Biglietti, SIAE e addio alla 398/91: quanta iva deve versare l’APS nel 2026?

Un lettore marionettista chiede se, dopo l'uscita dalla 398/91, la sua APS debba versare alla SIAE il 50% o il 100% dell'IVA sui biglietti del festival. La risposta è: né l'uno né l'altro. Ecco perché, e cosa resta invece dovuto.

La domanda di oggi arriva da un lettore che seguo con particolare simpatia: un marionettista, anima di una piccola compagnia organizzata in forma di APS. La riporto in forma anonima, come sempre, perché il suo caso è quello di migliaia di associazioni che il 1° gennaio 2026 hanno dovuto salutare la Legge 398/91 e che ora si trovano davanti interlocutori, anche istituzionali, rimasti alle vecchie regole.


Il quesito

“Buongiorno Dottore, siamo una piccola compagnia di marionettisti gestita con un’APS composta da vari artisti, iscritta al RUNTS e passata da gennaio al regime forfettario, dopo aver lasciato la 398/91. Da oltre venticinque anni organizziamo un piccolo festival con compagnie di colleghi burattinai e, poiché il Comune partecipa solo in parte alle spese, siamo costretti a effettuare una bigliettazione: i biglietti che rilasciamo al pubblico sono ovviamente comprensivi di IVA al 10%. Il funzionario SIAE mi dice che devo versare l’IVA come facevamo prima; ma nel 2025 ne versavamo il 50%, proprio per la Legge 398/91. E quest’anno? Penso e credo debba essere versata al 100%, ma vorrei averne conferma.”

Una domanda posta con grande onestà e con una premessa comprensibile ma sbagliata. Perché la risposta corretta non è né 50% né 100%.


La risposta in breve

L’APS non deve versare nulla: né il 50%, né il 100%. Il funzionario SIAE è rimasto alla vecchia normativa. Nel regime forfettario dell’art. 86 del Codice del Terzo Settore, operativo dal 1° gennaio 2026, la logica cambia radicalmente rispetto alla Legge 398/91: l’associazione non addebita l’IVA in rivalsa sui biglietti (art. 86, comma 7, D.Lgs. 117/2017), quindi non incassa alcuna imposta dal pubblico e, di conseguenza, non ha alcuna imposta da riversare all’Erario (art. 86, comma 8). La domanda “quanta IVA verso?” presuppone una base che, semplicemente, non esiste più.


Perché prima si versava il 50% (e perché ora non si versa nulla)

Per capire l’equivoco bisogna ricordare come funzionava la 398/91. In quel regime i biglietti contenevano davvero l’IVA: l’associazione la addebitava al pubblico (per gli spettacoli teatrali, di burattini e marionette, con aliquota al 10%) e poi la versava all’Erario beneficiando di una detrazione forfettaria del 50% prevista dall’art. 74, comma 6, del DPR 633/72. Ecco perché il nostro lettore “versava il 50%”: incassava l’imposta intera e ne riversava la metà, trattenendo l’altra metà a titolo di detrazione forfettizzata.

Il regime dell’art. 86 CTS funziona in modo opposto: non è un forfait sull’IVA incassata, ma una vera e propria franchigia. L’APS opera “fuori” dal meccanismo della rivalsa: non applica l’imposta sulle vendite e, specularmente, non detrae quella sugli acquisti. Non essendoci IVA in entrata, non può esserci alcuna percentuale (né dimezzata né piena) da versare in uscita.

⚠️ Attenzione al passaggio pratico: sui biglietti di quest’anno non deve più comparire la dicitura “IVA 10% inclusa”. Il prezzo al pubblico può restare identico, ma diventa corrispettivo per intero, senza imposta incorporata. Sui titoli di accesso, sulle ricevute o nelle eventuali fatture (da emettere solo se richieste dal cliente) la formula corretta è del tipo: “Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 86, comma 7, D.Lgs. 117/2017”.


Gli adempimenti che spariscono (e quelli che restano)

Il quadro degli esoneri, confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 (§ 3.2), è particolarmente generoso. L’APS in regime art. 86:

  • non versa l’IVA e non presenta la dichiarazione annuale IVA né le liquidazioni periodiche (LIPE);
  • è esonerata dalla tenuta dei registri IVA e dalla registrazione delle fatture;
  • è esonerata dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi: niente registratore telematico, niente scontrino o ricevuta fiscale, grazie all’estensione a ODV e APS in regime forfettario dell’esonero previsto dall’art. 2, comma 1, lett. hh), del DPR 696/1996 la stessa disposizione che copriva le associazioni in 398/91;
  • emette fattura solo se richiesta dal cliente (è il caso tipico delle sponsorizzazioni, dove la fattura elettronica resta la prassi).

Cosa resta, allora? Poco ma di sostanza: la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e dei documenti emessi; una tracciabilità interna degli incassi della bigliettazione (un prospetto per data ed evento con il totale incassato è la prassi minima che consiglio sempre, anche in vista dei controlli); e il monitoraggio della soglia di 85.000 euro di ricavi commerciali annui, che è la condizione di accesso e permanenza nel regime. Occhio infine all’unica vera eccezione: per le operazioni in cui l’ente è debitore d’imposta (reverse charge, acquisti intracomunitari), l’IVA riemerge e va integrata e versata entro il 16 del mese successivo (art. 86, comma 9).


E la SIAE, allora? Il diritto d’autore è un’altra cosa

Qui serve la distinzione più importante di tutto l’articolo, perché è quella che genera gli equivoci agli sportelli. La SIAE, storicamente, ha avuto due ruoli distinti nel mondo dello spettacolo: quello di collettore del diritto d’autore e quello di braccio operativo del Fisco per alcune imposte sugli spettacoli. Sono due binari separati.

Il diritto d’autore resta dovuto come sempre: permesso spettacolo, rendicontazione degli incassi ai fini autorali e compenso per il repertorio utilizzato non hanno nulla a che vedere con il regime fiscale dell’associazione. Su questo fronte, per il festival non cambia niente rispetto agli scorsi ventisei anni.

Quello che cambia (anzi, che sparisce) è il versante IVA: se l’associazione opera nel regime dell’art. 86, non c’è imposta da versare, né tramite SIAE né tramite F24. Se il funzionario insiste, il consiglio è di rispondere per iscritto, citando l’art. 86, commi 7 e 8, del D.Lgs. 117/2017 e la circolare 1/E/2026: di fronte ai riferimenti normativi puntuali, la prassi degli sportelli di solito si allinea.


In sintesi

2025 – Legge 398/912026 – Art. 86 CTS
IVA sul bigliettoAddebitata al pubblico (aliquota 10%)Nessuna: operazione senza rivalsa
IVA da versare50% dell’imposta incassata (detrazione forfettaria ex art. 74, co. 6, DPR 633/72)Nulla, né 50% né 100%
Certificazione corrispettiviEsonero (art. 2, lett. hh, DPR 696/1996)Esonero confermato ed esteso al regime art. 86
Dichiarazione IVA e LIPEEsoneroEsonero
Diritto d’autore SIAEDovutoDovuto: nulla cambia

Domande frequenti

Un’APS nel regime forfettario dell’art. 86 CTS deve versare l’IVA sui biglietti?

No. Nel regime dell’art. 86 l’associazione non addebita l’IVA in rivalsa sui biglietti (comma 7) ed è esonerata dal versamento dell’imposta e dagli altri obblighi IVA (comma 8). Non incassando l’imposta dal pubblico, non c’è nulla da riversare: né il 50% previsto dalla vecchia 398/91, né il 100%.

Sui biglietti va ancora indicata l’IVA al 10%?

No. Dal passaggio al regime art. 86 i biglietti non contengono più imposta: il prezzo è corrispettivo per intero. La dicitura corretta da riportare è “Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 86, comma 7, D.Lgs. 117/2017”.

Serve il registratore telematico o la ricevuta fiscale per la bigliettazione?

No. Le APS e ODV in regime art. 86 sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, grazie all’estensione dell’esonero di cui all’art. 2, comma 1, lett. hh), del DPR 696/1996, come confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2026. Resta consigliabile un prospetto interno degli incassi per data ed evento.

Cosa resta da pagare alla SIAE?

Il diritto d’autore: permesso spettacolo, rendicontazione degli incassi e compensi per il repertorio utilizzato restano dovuti come sempre, perché non dipendono dal regime fiscale dell’associazione. A sparire è solo il versamento dell’IVA sui biglietti.


Per approfondire

Se il tuo ente è alle prese con la stessa transizione, ho trattato il funzionamento operativo del regime (fatture di sponsorizzazione, banchetti e vendita di gadget senza registratore telematico) in Sponsorizzazioni e gadget dal 2026: APS in art. 86 CTS, mentre il quadro generale dei rapporti tra IVA e Terzo settore, con il doppio binario che ci accompagnerà fino al 2036, è in IVA e Terzo settore, proroga al 2036: cosa cambia davvero per ETS, ASD e SSD.

Sull’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e su quando serve (o non serve) il registratore telematico, la mappa completa per ASD, ETS e ODV/APS è in Certificazione corrispettivi e integrazione POS-RT: la mappa operativa 2026. Se invece il tuo festival prevede anche stand gastronomici o somministrazione, vedi APS e stand gastronomici: la guida fiscale 2026 per le sagre.


Hai una situazione simile?

Se anche la tua associazione è uscita dalla 398/91 e si trova a discutere con sportelli, fornitori o enti rimasti alle vecchie regole (o se non sei sicuro che il regime dell’art. 86 sia la scelta giusta per i tuoi numeri) ti invito a contattarmi per una consulenza dedicata. Impostare bene il primo anno del nuovo regime evita contestazioni per i successivi.

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Articolo aggiornato a luglio 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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