettari e devo dire che è ancora più insidioso, perché nasce da un ragionamento che a prima vista sembra sensato.


Il quesito

“Lavoro come dipendente e da un paio d’anni ho anche una partita IVA in regime forfettario. So che c’è un limite ai redditi di lavoro dipendente oltre il quale si perde il regime, e l’ho sempre controllato: il mio stipendio netto è di circa 26.000 euro l’anno, quindi ero tranquillo. Ora il mio commercialista mi dice che avrei dovuto uscire dal forfettario. Dove sbaglio?”


La risposta in breve

Sbaglia numero. La soglia non si misura sul netto percepito in busta paga, ma sul reddito di lavoro dipendente come certificato ai fini fiscali un importo che, nel suo caso, supera con ogni probabilità i 35.000 euro pur a fronte di 26.000 euro netti.

L’equivoco nasce dal fatto che i numeri in gioco non sono due ma tre, e quello rilevante è quello di mezzo: non il più alto, non il più basso.


I tre numeri, spiegati

Prendiamo una situazione tipica e seguiamo il percorso dalla retribuzione contrattuale al conto corrente.

VoceImporto indicativoRileva per la soglia?
Retribuzione lorda contrattuale (RAL)40.000 €No, non è questo il parametro
meno contributi previdenziali a carico del dipendente– 3.700 € circa
Reddito di lavoro dipendente (imponibile fiscale)36.300 € circaSì: è questo il numero
meno IRPEF, addizionali e altre trattenute– 10.000 € circa
Netto percepito26.000 € circaNo

Ecco l’origine dell’errore: chi ragiona sul netto vede 26.000 euro e si sente al sicuro con dieci mila euro di margine, mentre il dato fiscalmente rilevante (poco più di 36.000 euro) è già oltre la soglia. Il divario tra i due numeri, nel lavoro dipendente, è tipicamente dell’ordine di diverse migliaia di euro: è per questo che l’errore non produce sforamenti di poco, ma situazioni chiaramente compromesse.

💡 Attenzione anche all’estremo opposto: non è nemmeno la RAL contrattuale. Il reddito di lavoro dipendente si determina al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore, che sono deducibili. Chi per prudenza guarda il lordo contrattuale rischia di considerarsi fuori dal regime quando invece potrebbe restarci.


Dove si legge il numero giusto

Il dato non va ricostruito a mano: è già certificato. Si trova nella Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, nei campi dedicati ai redditi di lavoro dipendente e assimilati in particolare i punti 1 e 2 della sezione dedicata, a seconda che il rapporto sia a tempo indeterminato o determinato.

È lo stesso importo che poi confluisce nella dichiarazione dei redditi. La regola pratica è semplice: aprire la CU e leggere quel campo, non fare stime sul cedolino di dicembre.


Cosa va sommato (e cosa no)

La causa ostativa guarda ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, percepiti nell’anno precedente. Il computo è complessivo, non riferito al singolo rapporto.

Vanno sommati, tra gli altri:

  • i redditi risultanti da più Certificazioni Uniche, se nell’anno si sono avuti più datori di lavoro;
  • redditi da pensione, che il TUIR assimila ai redditi di lavoro dipendente voce spesso dimenticata da chi affianca una partita IVA alla pensione;
  • i compensi da collaborazione coordinata e continuativa e quelli percepiti per l’ufficio di amministratore;
  • gli assegni periodici al coniuge, anch’essi assimilati.

Non vanno considerati, invece, gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata: pur essendo redditi di lavoro dipendente per natura, seguono un regime impositivo autonomo e restano fuori dal computo. Analogo ragionamento vale per il trattamento di fine rapporto.


La valvola di sfogo che quasi nessuno conosce

Se leggendo fin qui vi siete accorti di essere sopra soglia, c’è un elemento che vale la pena verificare subito, perché in molti casi risolve il problema.

La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro è cessato. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito già con la circolare n. 9/E del 2019, e lo ha ribadito in sede di interpello proprio in un caso di dimissioni con reddito superiore al limite nell’anno di riferimento: la verifica della soglia diventa irrilevante quando il rapporto non è più in essere.

⚠️ Con due precisazioni che è bene conoscere. La prima: la cessazione non aiuta se nello stesso periodo d’imposta il contribuente ha percepito redditi di pensione oppure ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro ancora in essere. La seconda, più insidiosa: non va confusa questa causa ostativa con quella prevista dalla lettera d-bis), che riguarda tutt’altro l’attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due periodi d’imposta precedenti. Sono due verifiche distinte, che molti articoli in circolazione sovrappongono: chi lascia il lavoro per mettersi in proprio deve superarle entrambe.


Quanto vale la soglia oggi

Il limite ordinario è di 30.000 euro. L’innalzamento a 35.000 euro è stato introdotto in via temporanea per il 2025 ed esteso al 2026: salvo ulteriori proroghe, dal 2027 tornerà applicabile la soglia ordinaria.

È un dettaglio da mettere in conto in ogni pianificazione pluriennale, perché una posizione oggi tranquilla a 34.000 euro tornerebbe fuori soglia con la sola reintroduzione del limite precedente, senza che nulla sia cambiato nella situazione del contribuente.

La verifica, in ogni caso, si effettua sull’anno precedente: il superamento comporta l’impossibilità di applicare il regime nell’anno successivo, non l’uscita immediata.


Cosa fare, in pratica

  • Ogni anno, alla ricezione della CU, leggere il campo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e confrontarlo con la soglia. È una verifica di un minuto che va fatta a marzo, non a dicembre dell’anno dopo;
  • sommare tutte le certificazioni ricevute, comprese quelle da pensione o da incarichi occasionali di collaborazione;
  • se si è sopra soglia, verificare se il rapporto è cessato: in caso affermativo, e in assenza di pensione o di un nuovo rapporto in essere, il problema potrebbe non porsi;
  • se si è sopra soglia con rapporto in corso, occorre programmare il passaggio al regime ordinario dal 1° gennaio successivo, con IVA, ritenute e contabilità;
  • se ci si accorge dell’errore ad anno iniziato, valutare rapidamente ravvedimento operoso e regolarizzazione delle fatture già emesse senza IVA.

In sintesi

DomandaRisposta
Si guarda il netto in busta?No: è l’errore più frequente e il divario è di diverse migliaia di euro
Si guarda la RAL contrattuale?Nemmeno: il reddito è al netto dei contributi obbligatori
Quale numero conta?Il reddito di lavoro dipendente e assimilati certificato nella CU
Cosa resta fuori?Arretrati soggetti a tassazione separata e TFR
Se il rapporto è cessato?La soglia diventa irrilevante, salvo pensione o nuovo rapporto in essere
Quanto vale la soglia?30.000 € ordinari; 35.000 € per il 2025 e il 2026

Domande frequenti

La soglia dei redditi di lavoro dipendente si calcola sul netto o sul lordo?

Su nessuno dei due estremi. Rileva il reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali, cioè l’importo certificato nella Certificazione Unica: è più basso della retribuzione lorda contrattuale, perché al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore, ma sensibilmente più alto del netto percepito in busta paga, perché al lordo di IRPEF e addizionali.

Dove si trova il dato da confrontare con la soglia?

Nella Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, nei campi dedicati ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, in particolare i punti 1 e 2 a seconda che il rapporto sia a tempo indeterminato o determinato. È lo stesso importo che confluisce nella dichiarazione dei redditi.

Quali redditi vanno sommati?

Tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR percepiti nell’anno precedente: più certificazioni uniche in caso di più datori di lavoro, redditi da pensione, compensi da collaborazione coordinata e continuativa e per l’ufficio di amministratore, assegni periodici al coniuge. Restano invece esclusi gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata e il trattamento di fine rapporto.

La soglia rileva anche se il rapporto di lavoro è cessato?

No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, già con la circolare n. 9/E del 2019, che la causa ostativa non opera quando il rapporto di lavoro è cessato. La cessazione non è però sufficiente se nello stesso periodo d’imposta il contribuente ha percepito redditi di pensione o ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro ancora in essere.

Quanto vale oggi la soglia e cosa succede se viene superata?

Il limite ordinario è di 30.000 euro, elevato in via temporanea a 35.000 euro per il 2025 e il 2026. La verifica si effettua sull’anno precedente: in caso di superamento il regime forfettario non può essere applicato nell’anno successivo, con conseguente passaggio al regime ordinario e ripristino di IVA, ritenute e obblighi contabili.


Fonti

Art. 1, comma 57, lettere d-bis) e d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dalla legge di bilancio 2026; artt. 49, 50 e 51 del TUIR; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019; risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E dell’11 febbraio 2020; istruzioni alla Certificazione Unica.


Per approfondire

Sull’altra causa di uscita dal regime, quella legata ai ricavi, e sul ragguaglio della soglia per chi apre in corso d’anno: Il ragguaglio ad anno degli 85.000 euro che quasi nessuno fa.


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Chi affianca una partita IVA a un lavoro dipendente si muove tra due soglie che si misurano su grandezze diverse, con regole diverse su quando la verifica va fatta e da quando produce effetti. Se hai un dubbio sulla tua posizione (o se temi di aver applicato il regime quando non potevi) ti invito a contattarmi per una verifica dedicata: intervenire prima di un accertamento cambia radicalmente il costo dell’errore.

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Articolo aggiornato ad agosto 2026. Gli importi riportati negli esempi sono indicativi e variano in funzione del contratto applicato, dell’aliquota contributiva e della situazione personale. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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