Compensi sportivi e forfettario: i primi 15.000 euro contano nella soglia dei 35.000?

Chi percepisce stipendio e compensi da co.co.co. sportiva deve sommare anche i primi 15.000 euro esenti per verificare la causa ostativa dei 35.000 del forfettario? La domanda non ha una risposta ufficiale: ecco le due tesi, quale regge meglio e come proteggersi.

Questa volta il quesito è arrivato come commento a un articolo pubblicato su questo blog, ed è di quelli che meritano una risposta a sé: chi lo ha posto aveva già studiato la questione, individuato la prassi rilevante e persino anticipato le obiezioni alla propria tesi. Lo ripropongo in forma anonima, perché il dubbio riguarda potenzialmente migliaia di allenatori, istruttori e tecnici che affiancano una partita IVA a un lavoro dipendente.


Il quesito

“Un contribuente percepisce nello stesso anno un reddito ordinario di lavoro dipendente e compensi da una collaborazione coordinata e continuativa sportiva nell’area del dilettantismo, fiscalmente assimilati al lavoro dipendente e rientranti, in tutto o in parte, nella franchigia di 15.000 euro dell’art. 36, comma 6, del d.lgs. 36/2021. Ai fini della causa ostativa dei 35.000 euro prevista per il regime forfettario, va sommato l’intero compenso sportivo lordo, franchigia compresa, oppure soltanto l’eventuale eccedenza? Con 32.000 euro di stipendio e 10.000 di compensi sportivi il contribuente deve considerare 42.000 euro, restando escluso dal forfettario, oppure 32.000 e quindi restarci dentro?”

La domanda è netta. La risposta, purtroppo, non lo è ancora e conviene dirlo subito.


La risposta in breve

Su questo punto specifico non esiste prassi dell’Agenzia delle Entrate. Non è una risposta elusiva: è il dato di fatto da cui partire, perché condiziona tutto il resto, compresa la scelta dello strumento da usare per mettersi al riparo.

Nel merito ritengo che l’interpretazione più aderente al sistema sia la seconda: nella soglia dei 35.000 euro dovrebbe rilevare soltanto la parte di compenso sportivo eccedente i 15.000 euro. Va però detto con altrettanta chiarezza che la tesi opposta poggia su argomenti solidi e che, sul piano operativo, resta oggi la più difendibile davanti a un controllo: la posta in gioco è la decadenza retroattiva dal regime. Vediamo entrambe le posizioni, perché chi deve decidere ha diritto di conoscerle tutte e due.


Le due norme che si incontrano

La causa ostativa. L’art. 1, comma 57, lett. d-ter), della legge n. 190/2014 esclude dal regime forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti una determinata soglia.

La franchigia sportiva. L’art. 36, comma 6, del d.lgs. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Il problema nasce dall’incrocio: un compenso che è assimilato al lavoro dipendente per natura ma che non forma base imponibile entro la franchigia. Rientra o no in una soglia che parla di “redditi”?


Cosa ha chiarito l’Agenzia (e cosa no)

La consulenza giuridica n. 14 del 2025 è intervenuta su tre profili vicini, tutti utili ma nessuno risolutivo:

  • la franchigia dei 15.000 euro si applica anche ai contribuenti forfettari, e il coefficiente di redditività opera sulla sola eccedenza;
  • l’intero compenso, franchigia compresa, rileva invece ai fini del plafond degli 85.000 euro di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime;
  • ai fini delle cause ostative per il 2024 contano solo i rapporti di lavoro sportivo instaurati dal 1° luglio 2023 in poi.

Sulla lettera d-ter) l’Agenzia non si è pronunciata. Nemmeno la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, che pure torna diffusamente sull’art. 36, comma 6, affronta la questione. Il vuoto, insomma, è reale e non a caso il dubbio circola irrisolto tra i professionisti.


Prima tesi: rileva solo l’eccedenza

È la lettura che ritengo preferibile, e poggia su tre argomenti.

Il dato testuale. La lettera d-ter) parla di redditi; il plafond degli 85.000 euro parla invece di ricavi e compensi percepiti. Sono formule diverse e vanno trattate diversamente. Il fatto che l’Agenzia includa la franchigia nel secondo parametro non è quindi trasferibile al primo: anzi, semmai conferma che il legislatore, quando vuole ancorare una soglia al compenso lordo anziché al reddito, lo scrive.

La modulistica dichiarativa. È l’argomento più concreto. Il quadro LM del modello Redditi PF 2026 ha introdotto un codice dedicato proprio a questi compensi, costruito su una logica esplicita: entro i 15.000 euro non costituiscono reddito, ma rilevano integralmente per il tetto del regime. È l’ordinamento stesso a tenere separati i due parametri.

La Certificazione Unica. Qui serve precisione, perché il dato è più sfumato di come talvolta viene riassunto. Nella CU 2026 i compensi sportivi dilettantistici hanno campi propri (i punti 781 e 784) nei quali l’importo va esposto al lordo della franchigia. Il passaggio decisivo è però un altro: se il compenso resta entro i 15.000 euro, nessun importo viene riportato nei punti 1 e 2, ossia nei campi che accolgono i redditi di lavoro dipendente e assimilati imponibili; solo l’eccedenza vi confluisce. Il sistema, insomma, traccia il dato in campi informativi dedicati tenendolo fuori dal reddito certificato come tale.

L’analogia con gli arretrati. È forse l’argomento più persuasivo, e nasce all’interno della stessa lettera d-ter): è pacifico che gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata non concorrono alla soglia, pur essendo a tutti gli effetti redditi di lavoro dipendente per natura. Se un componente indiscutibilmente riconducibile all’art. 49 resta fuori dal computo perché sottratto alla tassazione ordinaria, a maggior ragione dovrebbe restarne fuori un compenso che, per espressa previsione di legge, non costituisce nemmeno base imponibile.


Seconda tesi: rileva l’intero compenso lordo

È la posizione prudenziale, e va presa sul serio. L’argomento più solido non è però quello che si legge più spesso.

Si cita spesso la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, che con riferimento alla causa ostativa (allora fissata a 30.000 euro) parla di redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo lordo. A mio avviso il richiamo prova poco, per tre ragioni. La prima, spesso trascurata: quel documento si occupa della decorrenza della causa ostativa introdotta per il 2020, e l’espressione compare in funzione descrittiva della norma, non come presa di posizione su cosa entri nel computo della soglia. La seconda: quel “lordo” va ragionevolmente inteso come reddito al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni, non come inclusione di componenti che per espressa previsione di legge non concorrono alla base imponibile. La terza: si tratta comunque di un documento anteriore all’intera riforma del lavoro sportivo. Considerazioni analoghe valgono per la risposta n. 359 del 16 settembre 2020, anch’essa talvolta richiamata, che si limita a riprendere quell’impostazione sulla struttura della lettera d-ter) senza occuparsi dei compensi sportivi.

⚠️ L’argomento davvero insidioso è un altro, ed è recentissimo. La circolare 7/E del 2026 ribadisce che la disciplina agevolativa incide esclusivamente sulla determinazione della base imponibile e non sulla natura del reddito, che resta quella propria del rapporto instaurato tra le parti. Se la qualificazione come reddito assimilato ex art. 50 permane anche entro la franchigia, una lettura strettamente letterale della d-ter) (che parla di redditi “percepiti” di quella categoria) può condurre a computarli per intero. È su questo che si fonderebbe un eventuale rilievo in sede di controllo.

Un secondo elemento, di taglio operativo, spinge nella stessa direzione: le istruzioni alla CU 2026 qualificano l’importo dei punti 781 e 784 come reddito di lavoro sportivo e ne impongono l’esposizione al lordo della franchigia, richiedendone la ripresa anche nel punto 720. L’Amministrazione dispone quindi del dato e lo tratta, nominalmente, come reddito: circostanza che indebolisce l’equazione automatica tra assenza di imponibilità e irrilevanza ai fini di qualunque soglia.

A ciò si aggiunge un argomento di ratio: la causa ostativa serve a misurare quanto l’attività autonoma sia realmente marginale rispetto al lavoro dipendente. Escludere la franchigia consentirebbe a chi percepisce quasi 50.000 euro complessivi di restare nel regime agevolato.


L’esempio, con i due esiti

Prima tesi (solo eccedenza)Seconda tesi (compenso lordo)
Reddito di lavoro dipendente32.000 €32.000 €
Compensi co.co.co. sportiva10.000 €, interamente in franchigia → 0 €10.000 €
Totale rilevante32.000 €42.000 €
EsitoSotto soglia: forfettario applicabileSopra soglia: causa ostativa

Da notare che se i compensi sportivi superassero i 15.000 euro, l’eccedenza rileverebbe in entrambe le letture: il dubbio riguarda soltanto la quota in franchigia.


Cosa fare, in concreto

Se lo scostamento è marginale, prudenza. Il rischio non è una sanzione formale: è la decadenza retroattiva dal regime, con ricalcolo dell’IRPEF ordinaria sull’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo, addizionali, contributi e sanzioni. Un risparmio di poche centinaia di euro non giustifica quell’esposizione.

Se la questione è dirimente, l’interpello. Quando dalla risposta dipende la permanenza stessa nel regime (come nell’esempio) ricorrono le obiettive condizioni di incertezza che giustificano un’istanza di interpello ordinario. È lo strumento corretto: costa tempo, ma offre una copertura piena e vincolante per il caso concreto.

In ogni caso, documentare. Conservare le certificazioni uniche, le autocertificazioni rese ai sensi dell’art. 36, comma 6-bis, sull’ammontare complessivo percepito nell’anno, e il conteggio della soglia: se l’impostazione verrà contestata, la buona fede documentata incide sul trattamento sanzionatorio.


L’elemento che quasi nessuno considera: la soglia è temporanea

C’è un aspetto che rischia di rendere accademico l’intero ragionamento, e che va messo nei conti di chi pianifica.

La soglia della lettera d-ter) è ordinariamente fissata a 30.000 euro. L’innalzamento a 35.000 è stato introdotto in via temporanea per il solo 2025 dalla legge di bilancio di quell’anno, e successivamente prorogato al 2026 attraverso una modifica testuale che ha sostituito le parole “l’anno 2025” con “gli anni 2025 e 2026”.

Salvo ulteriori interventi, dal 2027 il limite tornerà a 30.000 euro. Nell’esempio proposto, i soli 32.000 euro di lavoro dipendente supererebbero già la soglia ordinaria, facendo scattare la causa ostativa a prescindere da come si tratti la franchigia sportiva. Chi sta costruendo una pianificazione pluriennale su questo equilibrio farebbe bene a saperlo.


In sintesi

DomandaRisposta
Esiste prassi ufficiale sul punto?No: la consulenza giuridica 14/2025 e la circolare 7/E/2026 non lo affrontano
Qual è la lettura preferibile?Rileva la sola eccedenza: la d-ter) parla di “redditi”, non di compensi percepiti
Qual è l’argomento contrario più forte?La natura di reddito assimilato permane, e la CU espone l’importo al lordo come “reddito di lavoro sportivo”
La risoluzione 7/E/2020 è decisiva?No: il richiamo al “lordo” riguarda oneri e detrazioni, ed è anteriore alla riforma
Cosa fare se la questione è dirimente?Interpello ordinario: ricorrono obiettive condizioni di incertezza
La soglia dei 35.000 è stabile?No: deroga per 2025 e 2026. Dal 2027, salvo proroghe, si torna a 30.000

Domande frequenti

I compensi sportivi entro i 15.000 euro concorrono alla soglia dei 35.000 del forfettario?

Non esiste una risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate su questo specifico punto. L’interpretazione più aderente al sistema è che rilevi soltanto la parte eccedente i 15.000 euro, perché la lettera d-ter) dell’art. 1, comma 57, della legge n. 190/2014 fa riferimento ai “redditi” di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, mentre i compensi in franchigia non costituiscono base imponibile. Esiste però una lettura contraria, fondata sul fatto che la natura di reddito assimilato permane, e il rischio va valutato caso per caso.

Cosa ha chiarito la consulenza giuridica n. 14/2025?

Ha confermato che la franchigia di 15.000 euro si applica anche ai contribuenti in regime forfettario, con il coefficiente di redditività da applicare alla sola eccedenza; che l’intero compenso, franchigia compresa, rileva ai fini del plafond degli 85.000 euro di ricavi e compensi; e che, ai fini delle cause ostative per il 2024, contano solo i rapporti di lavoro sportivo instaurati dal 1° luglio 2023. Non si è invece pronunciata sulla causa ostativa dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La risoluzione n. 7/E del 2020 risolve la questione?

No. Quel documento affronta la decorrenza della causa ostativa introdotta per il 2020 e il riferimento all’importo “lordo” vi compare in funzione descrittiva della norma. Va inoltre ragionevolmente inteso come reddito al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni, non come inclusione di componenti che per legge non concorrono alla base imponibile, e si tratta comunque di un documento anteriore alla riforma del lavoro sportivo. Anche la risposta n. 359 del 16 settembre 2020, talvolta richiamata, si limita a confermare la struttura della lettera d-ter) senza affrontare i compensi sportivi.


Fonti

Art. 1, comma 57, lett. d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dalla legge di bilancio 2026; artt. 49 e 50 del TUIR; artt. 35 e 36 (commi 6 e 6-bis) del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; risposta a consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 30 settembre 2025; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, quesito n. 3; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019; risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E dell’11 febbraio 2020; risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 359 del 16 settembre 2020; istruzioni al quadro LM del modello Redditi PF 2026; istruzioni alla Certificazione Unica 2026, punti 720, 781 e 784; risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 102 del 14 aprile 2020 in tema di causa ostativa di cui alla lett. d-ter).


Per approfondire

Per il quadro complessivo della fiscalità degli enti sportivi e dei loro collaboratori: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità. Per situazioni concrete di gestione: Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD: guida operativa.


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Articolo aggiornato ad agosto 2026. La questione trattata non ha, alla data di pubblicazione, una soluzione ufficiale: le posizioni espresse costituiscono un’opinione professionale motivata e non sostituiscono la valutazione del caso concreto. Qualora intervenga un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, l’articolo sarà aggiornato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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